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La rivoluzione napoletana del 1820-1821 tra "nazione napoletana" e "global liberalism" di Zenone di Elea

OSSERVAZIONI SOPRA ALCUNI ARTICOLI PRINCIPALI 

DELLA COSTITUZIONE SPAGNUOLA

1820

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OSSERVAZIONI SOPRA ALCUNI ARTICOLI PRINCIPALI DELLA COSTITUZIONE SPAGNUOLA

Le nazioni non posson venire in gloria maggiore che quando esse manifestano la loro Volontà, e quando si mostran sollecite di investigar quelle forme solenni che valgono a serbar illesa la di loro volontà dagli scontri delle passioni e dalle tenebre della ignoranza. La manifestazione della comune volontà del popolo deriva sempre dal bisogno ch'esso ha di non più oltre soffrire uno stato d’oppressione e d'incertezza; quindi questo momento esser dee rapido, terribile, assoluto. Ma d’altra parte l’adozione delle convenienti forme di civil Reggimento esser dee proceduta da ragionato ed imparziale esame; affinché impossibil riesca il ritorno a quello stato abborrito, e non si scelgano dello forme che restituir potrebbero, variamente riprodotti, gli antichi abusi o altri di pur dannose conseguenze. Le difficoltà poi che s’incontrano nell’adozione delle forme politiche sono in maggior numero f tostoché si tende da uno Stato a sceglier quelle medesime che un popolo stranieroha creduto dover preferire. E come mai suppor potrebbesi che due Nazioni siano in un egual grado di coltura ed in un avanzamento istesso nell'agricoltura, e nell’industria, nel commercio e nel complesso di quelle instituzioni le quali ne son la misura!

Tali riflessioni da poi si son fatte nel riprodurre la Costituzione politica della Monarchia Spagnuola. Subito abbiamvisto emisurato lo spazio che passa tra il posino Regno e la Spagna; né questa indagine ha disconfortati i nostri animi, che anzi han sorriso in contemplare una si fiorente Regio né madre d’uomini generosi» In qualunque tempo i Napoletani si sono mostrati migliori del loro governo e da Giannone fino ai nostri giorni han gridato forte centra ogni specie di pregiudizj e d’abusi. I Napoletani da Flavio Gioja sono navigatori e commercianti, da tempi antichissimihan fatto dono alla Europa de’ trovati più solidi dell'umana industria e la scienza delle ricchezze vanta presso noi gl’Italici nomi di Genovesi e Galiani. I Napoletani infine han tratto ognora vantaggio dalla consuetudine degli stranieri e dall’universale progredimento. L’agricoltura delle nostre provincie ritornerà bentosto e senza verun dubbio qual era prima che arbitrarie leggi e funesti trattati ne imprendessero l’esizial rovina.

Ponendo or mente a questi vantaggi e gli altri che vi si riferiscono, abbiam creduta util cosa l’invitar con le presenti osservazioni gl’ingegni Napoletani a pondorato esame della nostra posizione e di quelli oggetti che il nostro progredimento richiede; la nazion napoletana fa d’uopo che qual è si dimostri, in armonia dello spirito del secolo e delle dottrine, professate dai saggi tutti d’Europa: e la nazione napoletana dee col suo statuto politico far chiaro che i priucipii e le idee sempre più migliorano l’andamento del sistema rappresentativo e la libertà de’ popoli; rigetti ella dunque con fermo animo tutte le disposizioni costituzionali che variamente additano l’intolleranza e l'incertezza Spagnuola, funesto risultato di troppo lungo despotismo.

Costituzione politica della Monarchia Spagnuola

Capitolo II Della Religione

Macchiavelli muove alto lamento perché gl'Italiani sian privi di Religione indizio per lui della rovina dei popoli, nel mentre, facendola fondamento della umana vita, ella si curerebbe gli ordini civili. Tal danno proviene per avviso del nostro politico, dal non averla noi mantenuta secondo che dal datore d'essa ne fu ordinato. Per qual mai possente motivo un tanto disordine s’introdusse? In verun luogo certamente, come inItalia fu più splendido ed angusto il culto religioso, in verun altro si largheggiò in rendere i Ministri dell’altare più facoltosi. In vano. Il primo insegnamento di G. C. la carità si conobbe, il fanatismo e l'intolleranza crearono l’ipocrisia e l'incredenza: per qual modo si corruppero gli animi, che per loro natura sarebbon religiosi e le coscienze degli uomini non più furono per essi un sacro ed inviolabile asilo.

Le leggi debbon proteggere ed assicurarela Religione non giù perché utile ai governanti, sendo ella cosa troppo grande e divina per considerarsi come un oggetto di sola utilità, ma bensì perche ella è un dritto di tutti ed un prezioso conforto de' nostri cuori. La Religione è un comune bisogno, quindi da se stessa trionfa. Son tante le miserie' e le sventure della vita che consegnano a rivolgerci al Cielo ed a sperar confidenti in una esistenza migliore.

L’autorità non determina, non regola che le azioni: i sentimenti si sottraggono ad essa. È un’empietà lo arrogarsi il giudizio, ed ifulmini della divinità.

Il legislatori non ha punto il dritto di vietare l’esercizio di qualunque Religione, non essendo d’istituzione umana. La libertà de culti avrebbe in ogni tempo distolte quelle sanguinose guerre che tardaron sì a lungo il nostro perfezionamento.

La carta costituzionale di Francia, monumento delle saviezza del Re Luigi XVIII, spiega il più preciso linguaggio della ragione. In essa vien detto che i Francesi han dritto di pubblicare è stampare le di loro opinioni, conformandosi alle leggi che reprimer debbono gli abusi di questa libertà (art. 8) ch'è accordata a ciascuno egual libertà di professare la propria Religione e ciascuno ottiene pel suo culto ugual protezione (art. 5. ) che ciò non pertanto la Religione Cattolica è la Religion dello Stato (art. 6) e che infine i ministri della Religione Cattolica e quelli degli altri culti Cristiani soli vengo a soccorsi dal pubblico erario.

Or dà questi articoli trar si potrebbero al nostro uopo le seguenti disposizioni legislative:

1.° La Religione Cattolica è la Religione dello Stato.

Il rispetto dovuto al culto sacro degli avi, la nostra medesima universale credenza richieggono una tale solenne dichiarazione.

2.° La Religione Cattolica vien soltanto mantenuta dal pubblico erario.

Essa è la credenza di tutti i Napoletani d'origine patria, quindi merita che il suo cultosia decorosamente sostituito e che ne' templi ad esso consacrati si ringrazj il Cielo, de’ prosperi successi della Nazione.

3.° Si accorda a ciascuno egual liberti di professare la propria Religione, e ciascuno ottiene ugnal protezione pel suo culto.

Gli stranieri invitati finora nel nostro paese dalla dolcezza del clima, i quali da questo momento il saranno ancora d dia stabiliti del governo e dalla felicita pubblica, giunto è che possano esercitar presso noi il culto chesi hanno prescelto.

4.° È a tutti libero il pubblicare e lo stampare le proprie opinioni puranche religiose.

Nulla certamente può riuscire di un'utilità maggiore al bene di questo regno che sì a lungo è stato oppresso contro i suoi diritti più sacri, que’ della sua indipendenza e libertà. Non può né dee vietarsi che i cittadini, si difendano da pretese che non partano punto dalla eterna verità.

TITOLO 2

Cap. III Del Governo Art. 17

«La potestà di applicare le leggi al fattonelle cause civili e criminali risiede ne’ Tribunali stabiliti dalla legge.»

Da questo articolo siamo avvertiti che lo scopo de’ Tribunali si è l’applicazione delle leggi. Le quistioni di fatto eccedono l'incarico di essi, ch'è soltanto quello di serbare comesacro depositi le leggi, le quali pronunciano delle fortune, della libertà e della vita de' cittadini. Quale istruzione precede adunane nella indagine de' fatti? Nella costituzione di Spagna essa viene soltanto promessa.

Il giudizio per pari persone d’antichissima origine, trovasi ormai stabilito nella Inghilterra e negli Stati uniti d’America così in materia criminale che civile, e nella Francia in sola materia criminale. I vantaggi di questa libera instituzione, immensi onde in breve svilupparsi, son troppo grandi sulla morale pubblica da non dover vivamente desiderarsi da tutti i buoni Napoletani.

I giudici del fatto, i giurati, non sono che gli stessi cittadini scelti tra le persone d'illibato carattere e d'indipendente fortuna, i quali posson ricusarli e domandarne de' nuovi sui più leggieri dubbi intorno alla prevenzione, di cui venisser tassati. La libertà individuale trova in essi la più sicura garentia, siccome pure la liberà della stampa. I Tribunali, queste rispettabili ma misteriose corporazioni, sommesse di lor natura, influite ognora dal potere de ministri, saranno ormai nella fortunata impossibilità di nuocere alla innocenza.

Limitando i Tribunali le loro attribuzioniad applicare le leggi, cesseranno di farsi centro di cabala e di romori spiacevoli, riacquisteranno intera la perduta lor dignità.

TITOLO 3

Capitolo II
Della nomina de' deputati a Corti

«Per la nomina de' deputati a Corti si celebreranno congressi elettorali di Parrocchia, e di partito e di provincia.»

Non sappiamo che valga questo complicato sistema per venire alla elezione de’ deputati al Parlamento Nazionale. Il metodo che tiensi in Ispagna è forse voluto dalla estensione e dallo spopolamento di uno spazioso territorio, incolto per la maggior parte. Ma lo stato del nostro regno è felicemente molto diverso dal dianzi accennato, e Napoli non metropoleggia in un deserto.

Le idee più sane che condur possano al metodo migliore e più semplice delle elezioni nazionali trovansi ne’ discorsi sopra T. Livio cap. XVIII. Dopo questi suggerimentinon sapremo che proporre l’elezione immediata, poiché gli uomini nelle cose generali s’ingannano nelle particolari non tanto: né punto si tema che per tal modo vengano elette persone guidate da troppo esagerati principii; poiché l’esagerazione di qualunque specie è sempre ne’ pochi, ne’ molti non mai, e maggiormente ne’ molti che son proprietarj e come tali bisognevoli d’ordine e di sicurezza. Della verità generale siamo d'altra parte convinti dal popolo istessa di Roma il quale, sì turbolento, elegger dovendo quattro tribuni con potestà consolare, potendo crearli tutti plebei, li scelse tutti tra i Nobili: per cui Tito Livio in tal modo si esprime:

«Quorum comitiorum eventus docuit, alios animos in contentione libertatis et honoris i alios secundum deposita certamina in incorrupto judicio.»

Così il Re ed il popolo Napoletano ponendo la comune lor felicità intera nella libera Costituzione che ne regola i poteri, saranno le elezioni incorrotte edimparziali.

TITOLO 3

Capitolo VI. Art. 108

«I deputati si rinnoveranno nella loro totalità di due in due anni.»

L’inibire al popolo di ritenere come suoi deputati coloro i quali con integrità e retto animo avran condotti i suoi interessi, ci sembra inutil rigore, e d'altra parte si provvederebbe abbastanza al principio d’un utile rinnovamento, ove si statuisse non potere assolutamente, dopo due anni rimaner confermata che la metà del numero totale di deputati. Per tal guisa ogni divisione elettorale dovrebbe ottener due deputati al parlamento Nazionale.

Capit. 8. art. 40

«Se’ le Corti, in qualunque atto di discussione o di scrutinio rigettassero il progetto di legge o risolvessero di non chiamarlo a partito, non potrà proporsi di nuovo che passato un anno.»

Subitochè il parlamenta Nazionale venisse a rinnovarsi in una qualunque progressione, potrebbesi tra gli anni sempre riprodurre il progetto rigettato, oltreché tra le medesime persone checomporrebberoil parlamento la riproduzione d’un progetto ne dimostra sempre la nuova utilità.

TITOLO 4

CAPIT. II. art. 174
Della successione della Corona

«Il regno della Spagna è indivisibile: e la successione perpetua nel trono dalla promulgazione di questa Costituzione, sarà sempre per l’ordine regolare di primogenitura e di rappresentazione, tra i legittimi discendenti, maschi e femmine da nominarsi ec.»

La costituzione di Spagna non solo chiama le femmine alla successione del trono in mancanza de’ maschi, ma ad essi gli preferisce quando siano di miglior linea o di miglior. grado nella linea medesima.

Queste disposizioni non posson sembrare che riprovabili avendosi riguardo alla stabilità del trono ed al riposo del Regno. Le femminecertamente hanno i medesimi diritti e quasi la nostra capacità medesima pure non mai vengon con gli uomini ad esercitare i civili offici; imperciocché l'utilità generale vuole che le seduzioni e l’amabile incanto di esse non distrugga l'invariabile andamento della vita pubblica. Il voto della natura si è che questo sesso lusinghiero si serbi tutto alle dolci affezioni che inspira, e guardi dalle più forti passioni un ingenuo e sensibile carattere.

Ora la prima ed inviolabile Magistratura dello Stato da cui discende l'universale benessere verrà affidala ad un sesso bisognevole di soccorso e facile ad esser sospinta dalle commozioni del cuore e dai fantasmi di vivace fantasia? Ed avvenga pure dovunque un tale errore fatale, ei nol sarà mai per questo Regno che ancor geme sulle sventure ed i mali cui miseramente andò-soggetto governandolo, deboli ed ambiziosa principesse. Tolga Dio che si rinnovino fra noi quelle scene di sangue!

L’esclusione delle femine al trono venne ognora considerala siccome il fondamento della Monarchia Francese, e la fece rispettata e potente; questa essenzial legge è stata ritenuta ne’ vari rivolgimenti che sofferse il potere d'un solo. Non si trascuri di trar profitto da tutte le nazioni secondo la consuetudine che tennero i Romani di perfezionare la loro milizia coi vari ordinamenti de’ popoli che li circondavano.

TITOLO 5

Cap. VII. Art. 159

Vi sarà un Tribunale supremo di Giustizia ec. Le funzioni di questo tribunale saranno grandi ed auguste, e diverrà vero conservatore delle patrie leggi. Il linguaggio di esso, non dalla minuta e meschina pratica delforo; ma dall’alta giurisprudenza, dalla Filosofia e dalla morale si formi. Le persone più integre che sempre in ogni circostanza han serbate pure le loro mani lo compongano. Per tal modo il tribunale supremo diverrà presso di noi un potere costituzionale e carne tale indipendente e rispettabile all’intera Nazione: unico indivisibile, si mantenga per esso la piena unità di un salutare sistema.

Questa instituzione bene equilibrata verrà a render completo il nostro sistema rappresentativo, verrà a contenere i ministri ed assicurarli dai movimenti impetuosi del sospetto della calunnia. La risponsabilità ministeriale è un nome vano e non esiste altrimenti che soggettandola ad una corporazione eminentemente giudiziale, e libera nelle sue importanti sentenze.

Ed in questo proposito abbiam noi prescelto di accennare i vantaggi del tribunalesupremo anziché rilevare i punti moltissimi in cui le circostanze particolari dalla Nazione Spagnuola per noi rendono inapplicabile il suo sistema giudiziale, statuito sulle vecchie usanze.

Il foro ecclesiastico siam certi che non è preteso da veruno de’ nostri rispettabili sacerdoti: il nome ormai sacro di cittadino napoletano distrugge tutte le ambizioni, e le vanità che prima aveano vita nella nullità morale e politica in cui era tenuta la Nazione.

Siano ora grazie al cielo!

Sorge per noi un'età novella di luminosi destini. Il Re, il popolo, l’armata sono uniti con nodo indissolubile dal giorno memorabile della unione Napoletana. I voti de' buoni han trionfato ed a gloria del nostro paese i buoni formavano l’intiera Nazione, già matura per goder del vantaggio d’un sistema rappresentativo, solo che ormai convenga a popoli generosi.

L’opinione pubblica si è formata, la voce de' saggi si ascolta con attento animo, l’istante della libera discussione è giunto. Tacciano le prevenzioni dì setta, ed i pregiudizi dell'orgoglio non riproducano delle forme con le quali restituir si dovrebbe un sistema distrutto. L’altare della patria accolga lo splendido sacrificio de’ privati interessi al bene di tutti.










Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - l'ho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura!

Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin)










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