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Decreto del Dittatore, che concedo ai signori Adami e Lemmi

la costruzione delle Ferrovie della Italia Meridionale

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Decreto del Dittatore, che concedo ai signori Adami e Lemmi la costruzione delle Ferrovie della Italia Meridionale

Napoli 15 Ottobre.

Si pubblica il Decreto del Dittatore, che concedo ai signori Adami e Lemmi la costruzione delle Ferrovie della Italia Meridionale; ma contro articoli aggiunti i quali modificano sostanzialmente la concessione. Come i lettori vedranno, in queste appendici, che formano parte integrante del contratto, la Società Adami e Lemmi si obbliga di commutare le condizioni della concessione Dittatoriale in altro condizioni che potranno venirle imposte dal Parlamento Italiano; ed insieme si obbliga di rilasciare a vantaggio della Società de la Haute le linee ferrate delle Apulie e degli Abruzzi, sempre col beneplacito della suprema autorità del Parlamento.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Volendo procacciare a queste popolazioni il più pronto, copioso ed utile lavoro, e riparare nel tempo stesso alla dimenticanza nella quale fu sino a qui lasciata la costruzione delle ferrovie, ha giudicato espediente di prendere in immediata considerazione l'offerta della Società rappresentala da' signori cavaliere Pietro Augusto Adami e Adriano Lemmi di Livorno, e presa intima notizia delle morali ed economiche condizioni di essa Società, della sua deliberata intenzione di dare preferenza negl'impieghi e ne' lavori a quelli che si potranno presentare come benemeriti veterani dell'Esercito liberatore, in forza delle pubbliche urgenze e degli straordinarii suoi poteri, e di precedenti promesse già fatte alla detta Società per le ferrovie di Sicilia in data 22 giugno 1860

Decreta

Art.1. Le linee ferroviarie che la Società rappresentata dai signori Pietro Augusto Adami e Adriano Lemmi di Livorno dee compiere, sono le seguenti:

(a) La connessione delle ferrovie napoletane a quelle dello Stato Romano, tanto nel versante del Mediterraneo, quanto dell'Adriatico.

(b) I lavori di quelle linee di connessione collo Stato Romano che erano già in corso per conto regio, saranno immediatamente ripresi.

(e) Le linee da Napoli a Foggia, e da Salerno a Potenza, e quindi nella duplice direzione di Rari e Taranto, e di Cosenza e Reggio.

(d) Le linee della Sicilia da Messina a Catania e Siracusa, e da Catania a Castrogiovanni e Palermo, colle trasversali da Palermo a Girgenti e Marsala.

Art.2. Le ferrovie di cui si tratta saranno eseguite per interesse dello Stato, e per conto del Governo che lo rappresenta.

Art.3. La Società sunnominata assume i seguenti incarichi: (a) di fare il tracciamento sommario di ciascuna delle suddette linee, giusta le norme che saranno convenute col Governo.

(b) di compiere i progetti di dettaglio e di stima de’ singoli tronchi, sino a che sieno dichiarati soddisfacenti da Commissione a tal uopo dal Governo delegata.

(e) di eseguire senza eccezione tutte le opere in essi dettagli determinate a convenuti prezzi di stima e dentro i termini di tempo determinati ne' singoli progetti.

(d) di fornire per ciascun tronco tutto il materiale d'esercizio.

(e) d'assumere anche l'esercizio de’ singoli tronchi, qualora al governo piaccia d'intraprendere (ino dall'atto dell'approvazione de’ progetti, per offrire immediatamente lavoro, le stazioni di Palermo, Messina, Napoli e Reggio.

(f) di costruire le grandi officine di riparazione e costruzione delle macchine, vagoni ec. ce.

(g) di condurre lungo le ferrovie tutte le comunicazioni telegrafiche e le officine attinenti.

Art.4. Le larghezze del piano stradale, e de’ ponti, viadotti, e gallerie; la forma, lunghezza e forza delle ferramenta; le distanze e dimensioni, e l'interna disposizione tanto delle stazioni, delle case di guardia e de’ magazzini, non che la forma e forza delle locomotive e di tutti i rotabili, strumenti e apparati di riparazione e costruzione, si dovranno tenere esattamente uniformi a ciò che si trova già stabilita nelle ferrovie dell'alta Italia, riservandosi il Governo il diritto di determinare in tutto ciò se debba preferirsi il sistema adottato in Piemonte, o quella dell'antico Regno Lombardo-Veneto.

Lo stesso si dirà per ciò clic riguarda l'ordinamento dell'esercizio e delle amministrazioni, in modo che a opera compiuta lutto possa offrire un carattere di radicale unita.

Art.5. Il Governo liquiderà le somme convenute a mano a mano che le singole sezioni ferroviarie e telegrafiche, e le grandi officine di riparazione e costruzione, e le stazioni saranno compiute, consegnate e approvate, deducendosi prima le penali per diletti e ritardi.

Art.6. Il Governo farà i pagamenti a' prezzi ricavabili dai corsi delle borse, in titoli al latore, simili in lutto e per tutto a quelli de’  due Gran Libri del Debito pubblico di Napoli e Sicilia.

Art.7. La società mandataria è tenuta ad aver compiuti i tracciamenti sommarti due mesi dopo che il Governo le avrà comunicato per ciascuno di essi le relative norme.

Art.8. La Società è tenuta ad aver compiuto i progetti di dettaglio entro mesi due dal giorno in cui le sarà comunicata l'approvazione delle singole sezioni di tracciamento sommario.

Art.9. La Società è tenuta a compiere le singole sezioni di lavoro entro i termini di tempo prestabiliti da' progetti di dettaglio, a datare dal giorno in cui le verrà comunicata l'approvazione di questi.

Art.10. La Società si obbliga a depositare prima d'incominciare i lavori cinquecentomila lire italiane in effettivo o in altrettanti titoli dello stesso Governo, in garanzia de’ lavori e con diritto di ritirare detto deposito un anno dopo la totale costruzione delle ferrovie.

Art.11. Il Governo adotterà un sistema di sorveglianza col mezzo di una Commissione, sia per sindacare l'economia della spesa, sia per la buona condotta de’ lavori, e ne' modi che crederà di suo maggiore interesse nella costruzione.

Art.12. I concessionari formeranno una Commissione di generale direzione per l'amministrazione e sorveglianza de’ lavori, con la quale si metterà in relazione diretta la Commissione del Governo per tutto ciò che riguarda l'intrapresa.

Art.13. Ogni mese la Commissione direttiva de’ concessionarii presenterà alla Commissione del Governo le note legali de’ lavori compiuti per esserne subito rimborsata con le somme ricavate dalla vendita de’ titoli, aggiungendo sull'ammontare delle spese effettive una provvisione del cinque e mezzo per cento.

Questa provvisione andrà in compenso delle spese che sono a carico esclusivo de’  concessionarii, cioè spese dei primitivi studii degl'ingegneri a ciò addetti, della montatura di officii, viaggi e corrispondenze, la quale provvisione compenserà ancora i concessionarii delle loro fatiche, è sarà prelevata sul costo totale ed effettivo delle ferrovie.

Art.14. La società in ogni caso di ritardo perderà il premio, ossia provvisione convenuta nell'articolo precedente, sia in tutto, sia in parte, come il Governo giudicherà equo.

Art.15. A misura che un tronco di via ferrata potrà essere messo in esercizio ad uso del pubblico, i concessionarii ne faranno legale consegna al Governo, il quale curerà il suo interesse di organizzare il servizio ne' modi di sua convenienza, quando non volesse darne l'incarico a' concessionarii medesimi sotto condizioni da combinare di accordo, e con quel sistema di tariffe che il governo crederà di applicare.

Art.16. I Concessionari avranno sulle linee consegnate il dritto del trasporto gratuito:

(a) de’ materiali inservienti alla costruzione delle ferrovie;

(b) della corrispondenza postale pel servizio della ferrovia; (e) del personale addetto a' lavori, alla sorveglianza ed all'Amministrazione delle ferrovie.

Art.17. Avranno inoltre l'uso gratuito de’ dispacci elettrici al servizio delle ferrovie.

Art.18.1 concessionari si obbligano ad impiegare ne' lavori materiali e di sorveglianza esclusivamente gente del paese, oltre al dare impiego alle persone che verranno raccomandaii ' per servigi resi nell'Esercito dittatorio, come nel proemio del presente, salvo le persone particolarmente addette alla direzione.

Art.19. I concessionari sono obbligati a trovare i capitali, e perciò esclusivamente incaricati della vendita de’ titoli, come all'articolo 6., a misura clic lo richiederanno i lavori di costruzione ed altro, e mediante una provvisione bancaria stabilita sino d'ora all'uno e mezzo per cento. Questa provvisione va in compenso dell'obbligo assunto di negoziare i titoli. delle commissioni, senserie, trasporti di danaro, e le altre spese a cui darà luogo la vendita di que' titoli.

Art.20. I concessionarii formeranno una Società anonima, che si costituirà sotto il nome di Società-ltalia-meridionale, la quale dovrà per la vendita de’ titoli valersi della Banca David Pietro Adami e compagni di Livorno, che sarà, organo fra la Società costruttrice delle ferrovie ed i banchieri dell'Italia e dell'Estero che acquisteranno i menzionati titoli.

I  servigi che la detta banca renderà alla Società costruttrice non costeranno nulla al Governo, essendo compresi nella provvisione di cui all'articolo precedente.

Art.21. Venendo il Governo nella determinazione di far pagare i frutti semestrali ossiano cedole nelle altre città d'Italia e dell'Estero, la banca David Pietro Adami e compagni di Livorno dovrà pure prestarvisi gratuitamente per quelle cedole che alle rispettive scadenze si presentassero al loro banco, salvo ad intendersi col Governo per i fondi onde a ciò dare effetto.

Art.22. Ogni legge, decreto, e regolamento anteriori, ehe possano essere contrari al presente, sono rivocati.

Art.23. Il Segretario generale della Dittatura è incaricata della esecuzione del presente Decreto. Esso Segretario ed i Concessionari firmeranno un capitolato conforme pe' patti e le condizioni al presente.

Dato in Caserta il dì venticinque settembre milleottoeentosessanta.

Il Generale Dittatore

Firmato — G. Garibaldi.

B Segretario generale

Firmato —Colonnello Agostino Bertani


ARTICOLI ADDIZIONALI.



1.° La Società Adami e Lemmi si obbliga a stralciare dalli sua concessione e rilasciare a vantaggio delle Società De la Haute le linee ferrate delle Apulie e degli Abbruzzi coi relativi due passaggi degli Apennini come risulta dall'atto del Governo Borbonico in loro favore, qualora piaccia al Dittatore, ovvero piaccia al Parlamento Italiano, entro il termine d' un anno dalla data del Plebiscito d'unione, di dare il necessario complemento all'atto di concessione e colle identiche condizioni attuali in favore della stessa Società de la IIaute, ma solamente così e non altrimenti.

2.° La Società Adami e Lemmi si obbliga a commutare le condizioni della concessione dittatoriale 25 settembre, assumendo in vece di quelle, sia le condizioni medesime che verranno dal Parlamento sancite per la concessione delle ferrovie lungo le due Riviere Liguri, sia le condizioni medesime che vennero già stabilite dal Governo Toscano il 24 marzo 1860 per la concessione della ferrovie da Firenze per Arezzo ai confini dello Stato Romano, e da Firenze alla Romagna e all'adriatico


e ciò a piacimento tanto del Dittatore quanto del Parlamento purché le venga significato dentro un anno dalla data del Plebiscito. Qualora si prescegliessero dal Parlamento le condizioni della concessione delle ferrovie della Liguria si dovrà però tenere conto della differenza di costo che vi sarà fra queste ferrovie, e quelle che dovrebbero costruirsi nelle Provincie continentali dell'Italia Meridionale. E nel caso che vi fossero garentie d'interesse o altri incoraggiamenti accordati per le dette ferrovie della Liguria, dovranno questi essere proporzionatamente variati per applicarli a quelli delle Provincie cennate Continentali.

3.° due articoli precedenti verranno pubblicati in appendice all'atto di concessione e saranno considerati come parli integranti di essa purché dentro il termine di giorni tre da oggi in poi venga per ordine della Dittatura ordinata la regolare accettazione del relativo deposito la quale fin qui venne prorogata e che si considererà compiuta e valida tanto per l'attuale forma di contratto, quanto per quella che ci potesse in seguito venire imposta.

Napoli 13 ottobre 1860.

P. A. Adami.

A. Lemmi.


ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Sono accettati gli articoli addizionali spontaneamente offerti a proprio carico in data d'oggi dai signori Adami e Lemmi concessionari delle ferrovie dell'Italia Meridionale e si ordina che vengano inseriti nel giornale officiale in calce all'atto di concessione.

Napoli 13 ottobre 1860.

G. Garibaldi.




Il primo scandalo toscopadano: le ferrovie meridionali di Zenone di Elea




















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