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DECRETO-LEGGE 12 settembre
2014, n. 133
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DECRETO-LEGGE
12 settembre 2014, n. 133
Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico
e per la ripresa delle attivita' produttive.
(14G00149)
(GU Serie Generale n. 212 del 12-9-2014)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria
necessita' e urgenza
di emanare
disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione
di opere
infrastrutturali strategiche, indifferibili e
urgenti, nonche' per
favorire il
potenziamento delle
reti autostradali
e di
telecomunicazioni e migliorare la funzionalita' aeroportuale;
RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' e urgenza
di emanare
disposizioni in materia ambientale per la
mitigazione del rischio
idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi,
l'adeguamento delle
infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali
situazioni di
crisi connesse alla gestione dei
rifiuti, nonche' di introdurre
misure per garantire l'approvvigionamento energetico
e favorire la
valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;
RITENUTA infine la straordinaria necessita' e
urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione
burocratica, il rilancio dei
settori dell'edilizia e immobiliare, il
sostegno alle produzioni
nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e
di promozione del Made in Italy, nonche' per il rifinanziamento
e la
concessione degli ammortizzatori sociali in
deroga alla normativa
vigente al fine di assicurare un'adeguata
tutela del reddito dei
lavoratori e sostenere la coesione sociale;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 29 agosto 2014;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,
dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita' culturali
e del
turismo, per gli affari regionali e le autonomie e
dell'economia e
delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
CAPO I
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI
Art. 1
(Disposizioni urgenti per
sbloccare gli interventi
sugli assi
ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina
ed altre misure
urgenti per sbloccare
interventi sugli aeroporti
di interesse
nazionale)
1. L'Amministratore Delegato di
Ferrovie dello Stato S.p.A e'
nominato, per la durata di due
anni dall'entrata in vigore del
presente decreto, Commissario
per la realizzazione delle opere
relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui
al Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n.
443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e senza
compensi aggiuntivi per l'attivita' di
Commissario. L'incarico e'
rinnovabile con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto conto anche dei risultati conseguiti e
verificati in esito
alla rendicontazione di cui al comma 8.
2. Per le finalita' di cui al comma 1,
ed allo scopo di poter
celermente stabilire le condizioni
per l'effettiva realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari,
in modo
da poter avviare i lavori relativi a
parte dell'intero tracciato
entro e non oltre il 31
ottobre 2015, il Commissario
provvede
all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i
costi e
i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla
tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i
progetti
anche gia' approvati ma non ancora appaltati. Anche
sulla base dei
soli progetti preliminari, il Commissario puo'
bandire la gara e
tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti
decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi
provvede alla
consegna dei lavori, anche adottando
provvedimenti d'urgenza. Il
mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del
mandato di
Commissario. Il
Commissario
provvede inoltre
all'espletamento di ogni
attivita' amministrativa,
tecnica ed
operativa, comunque finalizzata
alla realizzazione della citata
tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le
strutture tecniche di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri
per la
finanza pubblica in relazione
all'avvalimento delle strutture
tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di
programma
il Commissario trasmette al
CIPE i
progetti approvati, il
cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di
avanzamento,
segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere,
anche ai fini della valutazione di definanziamento degli
interventi.
Il contratto istituzionale di sviluppo
sottoscritto in relazione
all'asse ferroviario Napoli - Bari puo' essere derogato in
base alle
decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.
3. Gli interventi da praticarsi sull'area di
sedime della tratta
ferroviaria Napoli - Bari, nonche' quelli strettamente
connessi alla
realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita'.
4. La conferenza di servizi per la realizzazione
degli interventi
sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei
progetti definitivi. Qualora
alla conferenza
di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato
assente,
o, comunque, non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo
dalla sua presenza
e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza dei
servizi deve essere
motivato e recare, a pena di
non ammissibilita', le specifiche
indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In
caso di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del patrimonio
storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica
incolumita', la questione, in deroga all'articolo 14-quater
comma 3
della legge 7 agosto
1990, n. 241, e
successive modifiche e
integrazioni e' rimessa alla
decisione del Commissario, che
si
pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la
Regione o le
Regioni interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali,
ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso
di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente
locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non
e' raggiunta entro
sette giorni, la decisione del
Commissario puo' essere comunque
adottata.
5. I pareri, i visti ed i
nulla-osta relativi agli interventi,
necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di
cui al
comma 4, sono resi dalle Amministrazioni
competenti entro trenta
giorni dalla richiesta e,
decorso inutilmente tale
termine, si
intendono acquisiti con esito positivo.
6. Con apposita
convenzione a
firma del
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il
Commissario puo' avvalersi a
titolo gratuito dell'Agenzia
nazionale per
l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti
con il
territorio interessato per il miglior risultato
nella realizzazione
dell'opera.
7. La realizzazione delle opere relative
alla tratta ferroviaria
Napoli - Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito
del Contratto di programma stipulato tra RFI e
il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale
delle spese
di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari sulla
scorta
dei singoli stati di avanzamento dei
lavori, segnalando eventuali
anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini
fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere,
anche ai fini della
valutazione di definanziamento degli interventi.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del
presente articolo
si applicano anche alla realizzazione
dell'asse ferroviario AV/AC
Palermo - Catania - Messina.
10. Per accelerare la conclusione del contratto il
cui periodo di
vigenza e' scaduto e consentire la
prosecuzione degli interventi
sulla rete ferroviaria nazionale,
e' approvato il Contratto di
Programma 2012 - 2016
parte Investimenti stipulato
tra Rete
Ferroviaria Italiana e il
Ministero delle infrastrutture
e dei
trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro
delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n.
147, quale
contributo in conto impianti a favore di
RFI e' finalizzata agli
interventi di manutenzione straordinaria previsti
nel Contratto di
Programma parte Servizi
2012-2014, con
conseguente automatico
aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.
11. Per consentire
l'avvio degli investimenti
previsti nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale
di cui
all'articolo 698 del codice della navigazione
sono approvati, con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
che deve esprimersi
improrogabilmente entro trenta
giorni, i
contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con
i gestori degli
scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli
stessi aeroporti
il parere favorevole espresso dalle
Regioni e dagli enti locali
interessati sui piani
regolatori aeroportuali
in base alle
disposizioni del regolamento recante disciplina dei
procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, e successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica
di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli
stessi
piani regolatori.
Art. 2
(Semplificazioni procedurali per
le infrastrutture strategiche
affidate in concessione)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 174, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 4-ter. Il bando di gara, puo' altresi' prevedere,
nell'ipotesi di
sviluppo del progetto per
stralci funzionali o, nei
casi piu'
complessi di successive
articolazioni per
fasi, l'integrale
caducazione della
relativa concessione,
con la conseguente
possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione
per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non
superiore a tre anni, da indicare nel bando di
gara stesso, dalla
data di approvazione da parte del CIPE del progetto
definitivo dello
stralcio funzionale immediatamente finanziabile,
la sostenibilita'
economico finanziaria degli stralci successivi non sia
attestata da
primari istituti finanziari.".
2. La disposizione
di cui al comma 1
non si applica alle
concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con
bando gia'
pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le
seguenti
parole: "si applicano altresi' le disposizioni di
cui all'articolo
174".
4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno
2013 n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98,
l'ultimo periodo: "ne' agli interventi da realizzare mediante finanza
di progetto le cui proposte sono state gia'
dichiarate di pubblico
interesse alla data di entrata in vigore del
presente decreto" e'
soppresso.
Art. 3
(Ulteriori disposizioni
urgenti per
lo sblocco
di opere
indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)
1. Per consentire nell'anno 2014 la
continuita' dei cantieri in
corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati
all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello
stato di previsione
del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e'
incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39
milioni
per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni
per l'anno
2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni
per l'anno 2017,
2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno
degli anni
2019 e 2020.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, quanto alle opere di cui alle
lettere a) e b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della
legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere
di cui
alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse
di cui al
comma 1:
a) i seguenti interventi ai sensi
degli articoli 18 e
25 del
decreto-legge n.69 del 2013 cantierabili entro il 31
dicembre 2014:
Completamento della copertura del Passante
ferroviario di Torino;
Completamento sistema idrico Basento -
Bradano, Settore G; Asse
autostradale Trieste - Venezia;
Interventi di
soppressione e
automazione di passaggi
a livello
sulla rete ferroviaria,
individuati, con priorita' per la
tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo -
Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31
dicembre 2014 e
cantierabili entro il 30 giugno 2015:
ulteriore lotto costruttivo
Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco -
Bergamo;
Messa in sicurezza dell'asse
ferroviario Cuneo - Ventimiglia;
Completamento e ottimizzazione
della Torino - Milano
con la
viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la SS 32
e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi -
AV Milano Genova; Continuita' interventi Nuovo Tunnel
del Brennero;
Quadrilatero Umbria - Marche; Completamento Linea 1
metropolitana di
Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70,
della legge 27
dicembre 2013, n.147, relativo al superamento delle
criticita' sulle
infrastrutture viarie concernenti
ponti e gallerie;
Messa in
sicurezza dei principali
svincoli della Strada Statale
131 in
Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro
il 30 aprile 2015 e
cantierabili entro il 31 agosto
2015: metropolitana di Torino;
tramvia di Firenze; Lavori
di ammodernamento
ed adeguamento
dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano
allo svincolo di Atilia;
Autostrada Salerno - Reggio
Calabria
svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada
statale n.372
"Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale
n.372 e
lo svincolo di Benevento sulla strada
statale n.88; Completamento
della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla
strada
statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale
Masserano
- Ghemme; Ponte stradale
di collegamento tra
l'autostrada per
Fiumicino e l'EUR; Asse
viario Gamberale -
Civitaluparella in
Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento
della linea ferroviaria Lucca
Pistoia; aeroporti di Firenze e
Salerno; Completamento sistema
idrico integrato
della Regione
Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal 2 al 15 giugno
2014 o richieste inviate
ai sensi
dell'art.18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013.
3. Le richieste di
finanziamento inoltrate dagli
enti locali
relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c),
sono istruite
dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari
a 100
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 e' destinata
ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche
del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di
completamento
di beni immobiliari demaniali di loro competenza.
4. Agli oneri derivanti dal
comma 1 del presente
articolo si
provvede:
a) quanto a 39 milioni per l'anno
2013 mediante utilizzo delle
disponibilita' iscritte in conto residui
derivanti dalle revoche
disposte dall'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo
32, comma 6,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante
parziale utilizzo
delle disponibilita' derivanti dalle revoche
disposte dall'articolo
13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, e confluite
nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
c) quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200
milioni per
l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e
quanto a 148
milioni per ciascuno degli
anni dal 2017 al
2020, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015,
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma
186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015,
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma
212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015,
a 155,8 milioni per
l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e
a 1.918 milioni per
l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota
nazionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 -
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2,
lettere a),
b) e c), per l'appaltabilita' e
la cantierabilita' delle opere
determinano la revoca del
finanziamento assegnato ai
sensi del
presente decreto.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono
nel Fondo
di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, e sono attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale
asse autostradale Termoli - San
Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto -
Notarbartolo;
d) alla metropolitana di
Cagliari: adeguamento rete
attuale e
interazione con l'hinterland.
7. Con i provvedimenti di assegnazione
delle risorse di cui al
comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le
modalita'
di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento
dei lavori e di applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la
continuita' dei cantieri in
corso, sono
confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento
Milano
- Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del
2013; nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A.
per il
completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento - Caltanissetta -
A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra
i km 9+800 e
44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni
e completamenti
di lavori in corso" del Contratto di programma tra
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo
all'anno 2013,
pari a 3 milioni di euro
a valere sulle risorse
destinate al
Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a
valere sulle
risorse destinate al Contratto di programma 2012.
9. Le opere elencate nell'XI allegato
infrastrutture approvato ai
sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
dal CIPE
nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data del presente
decreto
non sono state ancora avviate e
per le quali era
prevista una
copertura parziale o totale a carico del Fondo
Sviluppo e Coesione
2007 - 2013 confluiscono
automaticamente nel nuovo
periodo di
programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti
che a
diverso titolo partecipano al finanziamento e o
alla realizzazione
delle opere di cui al capoverso precedente, confermano
o rimodulano
le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.
10. Il Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti e
confermato Autorita' Nazionale
capofila e Capo Delegazione dei
Comitati di Sorveglianza con
riferimento al nuovo
periodo di
programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale
ESPON e URBACT, in considerazione di
quanto gia' previsto dalla
delibera CIPE n. 158
del 2007 ed in
relazione alla missione
istituzionale di programmazione e sviluppo del
territorio propria
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del
decreto legge
n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98
del 2013.
12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del
decreto-legge 26 giugno
2014, n. 92, convertito con modificazioni,
dalla legge 11 agosto
2014, n. 117, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Le risorse
disponibili sulla
contabilita' speciale
intestata al Commissario
straordinario del
Governo per le
infrastrutture carcerarie di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1
luglio 2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n.
94, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a
uno o piu' capitoli di bilancio
dello Stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero della
giustizia secondo le ordinarie competenze definite
nell'ambito del
decreto di cui al comma 2.".
Art. 4
(Misure di semplificazione per le opere incompiute
segnalate dagli
Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti
territoriali)
1. Al fine di favorire la realizzazione delle
opere segnalate dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15
giugno
2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto
tra Amministrazioni interessate al procedimento
amministrativo, e'
data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia'
definita in precedenza, funzionale al riesame
dei pareri ostativi
alla realizzazione dell'opera.
Ove l'Ente abbia
necessita' di
definire il procedimento in
tempi celeri, i
termini di cui
all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
ridotti
alla meta'. Resta ferma
la facolta', da parte
del Comune o
dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il
procedimento alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990,
i cui termini sono
ridotti alla meta'.
2. In caso di mancato perfezionamento
del procedimento comunque
riconducibile ad ulteriori
difficolta' amministrative, e'
data
facolta' di avvalimento a
scopo consulenziale -
acceleratorio
dell'apposita cabina di regia istituita
presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza
pubblica.
3. I pagamenti connessi agli
investimenti in opere oggetto di
segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono
esclusi dal patto di stabilita' interno
alle seguenti condizioni,
accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della
medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
concludere entro
30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le opere alle quali si riferiscono i
pagamenti devono essere
state preventivamente previste
nel Piano Triennale delle opere
pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere
realizzate, in corso di
realizzazione o per le quali sia
possibile l'immediato avvio dei
lavori da parte dell'ente locale richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta
l'esclusione del patto
di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.
4. Entro 15 giorni dalla conclusione
dell'istruttoria di cui al
comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono
individuati i Comuni che beneficiano della esclusione
dal patto di
stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere.
5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno,
per un
importo complessivo di 300 milioni di euro,
i pagamenti sostenuti
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,
relativi
a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli
anni 2014
e 2015. L'esclusione opera per 200
milioni di euro relativamente
all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente
all'anno 2015.
I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di
pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla
data del 31 dicembre
2013 ovvero che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di
legittimita' entro
la medesima data.
Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i
debiti presenti
in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti
connessi
a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli
enti locali e ai codici gestionali SIOPE
da 2101 a 2138 per le
regioni, escluse le spese afferenti la sanita'.
6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui
al secondo periodo del
comma 5 e' destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti
dei debiti
delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da
2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti
dall'applicazione
dell'articolo 20, commi 1 e
1-bis, del decreto legislativo
25
novembre 1996, n. 625, superiori
a 100 milioni. Ai
fini della
distribuzione del rimanente importo dell'esclusione
tra i singoli
enti territoriali, i comuni, le province e le regioni
comunicano al
Ministero dell'economia e delle
finanze, mediante il sito web
«https://certificazionecrediti.mef.gov.it» della
Ragioneria generale
dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre
2014, gli
spazi finanziari di cui
necessitano per sostenere nel
2014 i
pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio
del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari
di cui necessitano per
sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai
fini del riparto, si
considerano solo le
comunicazioni pervenute entro
il predetto
termine. Con decreti del Ministero dell'economia
e delle finanze,
sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre
2014 e
il 15 marzo 2015 sono
individuati per ciascun ente,
su base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere
dal patto di
stabilita' interno rispettivamente nel 2014 e 2015.
7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole "i pagamenti in
conto capitale
sostenuti" sono inserite "nel primo semestre";
b) al terzo periodo,
le parole "derivanti dal
periodo" sono
sostituite da "derivanti dall'esclusione di cui
al periodo" e le
parole "nel primo semestre dell'anno"
sono sostituite da "entro
l'anno".
8. Al fine di
consentire la prosecuzione
dell'emanazione dei
provvedimenti di concessione
dei contributi
finalizzati alla
ricostruzione in Abruzzo,
l'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.
71, e'
rifinanziata di 250 milioni per l'anno
2014 in termini di sola
competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare
si provvede:
a) quanto a 29
milioni di euro per
l'anno 2014, mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari, di cui agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012,
n.135, non necessari al
pagamento degli interessi
passivi da
corrispondere sui titoli del
debito pubblico emessi
ai fini
dell'acquisizione delle
risorse
necessarie
alla predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014,
mediante utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388,
che, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che
sono acquisite
nel predetto limite di 221
milioni di euro,
definitivamente al
bilancio dello Stato.
9. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi
3, 5 e 8,
pari a complessivi 450 milioni per l'anno
2014, 180 milioni per
l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e
70 milioni per l'anno
2017, si provvede:
a) quanto a 29
milioni di euro per
l'anno 2014, mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti
finanziari, di cui agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012,
n.135, non necessari al
pagamento degli interessi
passivi da
corrispondere sui titoli del
debito pubblico emessi
ai fini
dell'acquisizione delle
risorse
necessarie
alle predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014,
mediante utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388,
che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono
acquisite, nel
predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente
al bilancio
dello Stato;
c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014,
180 milioni per
l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e
70 milioni per l'anno
2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non
previsti a
legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni;
d) quanto a 50 milioni per
l'anno 2014, a valere
sugli spazi
finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno
2014 di cui al
comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI
TELECOMUNICAZIONI
Art. 5
(Norme in materia di concessioni autostradali)
1. Nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, al fine di
assicurare gli investimenti
necessari per gli
interventi di
potenziamento, adeguamento strutturale,
tecnologico ed ambientale
delle infrastrutture autostradali
nazionali, nel
rispetto dei
parametri di sicurezza piu'
avanzati prescritti da disposizioni
comunitarie, nonche' un servizio
reso sulla base di
tariffe e
condizioni di accesso piu' favorevoli per gli utenti, i concessionari
di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31
dicembre 2014,
proporre modifiche
del rapporto
concessorio anche mediante
l'unificazione di tratte interconnesse, contigue,
ovvero tra loro
complementari, ai
fini della
loro gestione
unitaria. Il
concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la
stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita
convenzione unitaria
che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.
2. Il piano deve assicurare
l'equilibrio economico finanziario,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
nonche' la
disponibilita' delle risorse necessarie per la
realizzazione degli
interventi infrastrutturali previsti nelle originarie
concessioni e
di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalita' di cui
al comma
1 e per il mantenimento di un regime tariffario piu'
favorevole per
l'utenza.
3. L'affidamento dei lavori, nonche' delle forniture e
dei servizi
di importo superiore alla soglia comunitaria,
ulteriori rispetto a
quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle
procedure di evidenza pubblica disciplinate dal
decreto legislativo
n.163 del 2006. Ai relativi affidamenti si
applica l'articolo 11,
comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
4. Al fine di accelerare l'iter relativo
al riaffidamento delle
concessioni autostradali A21
"Piacenza - Cremona -
Brescia e
diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)"
e A3 "Napoli - Pompei
-Salerno" sono approvati gli schemi di convenzione,
come modificati
secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e
7 del 7
agosto 2014 da considerarsi parte integrante della
Convenzione, e i
relativi piani economici finanziari gia' trasmessi al CIPE.
Art. 6
(Agevolazioni per la
realizzazione di reti
di comunicazione
elettronica a banda ultralarga e norme di
semplificazione per le
procedure di scavo e di
posa aerea dei cavi,
nonche' per la
realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)
1. All'articolo 33 del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
"7-ter. In via sperimentale, fino al
31 dicembre 2015, possono
essere ammessi ai benefici di cui al
comma 7-quinquies interventi
infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto, realizzati sulla rete fissa
e mobile, su impianti
wireless e via satellite, inclusi gli interventi
infrastrutturali di
backhaul, relativi all'accesso primario e secondario
attraverso cui
viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per
i quali
ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e
aggiuntivi non gia'
previsti in piani industriali o finanziari o in
altri idonei atti
approvati entro il 31 luglio
2014, funzionali ad assicurare
il
servizio a banda ultralarga
a tutti i soggetti
potenzialmente
interessati insistenti nell'area considerata;
b) soddisfino un
obiettivo di pubblico
interesse previsto
dall'Agenda Digitale Europea,
di cui alla
comunicazione della
Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore
alle soglie di
seguito indicate finalizzato
all'estensione della rete a
banda
ultralarga:
1) nei comuni con
popolazione inferiore a
5.000 abitanti:
investimento non inferiore a 200 mila
euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data
di prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000
abitanti:
investimento non inferiore a 500 mila
euro e completamento degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di
prenotazione
di cui al successivo comma 7-sexies;
3) nei comuni con
popolazione superiore ai 10.000
abitanti:
investimento non inferiore a 1 milione di euro e
completamento degli
interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di
prenotazione
di cui al successivo
comma 7-sexies. Il suddetto
termine di
completamento e' esteso a 24 mesi per investimenti
superiori a 10
milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a
50 milioni
di euro;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti
a garantire che
l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni
dall'entrata in
vigore del presente decreto-legge.
7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici
di cui al comma
7-quinquies gli interventi
ricadenti in aree nelle
quali gia'
sussistono idonee infrastrutture ed
operi gia' un fornitore di
servizi di rete a banda ultralarga e non possono
essere concessi i
suddetti benefici a piu' di un soggetto nella stessa area; nei Comuni
superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi
ai benefici gli
interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali
in grado di
assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli
utenti
potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi
gia' un
fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia
in grado
di assicurare tali connessioni
e non garantisca di
farlo nei
successivi tre anni.
7-quinquies. Gli interventi che abbiano le
caratteristiche di cui
al comma 7-ter possono usufruire del
credito d'imposta a valere
sull'IRES e sull'IRAP complessivamente
dovute dall'impresa che
realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite
massimo del
50 per cento del costo dell'investimento. Il
credito d'imposta non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e
dell'IRAP ed e'
utilizzato in sede di
dichiarazione dei redditi e
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
7-sexies. Al fine di
ottenere i benefici di
cui al comma
7-quinquies,
l'operatore
interessato
alla realizzazione
dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende
assumere, manifestando il proprio interesse per
la specifica area
attraverso prenotazione tramite apposito formulario
pubblicato sul
sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini
del Piano
Strategico banda ultralarga del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Sullo stesso sito sara' segnalata la
conclusione dei lavori, che
dovra' avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La
registrazione sul sito della conclusione dei lavori
da diritto ai
benefici di cui al comma 7-quinquies a
favore dell'operatore che
abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di mettere a
disposizione degli altri
operatori l'accesso all'infrastruttura
realizzata secondo le determinazioni dell'Autorita' per
le Garanzie
nelle Comunicazioni. Non
potranno essere
accettate ulteriori
manifestazioni di interesse di operatori che,
relativamente ad una
precedente manifestazione di interesse, non
abbiano rispettato il
termine di conclusione dei lavori.
7- septies. Con uno o piu' decreti
del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze,
sentita
l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni
dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti condizioni, criteri, modalita' ed
altre disposizioni
attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies,
nonche' il procedimento,
analogo e congruente a
quello previsto
dal comma
2, per
l'individuazione, da parte del CIPE, del
limite degli interventi
agevolabili. I decreti definiscono, altresi', le
modalita' atte ad
assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo
e aggiuntivo
dell'intervento infrastrutturale
proposto, la modulazione della
struttura delle aliquote del credito di imposta
di cui lo stesso
beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni
di mercato
dell'area interessata, e le forme di controllo
e di monitoraggio,
onde garantire il conseguimento delle finalita' sottese
al benefico
concesso, tenuto conto della decisione
della Commissione europea
C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.".
2. All'articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23
dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014,
n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono
inserite le
seguenti: "nonche' la posa di cavi o tubi
aerei su infrastrutture
esistenti";
b) dopo le parole: "banda larga e
ultralarga", e' soppressa la
parola: "anche".
3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259
"Codice delle
comunicazioni
elettroniche",
e successive
modificazioni, dopo l'articolo 87-bis e' inserito il seguente:
"Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli
impianti) - 1. Al
fine di accelerare la
realizzazione degli investimenti
per il
completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche
delle caratteristiche degli
impianti gia' provvisti
di titolo
abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non
superiori a 1
metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a
1,5 metri
quadrati, e' sufficiente una
autocertificazione descrittiva della
variazione dimensionale, da inviare
contestualmente all'attuazione
dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli."
4. In deroga all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e
successive modificazioni, non
e' soggetta ad
autorizzazione paesaggistica la
installazione o la modifica di
impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e
tralicci
preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per
antenne di altezza non superiore a 1,5
metri e superficie delle
medesime antenne non superiore a 0,5
metri quadrati. Resta ferma
l'applicazione degli articoli 20
e seguenti del citato decreto
legislativo.
5. All'articolo 14,
comma 8, lettera a),
numero 2), del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli
edifici come
ambienti abitativi" sono soppresse e dopo
le parole: "pertinenze
esterne" sono aggiunte le seguenti: "con dimensioni abitabili".
Art. 7
(Norme in materia di gestione di risorse idriche.
Modifiche urgenti
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, per il superamento
delle procedure di infrazione
2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034,
sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del
10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli
interventi per la mitigazione
del
rischio idrogeologico
e per
l'adeguamento dei
sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione
degli agglomerati urbani;
finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi
d'acqua nelle aree
metropolitane interessate
da fenomeni di
esondazione e alluvione)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante
" Norme in
materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella Parte III, ovunque
ricorrano, le parole "l'Autorita'
d'ambito" sono sostituite dalle
seguenti: "l'ente di
governo
dell'ambito" e le parole "le Autorita'
d'ambito" sono sostituite
dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito";
b) all'articolo 147 sono apportate le
seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli
enti locali partecipano
obbligatoriamente all'ente
di governo
dell'ambito individuato dalla competente regione per
ciascun ambito
territoriale ottimale, al quale
e' trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di
gestione delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture
idriche
di cui all'articolo 143, comma 1.";
2) dopo il comma 1
e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora gli
enti locali non aderiscano
agli enti di
governo dell'ambito
individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente
della regione esercita, previa diffida all'ente locale
ad adempiere
entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi,
ponendo le
relative spese a carico dell'ente inadempiente.
Si applica quanto
previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.";
3) al comma 2, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
unicita' della gestione»;
4) dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora
l'ambito territoriale ottimale
coincida con l'intero territorio
regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore
efficienza gestionale ed una
migliore qualita'
del servizio
all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato
in ambiti territoriali
comunque non
inferiori agli ambiti
territoriali corrispondenti
alle province
o alle
citta'
metropolitane.";
c) l'articolo 150 e' abrogato;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il
seguente:
"Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).
1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del
piano d'ambito
di cui all'articolo 149 e del principio di unicita'
della gestione
per ciascun ambito territoriale
ottimale, delibera la forma di
gestione fra quelle previste dall'ordinamento
europeo provvedendo,
conseguentemente, all'affidamento del servizio
nel rispetto della
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica.
2. Alla successiva scadenza della gestione di
ambito, al fine di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e la
continuita' del servizio
idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento
al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti
la data di
scadenza dell'affidamento
previgente. Il
soggetto affidatario
gestisce il servizio idrico integrato su tutto il
territorio degli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.";
e) all'articolo 151 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra
l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto
gestore del servizio
idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente
di governo dell'ambito sulla
base delle convenzioni tipo, con
relativi disciplinari,
adottate dall'Autorita'
per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge
13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio
2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.
201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";
2) al comma 2,
l'alinea e' sostituita dalla seguente: "A
tal
fine, le convenzioni tipo,
con relativi
disciplinari, devono
prevedere in particolare:";
3) al comma 2, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)
la durata dell'affidamento, non
superiore a trenta anni,
e la
possibilita' di subaffidamento solo previa approvazione
espressa da
parte dell'ente di governo dell'ambito";
4) al comma 2,
lettera c), dopo le
parole: "l'obbligo del
raggiungimento", sono aggiunte le seguenti:
"e gli strumenti per
assicurare il mantenimento";
5)
al comma 2, lettera
m), sono aggiunte, in
fine, le
seguenti:", nonche' la disciplina delle conseguenze
derivanti dalla
eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto
delle previsioni di cui
agli articoli 143 e
158 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la
valutazione del valore residuo degli
investimenti realizzati dal
gestore uscente";
6) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: "3. Sulla base della
convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza
di questa, sulla
base della normativa vigente,
l'ente di
governo dell'ambito
predispone uno schema di convenzione con relativo
disciplinare, da
allegare ai capitolati della
procedura di gara. Le
convenzioni
esistenti devono essere integrate in conformita' alle
previsioni di
cui al comma 2, secondo le modalita'
stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
7) il comma 7 e'
soppresso;
f) all'articolo 153 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli
enti locali proprietari provvedono in tal
senso entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento
relative
anche ad interventi di
manutenzione. Nelle
ipotesi di cui
all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono
alla data di
decorrenza dell'affidamento del servizio idrico
integrato. Qualora
gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica
quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La
violazione della
presente disposizione comporta responsabilita' erariale.";
2) al comma 2 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il
gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e
nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed
a corrispondere al gestore uscente un valore
di rimborso definito
secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per
l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico.";
g) all'articolo 156 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in
base a quanto stabilito dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico.";
2) al comma 2 le
parole: "della regione" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il
sistema idrico";
h) dopo l'articolo 158 e' inserito il
seguente:
"Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti
degli interventi e
individuazione dell'autorita' espropriante)
1. I progetti definitivi delle opere,
degli interventi previsti
nei piani di investimenti
compresi dei piani d'ambito
di cui
all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli
enti di
governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei
istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del
decreto-legge
del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, che
provvedono alla convocazione di
apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura
si applica
per le modifiche sostanziali delle
medesime opere, interventi ed
impianti.
2. L'approvazione di cui al
comma 1 comporta dichiarazione
di
pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo
e, ove occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani paesaggistici.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e
omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante
per la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di
governo puo' delegare, in
tutto o in parte, i
propri poteri
espropriativi al gestore del servizio idrico
integrato, nell'ambito
della convenzione di affidamento del servizio
i cui estremi sono
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.";
i) all'articolo 172, i
commi da 1 a 5
sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Gli enti di
governo degli ambiti che
non abbiano gia'
provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,
ovvero non abbiano scelto la
forma di gestione ed
avviato la
procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,
ad adottare i predetti provvedimenti
disponendo l'affidamento del
servizio al gestore unico
con la conseguente
decadenza degli
affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il
rispetto del principio di
unicita'
della gestione all'interno dell'ambito
territoriale ottimale, il
gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di
entrata
in vigore della presente
disposizione, agli ulteriori soggetti
operanti all'interno del medesimo ambito territoriale.
Qualora detti
soggetti gestiscano il servizio in base ad un
affidamento assentito
in conformita' alla normativa pro tempore vigente e
non dichiarato
cessato ex lege, il gestore del servizio idrico
integrato subentra
alla data di scadenza prevista nel contratto
di servizio o negli
altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di
prima applicazione, al fine
di garantire il
conseguimento del principio di unicita' della
gestione all'interno
dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di
governo dell'ambito ,
nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma
1, dispone l'affidamento al
gestore unico di ambito
ai sensi
dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o piu' gestioni
esistenti
nell'ambito territoriale tra quelle
di cui al comma 2,
ultimo
periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per
cento della popolazione ricadente nell'ambito
territoriale ottimale
di riferimento. Il gestore unico cosi'
individuato subentra agli
ulteriori soggetti che
gestiscano il servizio in
base ad un
affidamento assentito in conformita'
alla normativa pro tempore
vigente e non dichiarato cessato ex
lege alla data di scadenza
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto. Al fine di addivenire, nel piu'
breve tempo possibile,
all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito,
nelle more
del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,
l'ente
competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle
gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra
quelle di cui al
comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente
inferiori al 25 per cento della
popolazione ricadente nell'ambito
territoriale ottimale di
riferimento, dispone l'affidamento del
relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a
quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per
una durata
non superiore alla durata
residua delle
menzionate gestioni
esistenti, la cui scadenza sia
cronologicamente antecedente alle
altre, ed il cui bacino affidato, sommato a
quello delle gestioni
oggetto di affidamento, sia almeno
pari al 25 per cento
della
popolazione ricadente
nell'ambito territoriale
ottimale di
riferimento.
4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non
provveda nei termini
stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o,
comunque, agli
ulteriori adempimenti previsti dalla
legge, il Presidente della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per
l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi,
ponendo
le relative spese a carico dell'ente inadempiente,
determinando le
scadenze dei singoli adempimenti
procedimentali e avviando entro
trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,
i costi
di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti
in tariffa sono
posti pari a zero per tutta la durata temporale
dell'esercizio dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non
provveda
nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il
gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta
giorni, segnala
l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un
commissario ad acta, le
cui spese sono
a carico dell'ente
inadempiente. La violazione della
presente disposizione comporta
responsabilita' erariale.
5. Alla scadenza del periodo di
affidamento, o alla anticipata
risoluzione delle concessioni in essere, i beni e
gli impianti del
gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti
direttamente all'ente locale concedente
nei limiti e secondo le
modalita' previsti dalla convenzione.";
l) all'articolo 124, comma 6, del
decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se
gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli
impianti o
sulle infrastrutture ad essi connesse,
finalizzati all'adempimento
degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla
ristrutturazione o
alla dismissione»;
2. A partire dalla programmazione 2015
le risorse destinate al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del
rischio
idrogeologico sono
utilizzate tramite
accordo di programma
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che definisce
altresi' la
quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi
sono individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
L'attuazione degli interventi e'
assicurata dal Presidente della
Regione in qualita' di Commissario di
Governo contro il dissesto
idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e
i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del
mare, avvalendosi di Istituto superiore
per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), previo parere
favorevole dell'Autorita'
di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche
parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri
enti con
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, con
i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio
2002, n.
179, nonche' con i
decreti ministeriali
adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 e
dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24
dicembre 2007,
n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai
sensi dell'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,
con i
decreti ministeriali adottati
ai sensi
dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, per la
realizzazione di
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i
quali alla
data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o
non e' stato disposto l'affidamento dei
lavori, nonche' per gli
interventi che risultano difformi dalle finalita'
suddette. L'ISPRA
assicura l'espletamento degli
accertamenti ed
i sopralluoghi
necessari all'istruttoria entro il 30
novembre 2014. Le risorse
rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo,
istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e sono riassegnate per la
medesima finalita'
di mitigazione del rischio idrogeologico
secondo i criteri e le
modalita' di finanziamento degli interventi definiti con
il decreto
del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al
comma 11,
dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli
interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico
di cui agli accordi di
programma stipulati con le Regioni ai sensi
dell'articolo 2, comma
240, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, i
Presidenti delle
Regioni, nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo
10 del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di
avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti,
di societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato
dotate di specifica competenza
tecnica, attraverso i Ministeri
competenti che esercitano il
controllo analogo sulle rispettive
societa', ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza
e per
le espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli
interventi inclusi negli accordi di cui
al comma 4, emanato il
relativo decreto, provvedono
alla redazione
dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei
suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
6. Al fine di garantire l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale
alla normativa europea in materia di gestione dei servizi
idrici, e'
istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un apposito Fondo destinato
al finanziamento
degli interventi relativi alle
risorse idriche. Il
Fondo e'
finanziato mediante la revoca delle
risorse gia' stanziate dalla
Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi
nel settore della
depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014,
non risultino essere stati
ancora assunti atti
giuridicamente
vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche
tecniche
effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi
impedimenti di
carattere tecnico-progettuale o
urbanistico. Restano
ferme le
previsioni della stessa
delibera CIPE
n.60/12 relative al
monitoraggio, alla pubblicita', alla assegnazione del codice unico di
progetto e, ad esclusione dei termini alle
modalita' attuative. I
Presidenti delle Regioni o i commissari
straordinari comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
l'elenco degli interventi, di cui al presente
comma, entro il 31
ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA
procede alle
verifiche di competenza riferendone al
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle
risorse del
Fondo e' subordinato all'avvenuto affidamento al
gestore unico del
servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale
e' tenuto a garantire una quota di partecipazione
al finanziamento
degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato
commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I
criteri,
le modalita' e l'entita' delle risorse
destinate al finanziamento
degli interventi in materia
di adeguamento
dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto,
per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti.
7. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli
interventi necessari all'adeguamento dei sistemi
di collettamento,
fognatura e depurazione oggetto di
procedura di infrazione o di
provvedimento di condanna della
Corte di Giustizia dell'Unione
europea in ordine all'applicazione della
direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare, e' attivata
la procedura di
esercizio del potere
sostitutivo del Governo secondo quanto
previsto dall'articolo 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con
la nomina di
appositi commissari straordinari,
che possono avvalersi
della
facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I
commissari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare, nei successivi quindici giorni.
I commissari esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e
6 dell'articolo 10 del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 116 del 2014.
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di
criticita' ambientale
delle aree metropolitane interessate da fenomeni
di esondazione e
alluvione, previa istruttoria del Ministero
dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto
con la Struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico
appositamente istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'
assegnata alle
Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a
valere sulle
risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013
per interventi di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di
concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di
ripartizione delle
risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione
degli interventi
per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
CAPO IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
Art. 8
(Disciplina semplificata del deposito preliminare
alla raccolta e
della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre
e rocce da
scavo che non soddisfano
i requisiti per
la qualifica di
sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo
con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di
aree con presenza di materiali di riporto)
1. Al fine di
rendere piu' agevole la
realizzazione degli
interventi che comportano la gestione delle terre e rocce
da scavo,
con decreto del Presidente
della Repubblica, su
proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono
adottate entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino e
di semplificazione
della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale delle
disposizioni vigenti,
apportando le modifiche
necessarie per garantire
la coerenza
giuridica, logica e sistematica della
normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita
delle norme abrogate,
fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in
generale premesse al codice civile;
c) proporzionalita' della disciplina all'entita'
degli interventi
da realizzare;
d)divieto di introdurre livelli di regolazione
superiori a quelli
minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in
particolare, dalla
direttiva 2008/98/UE.
Art. 9
(Interventi di estrema urgenza in materia di
vincolo idrogeologico,
di normativa antisismica e di
messa in sicurezza degli edifici
scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e
coreutica -
AFAM)
1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57,
comma 2, lettera
c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo
12 aprile 2006, n. 163, costituisce "estrema urgenza", la
situazione
conseguente ad apposita ricognizione da parte
dell'Ente interessato
che certifica come indifferibili gli interventi, anche
su impianti,
arredi e dotazioni, funzionali:
a) alla messa in
sicurezza degli edifici
scolastici di ogni
ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni
sostitutive di
manufatti non rispondenti ai
requisiti di
salvaguardia della
incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente;
b) alla mitigazione dei rischi
idraulici e geomorfologici del
territorio;
c) all'adeguamento alla normativa
antisismica;
d) alla tutela ambientale e del
patrimonio culturale.
2. Agli interventi di cui al comma 1,
si applicano le seguenti
disposizioni di semplificazione amministrativa e
accelerazione delle
procedure, nel rispetto della
normativa europea a tutela della
concorrenza:
a) per i lavori di importo inferiore
alla soglia comunitaria, non
si applicano i commi 10 e 10
ter dell'articolo 11 del decreto
legislativo n. 163 del
2006 e le stazioni
appaltanti possono
prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo
dell'offerta di
cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) i bandi di cui al
comma 5 dell'articolo 122
del decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono
pubblicati unicamente sul sito
informatico della stazione appaltante;
c) i termini di cui al comma
6 dell'articolo 122 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;
d) i lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura
del responsabile
del procedimento, per importi
complessivi inferiori alla soglia
comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e
rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57,
comma 6,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno
tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi
della presente
lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili
a terzi
mediante sub appalto o sub contratto nel limite
del 30 per cento
dell'importo della medesima categoria;
e) per i lavori di messa in sicurezza
degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado e di quelli
dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento
diretto da
parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,
purche'
nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione,
con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.
Art.10
(Disposizioni per il
potenziamento dell'operativita'
di Cassa
depositi e prestiti a supporto dell'economia)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326,
sono apportate le seguenti modifiche:
"a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo
le parole: "dai
medesimi promossa," sono aggiunte le seguenti: "nonche' nei confronti
di soggetti privati per il compimento di operazioni
nei settori di
interesse generale individuati ai sensi
del successivo comma 11,
lettera e),";
b) al comma 7, lettera b) le parole:
"alla fornitura di servizi
pubblici ed alle bonifiche"
sono sostituite dalle seguenti:
"a
iniziative di pubblica utilita' nonche'
investimenti finalizzati a
ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e
valorizzazione del
patrimonio culturale, anche in funzione di
promozione del turismo,
ambiente e efficientamento
energetico, in via
preferenziale in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque";
c) al comma 11,
lettera e), dopo le
parole: "ammissibili a
finanziamento" sono aggiunte le
seguenti: ", e i
settori di
intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i
criteri
e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori
di intervento";
d) al comma 11, lettera e-bis),
le parole: "con riferimento a
ciascun esercizio finanziario," sono soppresse; le parole:
"ai sensi
del comma 7, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti:
"diverse da
quelle di cui al comma 7, lettera b),";
le parole: "con rinuncia
all'azione di regresso su CDP S.p.A.," sono soppresse; le
parole: "a
condizioni di mercato" sono soppresse; alla fine del
capoverso sono
aggiunte le seguenti parole: "Con una o
piu' convenzioni tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti
S.p.A. sono disciplinati i criteri e
le modalita' operative, la
durata e la remunerazione della predetta garanzia."
2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo le parole: "stabiliti
negli Stati membri dell'Unione Europea", sono aggiunte
le seguenti:
"enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da
4) a 23),
della direttiva 2013/36/UE,".
Art. 11
(Disposizioni in materia di
defiscalizzazione degli investimenti
infrastrutturali in finanza di progetto)
1. All'articolo 33 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica
nazionale" sono
sostituite dalle seguenti: "previste in piani o
programmi approvati
da amministrazioni pubbliche", e la parola: "200" e' sostituita dalla
seguente: "50";
b) al comma 2-ter, le parole: "di rilevanza
strategica nazionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"previste in piani o programmi
approvati da amministrazioni
pubbliche" e la parola:
"200" e'
sostituita dalla seguente: "50".
c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. Il
valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica
nazionale
previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,
cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter,
non puo'
superare l'importo di 2 miliardi di euro.".
Art. 12
(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei)
1. Al
fine di non
incorrere nelle
sanzioni previste
dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia,
ritardo o
inadempimento delle
amministrazioni
pubbliche responsabili
dell'attuazione di piani,
programmi ed interventi
cofinanziati
dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo
o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili
dell'utilizzo dei fondi
nazionali per le politiche di coesione, il Presidente
del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si
esprime entro
30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il
parere si intende
reso, propone al CIPE il definanziamento e la
riprogrammazione delle
risorse non impegnate, anche prevedendone
l'attribuzione ad altro
livello di governo.
2. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri esercita i poteri
ispettivi e di monitoraggio volti ad
accertare il rispetto della
tempistica e degli obiettivi dei
piani, programmi ed interventi
finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche
avvalendosi delle amministrazioni statali e non
statali dotate di
specifica competenza tecnica.
3. In caso di
accertato inadempimento,
inerzia o ritardo
nell'attuazione degli interventi, il Presidente
del Consiglio dei
Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo
9, comma
2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.
Art. 13
(Misure a favore dei project bond)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157:
1) al comma 1, le parole "del
regolamento di attuazione" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
100"; dopo le parole:
"decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58" sono inserite le
seguenti: "fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso
tra i suddetti investitori qualificati altresi' le societa'
ed altri
soggetti giuridici controllati da investitori
qualificati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile"; le parole:
"sono nominativi"
sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"; le
parole "non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a
2420 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "non si
applicano gli
articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a
2420 del codice
civile";
2) al comma 2, le parole: "I titoli e la relativa
documentazione di
offerta devono" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione di
offerta deve";
3) al comma
3, dopo le
parole: "avvio
della gestione
dell'infrastruttura da parte del concessionario"
sono inserite le
seguenti: "ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei
titoli
medesimi";
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis Le garanzie,
reali e personali e di qualunque altra natura incluse le
cessioni di
credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i
titoli
di debito possono essere costituite in favore dei
sottoscrittori o
anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in
nome e per conto dei sottoscrittori tutti i
diritti, sostanziali e
processuali, relativi alle garanzie medesime.
4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo
non pregiudicano
quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente
decreto in
relazione alla facolta' del
contraente generale
di emettere
obbligazioni secondo quanto ivi stabilito";
b) all'articolo 159:
1) al comma 1 dopo le parole: "gli enti finanziatori" sono
inserite
le seguenti: "ivi inclusi i
titolari di obbligazioni e
titoli
similari emessi dal concessionario";
2) al comma 2-bis le parole: "di
progetto costituite per" sono
eliminate e sono sostituite con le parole "titolari di";
c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: "che
finanziano" sono
inserite le seguenti: "o rifinanziano, a
qualsiasi titolo, anche
tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli
similari,"; dopo
le parole "beni mobili" sono inserite le seguenti: ", ivi
inclusi i
crediti,".
d) All'articolo 160-ter, comma 6,
al secondo periodo, dopo le
parole "Il contratto individua, anche
a salvaguardia degli enti
finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei
titolari di titoli
emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto".
2. All'articolo 2414-bis del codice civile e' aggiunto, in
fine, il
seguente comma: "Le garanzie, reali e personali e di
qualunque altra
natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono
i titoli
obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori
delle obbligazioni o anche di
un loro rappresentante che sara'
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i diritti, sostanziali e
processuali, relativi
alle garanzie
medesime.".
3. All'articolo 1
del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito
dal seguente: "3. Le
garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e
in qualsiasi momento prestate in
relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito
da parte
delle societa' di cui all'articolo 157 del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163,
nonche' le relative
eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione
a tali emissioni, nonche'
i trasferimenti di
garanzie anche
conseguenti alla cessione delle predette
obbligazioni e titoli di
debito, sono soggetti alle
imposte di registro,
ipotecarie e
catastali in misura fissa di cui
rispettivamente al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.".
b) il comma 4 e' abrogato.
Art. 14
(Norma overdesign)
1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti
delle opere
pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano
livelli di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal
diritto europeo e
prescritti dagli Organi
comunitari, senza che le
stesse siano
accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una
analisi
di sostenibilita'
economica e
finanziaria per
il gestore
dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in
termini
di relativi tempi di attuazione.
Art. 15
(Fondo di servizio per la
patrimonializzazione delle imprese)
1. Il Governo promuove
l'istituzione di un Fondo
privato di
servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali
italiane caratterizzate da equilibrio economico
operativo, ma con
necessita' di adeguata patrimonializzazione.
2. La finalita' del Fondo e' il sostegno finanziario e
patrimoniale
attraverso nuove risorse che favoriscano, tra
l'altro, processi di
consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di
addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato.
L'intervento
del Fondo sara' costituito da operazioni di
patrimonializzazione al
servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.
3. Il Fondo sara' sottoscritto
da investitori istituzionali e
professionali. e la sua operativita' e' subordinata
alla dotazione
minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno
tre investitori
partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per
cento e non
superiore al 40
per cento e
che dovranno rappresentare
complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del
valore
totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non
finanziarie",
quale risultante dall'ultima
"Indagine sul credito bancario
in
Italia" effettuata da Banca d'Italia.
4. Il Fondo ha durata decennale
prorogabile e gli investimenti
hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo
potra' altresi'
investire in imprese oggetto
di procedure di ristrutturazione
societarie e del debito.
5. La gestione del Fondo e' affidata ad una
societa' di gestione
del risparmio selezionata
attraverso una procedura di
evidenza
pubblica che verra' gestita dai sottoscrittori di
cui al comma 3,
assicurando la massima partecipazione,
la trasparenza e la non
discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo
35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, tenuto dalla
Banca d'Italia.
6. La procedura di evidenza pubblica deve in
ogni caso prevedere
l'esclusione delle offerte che:
a) pur tenendo conto
della tipologia d'investimento prevedano
remunerazioni di carattere speculativo;
b) prevedano un gestore del Fondo
soggetto a partecipazione di
controllo o di maggioranza da parte di uno o piu'
sottoscrittori del
Fondo;
c) non prevedano la presenza di un comitato
di controllo con la
partecipazione di almeno un rappresentante per
ogni sottoscrittore
che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve
contenere la struttura organizzativa e remunerativa della societa' di
gestione del risparmio.
7. Il soggetto gestore del Fondo opera in
situazione di completa
neutralita', imparzialita', indipendenza
e terzieta' rispetto ai
sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero
dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si
trovi in
situazioni di conflitto di interesse.
8. Il soggetto gestore e'
tenuto a presentare annualmente
al
Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operativita' del
Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le
caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo,
le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo
al fine
di evitare remunerazioni di
carattere speculativo, le modalita'
organizzative del Fondo.
Art. 16
(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle
strutture
ospedaliere)
1. Al fine di favorire la partecipazione di
investimenti stranieri
per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna,
con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero
da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai
fini del rispetto dei
parametri del numero di posti letto per
mille abitanti, previsti
dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del
decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto
dei posti
letto accreditati in tale struttura. La regione
Sardegna, in ogni
caso, assicura,
mediante la
trasmissione della necessaria
documentazione al competente Ministero della
Salute, l'approvazione
di un programma di
riorganizzazione della rete
ospedaliera che
garantisca che, a
decorrere dal 1°
gennaio 2018, i predetti
parametri siano rispettati includendo nel computo
dei posti letto
anche quelli accreditati nella citata struttura.
2. Sempre in relazione al carattere sperimentale
dell'investimento
nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione
del provvedimento
di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui
al comma 1, la
regione Sardegna nel periodo 2015-2017 e' autorizzata ad incrementare
fino al 6% il tetto di incidenza
della spesa per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui
all' articolo 15,
comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
La copertura di
tali maggiori oneri avviene annualmente
all'interno del bilancio
regionale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 836, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 .
CAPO V
MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA
Art. 17
(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)
l. Al fine di semplificare le procedure
edilizie e ridurre gli
oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'
di assicurare
processi di sviluppo
sostenibile, con particolare
riguardo al
recupero del patrimonio edilizio
esistente e alla riduzione del
consumo di suolo, al testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera
b):
1) le parole: "i
volumi e le superfici delle
singole unita'
immobiliari" sono sostituite
dalle seguenti:
"la volumetria
complessiva degli edifici";
2) e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento
delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari
nonche' del carico urbanistico
purche' non sia
modificata la
volumetria complessiva degli edifici
e si mantenga l'originaria
destinazione d' uso;";
b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il
seguente:
«Art.3 bis. (Interventi
di conservazione) 1.
Lo strumento
urbanistico individua gli edifici esistenti non piu'
compatibili con
gli indirizzi della pianificazione. In
tal caso l'amministrazione
comunale puo' favorire, in
alternativa all'espropriazione,
la
riqualificazione delle aree
attraverso forme di
compensazione
rispondenti al
pubblico interesse
e comunque
rispettose
dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione
amministrativa.
Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva
la facolta' del
proprietario di eseguire tutti
gli interventi conservativi, ad
eccezione della
demolizione e
successiva ricostruzione non
giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine
statico
od igienico sanitario.»;
c) all'articolo 6 (L):
1) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole da: ", non
comportino", fino
alla fine della lettera, sono soppresse;
b) alla lettera e-bis), dopo le parole:
"sulla superficie
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa," sono inserite
le seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali,";
2) il comma 4, e'
sostituito dal seguente:
"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma
2, lettere a) ed
e-bis), l'interessato trasmette
all'amministrazione comunale la
comunicazione di inizio dei
lavori asseverata da
un tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita',
che i
lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati
e ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' che non
vi e' interessamento
delle parti strutturali dell'edificio; la
comunicazione contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla
quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori.";
3) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
"5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la
comunicazione di
inizio dei lavori e' valida anche ai fini di
cui all'articolo 17,
primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n.
1249, ed e' tempestivamente inoltrata da parte
dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.";
4) al comma 6,
le lettere b) e c),
sono sostituite dalla
seguente:
"b) disciplinano con legge le modalita'
per l'effettuazione dei
controlli.";
5) al comma 7 le
parole: "ovvero la mancata trasmissione della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente
articolo" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma
2, ovvero la mancata
comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, ";
d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera
c), le parole: "aumento
di unita' immobiliari, modifiche del volume, dei
prospetti o delle
superfici," sono sostituite
dalle seguenti:
"modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,";
e) all'articolo 14 (L):
1) dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
"1-bis. Per gli interventi
di ristrutturazione edilizia e
di
ristrutturazione urbanistica, attuati
anche in aree industriali
dismesse, e' ammessa la richiesta di permesso di costruire
anche in
deroga alle destinazioni d'uso, previa
deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico.";
2) al comma 3, dopo
la parola: "ed esecutivi," sono inserite le
seguenti: "nonche', nei casi di cui al comma 1-bis,
le destinazioni
d'uso,";
f) all'articolo 15 (R):
1) al comma 2, la
parola "esclusivamente" e' soppressa;
2) dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
"2-bis. La proroga dei termini per
l'inizio e l'ultimazione dei
lavori e' comunque accordata qualora i
lavori non possano essere
iniziati o
conclusi per
iniziative dell'amministrazione
o
dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.";
g) all'articolo 16 (L):
1) al comma 1, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
fatte salve le
disposizioni concernenti
gli interventi di
trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-bis.";
2) al comma 2-bis e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,
comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per gli interventi
di trasformazione urbana complessi, come definiti
dall'allegato IV
alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152, lo
strumento attuativo
prevede una modalita'
alternativa in base alla quale il contributo di cui
al comma 1 e'
dovuto solo relativamente al costo di
costruzione, da computarsi
secondo le modalita' di cui al presente
articolo e le opere di
urbanizzazione, tenendo comunque conto
dei parametri definiti ai
sensi del comma 4, sono direttamente messe in
carico all'operatore
privato che ne resta
proprietario, assicurando che,
nella fase
negoziale, vengano definite modalita' atte a
garantire la corretta
urbanizzazione,
infrastrutturazione
ed
insediabilita' degli
interventi, la loro
sostenibilita' economico
finanziaria, le
finalita' di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi
usi.";
3) al comma 4, dopo
la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) alla differenziazione
tra gli interventi al
fine di
incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore
densita' del
costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione.";
4) al comma 5, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
secondo i parametri di cui al comma 4.";
5) al comma 10, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Al fine di incentivare
il recupero del
patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), i
comuni hanno comunque la
facolta' di deliberare che i costi di costruzione
ad essi relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.";
h) all'articolo 17 (L):
1) al comma 4, dopo
le parole: "di proprieta' dello
Stato",
sono inserite le seguenti:
", nonche' per gli
interventi di
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6,
comma 2, lettera
a),";
2) dopo il comma 4,
e' aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di
agevolare gli interventi di
densificazione edilizia,
per la
ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura
non inferiore al venti per cento rispetto a quello
previsto per le
nuove costruzioni. I comuni
definiscono, entro novanta
giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, i
criteri e le
modalita' applicative per l'applicazione della relativa riduzione.";
i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e'
sostituito dal seguente:
«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
soli casi
di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.»;
l) al Capo III, Titolo II, Parte I la
rubrica e' sostituita dalla
seguente: " SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
E DENUNCIA
DI INIZIO ATTIVITA'";
m) all'articolo 22 (L), sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) ai commi 1 e 2 le
parole: "denuncia di inizio
attivita'"
sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata
di inizio
attivita'" e le parole "denunce di inizio attivita'" sono
sostituite
dalle seguenti: "segnalazioni certificate di inizio attivita'";
2) dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
"2-bis. Sono
realizzabili mediante
segnalazione certificata
d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con
attestazione del
professionista, le varianti a
permessi di costruire
che non
configurano una variazione
essenziale, a condizione
che siano
conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano
attuate dopo
l'acquisizione degli eventuali atti
di assenso prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici,
ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico
ed archeologico e dalle
altre normative di settore.";
n) dopo l'articolo 23-bis, e' inserito
il seguente:
«Art. 23-ter
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante)
1. Salva diversa
previsione da parte delle
leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso
ogni forma
di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare
diversa
da quella originaria, ancorche' non accompagnata
dall'esecuzione di
opere edilizie,
purche' tale
da comportare l'assegnazione
dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati
ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale e
turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione
d'uso di un fabbricato
o di una unita'
immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Salva diversa previsione da parte delle leggi
regionali e degli
strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso
all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito.»;
o) all'articolo 24, comma 3, dopo le
parole "il soggetto che ha
presentato" sono inserite le seguenti: "la
segnalazione certificata
di inizio attivita' o";
p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le
parole: "per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono soppresse;
q) dopo l'articolo 28, e' inserito il
seguente:
"Art. 28-bis
(Permesso di costruire convenzionato)
1. Qualora le
esigenze di
urbanizzazione possano essere
soddisfatte, sotto il controllo
del Comune, con una modalita'
semplificata, e' possibile il rilascio di un
permesso di costruire
convenzionato.
2. La convenzione
specifica gli
obblighi, funzionali al
soddisfacimento di un interesse pubblico, che il
soggetto attuatore
si assume ai fini di
poter conseguire il rilascio
del titolo
edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di
convenzione:
a) la cessione di aree anche
al fine dell'utilizzo di diritti
edificatori;
b) la realizzazione di opere
di urbanizzazione fermo restando
quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera
g), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) le caratteristiche
morfologiche degli interventi;
d) la
realizzazione di interventi di
edilizia residenziale
sociale.
4. La convenzione puo'
prevedere modalita' di
attuazione per
stralci funzionali, cui si
collegano gli oneri e
le opere di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validita' del permesso di
costruire convenzionato
puo' essere modulato in relazione agli stralci
funzionali previsti
dalla convenzione.
6. Il procedimento
di formazione del permesso
di costruire
convenzionato e' quello previsto dal Capo
II del Titolo II del
presente decreto. Alla convenzione si applica altresi' la
disciplina
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
2. Le espressioni «denuncia di inizio
attivita'» ovunque ricorra
nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad
eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, e'
sostituita dalla
seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'».
3. Le regioni, con proprie
leggi, assicurano l'attivazione del
potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai
comuni per
l'adozione da parte degli
stessi dei piani attuativi
comunque
denominati in base alla normativa statale e regionale.
4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, dopo il
sesto comma, e' inserito il seguente:
"L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di
cui al
presente articolo ovvero degli accordi similari
comunque denominati
dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci
funzionali e
per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni
stralcio funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di
urbanizzazione o
le opere di urbanizzazione da realizzare
e le relative garanzie
purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area
oggetto
d'intervento."
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.18
(Liberalizzazione del mercato delle
grandi locazioni ad uso non
abitativo)
1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, dopo il
secondo comma, e' aggiunto il seguente:
«In deroga alle disposizioni del comma
primo, nei contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali
sia pattuito
un canone annuo superiore ad euro 150 mila, e' facolta'
delle parti
concordare contrattualmente termini e
condizioni in deroga alle
disposizioni della presente legge. I contratti
di cui al periodo
precedente devono essere provati per iscritto.».
Art. 19
(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei
canoni di
locazione)
1. La registrazione dell'atto con
il quale le parti dispongono
esclusivamente la riduzione del canone di un contratto
di locazione
ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo.
Art. 20
(Misure per il rilancio del settore immobiliare)
1. All'articolo 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) le parole: «del 51 per cento» sono
sostituite dalle seguenti:
«del 60 per cento» e le parole: «il 35 per
cento» sono sostituite
dalle seguenti: «il 25 per cento»;
2) e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
«Il requisito
partecipativo del 25 per cento non si applica in
ogni caso per le
societa' il cui capitale
sia gia' quotato. Ove
il requisito
partecipativo del 60 per
cento venisse superato a
seguito di
operazioni societarie straordinarie o sul mercato
dei capitali il
regime speciale di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando
il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei
limiti
imposti dalla presente norma.»;
b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:
«119-bis. I requisiti partecipativi di
cui al comma 119 devono
essere verificati entro il
primo periodo d'imposta per
cui si
esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in
tal caso il regime
speciale esplica i propri effetti
dall'inizio di detto periodo.
Tuttavia, per le societa' che al termine del primo periodo
d'imposta
abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento
e' consentito
di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del
60 per cento
nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto
dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo
d'imposta
in cui detto requisito partecipativo
viene verificato e fino ad
allora la societa' applica in via ordinaria
l'imposta sul reddito
delle societa' e l'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da conferimento di
cui al comma 137 e
le imposte
ipotecarie e catastali di
cui al comma 139
sono applicate,
rispettivamente dalla societa' che ha
presentato l'opzione e dal
soggetto conferente, in via
provvisoria fino
al realizzarsi
dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime
speciale non
si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute
in via
ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta
successivo alla
presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria
costituiscono credito d'imposta da scomputare ai
sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
119-ter. Le SIIQ non
costituiscono Organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui al decreto
legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.»;
c) al comma 121:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Agli stessi
effetti assumono rilevanza le quote
di partecipazione nei fondi
immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;
2) il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: «In
caso di
alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili
destinati
alla locazione, anche nel caso
di loro classificazione tra le
attivita' correnti, ai fini della verifica del
parametro reddituale
concorrono a formare
i componenti
positivi derivanti dallo
svolgimento di attivita' di
locazione immobiliare soltanto
le
eventuali plusvalenze realizzate».
d) al comma 122, le parole: «due esercizi»
sono sostituite dalle
seguenti: «tre esercizi»;
e) al comma 123:
1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «il
70 per cento»;
2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono
inserite
le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi
immobiliari di
cui al comma 131»;
f) dopo il comma 123 e' inserito il seguente:
«123-bis. Ai fini del comma
123, i proventi rivenienti dalle
plusvalenze nette realizzate su immobili
destinati alla locazione
nonche' derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e
SIINQ o
di quote in fondi immobiliari di cui al
comma 131, incluse nella
gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette
all'obbligo di
distribuzione per il 50 per cento nei
due esercizi successivi a
quello di realizzo.»;
g) al comma 127, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «In
caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali
anteriormente
a tale termine, la differenza fra il
valore normale assoggettato
all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto
prima dell'ingresso nel regime speciale, al
netto delle quote di
ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad
imposizione
ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente
imputabile agli
immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»;
h) al comma 131, al secondo periodo,
dopo le parole: «locazione
immobiliare svolta da tali
societa'», e' aggiunto il
seguente
periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a
immobili
destinati alla locazione e a partecipazioni in
SIIQ o SIINQ e i
proventi e le plusvalenze
o minusvalenze relative a
quote di
partecipazione a fondi comuni di investimento
immobiliare istituiti
in Italia e disciplinati
dal testo unico di
cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono
almeno l'80 per
cento del valore delle
attivita' in immobili,
diritti reali
immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di
locazione finanziaria su immobili
a carattere traslativo, e in
partecipazioni in societa' immobiliari o in altri fondi
immobiliari,
destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i
fondi destinati
all'investimento in beni immobili a
prevalente utilizzo sociale,
ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui
proventi di cui al
periodo precedente distribuiti dai predetti fondi
immobiliari alle
SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo
7, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
i) al comma 134:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi
dell'articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431», e'
inserito il
seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di
locazione relativi
agli alloggi sociali
realizzati o
recuperati in attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo
11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale
del 19 agosto
2009, n.191; tale
disposizione fa
eccezione all'unificazione
dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23
giugno 2014, n. 89»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le distribuzioni eseguite
nei confronti di soggetti non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti,
le convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica
l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25
settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n.
410».
l) al comma 141-bis, primo periodo,
dopo le parole: «locazione
immobiliare» sono aggiunte le seguenti
«, anche svolta mediante
partecipazioni in societa' che abbiano optato per l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27
dicembre 2006,
n. 296».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo il
comma 140 sono inseriti i seguenti:
«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi
immobiliari istituiti e
disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede
di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione
ai quotisti
di azioni di societa' che abbiano optato per il
regime di cui al
comma 119, ricevute a seguito di
conferimento di immobili nelle
stesse societa' non costituisce realizzo ai fini
delle imposte sui
redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ
ricevute dagli
stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale
delle quote
del fondo. Per la SIIQ
conferitaria, il valore di
conferimento
iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli
effetti del comma 127. Qualora il conferimento
di cui ai periodi
precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ
gia' esistente
non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica
ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24
febbraio 1998,
n. 58, a condizione che il fondo stesso
provveda all'assegnazione
delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.
140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari
istituiti
e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 in
societa', che abbiano optato per il regime speciale di cui
al comma
119 e aventi ad oggetto una pluralita' di
immobili prevalentemente
locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I predetti
conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle
imposte di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo
4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte
I, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n.
131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico
delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e
catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell' articolo 4 della tariffa
allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni
di azioni o quote effettuate nella fase di
liquidazione di cui al
comma 140-bis, si considerano, ai fini dell' articolo
19-bis, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633, operazioni che non formano oggetto
dell'attivita' propria del
soggetto passivo.
140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma
140-ter
si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita' di
immobili prevalentemente locati eseguite per la
liquidazione delle
quote da fondi immobiliari istituiti
e disciplinati dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa' che
abbiano optato
per il regime di cui al comma 119.».
3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06
milioni
per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a
3,33 milioni per
l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno
2017, a 4,17 milioni per
l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno
2019, a 5,30 milioni per
l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021
si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della
legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma
18, sono aggiunte, in
fine, le
parole: «nonche' dalle
dichiarazioni di
conformita' catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122»;
b) al primo periodo del comma
19, sono aggiunte, in
fine, le
seguenti parole: «nonche'
dalle dichiarazioni
di conformita'
catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122»;
c) dopo il comma 19 e' inserito il seguente comma 19-bis:
«Nei casi
delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle
di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005,
n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere acquisito
successivamente agli atti di
trasferimento e non si
applica la
disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».
Art. 21
(Misure per l'incentivazione degli
investimenti in abitazioni in
locazione)
1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre
2017, di unita' immobiliari a destinazione
residenziale, di nuova
costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione
edilizia di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto
del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, cedute da
imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie
o da quelle che hanno
effettuato i predetti
interventi e'
riconosciuta all'acquirente, persona fisica non
esercente attivita'
commerciale, una deduzione dal reddito complessivo
pari al 20 per
cento del prezzo di acquisto dell'immobile
risultante dall'atto di
compravendita nel limite massimo complessivo
di spesa di 300.000
euro.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella
medesima misura e
nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute
dal contribuente persona fisica non esercente
attivita' commerciale
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la
costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione
residenziale su
aree edificabili gia' possedute
dal contribuente stesso prima
dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia'
riconosciuti diritti
edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione
sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000
euro, la
deduzione spetta anche per l'acquisto o
realizzazione di ulteriori
unita' immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
a) l'unita' immobiliare acquistata o costruita su
aree edificabili
gia' possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori
o sulle
quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro
sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di
costruzione, alla
locazione per almeno otto anni
e sempreche' tale periodo abbia
carattere continuativo, il diritto alla
deduzione, tuttavia, non
viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di
locazione si risolve prima del decorso del
suddetto periodo e ne
viene stipulato un altro entro un anno
dalla data della suddetta
risoluzione del precedente contratto;
b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione
residenziale, e
non sia classificata o classificabile nelle categorie
catastali A/1,
A/8 e A/9;
c) l'unita' immobiliare
non sia ubicata nelle
zone omogenee
classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile
1968, n.
1444;
d) l'unita'
immobiliare consegua
prestazioni energetiche
certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato
4 delle Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica
degli edifici di
cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero
ai sensi della
normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a
quello definito ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431,
ovvero a quello indicato nella convenzione di cui
all'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114,
della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il
primo grado tra
locatore e locatario.
5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari
importo,
a partire dal periodo d'imposta nel quale
avviene la stipula del
contratto di locazione e non e' cumulabile
con altre agevolazioni
fiscali previste da altre disposizioni di
legge per le medesime
spese.
6. Le ulteriori modalita' attuative
del presente articolo sono
definite con decreto del
Ministero delle infrastrutture
e dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari
a 10,1 milioni
di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro
per l'anno 2016,a
31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7
milioni di euro per
l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a
43,0 milioni
di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro
per l'anno
2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni
di euro
per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2
milioni di
euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017,
a 27,7
milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di
euro per l'anno
2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni
di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023,
e a
13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per
l'anno 2025
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e
quanto a 20
milioni per l'anno 2018, mediante riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre
1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio
1999, n. 40, e successive modificazioni."
Art. 22
(Conto termico)
1.Al fine di agevolare l'accessibilita'
di imprese, famiglie e
soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia
termica
da fonti rinnovabili e per
interventi di efficienza energetica,
l'aggiornamento del sistema di
incentivi di cui al
comma 154
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e'
definito con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,
entro il 31 dicembre
2014, secondo criteri di
semplificazione
procedurale, con
possibilita' di
utilizzo di
modulistica
predeterminata e accessibilita' online, e
perseguendo obiettivi di
diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di
favorire il
massimo accesso alle risorse gia' definite ai sensi
dell'articolo 28
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello
sviluppo economico
effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela
del territorio e del mare, il
monitoraggio dell'applicazione del
sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1
e, se del caso,
adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo,
in grado
di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti
Commissioni Parlamentari.
Art. 23
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione
della successiva
alienazione di immobili)
1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria,
che prevedono
l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per
il conduttore di acquistarlo entro un termine
determinato imputando
al corrispettivo del trasferimento la parte di
canone indicata nel
contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo
2645-bis codice
civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di
cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.
2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento,
anche non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle
parti,
non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli
articoli 2668,
quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del
codice civile. Il termine
triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del
codice
civile e' elevato a tutta la durata del contratto e
comunque ad un
periodo non superiore a
dieci anni. Si applicano
altresi' le
disposizioni degli articoli da 1002 a 1007
nonche' degli articoli
1012 e 1013 del codice civile, in quanto
compatibili. In caso di
inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.
4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per
oggetto un'abitazione,
il divieto di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 20 giugno
2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento.
5. In caso di risoluzione per
inadempimento del concedente, lo
stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata degli interessi
legali. In caso di
risoluzione per
inadempimento del conduttore,
il concedente ha
diritto alla
restituzione dell'immobile ed acquisisce
interamente i canoni a
titolo di indennita', se non e' stato
diversamente convenuto nel
contratto.
6. In caso di fallimento del
concedente il contratto prosegue,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del
regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive
modificazioni. In
caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio
decreto 16 marzo 1942, n.267, e
successive modificazioni; se il
curatore si scioglie dal contratto, si applicano le
disposizioni di
cui al comma 5.
7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del
decreto-legge 28 marzo 2014,
n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80,
e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del
presente
articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e di
vendita con riserva di proprieta',
stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.".
8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7
e' subordinata
al positivo perfezionamento della
procedimento di autorizzazione
della Commissione Europea di cui all'articolo 107
del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE),
di cui e'
data
comunicazione nella gazzetta ufficiale.
Art. 24
(Misure di agevolazione della partecipazione delle
comunita' locali
in materia di tutela e valorizzazione del territorio)
1. I Comuni possono definire i criteri
e le condizioni per la
realizzazione di interventi su
progetti presentati da cittadini
singoli e associati, purche' individuati in relazione
al territorio
da riqualificare.
Gli interventi possono riguardare
la pulizia, la manutenzione,
l'abbellimento di aree verdi, piazze
o strade ed in genere
la
valorizzazione di una limitata
zona del territorio
urbano o
extraurbano. In relazione alla tipologia dei
predetti interventi i
Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di
tributi inerenti
al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa
per un
periodo limitato, per specifici tributi e per
attivita' individuate
dai Comuni, in ragione
dell'esercizio sussidiario dell'attivita'
posta in essere.
Art. 25
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di
accelerazione
delle procedure in materia di patrimonio culturale)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e'
aggiunto il seguente:
"8-bis. I termini di validita' di tutti i
pareri, autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o
atti di assenso comunque
denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,
decorrono a far
data dall'adozione del provvedimento finale.";
b) all'articolo 14-quater, al comma 3,
dopo le parole "rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei
Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto
di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri".
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2014, n.
83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106,
e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Con
il medesimo
regolamento sono altresi' individuate:
a) le tipologie di
interventi per i
quali l'autorizzazione
paesaggistica non e' richiesta,
ai sensi dell'articolo 149 del
medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio,
sia nell'ambito
degli interventi di lieve entita' gia' compresi
nell'allegato 1 al
suddetto regolamento di cui
all'articolo 146, comma 9,
quarto
periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia
mediante
definizione di ulteriori
interventi minori privi
di rilevanza
paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita' che
possano essere
regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15
della legge 7
agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, con specifico
riguardo alle materie che
coinvolgono competenze proprie delle
autonomie territoriali.
3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni
culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e
successive modificazioni, il
primo e il secondo
periodo sono
soppressi e il terzo periodo e' sostituito
dal seguente: "Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da
parte del
soprintendente senza che questi abbia
reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente provvede
comunque sulla domanda di
autorizzazione.".
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed
efficacia alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
di cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006,
n. 163, le
linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo
sono stabilite
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del
turismo, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2014.
Art. 27
(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL)
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri su
proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali da
adottare entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente
decreto vengono individuate le
opere di pubblica
utilita' da
finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato
stato di realizzazione, nell'ambito degli
investimenti immobiliari
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul
lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e successive modificazioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1,
l'INAIL, fatti salvi gli
investimenti immobiliari gia'
programmati, utilizza le risorse
autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti
immobiliari
2014-2016 previsto dal decreto del ministro
dell'economia e delle
finanze 10 novembre 2010, emanato in
attuazione dell'articolo 8,
comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella
gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n.12.
CAPO VI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI
Art. 28
(Misure urgenti per migliorare la
funzionalita' aeroportuale)
1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita'
di volo previste
dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione
del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita'
di cui al
periodo precedente concorrono alla determinazione della
retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di
euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017,
si provvede, quanto a
6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016
e 2017 mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
7, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1997,
n.250 come determinata
dalla Tabella C allegata alla legge 27
dicembre 2013, n. 147 ,
quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e
2017 mediante riduzione
dell'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248,
quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di
euro per
l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica,
quanto a 4 milioni di euro
per l'anno 2016 mediante
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
616 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento
al fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e quanto a 8 milioni di euro
per l'anno 2017 mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di
cui all'articolo
2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n.451
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, e successive
modificazioni.
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n.
324, e'
aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto
non e' dovuto
per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un
determinato aeroporto, devono raggiungere
un altro aeroporto per
prendere servizio (crew must go), sia per i membri
degli equipaggi
delle compagnie aeree che
hanno terminato il servizio
in un
determinato aeroporto e che devono tornare in
un altro aeroporto,
assegnato dalla compagnia di
appartenenza quale
propria base
operativa (crew returning to
base), purche' in
possesso di
attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che
certifichi
che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio.".
4. Nel quadro delle
attivita' volte alla
razionalizzazione,
efficientamento e riduzione degli oneri a
carico dello Stato per
l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili
ed in
quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto
soccorso e'
assicurato con oneri a carico del
gestore dell'aeroporto che ha
sottoscritto la convenzione con ENAC per la
gestione totale dello
scalo.
5. In via transitoria gli oneri relativi
al servizio di pronto
soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato
rimangono a
carico del Ministero della
salute fino a quando
le previste
convenzioni per la gestione totale stipulate con
l'ENAC non siano
approvate dai Ministeri competenti.
6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione
tra il
Ministero della Salute, l'ENAC e
i gestori aeroportuali per lo
svolgimento del servizio di pronto soccorso
aeroportuale, in tutti
gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato
assicurato dal
Ministero della salute sulla base di
apposita convenzione con la
Croce Rossa Italiana, secondo le modalita' di
cui al decreto del
Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988,
pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n.132,
gli oneri
connessi allo svolgimento del servizio medesimo
rimangono a carico
del bilancio del Ministero stesso.
7. Al fine di definire un livello uniforme
nello svolgimento del
servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e
non oltre il 31
ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali
con le
quali sono individuati i requisiti minimi
del servizio di pronto
soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.
8. Al Codice della navigazione,
approvato con Regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo,
sopprimere le
parole: "se del caso" e, dopo le parole "del Ministero della difesa",
aggiungere le seguenti: "anche al fine di garantire
un livello di
sicurezza della fornitura
dei servizi
di navigazione aerea
equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea";
b) dopo l'articolo 733, e'
inserito il seguente: "ART.733-bis
(Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio
di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei
servizi di
navigazione aerea per il traffico aereo
generale). I compiti, le
attribuzioni e le relative procedure operative del personale
di volo
di cui all'articolo 732, primo
comma, lettera a), nonche' del
personale non di volo di cui all'articolo 733, primo
comma, lettera
a), e del personale
militare quando fornisce il
servizio di
navigazione aerea per il traffico aereo generale,
sono disciplinati
dalla normativa europea, nonche' dalla normativa
tecnica nazionale
adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma,
e 690,
primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei fornitori di
servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica
Militare e degli
operatori aerei.".
Art. 29
(Pianificazione strategica della portualita' e
della logistica)
1. Al fine di migliorare la competitivita' del
sistema portuale e
logistico, di agevolare la crescita dei
traffici e la promozione
dell'intermodalita' nel traffico merci,
anche in relazione alla
razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento
delle Autorita'
portuali esistenti, da effettuare ai sensi della
legge n. 84 del
1994, e' adottato, con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e
dei
trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge,
previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, il
piano strategico
nazionale della
portualita' e della logistica.
2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei
progetti inerenti
alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
Autorita'
portuali presentano alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri un
resoconto degli interventi
correlati a progetti
in corso di
realizzazione o da
intraprendere, corredato dai
relativi crono
programmi e piani finanziari.
La Presidenza del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture
e dei
trasporti, seleziona, entro i
successivi sessanta giorni, gli
interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte
contenute
nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al
fine di
valutarne l'inserimento nel piano strategico
di cui al comma 1,
ovvero di valutare interventi
sostitutivi. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del
decreto legge 23
dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla
legge 21
febbraio 2014, n. 9 per i progetti
volti al miglioramento della
competitivita' dei porti italiani per il recupero dei
traffici anche
tra l'Europa e l'Oriente.
CAPO VII
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE
Art. 30
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione
degli investimenti)
1. Al fine di ampliare il numero
delle imprese, in particolare
piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere
le quote
italiane del commercio internazionale,
valorizzare l'immagine del
Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di
attrazione degli
investimenti esteri in Italia, il Ministro dello
sviluppo economico
adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria
del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti
in Italia. Il
Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con
il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il
Ministro delle politiche
agricole alimentari e
forestali con
riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f),
rivolte alle imprese agricole
e agroalimentari,
nonche' alle
iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in
particolare le seguenti
azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di
formazione e informazione sulle
opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese
in particolare
piccole e medie;
b) supporto
alle piu' rilevanti
manifestazioni fieristiche
italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di
eccellenza, in particolare
agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei
marchi e delle
certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei
prodotti italiani nei diversi
mercati, anche attraverso
appositi accordi con
le reti di
distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo
unico per le produzioni
agricole e agroalimentari al
fine di favorirne la
promozione
all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;
f) realizzazione di campagne di
promozione strategica nei mercati
piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti
di e-commerce da parte
delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione
di tipologie promozionali
innovative per
l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento
organizzativo delle micro,
piccole e medie
imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi
a fondo
perduto in forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di
promozione delle opportunita' di
investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli
investitori esteri in Italia.
3. L'ICE-Agenzia provvede all'attuazione del piano di cui
al comma
1 nell'esercizio delle proprie competenze
istituzionali e tenuto
conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2,
lettere
c), d), e), ed f).
4. I contributi di
cui alla lettera i),
del comma 2, sono
destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18
dicembre
2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis", per
l'acquisizione, tra l'altro, di figure
professionali specializzate
nei processi di
internazionalizzazione al fine
di realizzare
attivita' di studio, progettazione e gestione di processi e programmi
su mercati esteri. Con
decreto del Ministero
dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono
stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le
modalita' per la
concessione dei voucher.
5. Tramite apposita convenzione, da
stipularsi tra il Ministero
dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia sono definiti:
a) gli
obiettivi attribuiti
all'ICE-Agenzia per favorire
l'attrazione degli investimenti
esteri, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27
dicembre 2006,
n.296;
b) i risultati attesi;
c) le risorse finanziarie e il relativo
utilizzo.
6. L'Agenzia ICE,
svolge l'attivita'
di attrazione degli
investimenti all'estero attraverso la propria rete estera
che opera
nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico,
e' istituito un
Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di
attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove
necessario, la sinergia tra le diverse
amministrazioni centrali e
locali. Il Comitato e' composto da un
rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze, da
un rappresentante del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
un rappresentante dl Ministro per la semplificazione
e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della
Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i
rappresentanti
delle amministrazioni centrali e
territoriali di volta in volta
coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese
o altri
emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato
di cui
al presente comma si provvede
nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e
comunque
senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.
8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa
con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali presenta
annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui
risultati raggiunti.
9. La dotazione del
Fondo per la promozione
degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare
all'Agenzia ICE
di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge
6 luglio 2011,
n.98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011,
n.111, come determinata nella Tabella C della
legge di stabilita'
annuale e' destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri.
Art. 31
(Misure per la
riqualificazione degli esercizi alberghieri)
1. Al fine di diversificare l'offerta
turistica e favorire gli
investimenti volti alla riqualificazione degli
esercizi alberghieri
esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e del
turismo di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da
adottare previa intesa tra Governo, Regioni e
Province autonome di
Trento e Bolzano, in
sede di Conferenza
Unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 sono
definite le condizioni di esercizio dei condhotel,
intendendosi tali
gli esercizi alberghieri aperti al pubblico,
a gestione unitaria,
composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune
o da parti di esse, che forniscono alloggio,
servizi accessori ed
eventualmente vitto, in camere destinate
alla ricettivita' e, in
forma integrata e complementare, in unita' abitative
a destinazione
residenziale, dotate di
servizio autonomo di
cucina, la cui
superficie non puo' superare il quaranta per cento
della superficie
complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. Con il decreto di cui al comma
1 sono altresi' stabiliti i
criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo
di destinazione
alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi
alberghieri
esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita'
abitative a destinazione residenziale di cui al
medesimo comma. In
ogni caso, il vincolo di
destinazione puo' essere
rimosso, su
richiesta del proprietario, solo previa restituzione di
contributi e
agevolazioni pubbliche eventualmente
percepiti ove lo svincolo
avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e
di Bolzano
adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al
comma 1 entro un anno
dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con
quanto disposto
dal presente articolo, le
disposizioni di cui al
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre
2002, pubblicato
nella gazzetta ufficiale n.277, del 26
novembre 2002, recante il
recepimento dell'accordo fra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome sui principi per l'armonizzazione, la
valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico.
Art. 32
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale
nautica
da diporto)
1. Al fine di rilanciare le imprese della
filiera nautica, dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate
per la
sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie
unita'
da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti, sentito il Ministero
dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria
aperta.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
valutati in 2
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante
utilizzo delle
somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del
bilancio dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della
legge 23 dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente decreto, non
sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di
euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
3. All'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n.
228 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono
inserite
le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale
delle unita' da
diporto";
b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono
inserite le
seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la
parola: "registri", e'
inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del
periodo dopo la
parola: "amministrative", sono
aggiunte le seguenti:
", anche
nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."
CAPO VIII
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 33
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree
di rilevante
interesse
nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)
1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117,
secondo
comma, lettera s) della Costituzione nonche' ai
livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera m)
della Costituzione le
disposizioni finalizzate
alla bonifica
ambientale e alla rigenerazione
urbana delle aree di rilevante
interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e
tra queste, in
particolare, le
disposizioni relative
alla disciplina del
procedimento di bonifica, al trasferimento delle
aree, nonche' al
procedimento di formazione, approvazione e attuazione
del programma
di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato
al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree
dismesse e
dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed
edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei
servizi
a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno
l'obiettivo
prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e
di rigenerazione
urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di
sussidiarieta' ed adeguatezza le
funzioni amministrative relative al procedimento di cui
ai seguenti
commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne
l'esercizio
unitario, garantendo
comunque la
partecipazione degli enti
territoriali interessati alle determinazioni in
materia di governo
del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si
applicano
le disposizioni del
presente articolo
sono individuate con
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri
partecipano i
Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e'
predisposto uno specifico
programma di risanamento ambientale e
un documento di indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori
di messa in sicurezza e
bonifica dell'area;
b) a definire
gli indirizzi per la
riqualificazione urbana
dell'area;
c) a
valorizzare eventuali immobili
di proprieta' pubblica
meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le
opere infrastrutturali per il
potenziamento della rete stradale e dei trasporti
pubblici, per i
collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione
e le
opere di urbanizzazione
primaria e secondaria
funzionali agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno
finanziario,
cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di
competenza dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e
attuazione del programma di
risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la
rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono
preposti un
Commissario straordinario del Governo e un Soggetto
Attuatore, anche
ai fini dell'adozione di misure
straordinarie di salvaguardia e
tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto
attuatore procedono
anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo
n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e
non anche con
riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo
svolgimento delle
operazioni necessarie
per l'eliminazione
delle sorgenti di
inquinamento e comunque per la riduzione delle
sostanze inquinanti,
in armonia con i principi e le norme comunitarie.
5. Il Commissario
straordinario del Governo e'
nominato in
conformita' all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Presidente della Regione interessata.
Allo stesso sono
attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali
d'interesse statale con quelli privati da
effettuare nell'area di
rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di
cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario
si fa
fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri nel
rispetto dei principi
europei di
trasparenza e di concorrenza.
Ad esso compete l'elaborazione e
l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di
cui al
comma 3, con le risorse disponibili a legislazione
vigente per la
parte pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante per
l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e
di realizzazione
delle opere
infrastrutturali. In
via
straordinaria, per
l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di
cui al
presente articolo i termini previsti
dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ad
esclusione di quelli
processuali, sono
dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma
1, le aree di interesse nazionale di cui
al medesimo comma sono
trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita'
stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al
Commissario straordinario di Governo la
proposta di programma di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana di
cui al comma 3,
corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla
base dei dati dello
stato di contaminazione
del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo
242-bis
del decreto legislativo n.
152 del 2006, da
uno studio di
fattibilita' territoriale e ambientale, dalla valutazione
ambientale
strategica (VAS) e dalla valutazione di
impatto ambientale (VIA),
nonche' da
un piano
economico-finanziario
relativo alla
sostenibilita' degli interventi previsti,
contenente l'indicazione
delle fonti finanziarie
pubbliche disponibili e
dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva
del programma.
La proposta di programma e il
documento di indirizzo strategico
dovranno altresi' contenere la previsione
urbanistico-edilizia degli
interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova
edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni
immobili, comprensivi di
eventuali premialita' edificatorie,
la previsione delle
opere
pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e
di quelle che
abbiano ricaduta a favore della collettivita' locale anche
fuori del
sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi
con particolare riferimento al rispetto del principio di
concorrenza
e dell'evidenza pubblica e del possibile
ricorso da parte delle
amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici
e consensuali per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
proposta di
cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di
servizi al
fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle
amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30
giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi'
esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma
di svolgimento
dei lavori di cui all'art.242-bis del decreto legislativo n.
152 del
2006, la valutazione ambientale
strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro
il termine predetto, provvede il Consiglio
dei Ministri anche in
deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla
seduta del Consiglio
dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di
rigenerazione urbana, da
attuarsi con le
risorse disponibili a
legislazione vigente,
e' adottato dal
Commissario straordinario del
Governo, entro 10
giorni dalla
conclusione della conferenza di servizi o
dalla deliberazione del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed e' approvato con decreto
del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio
dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce
a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i
nulla osta, i pareri e gli
assensi previsti dalla legislazione
vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri
costruttivi in
favore delle amministrazioni
interessate. Costituisce
altresi'
variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di
pubblica
utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei
lavori. Il
Commissario straordinario del Governo
vigila sull'attuazione del
programma ed esercita i poteri sostitutivi
previsti dal programma
medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale
in cui
versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio
sito nel
Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art.114
della legge n.
388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela
del territorio e del mare del
31 agosto 2001, le
stesse sono
dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante
interesse
nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio
Bagnoli-Coroglio, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma
6 e' trasferita al Soggetto
Attuatore, con oneri a
carico del
medesimo, la proprieta' delle aree
e degli immobili di
cui e'
attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A.
in stato di
fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa'
per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto
ad altri
soggetti che conferiranno ulteriori aree ed
immobili limitrofi al
comprensorio di Bagnoli-Coroglio
meritevoli di
salvaguardia e
riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario
del Governo. Alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli
Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa' costituita dal
Soggetto
Attuatore un importo determinato sulla base del
valore di mercato
delle aree e degli immobili trasferiti
rilevato dall'Agenzia del
Demanio alla data del trasferimento della
proprieta', che potra'
essere versato mediante azioni o altri strumenti
finanziari emessi
dalla societa', il cui rimborso e' legato
all'incasso delle somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle aree
e degli immobili
trasferiti, secondo le modalita' indicate con il
decreto di nomina
del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto
di nomina del
Soggetto Attuatore produce gli effetti di
cui all'articolo 2644,
secondo comma, del codice civile. Successivamente
alla trascrizione
del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle
aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi
quelli inerenti alla
procedura fallimentare della societa' Bagnoli
Futura S.p.A., sono
estinti e le relative trascrizioni cancellate. La
trascrizione del
decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti
previsti
dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di
registro,
di bollo e da ogni altro onere ed imposta.
13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il
Soggetto Attuatore e
la societa' di cui al
comma 12 partecipano alle
procedure di
definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e
di bonifica ambientale, al fine
di garantire la sostenibilita'
economica-finanziaria dell'operazione.
Art. 34
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, per la
semplificazione delle procedure in materia di
bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di
opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in sicurezza
e di bonifica)
1. Al comma 1-bis dell'articolo
48 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma
1», sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica
e messa
in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo
V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito
dell'iscrizione
all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,
al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella
misura strettamente
necessaria», sono inserite le seguenti:
«, nei casi urgenti di
bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati ai sensi della
Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, o».
4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,
al comma 11, dopo le parole: «termini minimi
previsti dal presente
articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi di bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
«e-bis)
nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti
contaminati ai
sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro
un importo»,
sono aggiunte le seguenti: «non superiore al
20 per cento per i
lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,
al comma 3, dopo le parole «alle
disposizioni di tutela di beni
culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di
bonifica
e messa in sicurezza di siti contaminati,».
7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o
non sono ancora
avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzati interventi e opere
richiesti dalla normativa sulla
sicurezza nei luoghi di
lavoro, di manutenzione
ordinaria e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative, nonche' opere
lineari necessarie per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'
in generale,
altre opere lineari di pubblico interesse
a condizione che detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e
tecniche che
non pregiudicano ne'
interferiscono con
il completamento e
l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
8. Ai fini dell'applicazione
del comma 1 sono
rispettate le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati:
a) nel caso in
cui non sia
stata ancora
realizzata la
caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un
numero significativo di campioni di
suolo e sottosuolo insaturo
prelevati da stazioni di
misura rappresentative dell'estensione
dell'opera e del quadro
ambientale conoscitivo.
I punti di
campionamento e analisi devono
interessare per ogni stazione il
campione di suolo superficiale,
puntuale, il
campione medio
rappresentativo del primo metro di profondita', il campione
puntuale
del fondo scavo, nonche' eventuali livelli di terreno che
presentino
evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della
caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare
e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
territorialmente competente che
si pronuncia entro il
termine
perentorio di trenta giorni
dalla richiesta
del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in
relazione alla
specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni
prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano
di caratterizzazione definitivo,
comprensivo del piano operativo
degli interventi previsti e di un
dettagliato cronoprogramma con
l'indicazione della data di inizio dei lavori;
b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa
gia' in
essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione
di cui
alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA
da effettuarsi con
almeno quindici giorni di anticipo, puo'
avviare la realizzazione
degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori,
l'interessato
assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attivita' di
scavo sono effettuate con
le precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di
inquinamento delle matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali
rifiuti o prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono
rimosse e
gestite nel rispetto delle norme in materia di
gestione rifiuti. I
terreni e i materiali provenienti
dallo scavo sono gestiti nel
rispetto dei commi 3 e 4.
9. Il riutilizzo in situ dei materiali
prodotti dagli scavi e'
sempre consentito se
ne e'
garantita la
conformita' alle
concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.
10. I terreni non
conformi alle
concentrazioni soglia di
contaminazione/valori di fondo, ma
inferiori alle concentrazioni
soglia di rischio, possono
essere riutilizzati in situ
con le
seguenti prescrizioni:
a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito
dell'analisi di
rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente
competente, mediante convocazione di apposita conferenza di
servizi.
I terreni conformi alle
concentrazioni soglia di
rischio sono
riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;
b) qualora ai fini del calcolo
delle concentrazioni soglia di
rischio non sia stato
preso in considerazione il
percorso di
lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e'
consentito
solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di
barrieramento
fisico o idraulico di
cui siano
comprovate l'efficienza e
l'efficacia.
Art. 35
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione
di impianti
di recupero di energia, dai rifiuti urbani e
speciali, costituenti
infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale)
1. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in
vigore del
presente decreto, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di
energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,
esistenti o
da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di
gestione
di tali rifiuti atto
a conseguire
la sicurezza nazionale
nell'autosufficienza e superare
le procedure di infrazione per
mancata attuazione delle norme europee di
settore. Tali impianti,
individuati con finalita' di progressivo riequilibrio socio economico
fra le aree del territorio nazionale concorrono allo
sviluppo della
raccolta differenziata e al
riciclaggio mentre
deprimono il
fabbisogno di discariche.
Tali impianti
di termotrattamento
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di
preminente
interesse nazionale ai
fini della
tutela della
salute e
dell'ambiente.
2. Tutti gli impianti, sia esistenti
che da realizzare, devono
essere autorizzati a saturazione del carico
termico, come previsto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti
esistenti, le Autorita'
competenti provvedono ad
adeguare le
autorizzazioni integrate ambientali.
3. Tutti gli impianti
di nuova realizzazione dovranno
essere
realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero
energetico di cui al punto R1 (nota 4),
allegato C, del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n.152.
4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore
del presente decreto,
per gli impianti esistenti, le Autorita'
competenti provvedono a
verificare la sussistenza dei requisiti per
la loro qualifica di
impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello
stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le
autorizzazioni
integrate ambientali.
5. Ai sensi del decreto legislativo n.152
del 2006 e successive
modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli
impianti di
recupero, negli stessi deve essere data priorita' al
trattamento dei
rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a
saturazione del
carico termico, devono essere
trattati rifiuti
speciali non
pericolosi o pericolosi a
solo rischio
sanitario, adeguando
coerentemente le autorizzazioni integrate
ambientali alle presenti
disposizioni nei termini sopra stabiliti.
6. I termini
previsti per l'espletamento
delle procedure di
espropriazione per pubblica utilita',
di valutazione di impatto
ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di
cui al comma 1, sono ridotti alla meta'. Se tali procedimenti sono in
corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono
ridotti della meta' i termini residui.
7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi
2, 4, 5
e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo
8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
CAPO IX
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 36
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle
regioni per la
ricerca di idrocarburi)
1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183,
dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente:
"n-septies) per gli anni 2015, 2016,
2017 e 2018, delle spese
sostenute dalle regioni per la
realizzazione degli interventi di
sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche,
di sviluppo
industriale e di
miglioramento ambientale
nonche' per il
finanziamento di strumenti della programmazione negoziata
nelle aree
in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di
idrocarburi, per
gli importi stabiliti con
decreto del Ministro dello
sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze
da emanare entro il
31 luglio di ciascuno
anno, sulla base
dell'ammontare delle maggiori
entrate riscosse
dalla Regione,
rivenienti dalla
quota
spettante
alle stesse
Regioni
dall'applicazione dell'articolo 20, commi
1 e 1-bis del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015,
2016, 2017
e 2018 nel limite
delle aliquote di prodotto
relative alle
produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017
rispetto all'anno 2013.".
2. Con la legge di stabilita' per
il 2015 e' definito
per le
Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica, il
limite della esclusione dal patto di stabilita' interno
delle spese
in conto capitale finanziate
con le entrate delle
aliquote di
prodotto di cui all'articolo 20,
commi 1 e 1-bis, del
decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
Art. 37
(Misure urgenti per l'approvvigionamento
e il trasporto del gas
naturale)
1. Al fine di aumentare la sicurezza
delle forniture di gas al
sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione
delle situazioni di crisi internazionali esistenti,
i gasdotti di
importazione di gas dall'estero, i terminali di
rigassificazione di
GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le
infrastrutture della rete
nazionale di trasporto del gas
naturale, incluse le operazioni
preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti
e le relative
opere connesse rivestono
carattere di interesse
strategico e
costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di
pubblica
utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi
del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.
2. Per i fini di cui al
comma 1, sono apportate
le seguenti
modificazioni alle normative vigenti:
a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo
periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le
parole
"appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui
all'articolo 9
del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164," sono inserite le
parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le
opere accessorie," e in fine allo stesso primo periodo sono
aggiunte
le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio
comunque
denominati";
b) all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del
decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le
parole
"urbanistici ed edilizi" sono
inserite le seguenti:
"nonche'
paesaggistici";
c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto
del Presidente
della Repubblica 8 giugno
2001, n.327, il quinto
periodo e'
sostituito dal seguente: "I soggetti
titolari o gestori di beni
demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali,
fiumi, torrenti,
canali, miniere e foreste demaniali,
strade pubbliche, aeroporti,
ferrovie, funicolari, teleferiche, e
impianti similari, linee di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche,
che siano
interessati dal passaggio di
gasdotti della rete nazionale di
trasporto o da gasdotti
di importazione di
gas dall'estero,
partecipano al procedimento di autorizzazione alla
costruzione e in
tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di
attraversamento
degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano
indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei
gasdotti entro i
successivi trenta giorni propone
direttamente ai soggetti sopra
indicati le modalita' di attraversamento, che,
trascorsi ulteriori
trenta giorni senza osservazioni, si
intendono comunque assentite
definitivamente e approvate con il decreto
di autorizzazione alla
costruzione.";
d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole
"nonche' quelli
facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con
potenza termica
di almeno 50 MW".
3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare,
per accrescere la
risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di
erogazione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il servizio
idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia
dal 2015,
in accordo alle previsioni,
anche quantitative, contenute nelle
disposizioni emanate in applicazione
dell'articolo 3 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n.93,
stabilisce meccanismi tariffari
incentivanti gli investimenti
per lo
sviluppo di ulteriori
prestazioni di punta effettuati a decorrere dal
2015, privilegiando
gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra
prestazioni di
punta e volume di stoccaggio e minimizzando i
costi ricadenti sul
sistema nazionale del gas.
Art. 38
(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche
nazionali)
1. Al fine di valorizzare
le risorse energetiche
nazionali e
garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti del Paese, le
attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi e
quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono
carattere
di interesse strategico e sono
di pubblica utilita', urgenti e
indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono
pertanto
la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza
dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio dei
beni in essa compresi, conformemente al decreto del
Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino
variazione degli
strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha
effetto di
variante urbanistica.
3. Al punto 7)
dell'Allegato II alla Parte
II del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole
"coltivazione di
idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e".
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale
in corso
presso le Regioni alla data di
entrata in vigore del presente
decreto, relativi alla
prospezione, ricerca e
coltivazione di
idrocarburi, la Regione presso
la quale e' stato
avviato il
procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre
2014. Decorso
inutilmente tale termine
la Regione
trasmette la relativa
documentazione al Ministero
dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico.
5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e
gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito
del rilascio di un titolo
concessorio unico, sulla base
di un
programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca,
per la durata di sei anni, prorogabile due volte per
un periodo di
tre anni nel caso sia necessario completare le opere
di ricerca, a
seguito della quale, in caso
di rinvenimento di un giacimento
riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da
parte del
Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di
coltivazione,
per la durata di trenta anni, da prorogare per una o piu'
volte per
un periodo di dieci anni ove siano
stati adempiuti gli obblighi
derivanti dal decreto di concessione e il giacimento
risulti ancora
coltivabile, e quella di ripristino finale.
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e'
accordato:
a) con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, sentite la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e
le Sezioni
territoriali dell'Ufficio
nazionale minerario
idrocarburi e
georisorse d'intesa, per le attivita' da svolgere in
terraferma, con
la regione o la
provincia autonoma di Trento
o di Bolzano
territorialmente interessata;
b) a seguito di un
procedimento unico svolto nel
termine di
centottanta giorni tramite apposita conferenza di
servizi, nel cui
ambito e' svolta anche la
valutazione ambientale strategica del
programma complessivo dei lavori;
c) a soggetti che dispongono di
capacita' tecnica, economica ed
organizzativa ed offrono
garanzie adeguate alla
esecuzione e
realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o
in altri Stati membri
dell'Unione europea e, a
condizioni di
reciprocita', a soggetti di altri Paesi.
Le attivita' di perforazione e di realizzazione
degli impianti di
sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte
secondo le procedure stabilite dalla legge
entro 60 giorni dalla
presentazione delle domande.
7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del
Ministero dello
sviluppo economico, sono
stabilite, entro
centoottanta giorni
dall'entrata in vigore del
presente decreto, le
modalita' di
conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5,
nonche'
le modalita' di esercizio delle relative attivita'.
8. I commi 5 e 6 si applicano,
su istanza del titolare
o del
richiedente, da presentare entro 90 giorni
dall'entrata in vigore
della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai
procedimenti in
corso.
9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo
il comma
3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Al fine di effettuare
e verificare gli studi previsti
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela
ambientale e
la valorizzazione delle risorse
nello svolgimento dell'attivita'
mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai
titoli minerari e ai procedimenti di
conferimento ricadenti nelle
aree di cui all'articolo 4, comma 1.".
10. All'articolo 8 del
decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di
idrocarburi in
mare localizzate in ambiti posti in prossimita' delle aree
di altri
Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e
coltivazione di
idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo
Stato e
al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo
delle migliori
tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria,
il Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare, sentite
le Regioni
interessate, puo' autorizzare, per un periodo non superiore a
cinque
anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti
sono corredati sia da un'analisi
tecnico-scientifica che dimostri
l'assenza di effetti di
subsidenza dell'attivita' sulla costa,
sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici
e sia
dai relativi progetti e programmi
dettagliati di monitoraggio e
verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. Ove nel corso
delle attivita' di verifica
vengano
accertati fenomeni
di subsidenza
sulla costa
determinati
dall'attivita', il
programma dei
lavori e'
interrotto e
l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al
termine del
periodo di validita'
dell'autorizzazione venga
accertato che
l'attivita' e' stata
condotta senza
effetti di subsidenza
dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e
sugli insediamenti antropici, il periodo
di sperimentazione puo'
essere prorogato per ulteriori cinque anni,
applicando le medesime
procedure di controllo.
1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma
1-bis, ai territori
costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma
5, della
legge n.239 del 2004 e successive modificazioni." .
11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23
agosto 2004,
n. 239, dopo le parole "compresa la perforazione", sono
aggiunte le
parole "e la reiniezione delle acque di
strato o della frazione
gassosa estratta in giacimento"
Art. 39
(Revisione degli incentivi per
i veicoli a
basse emissioni
complessive)
1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
misure urgenti
per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e'
sostituito dal
seguente:
"c) per veicoli, di cui all'articolo 47,comma 1, lettere e),
f), g)
ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie
M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e, L6e,
L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e
g) del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;"
b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: "anche in locazione
finanziaria" e
prima delle parole: "un veicolo"
sono inserite le seguenti: "e
immatricolano", e le parole: "da almeno dodici mesi" sono soppresse;
2) al comma 1, lettera a), le parole "20 per cento" sono
sostituite
dalle seguenti "fino al 20 per cento";
3) al comma 1, lettera b) le parole "15 per cento"
sono sostituite
dalle seguenti "fino al 15 per cento";
4) al comma 1, lettera c) le parole "20 per cento"
sono sostituite
dalle seguenti "fino al 20 per cento";
5) al comma 1, lettera d) le parole "15 per cento"
sono sostituite
dalle seguenti "fino al 15 per cento";
6) al comma 1, lettera e) le parole "20 per cento"
sono sostituite
dalle seguenti "fino al 20 per cento";
7) al comma 1, lettera f) le parole "15 per cento"
sono sostituite
dalle seguenti "fino al 15 per cento";
8) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"Il contributo
spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire
dalla data
di operativita' della piattaforma di
prenotazione dei contributi,
resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web
www.bec.mise.gov.it,
e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:";
9) al comma 2, lettera c), le
parole "e risulti immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo
nuovo di
cui alla lettera b);" sono soppresse;
10) al comma 2, lettera d) le parole "da almeno
dodici mesi dalla
data di acquisto del veicolo nuovo di cui
alla lettera b)," sono
soppresse;
c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a)
e b) le parole
"esclusivamente come
beni strumentali
nell'attivita' propria
dell'impresa" sono sostituite
dalle seguenti parole "come beni
strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa o dati
in uso
promiscuo ai dipendenti".
CAPO X
(MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED
ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)
Art. 40
(Rifinanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga)
1. In considerazione della necessita' di
assicurare una adeguata
tutela del reddito dei lavoratori in
modo tale da garantire il
perseguimento della coesione
sociale, il
Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di
cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato
di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai
fini del finanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo
2, commi
64, 65 e 66, della legge 28
giugno 2012, n. 92, e
successive
modificazioni e integrazioni. La dotazione di
cui all'articolo 1,
comma 12, lettera b), del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, e'
incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Alla copertura degli oneri
di cui al comma 1
si provvede
mediante i seguenti interventi:
a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014
e 70 milioni di
euro per il 2015 della dotazione di cui
all'articolo 1, comma 12,
lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;
b) riduzione pari a 70 milioni
di euro per l'anno
2014 della
dotazione di cui all'articolo
1, comma 12, lettera
b), del
decreto-legge n. 76 del 2013;
c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014,
del Fondo per
il finanziamento di interventi a favore
dell'incremento in termini
quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle
donne,
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,
n. 214;
d) versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, da parte
dell'Inps, di 292.343.544 euro a
valere sulle risorse derivanti
dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano
per un
importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e
per la
restante parte sulle quote destinate ai fondi
interprofessionali per
la formazione continua;
e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del
decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27
dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo
delle risorse finanziarie
stanziate, per l'anno 2012,
ai fini
dell'attribuzione degli sgravi
contributivi sulle retribuzioni
previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo
1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e rimaste
inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali
sono appositamente
riversate all'entrata del bilancio dello Stato;
f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno
2014, del Fondo
di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della
legge 24
dicembre 2007, n. 247 e successive
modificazioni, con conseguente
rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di
557 milioni di
euro per l'anno 2014 medesimo;
g) per 50 milioni di euro mediante
utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai
sensi dell'articolo 148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano
acquisite
al bilancio dello Stato.
3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a)
e b), del
decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise
tra le
regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n.76
del 2013, le parole "ripartiti tra le Regioni sulla base dei
criteri
di riparto dei Fondi strutturali" sono abrogate
4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di
competenza
dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3,
comma 17,
della legge 28 giugno
2012, n. 92, per il
medesimo anno e'
incrementato di 8 milioni
di euro a carico
del Fondo per
l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228,
le parole ", per l'anno 2013," sono soppresse.
6. Il Fondo per la
compensazione degli effetti
finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma
2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni e'
incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
Art. 41
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico
locale nella
regione Calabria e Regione Campania)
1. Al fine di consentire la rimozione dello
squilibrio finanziario
derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a
carico del
bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto
pubblico
regionale e locale, nonche' di assicurare per il biennio 2014-2015 un
contributo straordinario per la copertura dei costi
del sistema di
mobilita' regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria
e' autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa
assegnate a valere
sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione
per il periodo di
programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per
il 2014, di cui 20
milioni a copertura degli
oneri relativi
all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione
che vengano implementate le misure che la regione
deve attuare ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
un piu' rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione
dei costi
rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto
stabilito con il
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine
la regione
Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al
comma 4
del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto
del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere
il contenimento dei
corrispettivi a treno/km prodotti,
attuato tramite iniziative di
razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure
di efficientamento coerenti, per il
servizio ferroviario, con i
corrispettivi medi a treno/km registrati nelle
regioni, e, per il
servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che
rispecchi la
media rilevata nelle principali regioni
italiane. Il piano deve
altresi' prevedere la fissazione di tariffe che tengano
conto della
tariffa media applicata a livello nazionale
per passeggero/km, ed
inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione
non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare
che, stanti
le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli
standard di
qualita', la prosecuzione nell'erogazione del servizio
di trasporto
pubblico locale dall'anno 2016 avvenga
senza ulteriori contributi
straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al
comma 1 relativo alle annualita' 2014 e 2015,
la regione Calabria
deve dimostrare l'effettiva attuazione
delle misure previste in
termini di diminuzione del
corrispettivo necessario a garantire
l'erogazione del servizio per le rispettive annualita'.
3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto
limite di 60
milioni di euro complessivi, previa rimodulazione
degli interventi
gia' programmati a valere sulle risorse stesse.
4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla
copertura degli oneri
relativi all'esercizio 2013 sono
disponibili, nel limite di 20
milioni di euro, previa
delibera della Giunta
regionale di
rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul
Fondo per
lo sviluppo e la coesione, adottata
previo parere favorevole dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze e
dello sviluppo
economico,
successivamente alla
presentazione del piano di cui al comma 1.
5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione
delle attivita'
del piano di rientro
di cui all'articolo 16,
comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2015, non e'
consentito intraprendere azioni esecutive,
anche concorsuali, ivi
compresi gli atti di intervento nelle procedure
esecutive pendenti
alla data predetta, nei confronti delle societa' di cui
all'articolo
16, comma 7, del citato decreto-legge n.
83 del 2012, ne' sulle
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto
2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83
del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del
decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213,
destinate alla
Regione Campania. I
pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e
i terzi pignorati, i quali possono
disporre delle somme per le
finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo.
Art. 42
(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni)
1. Al decreto legge
24 aprile 2014, n.
66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
all'articolo 46,
comma 6, le parole:
"31 ottobre 2014", sono
sostituite dalle
seguenti: " 30 settembre 2014" e dopo il comma
7 sono aggiunti i
seguenti:
"7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a
quanto stabilito
dall'intesa sancita, ai sensi
del comma 6,
dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del
29 maggio 2014,
sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto
dei vincoli del patto di stabilita'
interno, come modificati dal
comma 7-quater, le spese nei confronti
dei beneficiari, a valere
sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, per
le istituzioni
scolastiche
paritarie,
per un
importo
complessivamente pari a 100 milioni di euro;
b) articolo 2 del
decreto legge 12 settembre
2013, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, e
articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
per il
diritto allo studio, per un importo
complessivamente pari a 150
milioni di euro;
c) articolo 1 del
decreto legge 12 settembre
2013, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per
contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita',
per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28
giugno 2013, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 99,
per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili
per un importo
complessivamente pari a 20 milioni di euro;
e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, per
l' erogazione gratuita di
libri di
testo per
un importo
complessivamente pari a 80 milioni di euro;
f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, per
il materiale rotabile per un importo
complessivamente pari a 135
milioni di euro.
7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese
di cui al
comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui
all'articolo 1,
comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le regioni che,
sulla base della certificazione
di cui al periodo precedente,
risultino non aver effettuato
integralmente la spesa, versano
all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata.
7-quater. Per l'anno 2014, non
si applicano le esclusioni dai
vincoli del patto di stabilita'
interno previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto
legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 8
novembre 2013, n. 128;
c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.
Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica
il comma 7 del
presente articolo.";
2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n.
147, le parole "30 giugno 2014" sono
sostituite da " 15 ottobre
2014".
3. Al comma 140 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010,
n.220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo "Per
l'anno 2014,
il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30
settembre e il termine del 15 marzo, di cui al
secondo periodo, e'
posticipato al 15 ottobre ".
4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147,
le parole "30 aprile 2014" sono
sostituite dalle seguenti " 31
ottobre 2014". Inoltre, alla fine del medesimo comma e'
aggiunto il
seguente periodo: "Nelle more della individuazione delle
risorse di
cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e'
autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibili, gli ammontari
di spesa indicati con Decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.".
5. Al fine di assicurare il concorso
agli obiettivi di finanza
pubblica, in applicazione della normativa
vigente e dell'Accordo
sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia
e delle
finanze ed il Presidente della regione
Siciliana, l'obiettivo di
patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui
al comma
454 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n.
228, e'
determinato in 5.786 milioni di euro per
l'anno 2014 e in 5.665
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I
predetti
obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere
rideterminati in
conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a
carico
delle autonomie speciali con legge statale. Per gli
anni 2014-2017
non si applica alla regione Siciliana quanto
disposto dagli ultimi
due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre
2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono
escluse le sole spese
individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.
6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa
vigente per l'anno
2014 a valere sulle
quote di compartecipazione
della regione
Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in
misura corrispondente
all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n.148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n.214, e
da restituire alla predetta Regione per effetto della
sentenza della
Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.
7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese
correnti,
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore
all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nel triennio
2011-2013. Nell'ambito della certificazione
di cui al comma 461
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, la regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il
rispetto del
predetto limite.
8. Gli effetti positivi
in termini di indebitamento
netto e
fabbisogno derivanti dall'applicazione
del comma 5, pari a
400
milioni di euro annui, alimentano il "Fondo Rapporti
finanziari con
le autonomie speciali" istituito
nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al fine di assicurare il concorso
agli obiettivi di finanza
pubblica, in applicazione della normativa
vigente e dell'Accordo
sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia
e delle
finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto
di stabilita' interno della regione Sardegna, di
cui al comma 454
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'
determinato
in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014.
Dall'obiettivo 2014 sono
escluse le sole spese previste dalla normativa statale
vigente e le
spese per i servizi ferroviari
di interesse regionale e locale
erogati da Trenitalia s.p.a.
10. A decorrere dall'anno 2015 la
regione Sardegna consegue il
pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243
del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non
si applica
il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n.228 e le
disposizioni in materia di
patto di
stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo periodo. Restano ferme
le disposizioni in
materia di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e
462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228.
11. Non si applica alla regione
Sardegna quanto disposto dagli
ultimi due periodi del comma 454
dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese
correnti,
al netto delle spese per la sanita', in misura superiore
all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nel triennio
2011-2013. Nell'ambito della certificazione
di cui al comma 461
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, la regione
comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il
rispetto del
predetto limite.
13. Gli oneri in termini
di indebitamento netto e
fabbisogno
derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del
presente articolo,
pari a 320 milioni di euro annui, trovano
compensazione per pari
importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie
speciali" di
cui al comma 8 del presente articolo.
14. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43
(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per
assicurare
la stabilita' finanziaria degli enti
territoriali e di fondo di
solidarieta' comunale)
1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso
alla procedura
di riequilibrio finanziario
pluriennale, ai sensi dell'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono
prevedere, tra le misure di cui alla lettera c)
del comma 6 del
medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del
disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento
dei debiti fuori
bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti
attribuibili a
valere sul "Fondo di
rotazione per assicurare
la stabilita'
finanziaria degli enti locali"
di cui all'articolo 243-ter del
decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito
dell'approvazione del
piano di riequilibrio
finanziario pluriennale da
parte della
competente Sezione regionale
della Corte dei
conti, qualora
l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto
"Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali"
risulti inferiore a quello di cui
al periodo precedente, l'ente
locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla
ricezione della
comunicazione di approvazione del piano stesso, ad
indicare misure
alternative di finanziamento per un importo
pari all'anticipazione
non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo
di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria
degli enti locali" di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000
secondo
quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le
risorse ottenute in entrata nel titolo secondo,
categoria 01, voce
economica 00, codice SIOPE 2102.
La restituzione delle medesime
risorse e' iscritta in spesa al titolo primo,
intervento 05, voce
economica 15, codice SIOPE 1570.
3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano
ai fini del patto di
stabilita' interno nei limiti di 100
milioni per il 2014 e
180
milioni per gli anni dal 2015 al 2020
e nei limiti delle somme
rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e
riassegnate nel
medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in
sede di adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo
1 del
decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013,
recante "Accesso
al fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli
enti locali", pubblicato nella gazzetta ufficiale 8
febbraio 2013,
n.33, individua per ciascun ente,
proporzionalmente alle risorse
erogate, la quota rilevante ai fini del patto di
stabilita' interno
nei limiti del periodo precedente.
4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero
dell'interno eroga ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni
della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo
di anticipo
su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
66 per cento di quanto comunicato sul sito
internet del Ministero
dell'interno come spettante per l'anno 2014 a
titolo di fondo di
solidarieta' comunale, detratte le somme gia' erogate
in base alla
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n.
68, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88.
5. Per l'anno 2014 l'importo di euro
49.400.000 impegnato e non
pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte
corrente
di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di
previsione del
Ministero dell'interno e' versato
all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di
solidarieta' comunale, di
cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
Art. 44
(Disposizioni finali)
1. Per l'attuazione del presente decreto il
Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le
occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.
Art. 45
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Guidi, Ministro dello
sviluppo
economico
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando