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La legge elettorale del 1895 e la lezione di Cavour

sul “minor numero di deputati napoletani”

(se vuoi, scarica il testo in formato ODT o PDF)

"Mi restringo a pregarlo a fare ogni sforzo onde si acceleri la formazione delle circoscrizioni elettorali, vedendo modo di darci il minor numero di deputati napoletani possibile. Non conviene nasconderci che avremo nel Parlamento a lottare contro un'opposizione formidabile," - cosi scriveva Cavour in una lettera a G. B. Cassinis l’8 dicembre del 1860. Una domanda retorica visto che la legge elettorale fu promulgata con Decreto Reale il 17 dicembre 1860 come previsto dalla Legge del 31 ottobre 1860 che dava facoltà al Governo del Re di emanare qualsiasi decreto in materia elettorale si rendesse necessario.

Ad evitare, quindi, che ci fossero troppi napoletani nel primo parlamento della Italia Una ci stavano già pensando i suoi “tecnici” (decreto promulgato dal Re e dal ministro dell’Interno Marco Minghetti il 5 gennaio 1861).

Me né sono ricordato quando mi è capitato sott’occhio casualmente – stavo cercando altro – lo specchietto sul rapporto fra popolazione e numero di elettori nei vari “compartimenti”, contenuto nella Legge n. 83 del 1895.

Praticamente l’antica lezione di Cavour del dicembre 1860 applicata diligentemente dai legislatori del 1895 – tra cui vi erano probabilmente anche dei “nostri” rappresentanti. Mi piacerebbe sapere se mai sia accaduto che un deputato o senatore meridionale si sia preso la briga di opporsi e di denunciare pubblicamente queste alchimie elettorali.

In questo momento ricordiamo solamente Renato di Giacomo che nel suo libro () si scaglia contro – ecc.

Ma non vogliamo tediarvi con le nostre argomentazioni. Vista l’importanza dell’argomento, non ci limitiamo ad elaborare dei grafici ma riportiamo integralmente testo e tabelle tratti da L’ECONOMISTA (). A cui aggiungiamo alcune pagine e tabelle della legge n. 83 del 28 marzo 1895 ed altre dal precedente Decreto Reale del 17 dicembre 1860.

Buona lettura e tornate a trovarci.

Zenone di Elea - Gennaio 2020

Regioni con circa la stessa popolazione, Piemonte e CampaniaRegioni con circa la stessa popolazione, Piemonte e Campania

Nella Legge n. 83 del 1895, due Regioni con circa la stessa popolazione, Piemonte e Campania, si ritrovano un numero di elettori che nella prima supera del doppio il numero di elettori della seconda! - Magari gli storici di MERIDIANA 95 chioserebbero cosi: “Allora ci si basava sul censo, la Campania era povera il Piemonte era ricco, ovvio che avesse molti più elettori”.

Rapporto tra popolazione e numero di elettori

Si vede a colpo d’occhio come il rapporto tra popolazione e numero di elettori sia nettamente superiore in tutte le regioni centrosettentrionali – nella tabella presa da L’ECONOMISTA si vedono numeri e percentuali degli elettori.

9 maggio 1897L’ECONOMISTA GAZZETTA SETTIMANALEPag 299

Note statistiche sugli elettori politici in Italia

La direzione generale della statistica ha pubblicato in questi giorni la statistica delle elezioni generali politiche, che ebbero luogo nel marzo scorso.

Secondo la medesima, gli elettori politici iscritti nelle liste del 1896, sulle quali furono fatte le ultime elezioni, sommano a 2,120,909, non compresi gli elettori temporaneamente privati del diritto elettorale per effetto dell'articolo 11 della legge 28, marzo 1895, cioè i sott’ufficiali e soldati dell’esercito e dell’armata sotto le armi ed individui appartenenti a corpi militarmente organizzali per servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Facendo il ragguaglio alla popolazione calcolata al 31 dicembre 1896 (abitanti 31,290,490), si trovano 6,78 elettori con diritto al voto su 100 abitanti. Altro significante confronto è quello fra il numero degli elettori con diritto al voto ai maschi da 21 anni in su, che sta in ragione di 26,53 a 100.

Gli elettori aventi diritto al voto inscritti nelle liste del 1896 sono così ripartiti nei seguenti ripartimenti territoriali:

COMPARTIMENTI Popolazione calcolata al

31 dicembre 1896

Numero degli elettori politici
con diritto al voto
assolutoper 100 ab.
Piemonte 3.344.037 338.994 10,14
Liguria 982.675 102.203 10,40
Lombardia 4.057.582 353.557 8,71
Veneto 3.099.168 228.950 7,39
Emilia 2.299.125 162.637 7,07
Toscana 2.317.740 194.183 8,38
Marche 976.273 65.799 6,74
Umbria 607.338 50.366 8,29
Roma 1.027.465 61.816 6,02
Abruzzi e Molise 1.389.152 72.464 5,22
Campania 3.144.731 156.438 4,98
Puglie 1.872.950 92.307 4,93
Basilicata 548.192 21.425 3,91
Calabrie 1.344.008 63.582 4,73
Sicilia 3.523.853 126.368 3,59
Sardegna 756.201 29.820 3,94
Regno 31,290,490 2,120,909 6,78

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Da queste cifre appare subito la grande differenza che esiste ira le provincie meridionali e quelle dell’Alta Italia; mentre il Piemonte e la Liguria danno più di 10 elettori politici ogni 100 abitanti, la Campania, le Puglie, la Calabria, ecc., oltrepassano di poco il 4 per cento; e maggiore si rileva questo fenomeno nelle isole di Sicilia e di Sardegna, che nella proporzione tra gli elettori politici ed il numero degli abitanti non raggiungono il 4 per cento.

La maggior parte degli elettori di tutto il regno compresi nelle liste del 1895 risultarono iscritti per titoli di capacita; si ebbero cioè, su 2,120,185 elettori aventi diritto al voto, 1,635,352 iscritti per titoli di capacità, cioè il 77,13 per 100; mentre gli iscritti per censo non erano che 484,833, pari al 22,87 per 100.

Gli elettori iscritti per capacità e per censo erano così ripartiti secondo le varie categorie alle quali appartengono:

CATEGORIE DEGLI ELETTORI

con diritto al voto

Numero assoluto

(Liste 1895)

Elettori politici per titolo di capacità

1. Cittadini che superarono con buon esito l’esperimento finale del corso elementare obbligatorio, o l’esame della seconda classe elementare (articoli 2, primo comma, e 115 della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83) 433,721
2. Membri effettivi delle Accademie di scienze, lettere ed arti, e delle Camere di commercio, presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari (art. 2, n. 1) 1,562
3. Delegati e sopraintendenti scolastici, professori e maestri di qualunque grado abilitati all’insegnamento, capi di Istituti scolastici, ministri dei culti (art. 2, n. 2) 70,368
4. Laureati dalle Università e da Istituti superiori, procuratori, notai, segretari comunali, ragionieri, pubblici mediatori, geometri, farmacisti, veterinari e ufficiali della marina mercantile (art. 2, n. 3) 101,022
5. Cittadini che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecnica, ecc., o superarono l’esame del primo corso di un qualsiasi Istituto secondario (art. 2, n. 4) 61,878
6. Cittadini che servirono sotto le armi per non meno di due anni e che provarono di avere un’istruzione corrispondente a quella che s’impartiva nelle scuole reggimentali (art. 2, n. 5) 378,686
7. Membri di ordini equestri nazionali (art. 2, n. 6) 2,611
8. Cittadini che coprirono l’ufficio di consiglieri provinciali e comunali, di giudici conciliatori, di direttori di Banche, Casse di risparmio, Società di credito e simili, di amministratori di Opere pie, ecc. (art. 2, n. 7) 107,613
9. Impiegati, in at ività o a riposo, dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, delle Opere pie, Accademie, Istituti di credito, ecc., direttori di opifici, ecc. (art. 2, n. 8) 77,640
10. Ufficiali e sott’ufficiali in attività di servizio o che uscirono con tal grado dal- l’esercito e dall’armata (art. 2, n. 9) 29,140
11. Decorati della medaglia d’oro o d’argento al valor civile, militare, di marina e come benemeriti della salute pubblica (art. 2, n. 10) 3,450
12. Decorati della medaglia dei Mille o della medaglia commemorativa dello guerre per l’indipendenza nazionale (art. 2, n. 11) 13,947
13. Cittadini che scrissero di proprio pugno dinanzi al notaio la domanda d'iscrizione nelle liste (art. 100 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999) 353,714
Totale 1,635,352

Elettori politici per censo

1. Contribuenti per' imposte dirette non meno di lire 19,80 l’anno, fra imposte erariali e sovrimposte provinciali i art. 3, n. 1, della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83) 442178
2. Affittuari di fondi rustici che né dirigenti personalmente la coltivazione e pagano un fitto annuo non inferiore a lire 509 (art. 3, n. 2) 6988

3. Coloni con contratto di partecipazione al prodotto o di affitto pagabile in generi, o misto di affitto o di partecipazione al prodotto, che conducono personalmente Un fondo gravato di un'imposta diretta non inferiore a lire 80, compresa la sovrimposta provinciale (art. 3, nn. 3 e 4) 9181
4. Cittadini che pagano per casa d’abitazione o per opifici, magazzini, ecc., una pigione da lire 150 a 400, secondo la popolazione del Comune (art. 3, n. 5) 8074
5. Cittadini che al tempo della promulgazione della legge 22 gennaio 1882. n. 593, trovavansi inscritti nelle liste elettorali in forza dell’art. 1, n. 3 (capoverso) della legge elettorale del 17 dicem. 1860 o dell'art. 18 della logge sulla ricchezza mobile del 28 giugno 1877 (art. 116) 18412
Totale 484833
Totale degli elettori con diritto al voto (1895) 2120185

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Nei vari compartimenti gli elettori politici con diritto al voto iscritti nello liste del 1895 si ripartito, secondo che erano iscritti per capacità o per censo, come è qui appresso indicato:

COMPARTIMENTI

Numero degli elettori politici con diritto al voto (Liste 1895)

Iscritti per titoli

di capacità

Numero assoluto

Iscritti per censo

Numero assoluto

Piemonte 250772 91735
Liguria 82658 21921
Lombardia 273336 85183
Veneto 185028 43794
Emilia 123317 33749
Toscana 153458 40856
Marche 56483 9003
Umbria 41410 9177
Roma 48472 12670
Abruzzi Molise 58031 13881
Campania 112525 41291
Paghe 67670 24704
Basilicata 15198 6032
Colarne 47657 15433
Sicilia 96245 28717
Sardegna 23092 6737
Regno (1895) 1635852 484833

28 marzo 1895Legge elettorale n. 83


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TITOLO I

Delle condizioni per essere elettore

e del domicilio politico.

Art. 1.

Testo unico 1882, art. 1.

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, né per l'uno, né per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italianj, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la l1aturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età;

3. Di saper leggere e scrivere;

4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Testo unico 1882, art. 2.

Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino d'aver sostenuto con buon esito 'l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel cor80 elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1. I membri effettivi delle accademie di scienze, di lettere e d'arti, costituite da oltre dieci anni; i membri delle camere di commercio ed arti; i presidenti, direttori e membri dei consigli direttivi delle associazioni agrarie,e dei comizi agrarii.

2. I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti. e scuole; i ministri dei culti.

3. Co!oro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le corti d'appello; i notai; ragionieri; geometri; farmacisti; veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale, tecl1ica professionale o magistrale:; e c0loro che  superarono l'esame del primo corso di un istituto 0 scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scu.o1a pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato.

Art. 19 pen.  cap. legge 11 luglio 1894, n. 286.

5. Coloro che servirono effettivamente' sotto le armi per non meno, di due anni, e che hanno istruzione corrispondente a quella che si impartiva nelle Scuole reggimentali, da comprovarsi a termini del penultimo capoverso dell'art. 19;

6. I membri degli ordini equestri del Regno;.

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici, conciliatorio vice conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice pretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali, per non meno di un anno, furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie;

8. Gli impiegati in attività di servizio, 0 collocati a riposo con pensione o senza,'dello Stato, della Casa Reale, degli uffici del Parlamento, dei regi ordini equestri, delle provincie, dei comuni, delle opere pie, delle accademie e corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

9. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 14;

10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

11. I decorati della medaglia dei mille, e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia

Art. 3

Testo unico 1882, art. 3

Sono parimente elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai nn 1, 2 e 3 dell'art. 1:

1. Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19 80. Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da un' imposta diretta n9n minore di lire 80 compresa la sovrimposta provinciale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o' botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una' pigione non minore:

Nei comuni che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150
In quelli da 2,500 a 10,000 id                » 200
Id da 10,000 a 50,000 id                 » 260
Id da 50,000 a 150,000 id                 » 330
Id superiori a 150,000 id                 » 400

Art. 4

Testo unico 1882, art. 4

L!imposta pagata' sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori

Legge 11 luglio 1814, n. 286 Modificazione implicita

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito alla commissione comunale dall'art. 27 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 5

Testo unico 1882, art. 5

Le imposte, di cui nel n. 1 dell'art. 3, si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario

Art. 6

Testo unico 1882, art. 6

Per la computazione del censo elettorale, le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'énfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle sui beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore

Art. 7

Testo unico 1882, art. 7

I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale

Art. 8

Testo unico 1882, art. 8

Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'art. 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale

Art. 9

Testo unico 1882, art. 9

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei suoi nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'art. 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provno.

Legge 25 gennaio 1888, n. 5174

L'esistenza della società di commercio si,ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale civile indicando il nome degli associati.

[...]


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TITOLO III

Dei collegi elettorali

Art. 44

Legge 5 maggio 1891, n.210, e Regio decreto 14 giugno 1891, n. 280.

Il 'numero dei deputati per tutto il Regno è di 508

La provincia di Alessandria né elegge 13…

[Abbiamo inserito i dati in una tabella mentre nell’originale i dati vengono riportati in formato testo separati da una – NdR ]

Alessandria 13 Massa Carrara 3
Ancona 5 Messina 8
Aquila 7 Milano 20
Arezzo 4 Modena 5
Ascoli Piceno 4 Napoli 17
Avellino 7 Novara 12
Bari 12 Padova 7
Belluno 3 Palermo 12
Benevento 4 Parma 5
Bergamo 7 Pavia 8
Bologna 8 Perugia 10
Brescia 8 Pesaro Urbino 4
Cagliari 7 Piacenza 4
Caltanisetta 5 Pisa 5
Campobasso 7 Porto Maurizio 3
Caserta 13 Potenza 10
Catania 10 Ravenna 4
Catanzaro 8 Reggio Calabria 7
Chieti .6 Reggio Emilia 5
Como 9 Roma 15
Cosenza 8 Rovigo 4
Cremona 5 Salerno 10
Cuneo 12 Sassari 5
Ferrara 4 Siena 4
Firenze 14 Siracusa 6
Foggia 6 Sondrio 2
Forlì 4 Teramo 5
Genova 14 Torino 19
Girgenti 6 Trapani 5
Grosseto 2 Treviso 7
Lecce 10 Udine 9
Livorno 2 Venezia 6
Luca 5 Verona 7
Macerata 4 Vicenza 7
Mantova 5

Art. 46

Testo unico 1882, art. 46

Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente.circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nel prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione dal Regno. TI riparto è fatto in proporzione della popolazione delle. provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.


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TITOLO VI

Disposizioni transitorie.

Art. 115.

Testo unico, 1882, art. 99.

Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo della istruzione conseguirono il certificato di aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

Art. 116.

Coloro che al tempo della promulgazione della legge 22 gennaio 1882, n. 593, trovavansi in scritti sulle liste elettorali in forza del disposto del n. 30 (capoverso) dell'art. 558 articolo 1° della legge elettorale del 17 dicembre 1860, nonché dell'art. 18 della legge sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877, n. 3903 (serie 3^), vi sono mantenuti finché non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da questa legge per l'esercizio dell'elettorato.

Il Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del consiglio dei ministri, è autorizzato a firmare, d'ordine Nostro, l'unita tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali, di cui all'art. 45 del presente testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1895.

UMBERTO Registrato alla corte dei conti addì 29 marzo 1.895

Reg. 197 Atti del Governo a f. 2 f8. G. CAPPIELLO.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.

F. CRISPI.

17 dicembre 1860Decreto Reale (Legge elettorale)

LEGGE ELETTORALE

APPROVATA

con Decreto Reale 17 dicembre 1860

E TABELLA DI CIRCOSCRIZIONI

DEI COLLEGI ELETTORALI DEL REGNO D'ITALIA

MILANO

coi Tipi Di LUIGI DI GIACOMO PIROLA

1861

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Art. 1.

Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti con dizioni:

1. Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regi Stati. Quelli che né per l'uno, né per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regi Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge, Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2. Di essere giunto all'età d'anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3. Di saper leggere e scrivere. Nelle Provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4. Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

Art. 2.

Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'uflici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3.

Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1. I Membri effettivi, residenti, e non residenti, delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizi Agrari.

2. I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studi.

3. I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di belle arti.

4. I Professori insegnanti od emeriti degli Istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole normali, e magistrali.

5. I Funzionari ed Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Governo di S. M., o addetti agli Uffici del Parlamento.

6. I Membri degli Ordini equestri del Regno.

7. Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

8. I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'Appello, i Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati.

Gli Agenti di Cambio, e Sensali legalmente esercenti.

Art. 4.

Gli esercenti commerci, arti, ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizi, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda:

1. Nei Comuni aventi una popolazione infer. a 2500 abit. a L. 200

2. In quelli di 2500 a 10000 abitanti………………………………..» 300

3. In quelli superiori a 10000 abitanti. …………………………….» 400

4. In Genova ………………………………………………………………… » 500

5. In Torino e Milano…………………………………………………….. » 600

Art. 5.

Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i Capitani marittimi, e i Capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del Comune dalla presente legge.

Art. 6.

Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7.

Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purché dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale, il fitto stabilito tra case, botteghe, ed opifici pei commercianti dall'art. 4.

Art. 8.

Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà frovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a pro fitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le qualsiasi stabilito l'usufrutto.

Al fittajuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale, il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9.

Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni con cessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benché in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10.

I proprietari di stabili, temporariamente per legge esenti dal l'imposta prediale, potranno far istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11.

Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regi Stati. 1 Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12.

Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una Società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra I S001.

L'esistenza della Società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercé di un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perché gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino. - Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori, fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14.

Le imposte, prediale, personale, e mobigliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 15.

Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diverse distretti elettorali, potrà in quello d'essi, ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, de legare ad uno dei suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 16.

Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel di stretto elettorale del suo domicilio politico.

A Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se né faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sin daco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17.

L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro. a

Art. 18.

Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

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TITOLO III — Dei Collegi elettorali.

Art. 62.

Ogni Collegio elegge un solo Deputato.

Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 443 distribuiti come segue:

La Proinciadi Abruzzo citeriore ne elegge  N. 7 La Proinciadi Genova ne elegge  N.13
»Abbruzzo ulteriore 1° 5»Girgenti 5
»Abbruzzo ulteriore 2°, 7»Grosseto ed Isola d’EIba 2
»Alessandria 3»Livorno 2
»Ancona 5»Lucca 5
»Ascoli 4»Macerata 5
»Arezzo 8»Massa e Carrara 2
»Basilicata 10»Messina 8
»Benevento 1»Milano 18
»Bergamo 7»Modena 5
»Bologna 8»Molise 8
»Brescia 10»Napoli 18
»Cagliari 7»Novara 12
»Calabria citeriore 10»Noto 7
»Calabria ulteriore 1a 7»Palermo 11
»Calabria ulteriore 2a 8»Parma 5
»Capitanata 7»Pavia 8
»Catania 9»Pesaro Urbino 4
»Caltanisetta 4»Piacenza 4
»Como 9»Pisa 5
»Cremona 7»Porto Maurizio 3
»Cuneo 12»Principato citeriore 9
»Ferrara 4»Principato ulteriore 9
»Firenze 14»Ravenna 4
»Forlì 4»Reggio 5
La Proinciadi Sassari 4 La Proinciadi Terra di Otranto 9
»Siena 4»Torino 19
»Sondrio 2»Trapani 4
»Terra di Bari 11»Umbria 10
»Terra di Lavoro

(incluso Pontecorvo)

16

La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla Tabella annessa alla presente Legge, e che fa parte di essa.

Art. 63.

I collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori Convengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d’altro oggetto, che dell’elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64.

I Collegi elettorali s’intendono divisi In altrettante Sezioni quanti sono i Mandamenti che li compongono semprechè il numero degli eiettori inscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio elettorale.













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