Eleaml - Nuovi Eleatici


Una ricostruzione dei primi anni di vita unitaria che ha tutte le cartteristiche di una storia militante ma essendo di parte liberale non lo troverete scritto da nessuna parte.

I testi di parte borbonica non vengono presi in considerazione in quanto non obiettivi. Ancora oggi, dopo oltre 150 anni!

Zenone di Elea – Agosto 2015

LA PRIMA LEGISLATURA DEL REGNO D'ITALIA

STUDI E RICORDI DI LEOPOLDO GALEOTTI

GIÀ DEPUTATO AL PARLAMENTO.

SECONDA EDIZIONE, RIVEDUTA ED AMPLIATA

FIRENZE
SUCCESSORI LE MONNIER TIPOGRAFI EDITORI
1866

(01)

01 - La prima legislatura del Regno d'Italia studi e ricordi di Leopoldo Galeotti - HTML

02 - La prima legislatura del Regno d'Italia studi e ricordi di Leopoldo Galeotti - HTML

03 - La prima legislatura del Regno d'Italia studi e ricordi di Leopoldo Galeotti - HTML

04 - La prima legislatura del Regno d'Italia studi e ricordi di Leopoldo Galeotti - HTML

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UNA PAROLA SULLA SECONDA EDIZIONE

Trovandosi esaurita la prima edizione di questo libro, parve opportuno agli Editori di farne una seconda, e me ne domandarono la licenza. Come può bene supporsi, non mi feci troppo pregare ad accordarla, ma nacque allora nell’animo mio il dubbio, se dovessi lasciarlo tale quale lo pubblicai la prima volta, o se dovessi fare intorno ad esso qualche ulteriore lavoro.

Ripensando però meco stesso, che la benevolenza colla quale era stato accolto questo mio libro, da null'altro proveniva, che dal trovarsi in esso ordinati e riuniti in piccola mole non pochi fatti e ragguagli, altrimenti confusi e dispersi in molti volumi di leggi, e di atti governativi, non tardai a persuadermi che non potevo decentemente avventurarmi ad una seconda edizione, se per lo meno non cercavo di renderla un poco più corretta quanto alla dicitura, e più precisa che per me si potesse quanto ai fatti.

Rimesse una volta le mani nel primo lavoro, non potei astenermi dal supplire almeno in parte a quei vuoti e quelle mancanze che per la ristrettezza del tempo avevo lasciate nella prima edizione, e di aggiungervi altresì quelle osservazioni che potessero influire per qualche modo alla chiarezza del discorso. Quindi di cosa in cosa mi venne facilmente l’idea di compilare alcuni nuovi capitoli, intorno a leggi e materie che la prima volta avevo passate sotto silenzio. E siccome nell’intervallo eransi prodotti non pochi e nuovi fatti assai importanti nella nostra amministrazione, che strettamente riferivansi al mio argomento, anche di questi volli tener conto, onde meglio conseguissi lo scopo di presentare al lettore un’idea approssimativamente più adequata di tutto quello che concerne gli interessi generali del Paese. In tal modo è avvenuto che questa seconda Edizione notabilmente accresciuta, sia riuscita assai diversa dalla precedente, e per quanto le mie deboli forze lo consentivano meno indegna di quella indulgenza cui precipuamente mi affido.

Non fu mai intendimento mio di scrivere un libro dottrinale, e molto meno di farmi apologista sistematico di uomini e di partiti. Volli invece far conoscere in mezzo a quali difficoltà siasi costituito il Regno d’Italia, quali e quanti provvedimenti siano occorsi a tale uopo, e come abbiano contribuito a questa opera veramente stupenda le istituzioni costituzionali e il senno dei cittadini.

In tempo di passioni egli è sempre difficile lo scrivere di fatti politici senza suscitarsi contro odii e rancori, e senza trarsi addosso dagli avversarj la taccia di partigiano. Però chi legga questo mio libro senza preconcetti e con mente calma e serena, ancorché non consenta nei miei giudizj. potrà agevolmente avvedersi che io adoperai ogni diligenza per serbarmi imparziale. Se del tutto non riuscii, valgami almeno per scusa l’averlo tentato.

Questo io dico rispetto a quelli avversarj politici coi quali ho comunanza d’idee e di affetti per tutto ciò che riguarda la libertà e la indipendenza della Patria. Ai partigiani di un passato irrevocabilmente perduto, cui torna amara ogni lode ed ogni apologia degli ordini nuovi, ed i quali quanto più sono spinti dalla necessità delle cose ad accostarsi a quelli, credono tanto maggiormente doversi mostrare implacabili verso coloro che cooperarono a fondargli, non chiedo ne spero tale giustizia. Quindi è inutile occuparsi di loro, come sarebbe vana ogni speranza che dal mio libro potessero essere convertiti.

Non essendomi stato riconfermato dagli elettori il mandato di rappresentargli al Parlamento, intendo con queste mie nuove fatiche di sodisfare al dovere che m’incombe di essere utile in qualche modo al mio Paese.

Firenze, 20 marzo 1866.

LA PRIMA LEGISLATURA DEL REGNO D’ITALIA. CAPITOLO I.

Mandato degli Elettori.

Quali fossero le nostre condizioni nel marzo del 1860 tutti bene lo ricordano. Interrotta coi capitoli di Villafranca la gloriosa campagna del 1859, i popoli dell’Italia centrale avevano dato uno stupendo esempio di concordia, di patriottismo e di senno politico, contrapponendo al pericolo di possibili e temute restaurazioni il voto delle assemblee, che univa le loro sorti a quelle dei popoli già felicemente raccolti sotto Io scettro costituzionale di Casa Savoia. Quell’atto memorando di sapienza italiana altro non fu, né altro poteva essere, se non che la prima pietra dell’unità nazionale, che, stata per lo innanzi la idea prediletta di tanti pensatori e di tanti martiri, entrava allora nel primo stadio della realtà e della sua pratica effettuazione.

Se io dicessi di aver creduto possibile prima del 1859 la unità dell’Italia, o che prima di quel tempo io fossi unitario, mentirei in faccia all’Italia ed in faccia alla mia coscienza.

Non già che io mi rassegnassi o dessi valore a quelle ragioni che un grande oratore francese (il quale deploro non sia fra i nostri amici) deduceva recentemente contro l’unità italiana, dalle diversità d’istoria, di costumi, di dialetti, di tradizioni, giacché tali ragioni avrebbero servito egualmente a dire impossibile la unità della Francia. Io non ero unitario prima del 1859 perché avendo sempre voluta la indipendenza del mio paese, ed amata la libertà, e 1 una e l’altra avendo pur sempre cercato di promuovere coi miei poveri scritti, se contemplavo la unità come un bellissimo ideale cui in progresso avremmo potuto giungere, non mi pareva si potesse assumerla come scopo pratico ed immediato delle nostre aspirazioni non solo, ma ben anche della nostra operosità, visto lo strano contrasto colle nostre condizioni presenti, colle difficoltà da superarsi, cogli ostacoli che ingombravano la via.

Non avendo mai parteggiato per quella politica impaziente del tutto o nulla, che prescinde da ogni riguardo al tempo ed allo spazio, non è maraviglia se rispetto alla costituzione politica dell’Italia non mi fossi spinto oltre all’idea federativa che pure trovavo nelle tradizioni italiane, e che, sotto forme diverse, i nostri più grandi statisti avevano immaginata come il mezzo più acconcio e più pratico prima per difendere, e poi per riconquistare la perduta indipendenza.

La mia fede unitaria data dalla guerra del 1859, perché allora soltanto mi parve possibile. Dopo la pace di Villafranca, non ci voleva un grande acume di mente per capire che fuori della unità non ci era altra possibilità di salvezza né per noi, né per il regno di Sardegna, contro gli stranieri e contro i tradimenti.

Quando i nemici d’Italia accettavano cosi presto e così agevolmente il vessillo della federazione, chiaramente c’indicavano quale era il campo nel quale avremmo potuto difenderci dai loro assalti, e più che dai loro assalti, dai loro artifizii. Questo, che divenne tosto il convincimento della coscienza popolare, fu consacrato dalla volontà nazionale prima nelle assemblee, e poi nei solenni comizii del Plebiscito: e mi parve chiaro che il Plebiscito divenisse altresì il programma politico, cui i Deputati eletti dovessero uniformarsi nell’adempimento dei loro doveri parlamentari. 1 Imperocché la stessa condizione delle cose indicava evidentemente che lo scopo precipuo di queste due prime legislature, non altro era, né altro poteva essere, se non quello di fondare, assicurare, costituire colle armi, cogli accordi, colle leggi e collo svolgimento degli interessi, l’unità, l’indipendenza, la libertà della nazione.

Il mandato era essenzialmente politico, come politica in sommo grado fu l’indole del primo e del secondo Parlamento, nei quali trovaronsi raccolti per la prima volta a rappresentare l’Italia tutti coloro che per anni ed anni, in un modo o nell’altro avevano servita la causa della libertà, e dove l’importanza di ciascuno si misurava dai sacrifizii fatti, dai patimenti sopportati, dai servigi resi, dai pericoli corsi in pro dell’Italia. Io che nulla o quasi nulla avevo fatto, sentii profondamente la mia inferiorità dirimpetto a tanti illustri colleghi provati e riprovati al fuoco sacro della sventura. Ma ho la coscienza di non essermi allontanato un momento solo dal programma politico impostomi dai miei elettori, che era il programma della grande maggioranza del Parlamento: fare l'Italia ad ogni costo.

1) I Plebisciti sono quattro:

Quello delle province dell’Emilia del 14 marzo 1860.

Quello delle province Toscane del 16 marzo 1860.

Quello delle province Napoletane e Siciliane del 21 ottobre 1860.

Quello delle province dell’Umbria e delle Marche del 4 novembre 1860.

CAPITOLO II.

Il Parlamento Italiano.

Dissi quale è il mio intendimento nello scrivere questo libro: devo adesso soggiungere una spiegazione.

La intitolazione che mi piacque dargli non corrisponde del tutto alla realtà delle cose, poiché il Parlamento Italiano, se rannodasi alle tradizioni del Regno Subalpino, conta ormai otto legislature: ne conta due, se prendonsi per punto di partenza le cosi dette annessioni. La prima che incominciò il 20 aprile 1860, e fuchiusa il 28 decembre dello stesso anno; la seconda che cominciata il 18 febbraio 1861 ha durato, divisa in due sessioni, fino al giorno del suo scioglimento. 1 Ed in fatti io intendo occuparmi brevemente di entrambe. Ma siccome la prima legislatura ebbe una breve vita, e non vi parteciparono se non che i deputati dell’Italia superiore e della media Italia, quindi è che mi parve opportuno desumere la intitolazione del libro dalla Legislatura che veramente costituì il paese, e che comprendendo nel suo seno tutti i rappresentanti delle province emancipate dal dispotismo, potè davvero chiamarsi e fa prima Legislatura del Regno d’Italia, che essa proclamò al cospetto della Nazione ed al cospetto dell’Europa.

1 La prima sessione durò dal 18 febbraio 1861 al 21 maggio 1863.

La seconda dal 21 maggio fino alla chiusura.

Appena deliberate le annessioni, lo Statuto del magnanimo Carlo Alberto del 4 aprile 1848 (l’unico rimasto illeso e inviolato fra i quattro che vennero fuori al tempo stesso) fu promulgato nelle province italiane, insieme colla legge elettorale di quell’anno, riformata poi il 20 novembre 1859 durante i pieni poteri. In ordine a questa legge sono ammessi all’esercizio del diritto elettorale tatti i Cittadini Italiani che abbiano compiti i 25 anni di età, e sappiano leggere e scrivere, purché paghino un annuo censo non minore di Lire 40, o che indipendentemente dal censo, offrano le stesse presunzioni di capacità, e d’interesse quali sono:

a) I membri effettivi delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura, di commercio, e arti, delle Regie Accademie di agricoltura e di medicina, e della Direzione dell’associazione agraria ed i Direttori dei Comizj agrarii.

b) I Professori tanto insegnanti che emeriti, ed i dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studii.

c) I Professori insegnanti ed emeriti delle Regie Accademie di belle arti.

d) I Professori insegnanti ed emeriti degli Istituti pubblici d’istruzione secondaria classica, e tecnica, e delle scuole normali e magistrali.

e) I funzionarli ed impiegati civili e militari in attività di servizio o che godano di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uf&cii del Parlamento.

f) I membri degli ordini equestri del Regno.

g) Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

h) I Procuratori presso i Tribunali e Corti di appello, i notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti, e veterinarj approvati, gli agenti di cambio, e i sensali legalmente esercenti.

i) Gli esercenti commerci, arti, e industrie, purché il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune ove vogliono essere iscritti, ascenda ad una cifra che varia secondo la importanza dei rispettivi Comuni.

Sono eligibili tutti i Cittadini Italiani che godano i diritti civili e politici, ed abbiano compiuta la età di anni 30.

Ma sono dichiarati ineligibili i funzionarli ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione I. Dei Ministri Segretarii di Stato: II. Del Presidente o Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato.

III. Dei Consiglieri di Stato.

IV. Dei primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri delle Corti di Cassazione e di Appello.

V. Dei Segretarii generali dei Ministeri.

VI. Degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando.

VII. Dei membri dei Consigli superiori della pubblica Istruzione e di Sanità, del congresso permanente dei ponti e strade, e del consiglio delle miniere.

VIII. Dei Professori ordinarii delle Regie Università o degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Il Parlamento, che potrebbe chiamarsi delle annessioni, e che venne nominato sulle basi di questa legge, quando cominciarono i rivolgimenti ed i fatti nuovi delle province meridionali, delle Marche e dell’Umbria, statuì che restando inalterate le condizioni di elettorato, e di eligibilità e le forme delle elezioni, si mutassero le circoscrizioni elettorali, dando a ciascuna per base la media di popolazione di circa 50 mila abitanti. 1 E quindi ne resultò che la Camera rimanesse composta di 443 deputati che rappresentano le cinquantanove province formanti adesso il Regno d’Italia. Dal pregevolissimo Annuario statistico Italiano del 1864, pubblicato dai signori Correnti e Maestri, desumo la seguente statistica elettorale, che indica per ciascuna provincia il numero degli Elettori e dei Deputati, quanti sono gli Elettori rispetto al numero degli abitanti, quanti gli abitanti rappresentati da ciaschedun deputato.

1 Legge del 47 dicembre 1860.

Statistica elettorale.

PROVINCE.

NUMERO.

ABITANTI.

Elettori

Deputati

Per un Elettore

Per un Deputato

Abruzzo Citeriore

4833

7

67

46759

Abruzzo Ulteriore I

2701

5

85

40012

Abruzzo Ulteriore II

5143

7

60

49217

Alessandria

15825

13

40

49662

Ancona

2679

5

95

50969

Arezzo

4497

5

48

43911

Ascoli Piceno

1890

4

103

49007

Basilicata

8182

10

60

49295

Benevento

3311

1

66

(*)

Bergamo

6466

7

53

49605

Bologna

5646

8

72

50931

Brescia

11106

10

44

18638

Cagliari

13841

7

27

53156

Calabria Citeriore

7557

IO

57

43192

Calabria Ulteriore I

6153

7

53

46363

Calabria Ulteriore II

9493

8

41

48079

Caltanisetta

3024

4

74

55794

Capitanata

5477

7

57


Catania

8258

9

55

50051

Como

5759

9

79

50826

Cremona

6579

7

52

48520

Cuneo

14645

12

41

48773

Ferrara

2849

4

70

49789

Firenze

12134

14

57

49729

Forlì

3153

4

71

56115

Genova

14402

13

45

50011

Girgenti

3040

5

86

52776

Grosseto

2147

2

46

50313

Livorno

2781

2

42

58405

Lucca

4253

5

60

51232

Macerata

2439

5

94

45925

Massa Carrara

1651

3

85

46911

Messina

5276

8

74

49345

Milano

16236

18

58

52684

Modena

4556

5

57

52118

Molise

4143

8

83


Napoli.

18448

18

47

48221

(*) Questa e le altre lacune dipendono dagli spostamenti avvenuti allorché venne formata la provincia di Benevento, mediante i comuni e distretti distaccati dalle province limitrofe.

IL PARLAMENTO ITALIANO, 9

PROVINCE.

NUMERO

ABITANTI

Elettori

Deputati

Per un Elettore

Par un Deputato

Noto

3598

7

72

37087

Novara

11639

12

50

48282

Palermo

8612

11

68

53175

Parma

5235

5

49

51205

Pavia

8637

8

49

52473

Pesaro e Urbino

2136

4

95

50642

Piacenza

3412

4

64

54642

Pisa

3929

5

62

48605

Porto Maurizio

4318

3

28

40443

Principato Citeriore

8964

12

59


Principato Ulteriore

8437

8

63


Ravenna

3007

4

70

52379

Reggio dell'Emilia

2903

5

79

46011

Sassari

6483

4

33

53992

Siena

5422

4

57

18484

Sondrio

1189

2

89

53020

Terra di Bari

10688

11

52

50400

Terra di Lavoro

10304

16

63


Terra d’Otranto

10165

9

44

49775

Torino

18301

19

51

49578

Trapani

2713

4

79

53745

Umbria.

5700

10

90

49158


394365

443

55

49158

I 443 Deputati, eletti da 394 365 elettori, 1 si distribuiscono fra le diverse regioni d'Italia nelle proporzioni seguenti:

Antiche province

72

Umbria

10

Lombardia

61

Toscana

37

Parma e Modena

22

Napoli

144

Romagne

20

Sicilia

48

Marche

16

Sardegna

11

1 Questo numero può ritenersi accresciuto di un quarto, in forza della iscrizione nelle liste elettorali dei contribuenti alla ricchezza mobile.

Il Senato secondo l’articolo 33 dello Statuto Fondamentale è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di anni quaranta compiuti; una sola eccezione viene fatta ai principi della famiglia reale che fanno parte del Senato per diritto loro proprio, appena abbiano 21 anno, sebbene non rendano voto che a venticinque. Il Re sceglie i membri del Senato nelle categorie seguenti: 1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato.

2. Il Presidente della Camera dei deputati.

3. I deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio.

4. I ministri di Stato. ' 5. I ministri Segretarii di Stato.

6f Gli ambasciatori.

7. Gli inviati straordinarii dopo tre anni di tali funzioni.

8. I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti.

9. I primi Presidenti dei Magistrati di appello.

10. L’avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni.

11. Gli avvocati generali, o fiscali generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni.

12. Gli Uffiziali generali di terra e di mare.

13. I consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni.

14. I membri dei consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza.

15. Gli intendenti generali, dopo sette anni di esercizio.

16. I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina.

17. I membri ordinari del Consiglio superiore d’istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio.

18. Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la patria.

19. Le persone che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de' loro beni o della loro industria.

La Camera composta di 443 deputati, e il Senato composto adesso di circa 270 Senatori, e che accoglie in sé le più eminenti illustrazioni del nostro paese, formano il Parlamento che ha avuto il merito di fondare e costituire il Regno d’Italia.

CAPITOLO III.

Il Discorso Reale del 18 febbraio 1861.

Non avendo voluto scrivere né una storia, né un trattato d’amministrazione, ma ordinare soltanto quei pochi studii, quelle notizie e quei ricordi che pervenni a riunire durante il quinquennio che esercitai l'ufficio di deputato, non posso seguitare né la successione dei tempi che è propria delle istorie, né la più razionale distribuzione di materie che si addice ad un trattato speciale.

Pur nondimeno, per meglio definire l’ufficio cui era chiamato il Parlamento, e per rammentare altresì il programma di governo che il Ministero Cavour messe innanzi al paese, reputo cosa conveniente di principiare dal Discorso Reale col quale la prima Legislatura del Regno venne inaugurata il 18 febbraio 1861, quando per la prima volta convennero insieme lutti i rappresentanti dell'Italia risorta.

Quel discorso, pronunciato con accento franco e vibrato dal re Vittorio Emanuelle II, il rappresentante della più antica dinastia d’Europa, il primo soldato dell’indipendenza italiana e l’eletto della nazione che fu accolto dai vivi applausi di tutta r assemblea schiettamente commossa ed ebbe l’adesione presso che unanime del paese, era concepito nel modo seguente:

«Signori Senatori, Signori Deputati,

«Libera ed unita quasi tutta, per mirabile ajuto della divina provvidenza, per la concorde volontà dei popoli, e per lo splendido valore degli eserciti, l’Italia confida nella virtù e nella sapienza vostra.

» A voi si appartiene il darle istituti comuni, e stabile assetto. Nell’attribuire le maggiori libertà amministrative a popoli che ebbero consuetudini ed ordini diversi, veglierete perché la unità politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere menomata.

» L’opinione delle genti civili ci è propizia: ci sono propizi gli equi e liberali principii che vanno prevalendo nei consigli d’Europa. L’Italia diventerà per essa una guarentigia d’ordine e di pace, e ritornerà efficace strumento della civiltà universale.

» L’Imperatore dei Francesi, mantenendo ferma» la massima del non intervento, a noi sommamente» benefica, stimò tuttavia di richiamare il suo in» viato. Se questo fatto ci fu cagione di rammarico, IL DISCORSO REALE DEL 18 FEBBRAIO 1861. 13» esso non alierò i sentimenti della nostra gratitudine né la fiducia nel suo affetto alla Causa Italiana.

» La Francia e l’Italia, che ebbero comune la stirpe, le tradizioni, il costume, strinsero sui campi di Magenta e di Solferino un nodo che sarà indissolubile, Il Governo ed il popolo d’Inghilterra, patria antica della Libertà, affermarono altamente il nostro diritto ad essere arbitri delle proprie sorti, e ci furono larghi di confortevoli ufficii, dei quali durerà imperitura la riconoscente memoria.

» Salito sul trono di Prussia un leale ed illustre Principe, gli mandai un ambasciatore a segno di onoranza verso di lui, e di simpatia verso la nobile Nazione germanica, la quale, io spero, verrà sempre più nella persuasione, che l’Italia costituita nella sua unità naturale, non può offendere i diritti né gli interessi delle altre Nazioni.

«Signori Senatori, Signori Deputati, Io sono certo che vi farete solleciti a fornire al mio Governo i modi di compiere gli armamenti di terra e di mare. Così il Regno d’Italia, posto in condizione di non temere offesa, troverà più facilmente nella coscienza delle proprie forze la ragione della opportuna prudenza. Altra volta la mia parola suonò ardimentosa, essendo savio così lo osare a tempo, come lo attendere a tempo. Devoto all’Italia, non ho mai esitato a porre a cimento la vita e la corona, ma nessuno ha il diritto di cimentare la vita e le sorti di una nazione.

» Dopo molte segnalate vittorie, l’esercito italiano crescente ogni giorno in fama, conseguiva nuovo titolo di gloria espugnando una fortezza delle più formidabili. Mi consolo che là si chiudeva per sempre la serie dolorosa dei nostri conflitti civili.

» L’armata navale ha dimostrato nelle acque di Ancona e di Gaeta che rivivono in Italia i marinari di Pisa, di Genova e di Venezia.

» Una valente gioventù condotta da un capitano che riempi del suo nome le più lontane contrade, fece manifesto che né la servitù, né le lunghe sventure valsero a snervare la fibra dei popoli italiani.

» Questi fatti hanno ispirato alla Nazione una grande confidenza nei propri destini. Mi compiaccio di manifestare al primo Parlamento d’Italia, la gioja» che ne sente il mio animo di Re e di soldato.»

Questo splendidissimo discorso tracciava, così per sommi capi, il programma nazionale, la politica del Governo, la cooperazione parlamentare.

Vedremo dal seguito di questo libro come alla aspettative del Re abbia corrisposto l'opera del Parlamento.

CAPITOLO IV.

L’Alleanza francese.

Il modo inatteso col quale l’Imperatore Napoleone III interruppe il corso delle vittorie in Lombardia, aveva pur troppo recate non lievi scissure nel partito nazionale, unito fino allora non tanto rispetto allo scopo della nostra indipendenza, quanto rispetto ai mezzi per conseguirla. Vi erano non pochi, i quali, perduta avendo ogni fiducia nella Francia, pensavano che per condurre a termine la nostra impresa non altro mezzo restasse che di fare un ardito e supremo appello alle forze della rivoluzione. E ci voleva allora una fede ben gagliarda per resistere a questa tendenza, quando l'entusiasmo della nazione era vivamente eccitalo, e quando la politica francese chiarivasi nelle sue esterne manifestazioni tutt'altro che favorevole alla costituzione della unità italiana, che pareva si fosse voluta schivare coi patti di Villafranca.

Bisognava scegliere pertanto fra due opposti sistemi di politica che si presentavano fra loro in aperto contrasto. L’uno considerava e voleva l’Italia in uno stato permanente di rivoluzione e di guerra, modificato da una specie di tregua tacita: tregua rispetto. a Roma: tregua rispetto a Venezia; sicché essendo coll'una e coll’altra in stato di guerra, fosse non solo opportuno, ma eziandio indispensabile il contare sopra le forze proprie, per ottenere Roma e Venezia, rotto ogni inciampo di alleanze, spregiato ogni riguardo per la rimanente Europa. L’altro sistema invece consisteva nel dichiarare che rispetto a Roma la nostra politica riposava sull’alleanza francese, e che rispetto alla Venezia si teneva conto dei grandi interessi europei, dei consigli delle potenze amiche, di quelle potenze che in momenti difficilissimi ci avevano pur dato efficace e proficuo soccorso. Il primo sistema era quello del partito di azione. II secondo sistema era quello del conte di Cavour che venne approvato dalla maggioranza del Parlamento ed ebbe l’assenso della Nazione.

La maggioranza del Parlamento rimase sempre fedele a questo secondo sistema, col quale erasi iniziata la impresa nazionale, e quindi pensò e ritenne che l’alleanza francese dovesse essere la base della politica italiana per giungere al compimento dei nostri destini. Né poteva pensarla diversamente ognora che riflettesse come tale politica dai campi della Crimea ci avesse condotti alle battaglie di Palestro, di Magenta, di San Martino: come tale politica ci avesse salvati dopo Villafranca dall’intervento straniero: come tale politica fosse la sola che convenisse agli interessi dei due Governi, costituiti entrambi sulla base del suffragio universale.

Non avendo esitato il Parlamento nel suo voto quando si trattò di cementare l’alleanza francese colla cessione di Nizza e Savoia, non esitò nemmeno quando fu proclamato che la questione di Roma dovesse sciogliersi d’accordo colla Francia né quando si dovè rivendicare al Re ed al suo Governo l’iniziativa di ogni e qualunque impresa guerresca, 5 né quante volle fu duopo, sia di resistere alle impazienze dei più ardimentosi, sia di rafforzare l’autorità del Governo, sia d’infrenare l’esercizio della libertà onde non volgesse a licenza, né in danno della Nazione.

Cominciavano fin d’allora gli assalti contro la maggioranza del Parlamento divenuta obbietto di sdegni, di vituperii e d’ingiurie, sia per parte di quelli che volevano disfare l’Italia, sia per parte di altri che volevano farla a modo loro, avversarii in teoria, ma concordi nel fatto di combattere una politica che contrariava gli uni e gli altri, ed ai loro rispettivi disegni ugualmente si contrapponeva. La maggioranza non si turbò per questo, non si commosse, non mutò i suoi propositi, non abbandonò la sua strada, ed avendo la persuasione di essere nel vero, seppe resistere alle minacce d’impopolarità che sono il pericolo maggiore dei giovani Parlamenti.

1 La legge che approva il trattato di Zurigo è del 6 giugno 1860.

Quella che approva la cessione di Nizza e Savoia è degli Il giugno successivo.

Ecco l’ordine del giorno BonCompagni, votato quasi alla unanimità dalla Camera dei Deputati nella seduta del 27 marzo 1861:

«La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, confidando che, assicurata la indipendenza, la dignità e il decoro del Pontefice, e la piena libertà della Chiesa, abbia luogo di concerto colla Francia l’applicazione del principio del non intervento, e che Roma, capitale acclamata dalla opinione nazionale, sia congiunta all’Italia, passa all’ordine del giorno.»

L’ordine del giorno Ricasoli, deliberato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 aprile 1861, con 194 voti favorevoli contro 79 voti contrari, è cosi concepito:

«La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, persuasa che la franca attuazione del decreto dell’11 aprile, sulla formazione dei volontari in corpo di armata, e specialmente l'applicazione dell’Art. 13 da considerarsi come deposito d’istruzione, mentre provvedere convenientemente alle sorti del valoroso esercito meridionale, varrà ad accrescere e coordinare in modo efficace le nostre forze, e sicura che il Governo del re alacremente darà opera all'armamento ed alla difesa della patria, come a lui solo spetta, passa all’ordine del giorno.»

E gli eventi gli dettero ragione. Mercé l’alleanza francese la reazione fu vinta nell’Umbria e nelle Marche: sua mercé i popoli di Napoli e di Sicilia, che aiutati dal Garibaldi avevano scosso il giogo borbonico, poterono essi pure unirsi al nuovo Stato, senza che l’Europa vi si opponesse: sua mercé il Regno d’Italia, riconosciuto dalle due potenze occidentali rannodò le sue relazioni colla maggior parte degli altri governi; e dopo quattro lunghi anni d’incertezze, d’angoscie, di aspettativa, l’Italia ha potuto finalmente concludere colla Francia la convenzione del 15 settembre, che cancellando i patti di Zurigo, suggella l’unità d'Italia e ci avvia al compimento dei nostri destini.

CAPITOLO V.

Libertà ed ordine.

Come rispetto alla politica estera ritenne costantemente il Parlamento non doversi mai obliare che l’Italia è in Europa, e che nel valutare i nostri proprii interessi dobbiamo necessariamente tener conto anche di quelli degli altri Stati coi quali siamo in pace; ritenne altresì che base della politica interna esser dovesse la libertà costituzionale, cioè la libertà di ciascuno, limitata dalle leggi nell’interesse di tutti.

L’Italia, nel fare la sua rivoluzione, aveva avuto la fortuna, non toccata ad altri popoli, di trovare a suo profitto una Dinastia, uno Statuto, un Parlamento. Questi tre grandi istrumenti di ordine e di libertà, che ci avevano sottraiti a chi sa quante incertezze, a chi sa quanti dolori, a chi sa quante sventure nei primordii del nostro nazionale riscatto, dovevano essere accettati altresì come la base inconcussa e indiscutibile del nostro reggimento interno, come la salvaguardia di tutti gli interessi, come i veri fattori della politica costituzionale del nuovo Stato. La rivoluzione d’Italia era stata fatta coi mezzi d’ordine. La sua costituzione doveva farsi mediante la libertà. Era questo l’unico mezzo che poteva chiarire l’Europa sulla sincerità dei nostri propositi, sulla fermezza dei nostri voleri. Accettato il problema con unanime assenso, bisognava che unanime fosse pure la perseveranza nel volerlo risolvere. E cosi fu.

Quindi le popolazioni italiane entrarono tosto nell’esercizio della più grande e della più compiuta libertà, di cui abbiasi avuto esempio negli Stati del Continente. Libera fu tra noi la manifestazione del pensiero, non da altri limiti raffrenata che dalle leggi repressive, la cui applicazione venne affidata ai giurati. 1 Libero fu tra noi il diritto di associazione, non vincolato altrimenti se non dalle garanzie indispensabili per tutelare la pubblica quiete e per non compromettere la sicurezza dello Stato. Libera fu tra noi la ringhiera parlamentare, né alcuno dei grandi o piccoli interessi del paese venne sottratto mai alla discussione ed ai voti del Parlamento, divenuto ad un tempo il potere costituente d’Italia, il sindacatore del Governo, e l’arena nella quale avevano larghissimo sfogo tutte le passioni, tutti i contrasti, tutti i cattivi umori, tutte le aspirazioni della Nazione.

Il Parlamento in questi quattro anni ha dovuto costantemente resistere cosi alle apprensioni dei timidi, cui pareva soverchia la libertà concessa a popolazioni inesperte, come alle intemperanze di coloro ai quali ogni libertà pareva poca, se non fosse sconfinata. Combattendo in mezzo a questa doppia corrente, sorreggendo l’autorità del Governo, ora per difendere la libertà, ora per difendere l’ordine, il Parlamento ha avuto il merito di salvare l’una e l’altra da ogni contrario eccesso. 15 coloro che per povertà di reminiscenze letterarie, o per tradizioni settarie, avrebbero voluto ispirarsi alle dottrine, od agli esempi dei primi rivolgimenti di Francia, se poterono essere compatiti come utopisti di cattiva scuola, non ottennero mai la considerazione di uomini di Stato.

1 Da per tutto andò in vigore la legge organica sulla stampa del 26 marzo 1848, colle modificazioni indotte dalle leggi successive del 26 febbraio 1852 e 20 giugno 1858.

Cosi poco a poco si è andata formando la educazione politica dell’Italia. La discussione parlamentare iia creata l’abitudine di esprimere francamente le proprie opinioni, senza equivoci e senza rispetti umani. La stampa cattiva, tutto che abbia potuto sfuggire alla repressione di una legge spesse volte chiarita insufficiente, se non ha saputo correggersi, o ha visto gradatamente scemare il proprio influsso, o è stata universalmente riprovata, non sfuggendo agli uomini più assennati che i danni i quali la stampa reca a sé stessa abusando della libertà, sono più pericolosi e permanenti di quelli che ha patiti e sostenuti per l’opera e l’arbitrio del dispotismo. Alle associazioni settarie ed infeconde sonosi sostituite altre associazioni aventi un fine pratico più salutare e più legale. Le popolazioni sonosi disgustate degli impresari di vane agitazioni, non meno che dei propagatori di scandali e di discordie civili: e le abitudini di legalità hanno preso il luogo di quella improntitudine indisciplinata e negativa che avevamo ereditata pur troppo dai caduti Governi. Ciò non vuol dire che ogni seme settario sia spento: ciò non vuol dire che i nemici interni siansi dati vinti del tutto: che la vigilanza del Governo e del paese debbano rallentarsi: che non ci siano abusi da combattere: che non ci sieno dei pericoli contro i quali dobbiamo guardarci. Pericoli e abusi ce ne sono sempre e non pochi. Ma non mancano, la Dio mercé, i mezzi per farci fronte, né mancherà giammai, quante volte occorra, la volontà risoluta di adoperargli.

Quando, infatti, per solenni inchieste decretate dal Parlamento, e sul parere di uomini del. cui patriottismo non poteva dubitarsi, fu visto che il brigantaggio nelle province meridionali era eccitato e promosso dal di fuori, abusando del fanatismo, della ignoranza e della miseria del volgo più abietto e più vendereccio, e fu chiarito del pari che per guarire questa piaga sociale senza ricorso a mezzi più violenti, bisognava adoperare provvedimenti eccezionali, il Parlamento non esitò un solo istante a sanzionare tali provvedimenti col suo voto. 1

1 Legge degli 11 agosto 1863.

Vi sono pur troppo nella vita dei popoli momenti straordinarii, nei quali i più caldi amatori di libertà devono consentire a velarne temporaneamente il casto simulacro, se lo vogliono salvare dalle nemiche offese. Il Parlamento italiano adottò per legge i provvedimenti eccezionali contro il brigantaggio, come il Parlamento inglese sospese tante volte l'Habeas corpus, e come tutti i Parlamenti del mondo in certe gravi occasioni hanno dovuto sostituire lo stato d’assedio all’esercizio delle garanzie costituzionali. È sempre però un omaggio alla libertà e garanzia di essa, quando simili provvedimenti non possono prendersi dal potere esecutivo, che per libera legge di libero Parlamento. Guai se la libertà non avesse in sé stessa i mezzi per tutelarsi, vuoi dagli eccessi che commettonsi in nome suo per abusarne, vuoi dalle tristizie di coloro che vorrebbero annientarla! Né il Parlamento ebbe a pentirsi del suo voto; poiché ai provvedimenti eccezionali che decretò, deve l’Italia se poco a poco il brigantaggio, spogliato di quel carattere politico e combattente che gli si voleva imprestare, si vide ridotto alle proporzioni di una faccenda di polizia e di moralità pubblica: se nelle provincie che più ne erano infestate hanno potuto rinascere il sentimento della sicurezza, il rispetto alle proprietà e l’amor del lavoro: se questa brutta e schifosa piaga sociale ha potuto esser curata stante il concorso e lo zelo delle stesse popolazioni che sul primo ne furono più atterrile: se il brigante idealizzato dai poeti della reazione, ha potuto apparire all’Europa quale esso era, cioè un volgare e schifoso malfattore, fuggito dagli ergastoli e dalle galere, cui nulla costava il lasciarsi trascinare per poca moneta a commettere per conto di altri quelle stragi e quelle rapine che aveva tante volle perpetrate a proprio conto. 1

CAPITOLO VI.

Quali fossero le condizioni del Regno d’Italia al momento in cui fu proclamato.

Il 11 Regno d’Italia, proclamato dal Parlamento colla legge del 17 marzo 1861, era in una posizione veramente singolare. Noi avevamo tante legislazioni, tante amministrazioni e tanti bilanci, quanti erano gli antichi Stati dei quali il nuovo Regno si componeva. Questo disordine era anche accresciuto dalle innovazioni che il ministero dei pieni poteri aveva recate negli ordinamenti delle antiche province e della Lombardia, e da quelle che per opera dei Governi provvisorii furono introdotte nell’Emilia, nelle Marche, nell’Umbria, nelle province meridionali, dove la necessità delle cose e l’odio del passato, avevano spinto gagliardamente alla immediata promulgazione di non poche delle leggi piemontesi.

1 Gli effetti dei provvedimenti eccezionali vennero costatati dalla Commissione parlamentare colla relazione del 19 decembre 1863, allora quando si trattò di prorogarne l’applicazione con quelle modificazioni che la esperienza faceva apparire opportune. Da questa relazione apparisce come il brigantaggio avesse già perduto il suo carattere nelle province di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore II, Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore II, Capitanata, Molise, Principato Citeriore, Principato Ulteriore e Terra di Lavoro, dove era stato dichiarato ai termini della Legge lo stato di brigantaggio.

Resulta dalla stessa relazione come si fossero presentati ultimamente 201 briganti, ne fossero stati arrestati 197, e ne fossero periti in conflitto 78. Resulta pure che furono arrestati 941 complici, ricettatori e manutengoli.

La Toscana sola era rimasta immune dalle improvvisale riforme, comecché gli uomini onorandi che la governavano avessero statuito che, all’infuori delle leggi politiche, dovessero tutte le altre riformarsi coll’autorità del Parlamento: talché la Toscana colla sua autonomia contribuiva ad accrescere la confusione. Avevamo per buona sorte un primo e forte nucleo di esercito, nel quale erano stati fusi ed ordinati insieme coll’esercito piemontese i corpi dell’Emilia e della Toscana, e i soldati reduci dalle bandiere austriache; ma avevamo del pari fuori di esso i resti dell’esercito borbonico, e quelli dei volontarii raccoltisi intorno al generale Garibaldi durante la sua splendida ed arrischiata spedizione nelle provincie meridionali. La marina era scarsa e bene al disotto del bisognevole: scarsi i mezzi di difesa: gli ordinamenti doganali del tutto scomposti e paralizzati: i bisogni infiniti su lutti i punti del territorio: le casse dello Stato quasi vuote.

Aggiungete a questo la poca o niuna conoscenza che avevamo gli uni degli altri, delle nostre reciproche faccende, delle cose nostre: le diversità nello stesso linguaggio amministrativo: gli spostamenti avvenuti negli interessi: le diffidenze verso gli uomini del passato: le conseguenze inevitabili, vuoi dell’antico dispotismo, vuoi della nuova libertà, i mille bisogni cui dovevasi provvedere, le mille esigenze cui dovevasi resistere, i mille pericoli che dovevansi evitare: le impazienze degli uni, le opposizioni degli altri; e potrete farvi una pallida immagine delle difficoltà contro le quali hanno dovuto lottare in questi anni il Governo e il Parlamento.

Volle benignità di Provvidenza, che la grande maggioranza della Camera fosse composta, come io diceva, di uomini provati chi per le patite sventure, chi per antica fede nelle idee liberali, chi per nuove ma fermissime persuasioni, e tutti risoluti nel voler costituire il nuovo Regno sulle basi della unità, della libertà, della eguaglianza, dell’ordine, malgrado le ire dei partiti estremi, e malgrado l’intoppo degli interessi municipali. A questo deve l’Italia se ha potuto traversare, senza sfasciarsi, la più dura prova cui sia stata sottoposta una nazione nel periodo più critico del suo costituirsi.

Ciò che sia stata questa maggioranza, cui mi onoro di avere appartenuto, quali servigi essa abbia resi all’Italia, si è potuto vedere e giudicare quando, rapitoci ad un tratto quel grande uomo del conte di Cavour che l’aveva formata, e che agiva e pensava per tutti, la Camera ha dovuto trarre da sé stessa, e dalle sue ispirazioni, la regola della propria condotta ed il criterio della sua missione. Imperocché, malgrado il succedersi di sette ministeri, ciascuno dei quali ha dovuto portare nel Governo della cosa pubblica qualche sua peculiare tendenza, la Camera non si è mai allontanata dal suo programma, non ha mai negato il suo concorso agli uomini che lealmente se ne facevano gli esecutori, non ba mai interrotto il suo lavoro, e costituente e legislativa ad un tempo, se non lascia alla Camera futura un’opera perfetta, le lascia per lo meno la costituzione e l’ordinamento del paese in gran parte compiuto.

CAPITOLO VII.

Indugi e impedimenti.

E qui conviene io tocchi brevemente di alcune cause che hanno ritardalo l’opera della unificazione o resala meno buona, che non la esigessero i bisogni e il desiderio della nazione. Quando venne formato il Regno d'Italia, l’antico Stato Subalpino era il solo che avesse i suoi ordini informati allo spirito della libertà, il solo che avesse un personale amministrativo non guasto dalle tradizioni dell’assolutismo, non inviso alle popolazioni e non sospetto di affetti antiitaliani.

1 I ministeri che sonosi succeduti in questo intervallo sono sette:


20 gennaio 1860.

23 marzo 1861.

12 giugno 1861.

7 marzo 1862.

8 dicembre 1862

24 marzo 1863

29 settembre 1864

Presidenza

Cavour

Cavour

Ricasoli

Rattazzi

Farini

Minghetti

La Marmora

Esteri

Cavour

Cavour

Risa soli

Durando

Pasolini

Visconti

La Mormora

Giustizia

Cassinis

Cassinis

Miglietti

Poggi e Conforti

Pisanelli

Pisanelli

Vacca

Interno

Farini

Minghetti

Minghetti

Rattazzi

Peruzzi

Peruzzi

Lanza

Istruzione..

Mamiani

De Sanctis

De Sanctis

Mancinie Matteucci

Amari

Amari

Natoli

Finanze

Vegezzi

Bastogi

Bastogi

Sella

Minghetti

Minghetti

Sella

Guerra

Fanti

Fanti

La Rovere

Petitti

La Rovere

La Rovere

Petitti

Marina

Cavour

Menabrea

Menabrea

Persa no

Ricci

Cugia

Angioletti

Lavori Pubb.

Jacini

Peruzzi

Peruzzi

De Pretis

Menabrea

Menabrea

Jacini

Agricoltura.


Corsi

Cordova

Popoli

Manna

Manna

Torelli

Quegli ordini furono in vero riformati dopo la pace di Villafranca in vista della compiuta annessione della Lombardia, quel personale fu invero ampliato per il concorso di egregi uomini lombardi, ma con lutto ciò gli uni e l’altro troppo ritraevano delle antiche tradizioni piemontesi, perché potessero convenire del tutto alla costituzione del nuovo Regno, alla conformazione geografica della penisola, all’indole delle nostre popolazioni. 1

Però era fermo nella più parte di noi il proposito, che la costituzione legislativa ed amministrativa del Regno non potesse e non dovesse farsi che per opera del Parlamento, come eravamo del pari concordi nel ritenere fosse mestieri il far presto, e fosse urgente il provvedere.

Due sistemi erano egualmente praticabili ed egualmente possibili. L’uno consisteva nel cosi detto ordinamento regionale, il quale aggruppando insieme in consorzii obbligatorii e permanenti quelle Province che avessero fra loro maggiore affinità di leggi, d’interessi, e di abitudini, provvedesse al doppio scopo che il trapasso dagli ordini presenti agli ordini nuovi potesse effettuarsi con misura, e gradatamente, e che intanto si procurasse il maggiore decentramento possibile rispetto ai poteri dei funzionari governativi, e rispetto a quelli delle rappresentanze consortili. Questo esser doveva un temperamento provvisorio, mediante il quale sopperendosi alle più gravi ed urgenti esigenze della unità politica, avrebbesi dato tempo al parlamento di procedere con diligente esame, con maturità di consiglio e con ponderata discussione alla graduale e definitiva unificazione delle leggi civili ed amministrative. L’altro sistema consisteva nell’unificare immediatamente il Paese quanto alle leggi e quanto alla amministrazione, mediante ordinamenti tali che corrispondendo sempre al genio ed alle tradizioni degli Italiani avessero per base la maggiore possibile libertà dei Comuni e delle Province, decentrassero le faccende e l’azione governativa, e rinnuovando e migliorando, conservassero ciò che di più pregievole appariva agli Italiani nelle loro antiche leggi, e nei loro istituti. Il primo sistema era il più favorevole agli interessi locali, ma più dannoso all’unità. Il secondo sistema era il più razionale, ma il più laborioso.

Il Ministero, che era allora presieduto dal conte di Cavour, volle mandare innanzi i due sistemi al tempo stesso, forse colla veduta che se il primo falliva, restasse l’altro. Ed il signor Minghetti ministro dell’interno mentre presentava alla Camera nel marzo 1861 il progetto di ordinamento regionale, presentava altresì sei progetti di Legge, sui Comuni sulle Provincie — sui Consorzii — sulle Opere Pie — sul Contenzioso amministrativo — sulla Pubblica Sicurezza — sul Consiglio di Stato che comprendevano il nuovo e compiuto ordinamento del Regno.

1 Questa verità venne confermata anche in Parlamento nelle recenti discussioni da due uomini di Stato che appartengono alle antiche province, Boncompagni e Rattazzi.

Se l’istinto dell’unità politica rendeva antipatico a molti l’ordinamento regionale, il sentimento degli interessi avrebbe dovuto spingere all’esame ed alla discussione immediata delle altre leggi. E sarebbe stato un gran bene che ciò fosse avvenuto, tanto più che ai principi contenuti in quelle leggi si è dovuto far sempre ricorso, ogniqualvolta si volle sul serio provvedere ai bisogni pratici di una buona amministrazione. 1

La forza delle cose, le necessità politiche e la prevalenza di un terzo sistema, impedirono l’attuazione degli altri due. Imperocché i governi dittatoriali del 1860, stretti dal bisogno di tórre via leggi e ordinamenti contrarii alla libertà, eransi affrettati ad applicare, come notai, nell’Emilia, nell’Umbria, nelle Marche e nelle province meridionali, le leggi dei pieni poteri già applicate alle province piemontesi, liguri e lombarde. Da un lato il sistema regionale parve allora un regresso (e lo era a quel tempo) verso una specie di federalismo. Dall’altro Iato l’urgenza di amministrare fece precipitare la pubblicazione dei regolamenti amministrativi già applicati nel Piemonte e in Lombardia. Intanto la burocrazia alta e bassa, cui le innovazioni generalmente ripugnano, fu interessata e tenace nel mantenere l’applicazione di quelle leggi e di quei regolamenti. Un certo decoro impegnò pure i legislatori del tempo dei pieni poteri a difendere l’opera propria. Per questo prevalse in non poche cose l’ordinamento amministrativo del 1859, che mentre sopperiva alle esigenze del momento, doveva però riescire, come riesci, troppo dispendioso, meno conforme alle necessità dello Stato, poco simpatico alle popolazioni, e tutt’altro che in armonia colla indole e cogli interessi delle medesime.

1 Vedasi il discorso del signor Mario Minghetti agli Elettori, Bologna, 1865; nel quale rende conto del suo piano amministrativo, e ne spiega i concetti fondamentali.

Cosi nacque una lotta nel seno stesso della maggioranza, fra quegli che volevano modificare il già fatto e quelli che volevano non solo mantenere ed estendere dovunque le leggi dei pieni poteri, ma estendere eziandio a tutta Italia intero ordinamento civile e amministrativo del Regno Subalpino: cosi avvennero divisioni fra uomini che non avevano altra ragione di essere divisi: cosi il Governo e la maggioranza trovaronsi entrambi indeboliti in faccia alle passioni municipali, retrive e rivoluzionarie: cosi la parola piemontesismo diventò bandiera di agitazione, di malcontento e di accusa contro il Governo, e contro noi: cosi l opera legislativa fu ritardata: non pochi interessi furono offesi, e il Parlamento, senza volerlo e quasi senza sua colpa, sciupando un tempo prezioso, o vide ritardata la voluta unificazione dello Stato, o la fece meno bene.

E poi (a che giova tacerlo?) non conviene nemmeno dimenticare che il Parlamento nella sua quasi totalità (se ne eccettui la parte piemontese) era composto di uomini nuovi ed inesperti, non tanto nelle cose di governo, quanto nella tattica parlamentare. Poiché né i governi caduti avevano avuto mai il vezzo di cercare i loro funzionarii nelle file del partito liberale; né le popolazioni erano andate a scegliere i loro rappresentanti tra i funzionarii dell'assolutismo.

Ciò produceva che i danni di certe leggi o di certi regolamenti non si scorgessero a prima giunta, o scorgendoli non si sapesse dai più come emendarli, e che la balìa di fare e disfare rimanesse nella sostanza agli uomini della burocrazia. I quali, se pure erano costretti talvolta a mutare pratiche ed abitudini, senza cattiva voglia, colla miglior buona fede e quasi senza avvedersene, ritenevano sempre dell’antico quanto bastasse per corrompere il nuovo o per impedirne gli effetti. In peggiore situazione degli altri erano poi i deputati delle province toscane, cui fu spesso difficile il far prevalere certi principii di libertà civile, nei quali erano stati educati, e cui tenevano con fede, come che la nostra antica amministrazione, sebbene a quei principii informata, risultasse più di tradizioni e di pratiche, che di leggi o regolamenti scritti, i quali potessero studiarsi, mostrarsi ed allegarsi in esempio: e tali pratiche e tradizioni se avevano fatta buona prova in un piccolo Stato, perdevano poi ogni valore ed ogni vantaggio, quando si fossero volute applicare a più vasta amministrazione. Quello che avveniva ai deputali, toccava ancora ai ministri piemontesi e non piemontesi, che avendo le migliori intenzioni del mondo, e pure vedendo i danni di un meccanismo non corrispondente ai bisogni del paese, spesso trovaronsi impotenti a porgervi rimedio, più spesso dovettero persuadersi che i rimedii adoperati erano insufficenti, se non peggiori del male. Ministri e Parlamento volevano decentrare l’amministrazione, volevano semplificare gli ordini del Governo, volevano che più rapida fosse la spedizione delle faccende, ma una rete misteriosa gli avviluppava, talché gli effetti riuscirono sovente al di sotto delle loro buone intenzioni, e cosi anche inferiori ai desiderii ed agli interessi del paese.

Resa ragione in tal guisa delle gravissime difficoltà contro le quali ebbesi a lottare, è tempo che io entri a discorrere di ciò che non ostante riuscirono a fare il Governo e il Parlamento in questi cinque anni di vita nazionale.

CAPITOLO VIII.

Le forze militari.

L’ ordinamento delle forze militari non è soltanto la base di ogni Stato che sorga di nuovo, ma è altresì il fatto che deve distinguere e distingue l’Italia nuova dalla Italia antica. «Nessuna cosa (dice il Machiavelli) fa tanto onore a un uomo che di nuovo surga, quanto fanno le nuove leggi, e nuovi ordini trovati da lui. Queste cose, quando sono ben fondate ed abbino in loro grandezza, lo fanno reverendo e mirabile: ed in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma. Qui è virtù grande nelle membra, quando ella non mancasse ne’ capi. Specchiatevi nelli duelli e nei congressi de' pochi, quanto gl’italiani siano superiori con le forze, con la destrezza, con l’ingegno. Ma come si viene agli eserciti, non compariscono: e tutto procede dalla debolezza de' capi; perché quelli che sanno non sono ubbidienti: ed a ciascuno par sapere, non ci essendo infino a qui suto alcuno che si sia rilevato tanto, e per virtù e per fortuna, che gli altri cedino.» 1

Le tradizioni gloriose di Casa Savoia, la cura che essa ebbe sempre di reggersi colle forze sue proprie, i buoni ordinamenti dell’esercito piemontese, 1 esempio delle popolazioni subalpine e il sentimento della dignità nazionale, hanno fatto cessare quella in felice condizione di cose che il Machiavelli deplorava. Il suo voto di una Italia militare e guerriera sorta per le nuove virtù della disciplina e della ubbidienza, la Dio mercé, ha potuto realizzarsi.

Profano come io sono nelle questioni che toccano alla costituzione organica delle forze militari, devo limitarmi per generale discorso ad esporre sommariamente i principali resultamenti, che abbiamo ottenuto in questa parte della pubblica amministrazione. La quale è evidente esser quella in cui si è fatto di più, la meglio riuscita e la più decorosa per il Governo, perché quanti ministri della Guerra sonosi succeduti, tutti furono ispirati alle medesime tradizioni che erano buone, e per la forza delle cose anco approvate dalla pubblica opinione. Marmora, Fanti, La Rovere, Petitti, in diverso grado e per diversi rispetti, hanno tutti ben meritato della Patria ed hanno diritto alla gratitudine degli Italiani.

I. Esercito. — Sui primi del 1860, avevamo quattro corpi di esercito, il Piemontese, l’Emiliano, il Toscano ed il Napoletano. Questi quattro corpi eran formati con diverso sistema, e con diversi regolamenti di leva, di ordinanza, di servizio, di gradi, di stipendi, di pensioni, di disciplina.

1 Il Principe, cap. XXVI.

Sui primi del 1861, i primi tre erano stati fusi in un solo, coll’aggiunta dei soldati reduci, per il trattato di Zurigo, dalle bandiere dell’Austria: ma rimanevano fuori gli avanzi del disciolto esercito borbonico ed il corpo dei volontari. 1

Le prime cose da farsi erauo l’unificare le leggi di leva, onde questo che è il tributo più grare che i cittadini pagano allo Stato, da tutte le province egualmente si sopportasse, e l’unificare al tempo stesso tutti i regolamenti di ordinanza, di amministrazione e di disciplina militare. Questa seconda specie di unificazione spettava al Governo, ma la prima spettava al Parlamento, il quale compì tosto l’ufficio suo, estendendo, quasi senza discutere, alle province toscane, emiliane, lombarde, napoletane e siciliane la legge organica sulla leva militare vigente nelle antiche province del Regno.1

Più tardi fu provvisto a togliere il dualismo che esisteva fra l’esercito di ordinanza e il corpo di volontari, fondendo i quadri di questo nel primo, operazione indispensabile, ma delicatissima, che fu felicemente condotta dal generale Petitti amministratore delle cose di guerra nella seconda metà del 1862.

La legge di leva, che io devo astenermi dal giudicare, obbliga al servizio militare tutti indistintamente i cittadini quando giungono al ventunesimo anno di età.

Vi sono per la leva due categorie di servizio. Gli uomini destinati alla prima categoria devono essere incorporati nei reggimenti e sono vincolati al servizio per undici anni, dei quali i primi cinque sotto le armi, e gli altri sei a casa in congedo illimitato.

1 Sul finire del 1861 la forza numerica dell'esercito era di circa 255000 uomini in cui concorrevano:

Antiche province per

110 000

Umbria, Marche per

5 000

Lombardia

60000

Toscana

15 000

Emilia

17000

Napoli Sicilia

48 000

— Gli uomini assegnati alla seconda categoria non vengono in tempi normali chiamati sotto le armi a far parte dei varii Corpi, e rimangono invece alle case loro a disposizione del Governo, finché raggiungendo il 26° anno di età, restano prosciolti a quell’epoca da ogni obbligo ulteriore.

Il contingente di 4° categoria, cioè il numero d’uomini da assegnarsi a quella in ogni leva, viene annualmente stabilito per legge.

L’estrazione del numero a sorte (sorteggio) decide chi fra gli inscritti nelle liste di leva debba far parte della la categoria: quelli che favoriti dalla sorte sopravanzano, vengono ascritti alla 2 categoria.

Il contingente di la categoria è adunque stabilito in ogni leva per legge apposita. Il contingente di 2 categoria è indeterminato e ad esso appartengono tutti coloro che non furono compresi nella 4 categoria e che non hanno verun motivo f esenzione per ragioni di famiglia o di riforma per imperfezioni fisiche.

Assicura il Ministro della guerra nella sua relazione sul Bilancio del 1865 che per la esperienza degli anni 1863 e 1864 fu dimostrato essere la media del requisitili ogni anno nel Regno d’Italia di circa ottantacinquemila, intendendosi per requisitili coloro che sono atti al servizio militare e non hanno titolo a nessuna esenzione.

Ora assegnando alla la categoria un numero d’uomini nella proporzione che negli ultimi tempi si usava nel Regno Subalpino, cioè il 55 circa per cento dei requisitoli, noi avremo un numero di quarantasei mila uomini destinati al servizio d’undici anni.

Secondo il computo del Ministro, con undici contingenti di 1 categoria si riesce ad avere un esercito che in tempo di guerra possa ordinarsi in 21 Divisioni attive, e conti nel suo complesso più di 400 mila uomini.

1 Legge del 30 giugno 1860 che estende alle province annesse la legge organica sulla leva militare.

Legge del 13 luglio 1862 che estende la medesima alle province napoletane e siciliane.

Ed infatti undici contingenti di 46 mila uomini darebbero 506 mila uomini, senza computare le perdite che ogni contingente soffre nel decorrere della sua ferma, o durata di servizio, perdite che, secondo, le osservazioni statistiche, possono ragguagliarsi ad un quinto della forza totale sul complesso delle cinque classi che stanno sotto le armi. Cosicché date cinque classi di 46 mila uomini, effettivamente non si avranno sotto le armi che 184 mila uomini, numero cui ammonta press’a poco anche il totale reale delle 6 classi in congedo illimitato.

Sarebbero adunque 368 mila uomini avuti dalla leva, a cui aggiungendo gli uffiziali, i giovani che si arruolano volontariamente e coloro che, compito il loro tempo di servizio, contraggono spontaneamente un nuovo arruolamento, noi avremo ad esuberanza i 400 mila uomini, e ciò senza contare le seconde categorie che debbono considerarsi come riserva.

Tutto questo però fondasi sui due presupposti, che sia regolarmente stabilita la ruotazione di tutte le classi, e che tutte le province del Regno abbiano somministrato gli undici contingenti.

Nel frattempo, ove si volesse porre l’esercito sul piede di guerra, sarebbe forza ricorrere alla seconda categoria per incorporarla nei quadri; ma dichiara lo stesso Ministro che per mantenere la forza attuale (la quale non è interamente quella di pace, avendosi sotto le armi 40 mila uomini di più che essa non comporterebbe) bastano le ultime cinque classi di. 1 categoria e gli uomini di ordinanza che per gli antichi sistemi hanno l’arruolamento di anni 8, senza che nessuna classe di 2 categoria sia attualmente trattenuta sotto le bandiere.

Chiamando le classi più anziane che sono in congedo illimitato e le seconde categorie, l'effettivo potrebbe in pochi giorni essere portato allo stato di guerra di 400 mila uomini di truppa regolare, ed esistono tutti gli elementi per mettere in campo 21 Divisioni attive.

Le diverse armi in cui si divide l’esercito, compongonsi nel seguente modo: a) La fanteria divisa in 80 reggimenti, 8 dei quali costituiscono quattro brigate di granatieri, e gli altri 72 costituiscono 36 brigate di linea. Ogni reggimento è di 4 battaglioni; ogni battaglione di quattro compagnie.

b) I bersaglieri divisi in 5 reggimenti, ciascuno di 8 battaglioni.

c) La cavalleria composta di 19 reggimenti, cioè 4 di linea, 7 di lancieri, 7 di cavalleggieri, uno di guide, della forza ciascuno di sei squadroni, più uno squadrone di deposito.

d) L'artiglieria distribuita in 3 reggimenti da piazza di 18 compagnie l’uno, e di cinque reggimenti da campagna ciascuno con 16 batterie.

A ciò vuolsi aggiungere per maggiore intelligenza circa la forza effettiva dell’Esercito, che secondo il Bilancio del 1863: La forza numerica di ogni compagnia di fanteria è di 180 uomini in tempo di guerra, e di 90 uomini in tempo di pace.

La compagnia del corpo dei bersaglieri è di 170 uomini sul piede di guerra, ma è di 102 uomini di bassa forza in tempo di pace.

Lo squadrone di cavalleria ha 145 uomini di bassa forza e 112 cavalli in tempo di pace, e 180 uomini, e 130 cavalli in tempo di guerra.

L’effettivo attuale dell’esercito portato io bilancio, non compresi gli uomini in congedo illimitato, si compone di 46 161 ufficiali di ogni grado, di 235 857 bassi ufficiali, caporali, soldati, di 2943 impiegati civili, e di 25 288 cavalli, con tutto il corredo proporzionalo di parchi d'assedio, di equipaggi da ponte, di carri per ogni specie di trasporto, e di un materiale ricchissimo nei nostri arsenali per ogni maniera di guerra. Ma siccome secondo l’organico dell’attuale Ministro, l’esercito in tempo di pace dovrebbe noverare 13 014 ufficiali, 195 857 sottoufficiali, caporali, e soldati, e 24 010 cavalli, colla spesa annua di lire 175 066 832; cosi l’eccedenza di forza, cioè 3147 ufficiali, 40000 bassi ufficiali, caporali, e soldati, e 1278 cavalli è stata portata in bilancio per lire 13 462 490 fra le spese straordinarie, come resulta dal seguente

Quadro dimostrativo delle forse effettive dell'Esercito, estratto dal Bilancio 1865.

Ufficiali e Impiegati

Ufficiali

Impiegati

Truppa

e

Cavalli di Truppa

Sotto

Ufficiali

Caporali

e

Soldati

Totale

Cavalli

Amministrazione centrale

»

422

Casa militare del Re e RR Principi

215

9

215

9

Casa militare del Re e RR Principi

148

9

Comandi militari di Circondario

155

9

155

»

Comandi Generali

95

9

Fanteria

8000

102669

110669

1

Corpo di Stato

Maggiore



Bersaglieri

1020

13711

14751

9

216

48

Cavalleria

803

15493

16296


Comandi di

Circondario



Artiglieria

1140

14856

15976

4539

930

9

Genio

250

5548

5798

47

Intendenze militari

9

577

Treno d’Armata

156

2062

2218

965

Fanteria

6636

9

Corpo d'Amministrazione





Bersaglieri

804

9

239

2824

3065


Cavalleria

930

9

Cacciatori franchi

148

1914

2062

9

Artiglieria

1008

590

Carabinieri Reali

3036

17639

20675

5092

Genio

430

530

Veterani e Invalidi

1258

2670

3928

9 |

Treno d’Armata

154

9

Istituti militari

346

683

1029

205

Corpo

d'Amministrazione



Moschettieri

90

499

589

9

110

9

Deposito di allevamento di cavalli e stazioni





Cacciatori franchi

80

9





Carabinieri Reali

534


51

402

453

600

Veterani ed Invalidi

206

9






Giustizia militare

e reclusiva

55

194






Personale di Contabilità

9

463






Corpo Sanitario

403

9






Deposito di allevamento di cavalli

46

9






Totale

15014

2811

Totale

16907

178950

195857

24010

Bilancio straordinario

2263

132






Ufficiali in aspettativa

884

»

Bilancio straordinario

9

40000

40000

1278

Totale cen.

10161

2945

Totale cen.

16907

218950

235857

25288

Questo esercito, nel quale non scorgi più nessuna diversità di origine e di provenienza, in ogni corpo, in ogni divisione, in ogni brigata, in ogni reggimento in ogni compagnia riflette cosi mirabilmente l’unità dell'Italia, che ben disse il generale La Marmora, essere questa nell’esercito un fatto più che compiuto. La Nazione ne è giustamente orgogliosa, non tanto perché è maraviglia che cosi presto e si bene sia stato ordinato, quanto ancora perché l’istinto popolare mirabilmente comprende, come nell’esercito stieno le più valide guarentigie della sicurezza dello Stato, come esso sia il mezzo più efficace per ritemprare il carattere nazionale, come in esso contengaci i germi più fecondi della nostra futura grandezza, non meno che della pubblica educazione. 1

1 Il Regno d’Italia quanto agli effetti militari è diviso in sei Dipartimenti, o grandi Comandi militari, cui deve aggiungersi il Comando militare dell’isola di Sardegna che forma una Divisione a parte. Ogni Dipartimento è suddiviso in Divisioni e Circondarti come appresso:

DIPARTIMENTI.

Divisioni

Circondami

I. Dipartimento di Torino

3

3!

II. id. di Milano

3

24

III. id. di Bologna

4

28

IV. id. di Firenze

3

22

V. id. di Napoli

5

56

VI. id. di Palermo

2

24

Comando dell'isola di Sardegna

1

9

Totali

21

194

II. Marina Militare. — Nel 1861 la nostra forza navale componevasi: di una nave corazzata, di 39 navi a vapore, di 15 piroscafi e di 21 navi a vela, della forza di 13710 cavalli, della capienza di 88538 tonnellate, ed aventi a bordo 1000 cannoni. Nel 1865 la nostra marina militare componesi: di 100 navi, della capienza di 170 761 tonnellate, della forza di 27 660 cavalli, e portanti 1462 cannoni, come resulta dal seguente prospetto che ho desunto da notizie officiali avute nel decorso anno.

Quadro delle forse navali.

NAVI

Corazzate.

A vapore, a elice e o ruote

I A vela.

Piroscafi.

Totale.

Cavalli.

Cannoni.

Tonnellate.

1861

1

39

21

15

76

13710

1000

88 538

1862

1

1


a

2

520

33

3 034

1863

5

5

9

a

10

5910

238

33427

1864


1

9

a

1

450

52

3 980

In costruzione in quell'anno

7

2

9

2

11

7 520

191

41 782






100

27 660

1462

170 761

E notisi che in questo computo non entrano né gli altri piccoli legni di minor conto, né le 2 nuove fregate corazzate della forza di 900 cavalli e da 34 cannoni, né le 2 corvette a elice della forza di 300 cavalli e, da 12 cannoni, né le quattro cannoniere da uno a due cannoni della forza di 170 cavalli, la cui spesa di lire 16362000 fu approvata dal recente voto del Parlamento.

Questa nostra marina militare, che ha davanti a sé nobili esempi e nobili tradizioni, e che è destinata a far rivivere per l’Italia i tempi della sua importanza navale, proporzionata agli elementi marittimi di cui è doviziosa, è sempre però in via di formazione, poiché a crearla non bastano né la volontà né la spesa, ma ci vogliono i benefizi del tempo. Manca per ora il numero adeguato di ufficiali, e manca la compiuta unificazione degli istituti destinati a formargli. Ma intanto conta un effettivo fra corpi attivi e non attivi di 23 162 uomini provenienti dalle diverse coste italiane, ove è in vigore la stessa legge di leva. Compongono le forze attive: 1° lo stato maggiore generale e 596 ufficiali di vascello; 2° il corpo di equipaggi composto di 35 ufficiali e 12 412 sottoufficiali marinai e soldati; 3° il corpo fanteria di marina diviso in due reggimenti, che ha 192 ufficiali, 5688 sottoufficiali, caporali e soldati; 4° il corpo dei macchinisti e fuochisti che conta 87 ufficiali e 2427 sottoposti; 5° il corpo sanitario che è composto di 136 individui.

Entrano nelle forze non attive: l’amministrazione centrale, il genio navale, il commissariato generale, gli ufficiali e marinai addetti alla maggiorità, quegli addetti ai magazzini, agli arsenali, alla maestranza, al servizio igienico, all’amministrazione dei bagni e degli ergastoli.

III. Reali Carabinieri. — Questo corpo, che dipende nei rispetti militari dal Ministero della Guerra ed è calcolato nella forza numerica dell’esercito, merita di essere specialmente rammentato, poiché non era lieve impresa il formarlo. Da poco più di 5000 uomini che esso era nel 1860, oggi è stato portato già a 19 896, compreso 533 ufficiali che lo comandano, diviso in 14 legioni, compresa quella degli allievi, dalla quale devono uscire gli elementi per portarlo alla sua forza organica non ancora raggiunta. La grande ampliazione del corpo non ha punto nociuto alla sua antica riputazione.

1 Legge del 28 luglio 1861, che estende a tutte le provincie la legge organica sulla leva di mare.

Talché non avendo deviato da quei sani principii di disciplina, di legalità e di onore, che sono le basi della sua morale autorità, costituisce per tutta Italia una vera magistratura armata, dovunque riverita e benaccetta, come la più valida difesa dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.

IV. Guardia Nazionale. — Anche l'ordinamento di questa é ormai compiuto per tutta Italia, sulle basi della stessa legge organica e degli stessi regolamenti. 1 Essa ascende in tutto il Regno alla forza numerica di 1 997 540 uomini, dei quali 1 230 988 attivi, 766 552 di riserva, e 726 219 mobilizzabili distribuiti in 89 legioni, 570 battaglioni, 10 708 compagnie, come resulta dal quadro seguente pubblicato dal Ministero dell’Interno. 2

1 La legge organica della Guardia Nazionale è quella del 4 marzo 1848 che, insieme colle leggi e regolamenti successivi, venne pubblicata nelle province toscane col R. Decreto degli 11 agosto 1860.

2 Vedasi l’Almanacco generale del 1863 a pag. 1264.

Quadro della Guardia Nazionale.

COMPARTIMENTI

Compagnie

Battaglioni

Legioni

Attivi

Riserva

Totale

Mobilizzabili

Antiche Provincie.

2 199 ½

72

12

255457

173 648

429105

124 995

Lombardia

1 788 ½

59

12

172210

99 691

271 901

103196

Parma e Modena..

681 ½

45

5

75 655

76 956

150 611

64 563

Romagne

452 ½

41

8

60 705

51 802

112 505

51 826

Marche

515 ½

15

1

35 505

28 601

64106

31 622

Umbria

228

11

1

24 925

31 990

56 913

24616

Toscana

547 ½

58

6

73 849

150 354

224 183

93 422

Province Napolet.

2 991

158

22

369 670

91 899

461 569

153208

Province Siciliane

1 076

141

20

117 763

30128

147 891

50 559

Sardegna

450

10

2

47 253

31503

78 756

28212

Totale

10 708

570

89

1 230 988

766 552

1 997 540

726219

La Guardia Nazionale, come istituzione permanente, dipende dal Ministero dell'Interno. Quando poi una par(£ di essa debba essere mobilizzata, allora passa sotto la direzione del Ministero della Guerra che provvede ai quadri degli ufficiali, e provvede all’armamento. 1 Fino dal 1863 la Guardia Nazionale per tutto "lo Stato era fornita del necessario armamento, essendosi già acquistati e distribuiti 1 137 040 fucili e ogni corredo corrispondente.

Non è questo il luogo per dire, se tale istituzione possa o debba subire prima o dopo non poche modificazioni, onde meglio adattarla ai luoghi e renderne più lieve ai Comuni la spesa. Anche come oggi è, non potrebbero negarsi i vantaggi che produce. Se in tempo di pace mirabilmente si presta a svolgere nelle popolazioni il sentimento del dovere, della disciplina e del rispetto alla legge; nel tempo di guerra prepara altresì un forte aiuto all’esercito regolare per supplirlo nella custodia delle fortezze, nella difesa interna del paese, ed anche per concorrere con esso ad altre fazioni più gravi, quando circostanze improvvise esigessero tale supplimento alle forze regolari del Regno.

A tutto questo devono aggiungersi l’Accademia e i Collegii militari appropriati alle armi diverse, i Collega e le scuole di marina, gli arsenali terrestri e marittimi, stabiliti nei punti più importanti del Regno, e finalmente i grandiosi lavori di difesa che vanno compiendosi e perfezionandosi tanto nelle fortezze, quanto nei porti militari e nelle nostre spiaggie. Talché può affermarsi, che quanto era possibile a farsi in un periodo di cinque anni per la sicurezza e per la importanza politica dell’Italia, tutto fu fatto, e può affermarsi in coscienza, che nella maggior parte fu fatto bene.

1 La legge sulla Guardia Mobile è quella del 4 agosto 1861.

CAPITOLO IX.

Le Prefetture.

Appena fu abbandonata l’idea di un ordinamento regionale, che non mancava di partigiani, e fu previsto che la discussione delle leggi amministrative sarebbe ritardata per molto tempo, fu sentito il bisogno di costituire almeno le province sopra un disegno uniforme di governo politico, che facesse cessare l’ordinamento antico, il quale, regolato essendo con leggi varie e con varie denominazioni, serbava l’immagine, la forma e gli effetti delle diverse autonomie, li costituire le prefetture era il primo ma più rilevante e rischioso passo da farsi per stabilire ed assicurare l’unità d’Italia, comecché ciò importasse la decapitazione morale di tutte le antiche capitali d’Italia, rimaste fino allora centro di autorità politica e di governo. Questo passo lo volle e Io fece il barone Ricasoli appena giunto al Ministero. 1 G cosi fino dal 1861 sono scomparsi i governatori generali e provinciali, le luogotenenze, le commissario straordinarie, ed in loro vece abbiamo l’ordinamento delle prefetture nelle province del Regno, organate da per tutto su basi eguali e con norme comuni. Cosi il Regno d’Italia, agli effetti politici ed amministrativi, venne diviso in 59 province, 193 circondarii, 1601 mandamenti. A capo di ogni provincia fu posto un prefetto con un Consiglio di prefettura. A capo di ogni circondario un sottoprefetto, che adempie, sotto la direzione del prefetto, lo incombenze attribuite loro dalle leggi. La pubblica sicurezza in ogni provincia venne affidala al prefetto, il quale la esercita col mezzo dei questori e dei delegati centrali, e dei delegati di circondario e di mandamento. Le altre attribuzioni rimasero quali erano definite dalle leggi vigenti nelle diverse province del Regno.

1 Legge del 9 ottobre 1861 che istituisce le prefetture e regola gli stipendi.

Ma siccome ai prefetti furono delegale non poche facoltà esercitate prima dal Ministro dell’Interno, 1 può dirsi che mediante le leggi sopra indicate il problema della unificazione e del decentramento, rispetto a questa parte, venisse assai bene risoluto. E malgrado che ai prefetti mancassero tuttora molte attribuzioni che dovrebbero avere (come dirò in progresso), e malgrado restasse ad unificarsi la legislazione comunale e provinciale, specialmente rispetto al bilancio, l’organismo politico ed in parte l’amministrativo cominciò ad agire in tutte le 59 province dello Stato con eguale impulso di attività e di vita, talché nei più. gravi momenti abbiamo visto come l’autorità propria dei prefetti sia sufficiente a mantenere non solo l’ordine pubblico, ma a tutelare e promuoverci piò gravi interessi degli amministrati. Se la creazione delle prefetture fosse stata considerata come il pernio e la base di tutti i diversi offici che dovevano crearsi dipoi a misura che andavano ordinandosi ed unificandosi i diversi rami di servizio, sarebbonsi probabilmente ottenute una maggiore semplicità ed una maggiore regolarità nella pubblica amministrazione. Ma fu destino che prevalessero allora altre idee, ed altre vedute. 1

1 Decreto del 9 ottobre 1861, che sopprime la luogotenenza generale di Napoli e di Sicilia e il governo della Toscana.

Decreto del giorno stesso, che delega ai capi delle province alcune attribuzioni esercitate dal Ministro dell’Interno.

Decreto del 15 ottobre, che delega alle autorità giudiziarie ed ai prefetti alcune attribuzioni spettanti al governo centrale.

CAPITOLO X.

Le Opere Pie

La legge sulle opere pie faceva parte di quelle che il ministro Minghetti presentò alla Camera dei Deputati nel marzo 1861, e fu la sola che per ventura venisse sottratta alla fiumana in cui tutte le altre naufragarono. 1

La materia delle opere pie è la più delicata che siavi in qualunque legislazione: imperciò che se importa che esse siano sorvegliate dalla pubblica autorità per conservarne lo scopo e i patrimonii, imporla altresì che la loro gestione avvenga sotto gli occhi delle popolazioni a cui beneficio vennero istituite; importa che possano modificarsi secondo lo spirito dei tempi, e secondo i bisogni della civiltà; importa che la carità cittadina sia stimolata a sussidiare le antiche, ed a fondarne di nuove. Se i problemi della pubblica beneficenza sono ardui e difficili dovunque, ardui e difficili lo sono specialmente in Italia, dove le pie fondazioni abbondano forse più che in altri paesi, dove esistono sotto le forme più svariate, e dove in maggior numero sopravvissero all’urto dei tempi, e delle rivoluzioni.

Se potesse farsi una storia accurata delle opere pie in Italia, 2 avrebbesi in questa, forse, il più istruttivo compiuto lavoro per intendere i tempi passati, per indovinare il segreto della vita dei padri nostri, per afferrare lo spirito e la interezza delle nostre abitudini municipali, colle quali le opere pie erano strettamente connesse, e ne seguirono le forme e le vicende nelle Fraternite, nelle Corporazioni delle arti, negli enti morali. 1

1 Legge del 3 agosto 1862.

2 Non posso astenermi dal citare come esempio la Storia degli Istituti pii di Firenze, del cav. Passerini, divenuta oggi rarissima.

Il mutati costumi, l’opera dei governi assoluti, l’inerzia dei cittadini hanno portate grandi rovine nelle nostre opere pie, e nella loro gestione economica, ed hanno disseccata in gran parte la vena dell’antica carità cittadina, cui dovevano la loro origine, ma non vi è in Italia municipio alcuno, per quanto modesto esso sia, che non abbia, e non conservi tuttavia dovizia grande di tali fondazioni diversissime tra loro per lo scopo, e per la forma, ma tutte intese alla sodisfazione dei moltiplici bisogni materiali e morali delle classi meno agiate delle respetti ve popolazioni.

Manca tuttora una Statistica esatta delle opere pie e dei loro patrimonii. In un saggio che venne pubblicato dal Ministero dell’Interno, le opere pie non aventi scopo di culto, e distinte in Spedali — Ospizj — Ricoveri — Sussidi temporanei per doti, studii, ed elemosine — Monti di pietà — Monti frumentarii — Istituti di previdenza, figurano nel numero di 7122. 2

Per mostrare come tale saggio sia incompleto ed insufficiente, basti il notare che esso non rammenta per le province toscane che 194 opere pie, mentre potrebbesi affermare che ve ne sia un numero mollo maggiore nella sola provincia di Firenze. Da un’altra pubblicazione del Ministero delle Finanze, essa pure troppo succinta e incompiuta, verrebbesi a rilevare che la rendita denunziata dei pii Istituti, Fraternità e Corporazioni di arti, ascende nel regno d’Italia a L. 47,225,668,99.

In attesa pertanto di pubblicazioni ufficiali più esatte e sicure, ho voluto indicare queste cifre soltanto approssimative, per mostrare come l’argomento delle opere pie sia importante in Italia, e quanto, sotto ogni riguardo, sia meritevole della più grande vigilanza per parte del legislatore.

1 Narrasi che Cosimo I, divenuto granduca, si fece recare tutti gli antichi regolamenti delle Fraternità e dei pii Istituti, per toglier loro la forma repubblicana, e monarchizzargli. La collezione degli antichi regolamenti esisteva nell’archivio dell’arcispedale di S. Maria Nuova.

2 Saggio di Statistica delle opere pie per Circondarii e Comuni. Appendice al Calendario del 1864. Torino, 1864.

Le prime norme di amministrazione noi le troviamo nella giurisprudenza canonica e statutaria, e fu appunto su questo terreno che più evidenti e più vive si fecero le lotte tra la potestà ecclesiastica e la potestà laicale nel medio evo. Però due caratteri dominarono sempre in Italia, cioè il rispetto alle volontà dei fondatori, la individuità di amministrazione delle opere pie, mai assorbita e confusa in quella dello Stato e dei Comuni, che pure rivendicarono sempre su quelle una parte d’ingerenza e di vigilanza. Questi caratteri non scomparvero mai del tutto, e sopravvissero in qualche modo all’urto della dominazione francese, ed alle successive riforme dei posteriori governi. Dalla maggiore o minore ingerenza voluta assumere da questi nelle opere pie è dipeso in Italia, da cinquanta anni a questa parte, il minore o maggiore slancio della carità cittadina per nuove fondazioni.

Giovi il dare qualche notizia intorno allo stato di legislazione vigente nelle province italiane intorno alle opere pie, anteriore alla proclamazione del Regno d’Italia.

I. Le province sarde erano quelle che avessèro intorno alle opere pie una legislazione più compiuta e perfetta. Imperocché prescindendo dalla legge del 1836 che conteneva provvide disposizioni, questa materia fino dal 1850 venne regolata con legge del Parlamento che istituiva intorno ad ogni pio Istituto le commissioni amministrative destinate a sindacarne la direzione, che era affidala a speciali amministratori.

1 Presso l’antica Corte dei Conti di Toscana, mi ricordo di aver veduto un libro manoscritto che conteneva l’indice di tutte le opere pie di Toscana, quelle pure soggette alla sola vigilanza delle Prefetture, ed era ricco di moltiplici notizie.

L'amministrazione del demanio e tasse nel 1863. Torino, stamperia reale, 1864.

Per l'antica legislazione, e per notizie istoriche possono consultarsi con profitto i libri del cardinale De Luca, ed il classico trattato sulle opere pie, dell’Amostazio.

La medesima legge dettava ottime norme per repartire la tutela fra le autorità provinciali, e l'autorità governativa. Un altro progresso notevolissimo venne poi fatto colla legge del 20 novembre 1859 che, affidando la tutela delle opere pie alle deputazioni provinciali, e determinando i casi e i modi della ingerenza governativa, voleva al tempo stesso far primeggiare il rispetto alla volontà dei fondatori, e provvedere alla regolarità della gestione. Quanto agli Istituti degli esposti e dei maniaci, prevalse il principio che venissero posti a carico del bilancio dello Stato, quante volte non si potessero mantenere colle rendite proprie.

II. Nelle province lombarde rimasero per molti anni in vigore i decreti italici del 5 settembre 1807, e 23 novembre 1808, che sottoponevano in ogni Comune tutti gli Istituti di beneficenza ad una sola amministrazione col titolo di Congregazione di carità, e dettavano regole provvidissime per tutto quello che concerneva la gestione, e la tutela governativa. Queste regole può dirsi che rimanessero sempre in vigore, sebbene colla risoluzione del 19 luglio 1819 fossero soppresse le congregazioni e fosse ordinata la separazione delle amministrazioni e patrimoni delle opere pie, e le più importanti di esse venissero affidate ad uno speciale direttore sotto la dipendenza della congregazione provinciale. Rimasero però le amministrazioni collegiali sotto il nome di luoghi pii elemosinieri per quelle beneficenze che fossero devolute genericamente a pro degli indigenti, senza costituire uno speciale istituto. Quanto ai maniaci, agli esposti, ed alle partorienti, fino al 1818 prevalse il principio antico che i primi fossero a carico dei Comuni, e gli altri a carico dei singoli Istituti. Dopo quel tempo fu detto che dovessero essere mantenuti dallo Stato, ma nel fatto il contributo erariale non avendo mai oltrepassato per questo titolo in tutta la Lombardia la somma di L. 1 300000, ognuno capisce, come ai bisogni sempre crescenti di quei luoghi pii fosse scarsamente provveduto. Non poche delle norme antiche rimasero vigenti nelle province lombarde, anche pubblicata, dopo l’annessione, la legge del 20 novembre 1859.

III. Ignoro quali fossero nelle province parmensi e modenesi le leggi anteriori. So bensì che, appena avvenuta la rivoluzione, fu affrettata la promulgazione delle leggi sarde del 1836 e del 1850 e cosi gli importanti Istituti civili di Parma e Piacenza furono posti sotto l'amministrazione di un direttore pagato dai respettivi Istituti, e sotto la sorveglianza di una Commissione amministrativa composta del presidente, e di dieci consiglieri, oltre il sindaco ed un parroco. Al loro mantenimento provvedevasi colle rendite proprie, colle largizioni civili e militari, con una quota del dazio di consumo, colle sovvenzioni dei Comuni e delle corporazioni religiose. Lo stesso credo avvenisse per gli altri Istituti del Modenese, ad eccezione certamente di quelli, che in tutte queste province rimasero, come lo erano per l’innanzi, a carico dello Stato.

IV. Nelle province soggette alla dominazione pontificia prevalsero fino al 1859, come era naturale, le antiche massime statutarie, e la giurisdizione vescovile. Avvenuta la rivoluzione, le riforme furono varie, secondo la diversità dei reggimenti che surrogarono l’antico.

Nelle Romagne, coi decreti del 10 marzo, e 13 agosto 1859, fu ordinata in ogni Comune la istituzione delle Congregazioni di carità, alle quali doveva affidarsi l’amministrazione dei pii Istituti. Fu quindi concentrata anche quella dei varii spedali di Bologna, mantenuta ferma la volontà dei fondatori, e stabilito che alla deficenza delle rendite patrimoniali fosse provveduto con proporzionale contributo dal Comune e dalla provincia, Nell’Umbria furono pure istituite, con decreto commissariale del 12 ottobre 1860, le Congregazioni di carità, ma poi vi fu pubblicata la legge del 20 novembre 1859 col relativo regolamento.

Nelle Marche prima fu nominata, con decreto commissariale del 20 ottobre 1860, una Giunta d’inchiesta per gli Istituti degli esposti di Ancona, e poi con altro decreto del successivo 24 ottobre, fu stabilito che le opere pie dovessero essere amministrate in ogni Comune, sotto la tutela governativa, dalle Congregazioni di carità.

V. Nelle province toscane mancava una legge generale che governasse le opere pie, ma da gran tempo erano affatto laicizzate, e sottoposte alle regole comuni della pubblica amministrazione. La ingerenza del Governo era però soverchiarne, e può dirsi che i principali Istituti fossero esclusivamente nelle sue mani. Da questo scaturirono gli sbilanci economici, a questo si deve se videsi pur troppo essiccata anche la vena della carità privata. I pii Istituti si distinguevano in regii, comunitativi e privati. Tutti più o meno venivano governati con regolamenti proprii. Ma i primi, che erano i più, stavano sotto la dipendenza immediata del Governo, che gli amministrava col mezzo di funzionarj stipendiati a carico degli Istituti stessi, ma da esso nominati; i secondi stavano sotto la tutela dei Comuni, che proponevano al Governo la nomina dei respettivi amministratori. Gli uni e gli altri erano soggetti alle regole della contabilità generale, ed alla giurisdizione della Corte dei Conti, mentre gli Istituti della terza specie non ad altra tutela erano soggetti che a quella delle respettive Prefetture.

La distinzione in regii e comunitativi era importante anche all’altro effetto, che per sovvenire ai primi nelle loro deficienze patrimoniali, erasi istituito, fino dal 1816, un patrimonio comune sotto il nome di fondi generali. Questo patrimonio, composto di una cospicua dotazione di beni stabili spettanti a corporazioni soppresse, e dei proventi di speciali tasse generali, dette di beneficenza, sul lotto, sulle dogane, e sul sale, amministravasi dalla R. Depositerà, e doveva fornire i sussidj che dal Governo anno per anno si stanziavano agli Istituti nell’atto dell’approvazione dei bilanci. 1 Troppo ci vorrebbe se dovessi fare la storia di questi fondi generali. Basti il notare che le rendite di quel patrimonio furono in molta parte destinate ad altri usi: che in seguito il Governo invece di stanziare a pro degli spedali i convenuti sussidi, obbligò quei luoghi pii a provvedere ai propri bisogni col mezzo d’imprestiti, i cui frutti pagavansi dalla Depositeria: che il patrimonio dei fondi generali andò confuso con quello dello Stato: che intanto le tasse speciali di beneficenza sono venute a cessare colla unificazione delle imposte: e che la vita economica dei così detti istituti regii è compromessa, se prima o dopo il Governo e il Parlamento non devengono per atto di giustizia o alla restituzione del patrimonio originario, o all’accollo definitivo dei debito che l’antico Governo prescrisse e garanti.

Aggiungo che al mantenimento degli Istituti degli esposti si provvedeva in Toscana colle rendite patrimoniali, supplendosi alle deficienze con un contributo provinciale. Gli spedali dei maniaci sono mantenuti parte colle rendite proprie, parte coi rimborsi di spesa a carico delle famiglie o dei Comuni, cui gli infermi appartengono.

VI. Non conosco la storia dei luoghi pii delle province napoletane e siciliane. Questo solo posso dire, che in quelle province erano essi governati dai così detti Consigli degli ospizi composti del capo della provincia, del Vescovo diocesano, di tre consiglieri scelti tra i possidenti, ed un segretario, i quali ospizj amministravano colle norme stabilite dai decreti del 1 febbraio 1816, e 20 maggio 1820. II decreto prodittatoriale del 23 ottobre 1860 rinnuovò quei Consigli, abolendo ogni vestigio d’ingerenza clericale.

Era naturale che la nuova legge generale, che doveva surrogarsi a tutte queste diverse legislazioni, assumesse come base la legge sarda del 20 novembre 1859, migliorandola notevolmente, e più che altro localizzandone la tutela. A questo effetto appunto nella primitiva proposta presentata dal ministro Minghetti campeggiava la distinzione delle opere pie in provinciali e comunali, secondo che fossero destinate al benefizio del Comune, o della intera provincia: e mentre la tutela delle prime affida vasi, come nella legge del 20 novembre 1859, alla deputazione provinciale, la tutela delle seconde davasi esclusivamente alle Giunte comunali.

1 Col motuproprio del 21 gennaio 1816 fu ordinata la cessione alla causa pia degli spedali di altrettanti beni stabili provenienti dalle corporazioni religiose soppresse, per il valore di Lire Toscane 9,000,000.

Questa distinzione importantissima non trovò venia davanti alla Camera mostratasi soverchiamente invaghita delle deputazioni provinciali, e quindi la bontà della primitiva proposta venne assai pregiudicata. Rimasero però più o meno intatte le altre parti della proposta ministeriale, che possono riassumersi nelle disposizioni seguenti.

Sono considerati come opere pie, agli effetti della legge, tutti gli Istituti o enti morali che abbiano qualche fine di soccorrere alle classi meno agiate in stato di salute o di malattia, di assisterle, di educarle e d’istruirle, quando anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico, o siano governate da persone, o corporazioni ecclesiastiche. Sono esenti dal disposto della legge i comitati di soccorso, gli Istituti mantenuti per oblazioni temporanee, le fondazioni di patronato privato e di famiglia.

Se trattasi di opere pie aventi uno scopo determinato, e governate tanto da una legge di fondazione, quanto da speciali regolamenti, o consuetudini, esse mantengono la forma di amministrazione voluta da quelle leggi e da quei regolamenti e se l’amministrazione per caso mancasse, vi si provvede per decreto reale.

Se trattasi di beni genericamente destinati a pro dei poveri, quando nell’atto di fondazione non fosse determinala l’amministrazione, o mancassero l’opera pia, e l’istituto a favore del quale sia disposto, allora l’amministrazione spetta alle Congregazioni di carità da istituirsi in ogni Comune, e da nomina dei Consigli comunali.

La legge determina in ambedue i casi le regole della gestione, della tutela, della ingerenza governativa.

Quanto alla gestione economica, prescrive che ogni amministrazione debba compilare un esatto inventario delle carte, e dei beni, di cui deve darsi copia separata al Prefetto ed al Ministro dell’Interno: ordina la compilazione annuale dei bilanci delle entrate e delle spese: vuole un tesoriere distinto dall’amministratore: impone l’obbligo degli incanti per le alienazioni e per gli appalti.

Quanto alla tutela, la vuole affidata alla deputazione provinciale, cui spetta l’approvazione dei conti consuntivi, ed anche dei preventivi, quando la provincia contribuisce alla spesa, e dei contratti di alienazione e di acquisto. Spetta pure alla medesima l'approvazione degli atti di accettazione o di rifiuto dei lasciti o doni — delle deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che impegnino l’opera pia in liti non concernenti la esazione delle entrate — dei regolamenti infine che determinano i rapporti e le norme di operare di più Istituti che, aventi uno scopo analogo, vogliansi unire quanto all’amministrazione, tenendo distinti i patrimoni.

Quanto alla ingerenza del Governo, questa viene limitata ai ricorsi contro le decisioni della deputazione, alla approvazione dei bilanci (quando lo Stato concorre alla spesa), dei nuovi statuti, ed al diritto di vigilanza e d’ispezione che, nei casi gravi, autorizza per fino lo scioglimento delle amministrazioni esistenti.

Finalmente, contemplando il caso che sia mancato lo scopo di un’opera pia, o che gli statuti e l’amministrazione non corrispondessero altrimenti al fine voluto dal fondatore, la legge stabilisce le norme e la procedura mediante le quali, ad iniziativa dei Consigli comunali e provinciali, e coll’intervento del potere sovrano, possano trasformarsi l’opera pia, riformarsi lo statuto, mutarsi la direzione e l’amministrazione per modo che l’opera pia si allontani il meno possibile dalle intenzioni del fondatore.

In tal guisa la legge sulle opere pie, conciliandone le moltiplici varietà dipendenti sia dalle tavole di fondazione, sia dalla intrinseca indole loro, col bisogno di norme comuni per la loro tutela, fu un altro passo importante nella via della riforma amministrativa, nella quale eravamo già entrati colla creazione delle Prefetture.

CAPITOLO XI.

Il Censimento.

Prima ed indispensabile condizione delle moltiplici riforme che attendevansi dal Parlamento, era il conoscere la popolazione del Regno, ed il modo col quale distribuivasi nelle sue diverse province.

Questa condizione elementare mancava affatto, ed erronei per conseguenza erano i dati che potevano ricavarsi, sia dai libri, sia dai registri governativi, comecché potesse affermarsi che quello che si chiama staio civile fosse più o meno ignoto nel più gran numero delle province italiane.

Pareva che i cessati governi avessero praticata ogni opera per distogliere i cittadini perfino dal desiderio, non dico di conoscersi, ma di numerarsi. Nelle province napoletane nessun censimento erasi fatto dopo il 1824, e nelle siciliane dopo il 1831. In Toscana dopo il censimento nominale del 1841, che pur doveva rinnuovarsi ogni dieci anni, nulla di più era stato fatto. Nelle province pontificie non vi era che il censimento del 1853, ma scarso negli elementi suoi ed incertissimo nei resultati. Nel Modenese non vi erano che i registri dei parrochi. Migliori lavori statistici si avevano nelle province parmensi e lombarde per i censimenti nel 1857, ma questi pure difettosi, sia rispetto alle norme generali, sia rispetto ai modi coi quali vennero eseguiti.

La migliore applicazione del sistema inglese si tenne nelle antiche province colla legge del 4 luglio 1857, che sanzionava i quattro principii fondamentali di quel sistema, cioè la popolazione di fatto, il censimento contemporaneo, la cooperazione dei cittadini, il criterio locale, in sostituzione della popolazione di diritto, del censimento successivo, dell’opera degli ufficiali del Censo e del criterio giuridico, coi quali eransi effettuati tutti i censimenti antichi.

Tale è il sistema che prima fu adottato col reale decreto degli 8 settembre 1861, e poi fu sanzionato colla legge del 20 febbraio 1862 (pubblicata dopo il fatto), in ordine alla quale fu statuito che «i capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti che riuniscono più persone in convivenza, non che gli i individui che vivono soli, dovessero iscrivere nelle i schede che sarebbero distribuite a domicilio per il censimento della popolazione dal 31 dicembre 1861 al 1° gennaio 1862, tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede, che saranno tenuti di consegnare riempite ai commessi comunicativi che recherebbonsi a tal uopo nelle respettive case dopo il 1° gennaio 1862.»

Quella contemporaneità assoluta, che fondavasi esclusivamente sul concorso volontario e spontaneo delle popolazioni, e che per questo venne giustamente qualificata come nuovo plebiscito, riuscì perfettamente, talché si ebbero tutti i dati e tutte le notizie occorrenti, per accertare quale fosse realmente la popolazione di fatto del Regno d’Italia dal 31 dicembre 1861 al 1° gennaio 1862, e di quali elementi si componesse

Tali elementi, per cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sono stati ordinati e classati in una importantissima pubblicazione, che offre copiosissimi argomenti di studii e di esame.

Questa pubblicazione ci fa conoscere il numero delle case, delle famiglie e il quadro degli abitanti per Comune, distinguendo l’aggregazione comunale in centri, casali e case sparse: ci fa conoscere distinta la popolazione per età, per sesso, per istruzione: ci dà gli abitanti classificati per professione, per età, per sesso, per relazioni domestiche: ce li fa vedere nelle loro origini e nelle loro emigrazioni periodiche: ce li distingue per lingua, per religione, per condizioni di salute. Insomma il lavoro è riuscito veramente compiuto, talché per questo lato non abbiamo nulla da invidiare alle altre nazioni.

Così l’accertamento della popolazione di fatto ha fornito anche gli elementi per conoscere ad ogni richiesta la popolazione di diritto. Cosi l’anagrafe della popolazione serve a meglio determinare, a rispettare, a garantire tanto le obbligazioni quanto i diritti dei cittadini, per la costituzione dei collegi elettorali, perla composizione dei Consigli comunali e provinciali, per la iscrizione sulle liste elettorali e sulle matricole della Guardia Nazionale, per l’applicazione delle leggi d’imposta, per la esatta applicazione delle varie classificazioni stabilite dalla legge, in tutte le parti della pubblica amministrazione. 1

I limiti che mi sono imposti in questo mio povero lavoro, non mi consentono di entrare in troppi minuti particolari. Mi restringo adunque a notare le resultanze generali.

1 Tutto il censimento, compresa la pubblicazione dei resultati, è costato la spesa di lire 640 mila, che ragguaglia a lire 29, 38 per ogni 1000 abitanti.

La popolazione del Regno al 1° gennaio 1862, era di 21 777 334 abitanti, che vivono in 59 province, scompartite in 7720 comunità.

La popolazione dell’Italia geografica ascenderebbe a 27 milioni.

Delle 59 provincie


N.

7

superano i 600 mila abitanti

»

6

stanno fra i

600

e i

500

mila abitanti

»

8

»

500

»

400

»

»

11

»

400

»

300

»

»

19

»

300

»

200

»

»

8

»

200

»

100

»

Delle 7720 comunità

N

1097 non toccano i 500 abitanti


1606

stanno fra i

500

e i

1000

abitanti.

»

2103

»

1000»

»

2000

»

»

1081

»

2000»

»

3000

»

»

606


3000»

»

4000

»

»

&37

»

4000»

»

5000

»

»

596

»

5000»

»

10000

»

»

215

D

10000»

»

20 000

»

»

36

»

20000»

»

30000

»

»

26

»

30000»

»

50000

»

»

9

»

50000»

»

100000

»

»

8

al di sopra di


100000

»

Cosi il Comune conta fra noi in media 2824 abitanti, tre volte più popoloso che in Francia, dove la media è di 978 abitanti, meno popoloso che in Prussia, dove la media sale fino a 17 847 abitanti.

La popolazione considerata secondo le ubicazioni dove vive, si repartisce

In 11914 centri

14810838

abitanti.

In 14369 casali

1849 701

»

In case sparse

5116795

»

Quindi considerando come urbane le popolazioni accolte in centri non minori di 6000 abitanti, può dirsi che la popolazione urbana ragguagli a 5 492 267 abitanti, e la popolazione rurale a 46 285 067 abitanti. E mentre in Francia la popolazione agglomerata nei centri maggiori di 2000 abitanti, raggiunge appena i 9 457 675, fra noi ascende a 9 268 496. Questo fatto, che si ricongiunge e si spiega colla nostra storia, spiega del pari come l’Italia abondi di città, e di grandi città, e come la supremazia delle città sia fatto antico fra noi, che prende sempre nuora consistenza.

La popolazione considerata secondo il sesso si distribuisce in 40 897 236 maschi, e 40 880098 femmine, e quindi il sesso maschile supera il femminile nella tenue proporzione di 50, 04 a 49, 96, con queste circostanze però che tale proporzione scende a più basso livello nelle province meridionali, e che la superiorità numerica degli uomini alle donne cresce per tutto il Regno nelle case sparse, mentre scema nei casali e nei centri di popolazione.

Rispetto allo stato civile ed alla condizione domestica, i 21 777 334 abitanti del Regno d’Italia si dividono in 42 671 751 celibi, 7 673425 coniugati, 1432158 vedovi repartiti come appresso.


Totale.

Maschi.

Femmine.

Celibi

12 671 751

6 646 898

6 024 853

Coniugati

7 673 425

3 817 474

3 855 951

Vedovi

1 452158

452 864

999294


21 777 334

10 897 236

10 880 098

Così i celibi maschi prevalgono alle femmine in ragione di 52, 45 a 47, 55 per ogni 100; i due sessi si equilibrano fra i coniugati: nei vedovi invece il numero delle femmine è più che doppio di quello dei maschi.

Rispetto alle famiglie, noi ne abbiamo in Italia 4674371, ragguagliando ciascuna una media di 4, 66, al cui ricovero stanno 3 693172 case, delle quali 3313470 abitate, e 379 702 vuote.

Dividendo finalmente la popolazione pei chilometri, che rappresentano l’estensione complessiva della superficie del Regno, (259 320, 31), noi troviamo che essa corrisponde ad una densità media di 83, 98, lo che ragguaglia ad 84 abitanti per ogni chilometro quadrato, media che è sempre superiore alla francese, ove la popolazione ragguaglia invece a 69 abitanti per ogni chilometro quadrato.

Dal confronto istituito tra le resultanze dell’ultimo censimento e i censimenti anteriori, comunque tanto più difettosi e imperfetti, si giunge a costatare che la popolazione oggi di 21 777 334, era nel decennio precedente di 19996 639 abitanti, e quindi da questo aumento comparativo di 1 780695 abitanti potrebbe dedursene che l’aumento medio corrisponda a 113522 per anno.

A questo punto credo bene di fermarmi, bastando le notizie sopra esposte a mettere in rilievo la importanza grandissima che un più perfetto censimento può avere sul complesso delle previdenze legislative, tanto rispetto alle condizioni economiche delle diverse province del Regno, quanto rispetto alle differenze notabilissime che si riscontrano in fatto di popolazione tra il nostro paese e gli altri, che spesso si citano e si prendono a modello.

L'Uffizio dell'Anagrafe, che ha per oggetto di costa tare e notare il movimento esatto della popolazione, è ormai istituito in tutti i Comuni, e questa attribuizione è la base di quelle più delicate e più complesse che devono esser loro affidate rispetto alla conservazione dello stato civile nei suoi distinti elementi nascite, matrimoni, e morti, che d’ora innanzi avrà anche tra noi norme più sicure, più certe, e più uniformi che non ebbe in passato.

CAPITOLO XII.

Istruzione Pubblica.

Come fossero miserande le condizioni della pubblica istruzione nella maggior parte delle province italiane, non è chi noi sappia, sebbene copiosissime fossero tra noi le tradizioni della cultura antica, 1 e copiosissime del pari le fondazioni e i mezzi che servono a mantenerla e propagarla. 1

Ma nel mentre abbondavano in Italia le Università e gli istituti destinati all’insegnamento più elevato delle scienze, delle lettere e delle arti, vi era difetto grande di scuole preparatorie, maggiore difetto ancora di scuole di applicazione, e di quelle che servono all’esercizio delle arti meccaniche e dei mestieri; e malgrado gli sforzi generosi dei privati cittadini per promuovere la educazione popolare, questa era rimasta sempre, nella maggior parte delle province italiane, oltremodo negletta e trascurata. Le statistiche della pubblica istruzione, tutto che non sieno sempre la più fedele ed esatta espressione del vero stato delle cose, provano pur troppo quanto sia maggiore in Italia che negli altri paesi il numero degli inalfabeti, e come questo fatto si riveli appunto in più gravi proporzioni in quelle province cui toccò la sventura di avere i governi peggiori. Né ciò deve far maraviglia. L’aver popoli ignoranti è la prima condizione di ogni governo assoluto.

1 Sul bilancio del Regno d’Italia, figurano a carico della Stato:

18 Università.

6 istituti e scuole superiori.

17 istituti accademici e corpi scientifici.

9 musei scientifici.

15 biblioteche nazionali, oltre le universitarie. Gli archivi istorici di Firenze, Napoli e Palermo.

18 accademie di belle arti.

4 scuole di musica.

Le Pinacoteche e gallerie di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli ec.

Non affermerò che siasi fatto in questa parte tutto quello che si doveva e si poteva fare, e molto meno che tutto siasi fatto bene. So che moltissimo rimane a farsi, e so del pari che l’autorità, la disciplina, l’ordinamento e l’amministrazione scolastica nei varii gradi del pubblico insegnamento, hanno bisogno di molte e sollecite riforme. Anzi la parte è questa nella quale essendo meno conosciute e studiate le moltiplici questioni che vi hanno attinenza, e conviene pur dirlo, essendosi meno di esse preoccupata la pubblica opinione distratta naturalmente dai fatti politici, il Parlamento ha fatto molto meno di quello che pure era necessario che facesse, e forse non esiterei a dire che il Governo abbia fatto anche troppo.

Appena compiuta la rivoluzione, i diversi governi provvisorii che succedevano ai caduti, provvidero a riordinare le università, ampliandone le facoltà e accrescendo il numero dei professori, e nel tempo stesso pubblicarono nelle diverse province, con alcune modificazioni, la legge organica sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, eccetto che in Toscana, ove fu fatta e pubblicata una legge alquanto diversa.

La legge organica del 43 novembre 1859, che prende il nome dall’egregio conte Casati, ministro della pubblica istruzione durante i pieni poteri, divide la istruzione pubblica nei quattro rami principali, che sono l’istruzione superiore—istruzione secondaria classica — l'istruzione tecnica — l'istruzione primaria.

L’istruzione superiore è data nelle Università del Regno, negli istituti superiori, nelle scuole di applicazione.

1 Una recente pubblicazione del Ministero della pubblica istruzione intitolata asse scolastico di origine privata, ha per scopo di fare un inventario, provincia per provincia, delle fondazioni private e lasciti destinati alla pubblica istruzione. Di questa pubblicazione è uscito in luce il primo fascicolo che comprende le tre province degli Abruzzi—Alessandria—Ancona — Ascoli Piceno — Benevento — Bologna—Brescia.

L'istruzione secondaria classica è distinta in due gradi, cioè in quella che si dà nei Ginnasi istituiti in tutti i capi luoghi di provincia e di circondario, ed in quella che si dà nei Licei dei quali deve esisterne almeno uno in ogni provincia.

L'istruzione tecnica è pure distinta in due gradi, al primo dei quali sono destinate le Scuole tecniche in ogni capo luogo di provincia, mentre il secondo viene fornito dagli Istituti tecnici da aprirsi nelle città che sieno centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.

La istruzione primaria, nei suoi due gradi inferiore e superiore viene data gratuitamente in tutti i Comuni.

La istruzione superiore è a carico dello Stato, quella dei Ginnasi a carico dei Comuni ove sono istituiti, quella dei Licei a carico dello Stato salvo che rispetto ai locali e materiale non scientifico, che sono egualmente a carico dei Comuni. La spesa per le scuole tecniche è sopportala parte dallo Stato, parte dai Comuni: quella per gli Istituti tecnici dalle province.

Ad ogni Ginnasio, ad ogni Scuola tecnica, ad ogni Istituto tecnico è preposto uno speciale e diverso Direttore: ad ogni Liceo un Preside: ad ogni Università un Rettore. L’ufficio di Rettore, di Preside, di Direttore è incompatibile con quello d’insegnante.

In ogni capoluogo di provincia vi è un Provveditore per le scuole classiche e tecniche secondarie, un Consiglio per le scuole che egli presiede, un Ispettore provinciale per gli studii primarii. In ogni capoluogo di circondario un Ispettore circondariale.

Al vertice della piramide stanno il Ministro, il Segretario generale, gii Ispettori generali, un Consiglio superiore che è ad un tempo custode delle tradizioni scolastiche, giudice dei concorsi universitari, e dei conflitti di competenza, magistrato sindacatore del corpo insegnante.

La legge ammette i liberi insegnanti nelle Università: riconosce la libertà d’insegnamento nei Comuni, nei corpi morali, nei privati istituti, nei padri di famiglia: riconosce pure il diritto d’insegnare nei cittadini aventi 25 anni d’età, e i requisiti morali voluti per esercitarlo; salva sempre in tutti i casi, e di faccia a tutti, la sorveglianza suprema dello Stato, che nessun Governo potrebbe mai abdicare.

Insomma la legge Casali considerata in sé stessa ha il vantaggio di essere un codice completo, di essere informata a principii savi e veramente liberali. Ma, qualunque ne fosse la causa, non riusci all’atto pratico come nel pensiero primitivo doveva essere. Il congegno è troppo complicato, talché il principio della libertà, che ne è il concetto fondamentale, vi rimane oppresso. Il personale amministrativo è soverchio, rispetto al personale insegnante. L’insegnamento classico è dimezzato, contro ogni ragione, in due rami fra loro sconnessi, ed entrambi separati dall’insegnamento tecnico che pure ha col primo un tronco comune e che, per maggiore anomalia, trovasi nei suoi due gradi diviso e disgiunto sotto la dipendenza di due diversi Ministeri, della istruzione pubblica, e deir agricoltura e commercio. Lo spirito di simetria moltiplica gli enti senza ragione, ed accresce la spesa senza i vantaggi proporzionati.

Stando ai resultamenti delle statistiche, bisogna dire che dal 1859 in poi siasi fatto moltissimo rispetto alla pubblica istruzione, e che specialmente tutti quelli che sonosi succeduti nel reggimento di questa parte della pubblica amministrazione, nulla abbiano risparmiato per trarre dalla legge Casati tutti quei maggiori frutti che per loro si potevano.

Infatti per 15 528 studenti noi abbiamo in Italia 19 Università, comprese quelle libere di Camerino, Ferrara, Perugia, Urbino, con 714 professori.

Statistica delle Università del Regno.

UNIVERSITÀ

Cattedre

PROFESSORI

STUDENTI

Ordinar

Straordin

Incaricati

Totale

Regolari

Iscritti

Totale

1 Bologna

63

46

5

1

52

416

48

464

2 Cagliari

68

24

6

6

36

69

8

77

3 Camerino

30

15

»

15

30

49

6

55

4 Catania

66

23

8

»

31

269

B

269

5 Ferrara

54

6

13

4

23

77

24

101

6 Genova

71

37

5

1

43

173

28

201

7 Macerata

63

15

1

7

23

37

31

68

8 Messina

66

16

16

B

52

76

4

80

9 Modena

67

35

2

B

57

414

38

452

10 Napoli

63

46

8


54

»

10 000

10 000

il Palermo

70

44

7

3

54

204

80

284

12 Parma

63

34

4

8

46

289

37

326

13 Pavia

63

40

4

3

47

1088

85

1175

14 Perugia

33

27


B

27

99

4

103

15 Pisa

68

47

»

8

55

649

42

691

16 Sassari

38

11

6

4

21

39

12

51

17 Siena

63

24

1


25

137

»

137

18 Torino

71

50

19

2

71

822

66

888

19 Urbino

11

2

4

1

7

8


8

Totale

1091

542

109

63

714

5015

10513

15528

Abbiamo quattro Scuole superiori di applicazione a Torino, a Milano, a Ferrara, a Napoli: abbiamo l'Istituto di studj superiori a Firenze: abbiamo Scuole di Veterinaria e Scuole di Agricoltura: abbiamo 24 Istituti tecnici: 1 abbiamo 111 Licei, 319 Ginnasi, 40 Scuole Normali, 46 Scuole Magistrali, 168 Scuole Tecniche, 170 Convitti: abbiamo 30321 Scuole elementari maschili e femminili, 3576 Scuole serali e domenicali, 1774 Asili Infantili. 1

Talché per la sola istruzione elementare i comuni, le province, i pubblici stabili' menti, il Governo e la beneficenza privata spendono in complesso la somma di lire 13 702111 all’anno. 2

1 Questi Istituti tecnici furono frequentati negli anni:

1860-1863

1863-1864

da alunni 747 uditori 1217

alunni 1152 uditori 1508

1 Napoli nel 1861 aveva 58 scuole; nel 1864 ne ha 194. Palermo che ne aveva 27, oggi ne ha 78. Bologna ne aveva 79, oggi ne ha 96. Nella statistica particolareggiata, mi duole il dirlo, la Toscana non ci fa quella figura che dovrebbe e potrebbe farci, perché lo zelo dei municipii non si è abbastanza risvegliato. Però nella statistica non sono state contemplate le scuole private, che in Toscana sono numerosissime. Ho sentito dire che siano stati diramati ordini opportuni per compilarla. E forse allora potrebbe sapersi se, come alcuno afferma, il numero delle scuole private compensi la deficienza delle scuole pubbliche.

2 Ecco i resultati della Statistica pubblicata dal Ministero della Istruzione Pubblica.

§ 1. Scuole Classiche, Tecniche e Magistrali.

QUALITÀ DELLE SCUOLE.

Totale.

Totale.

Totale.

Totale.

Totale.

Ginnasi

93

115

Ili

319

20 373

Licei

67

13

31

111

4 612

I Scuole Tecniche

39

35

94

168

9 554

Scuole Normali

40

a

a

40

2 431

Scuole Magistrali

46

a

a

46

1 879

Convitti

30

»

140

170

11 243

§ 2. Scuole Elementari.

QUALITÀ DELLE SCUOLE.

Pubbliche.

Private.

Totale.

Allievi

Scuole elementari

23434

6 887

30 321

939234

Serali e domenicali

3 576

»

3 576

123 581

Asili per l'Infamia

479

1295

1774

80 819

Tutto questo è meno del bisognevole ed è troppo. Meno del bisognevole, perché difettiamo grandemente di scuole elementari al confronto della popolazione; è troppo, perché le Università non stanno in proporzione né col numero dei buoni professori che può fornire il paese, né col numero degli studenti che possono frequentarle: perché le scuole secondarie ed elementari, e gli insegnamenti che vi si danno sono sproporzionati al personale insegnante, che non potemmo ereditare dai caduti governi, e non era possibile di crearlo in cosi breve spazio di tempo. A questi difetti si aggiunsero le leggi organiche che assorbono, nelle moltiplicale funzioni amministrative della pubblica istruzione, la parte più eletta del personale insegnante; e vi contribuirono non poco le generali tendenze del tempo nostro, che rendono sempre più difficile il provvedere ai più umili ufficii di maestri elementari, e spingono invece in gran numero i concorrenti verso le scuole classiche e tecniche più largamente retribuite. 1 Quindi le scelte del personale non furono sempre cosi caute come dovevano essere: l’insegnamento non è come potrebbe desiderarsi: la pubblica cultura non fece grandi progressi: la disciplina delle scuole è manchevole. Si fece mollo, ma non si ottennero tutti quei fruiti che avremmo desiderato.

Mentre tutto questo facevasi dal Governo, il Parlamento preoccupato di cure più gravi fece ben poco.

Vide il male, si accorse del disordine cui si andava incontro, ma non seppe provvedere, malgrado che la Commissione generale del bilancio richiamasse ogni anno la sua attenzione sopra questo argomento, che rendevasi sempre più difficile e complicato. I progetti di legge presentati dai successivi Ministri non furono né riferiti, né discussi. Gli unici provvedimenti che il Parlamento adottò nel 1862 furono di distinguere le università in due classi: di accrescere gli stipendii ai professori delle sei Università di prima classe: di parificare le tasse; di scemare non poco gli introiti dell’Erario: e di attribuire al Governo la facoltà di fare un nuovo regolamento organico quanto all'insegnamento universitario ed agli esami, il quale regolamento, sebbene avesse alcune parti buone, non corrispose alla pubblica aspettative, né giovò a semplificare le questioni. 1 Più tardi il Parlamento, per cavarsela meglio che poteva dalle moltiplici difficoltà, cui dava luogo l'ordinamento della pubblica istruzione, incaricò il Governo di nominare una Commissione d'inchiesta, che dovesse raccogliere tutte le notizie concernenti questa materia, e preparare i disegni e le proposte per una generale riforma.

1 Ottimo divisamente era stato quello del ministro Amari di lasciare scoperte certe cattedre universitarie non affatto indispensabili, di mano in mano che restavano vacanti. Ciò avrebbe facilitata la riforma; ma, come accade sempre, al di lui successore parve migliore un diverso consiglio.

1 Legge degli 11 luglio 1862. Regolamento universitario dell’ottobre 1862.

La Commissione infatti fu nominata. 2 Ma volle fatalità che, sia per il numero soverchio dei membri che la componevano, sia per la poca omogeneità che fosse fra loro, sia per altra ragione, tale Commissione lavorasse assai stentatamente, e le poche proposte che fece, naufragarono negli ufficii del Ministero, dove una mano invisibile sembrava si opponesse a toccare l’attuale organismo di questa parte della pubblica amministrazione.

Cosi cinque anni di vita parlamentare hanno giovato soltanto a far sentir ad ognuno quanto intricata siasi resa la materia della pubblica istruzione per i troppi interessi e per i troppi abusi che vi sono connessi; cosi le discussioni rimasero sterili e senza frutto, e, deviate sempre dal loro scopo vero, stancarono la pazienza dei deputati, e il pubblico le accolse con indifferenza; così rimasero i moltiplici Consigli superiori: rimasero le miriadi d'ispettori e sottoispettori: rimasero i soverchi ufficii amministrativi: rimase insomma tutto il congegno burocratico che poteva grandemente semplificarsi a profitto del personale insegnante e della spesa, finché un bel giorno il Parlamento stanco di tanti indugi, troncò le questioni senza risolverle, affidando l’insegnamento secondario classico e tecnico, sia per la direzione, sia per la spesa, alle province ed ai Comuni: e la Commissione del bilancio andò anche al di là togliendo i fondi per il Consiglio superiore, e facendo voti al tempo stesso anche per la soppressione del Ministero.

Era questo un rimedio eroico e troppo precipitoso, ma forse non senza frutto. Ora la riforma si è resa inevitabile, e il nuovo Parlamento avrà il tempo e i mezzi per effettuarla.1

2 Reale Decreto del 22 marzo 1863, che istituisce una Commissione per studiare le condizioni attuali della istruzione pubblica in Italia, e proporre i modi per migliorarle.

1 Una Commissione di uomini competentissimi fu testé incaricata dal ministro Natoli di preparare un piano di generale riordinamento. Analoghe istruzioni per il riordinamento dell’insegnamento superiore vennero date al Consiglio superiore della pubblica istruzione, che intorno a questa materia aveva già presentata un’estesa relazione, nella quale possono trovarsi tutte le notizie concernenti le Università, e le altre scuole superiori. La suddetta relazione è intitolata: Delle condizioni della pubblica Istruzione del Regno d Italia, Milano, 1865.

CAPITOLO XIII.

Opere Pubbliche.

Non possiamo avere obliato quanto difficili fossero per lo passato le comunicazioni delle province italiane fra loro e coll’estero: le strade ferrate erano per alcune un mito: altre erano sprovviste anche di strade comuni: diversissimi i sistemi postali: scarsi gli arrivi e le partenze delle lettere: quasi impossibile in molti luoghi la trasmissione dei valori: rare e costosissime le comunicazioni telegrafiche: quasi tutte in balia degli stranieri le comunicazioni marittime: molli porti ridotti inservibili o mal sicuri per il commercio marittimo. Se pensiamo ai progressi ottenuti in tutto questo dal 1860 a oggi, in verità ci è bene argomento di restarne maravigliati.

1. In questi anni furono deliberate venti concessioni a Società private, che in complesso forniranno all’Italia quasi 9000 chilometri di strade ferrate. 1

Furono già aperti all’esercizio pili che 3000 chilometri, tal che adesso noi andiamo senza interruzione da Susa a Brindisi ed a Livorno per un lato, e dall’altro lato, con breve interruzione, dalla Spezia a Napoli lungo il littoriale.

1 Si aggiunge, per comodo del lettore, l’elenco delle concessioni di strade ferrate approvate dal Parlamento dal 1860 in poi:

1860.

8 luglio. —. Legge che approva la convenzione colla Società concessionaria delle ferrovie lombardovenete e dell'Italia centrale.

27 ottobre. — Legge che approva la convenzione colla Società della ferrovia da Vercelli per Gasale a Valenza, e cessione della medesima allo Stato.

19 dicembre. — Decreto che approva la convenzione colla Società del Credito mobiliare per la costruzione della ferrovia del Litorale ligure, dal confine francese a Massa.

Gli Appennini, già superati ai Giovi ed a Por retta, saranno superati in breve per Roma dalla parte dell’Umbria, per Napoli dalla parte di Benevento, per Firenze dalla parte della Liguria, e cosi una grande linea sul Mediterraneo congiungerà Nizza a Napoli, come un'altra linea sull’Adriatico congiungerà l’alta Italia con Otranto fino alla Sicilia. E mentre il mercato italiano avrà uno sbocco nella Francia e nella Spagna per la galleria del Cenisio, è sperabile che non tarderà troppo a trovarne un altro ben più importante nella Svizzera,

1861.

9 giugno. — Legge che approva la convenzione colla Società delle ferrovie livornesi, relativa al tronco da Porta a Massa.

7 luglio. — Legge che approva la convenzione per la concessione alla Società delle ferrovie livornesi della strada ferrata da Firenze per Arezzo, fino all'incontro di quella da Roma ad Ancona.

17 luglio. — Legge che approva la concessione di una strada ferrata da Vigevano a Milano.

21 luglio. — Legge che approva la convenzione per la costruzione ed esercizio delle strade ferrate da Napoli all'Adriatico. id. — Legge che approva la convenzione colla Società delle strade ferrate romane per la costruzione ed esercizio di un ramo per Ravenna. id. — Legge che autorizza il Governo a concedere una strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone. id. — Legge che autorizza la concessione di una ferrovia da Savona a Torino per Carmagnola.

id. — Legge che approva la convenzione per la costruzione ed esercizio delle sezioni di ferrovia da Chiusi per le vallate del Puglia e del Tevere fino all'incontro della ferrovia da Ancona a Roma.

25 luglio. — Legge che approva la convenzione per la costruzione di una strada ferrata da Ancona a S. Benedetto del Tronto.

28 luglio. — Legge che approva la convenzione per la costruzione di strade ferrate nelle province napoletane e siciliane.

sul Reno ed agli emporii dell'Oceano a traverso le Alpi elvetiche. 1 Però, siccome rispetto alle strade ferrate eravi una grande varietà, in quanto che nelle province subalpine fossero state costruite dallo Stato, mentre nelle altre lo furono da private compagnie di capitalisti sovvenute dallo Stato, cui la proprietà delle strade deve ricadere al termine delle concessioni, ed in quanto che i diversi contratti di concessione risentissero troppo delle peculiari condizioni del tempo in cui furono fatte; così, venuta la necessità di provvedere al compimento della primaria rete ferroviaria e di dare alle compagnie concessionarie nuove condizioni di vita, nacque naturalmente il concetto, e venne la opportunità di sottoporre ad una nuova revisione tutti i contratti esistenti, e di deliberare un nuovo riordinamento di lutto il sistema ferroviario.

1862.

30 marzo. — Legge che fornisce alla Sicilia una rete di strade ferrate.

6 luglio. — Legge che approva la convenzione per la costruzione ed esercizio delle strade ferrate da Cavalier Maggiore ad Alessandria.

14 agosto. — Legge che autorizza la concessione al Bastogi per la costruzione ed esercizio delle ferrovie meridionali e di una linea da Voghera a Pavia, e da Pavia a Brescia per Cremona.

1863.

4 gennaio. — Legge che approva la convenzione per la concessione delle ferrovie di Sardegna.

Il agosto. — Legge per la costruzione di una ferrovia da Gallarate a Varese.

85 agosto. — Legge che approva racquieto della ferrovia Vittorio Emanuele.

id. — Legge che approva la concessione alla Società Vittorio Emanuele delle strade ferroviarie calabro-sicule.

1 Una speciale Commissione fu nominata dal Ministro dei Lavori pubblici, per studiare qual sia il miglior passo a traverso le alpi elvetiche. Questa Commissione è già molto innanzi nei suoi lavori, ed analoghe trattative furono già aperte coi Cantoni svizzeri, e con alcuni Stati della Germania renana, per il concorso alla spesa.

Base di questo riordinamento, immaginato dal ministro Menabrea, e perfezionato dal ministro Iacini, è la fusione di tutte le società esistenti e di tutte le linee ferroviarie in quattro gruppi. II primo comprende le ferrovie dell’Italia superiore, affidate alla Società delle lombarde, cui lo Stato ha ceduto quelle pure di sua proprietà. Il secondo quelle dell’Italia centrale appartenenti alla Società delle livornesi e delle romane. II terzo quelle dell’Italia peninsulare formato dalla Società delle ferrovie meridionali. Il quarto quelle dell’Italia insulare formato dalle Società delle calabrosicule e da quelle di Sardegna.

Dalla splendida relazione dell’egregio deputato Correnti, che fu il relatore di questa legge importantissima recentemente votata dal Parlamento, ricavo la seguente distribuzione geografica delle linee ferroviarie secondo il nuovo riordinamento.

Distribuzione geografica delle linee ferroviarie.

Mediante questa vasta operazione che, distribuendo tra i varii gruppi non solo le ferrovie esistenti, ma anche i nuovi tronchi necessari a compire la rete primaria, stabilisce nuovi rapporti tra lo Stato e le Società concessionarie, sia rispetto alle garanzie, sia rispetto alla sorveglianza, si può credere che dentro cinque anni avremo nel Regno intorno a 9500 chilometri di ferrovie, che per un territorio di 259 mila chilometri quadrati fanno la ragione di un chilometro per ogni 34 chilometri di superficie.


Concesse

In esercizio

In costruzione

Ferrovie dell'Italia superiore

2937

1713

1224

id. Italia media

1481

932

549

id. Italia meridionale

1805

678

1127

id. Calabro-Sicule e Sarde

1847

32

1815

Id. Province non annesse

908

757

151

Totale

8978

4112

1866

1 In queste cifre sono dedotti i chilometri dei tronchi comuni.

Diffìcilmente può determinarsi il peso che per le assunte garanzie verrà a ricadere sul pubblico erario, come che dipenda dallo incremento che di mano in mano, per lo svolgersi delle industrie e dei traffici, andrà prendendo il trasporto delle merci e dei passeggieri. Ma siccome nella sollecita costruzione della rete ferroviaria sta riposto il segreto del nostro avvenire finanziario e commerciale, niuno può dubitare che la larghezza e il coraggio dimostrato in questo proposito dal Governo e dal Parlamento non siano stati comandati dalla più evidente ragione di Stato. 1 2; La sollecitudine adoperata per le ferrovie non è stata minore per le altre opere pubbliche, intorno alle quali furono erogale in ogni parte del Regno ingentissime somme. Basti il notare che nel periodo di quattro anni furono decretate strade nazionali per 26 milioni di lire, ne furono progettate e studiate per quasi 18 milioni, senza tener conto dei tronchi cosi detti in lacuna il cui costo presunto a ragione di lire 26 900 al chilometro importerà una somma molto maggiore.

Si calcola che l’anniento dell’onere annuo del Governo, in seguito dell’indicato riordinamento, possa ascendere a 8 milioni.

Dalla statistica pubblicata recentemente dal Ministero dei Lavori pubblici, viene a resultare che attualmente abbiamo in Italia 13 499 595 chilometri di strade nazionali aperte al carreggio, 684 738 in costruzione, 676 230 in progetto, 1 957 980 in lacuna, talché a lavoro finito ascenderanno in complesso a chilometri 16 074 150, che vengono distribuiti per le diverse province nelle proporzioni seguenti:

Quadro Statistico delle Strade Nazionali divise per Regioni,


LUNGHEZZA

IN METRI

Tronchi aperti al carreggio.

In costruzione

In progetto.

In lacuna.

A lavoro finito.

Province subalpine

3 575 367

73 658

173 669

421 781

3 902 784

id. di Sardegna

854 573

123 987

105 124

864 245

1 913 904

id. Lombarde

2 515 237

32 431

98 059

134 468

2 660 925

id. Parmensi Modenesi

962 163

13 092

51 124

68 152

1 052 252

id. di Romagna

352 836




352 836

id. Marche Umbria

620 244

2 616

35 793

14 050

633 619

id. di Toscana

1 338 630

1 822

1 980

2 400

1 343160

id. Napoletane

2 500 763

358 789

76 186

161 272

2 940 660

id. Siciliane

779 782

78 243

134 295

291 612

1274 010

Totali

13 499 595

684 738

676 230

1 957 980

16 074 150

1 Statistica delle Strade Nazionali del Regno d'Italia al 1 gennaio 164. Torino, 1864.

I tronchi aperti si carreggio costano di annua manutenzione lire 8 767 322, 54.

Per quelli in costruzione fu già speso 12860399, 10, e importeranno la spesa ulteriore di lire 12 689 367, 34.

Quelli in progetto (senza contare i tronchi in lacuna) costeranno lire 17 810 905, 76.

3. Oltre le opere pubbliche concernenti le strade nazionali, vi sono poi quelle non meno importanti di ponti, di acque, di porti, di spiaggie, di fari. Nei due anni 1861 e 1862 il Parlamento stanziò per questi titoli diversi lire 141136133, come fu accertato dagli accurati compilatori del più volte citato Annuario statistico del 1864.

Spese per Opere pubbliche.

Compartimenti Territoriali


Strade

e Ponti.

Acque.

Porti,

Spiaggie, Fari.

Piemonte e Liguria

13 526 585

7 851 175

5 675 410

Sardegna

23293121

21 246127

2 046 994

Lombardia

8 267 282

6 512 730

1 754 552

Emilia, Umbria, Marche

19 270 323

5 861 972

5106243

8 302 108

Toscana

7 271 844

1 920 342

648 738

4 702 764

Province Napoletane

25 648123

10 438268

45 209 855

Sicilia

37 666 957

26100178

11 566 779

Spese generali e eventuali

5218 898

2 067 600

3 151 298'

Totali L.

140163 133

81 998 592

7 509 533

50 655 208

Alla quale partita aggiungendo le spese ordinarie e straordinarie deliberate per gli anni successivi 1863-64-65 in L. 133908335, 26 noi abbiamo la ingentissima somma di L. 274 071 468, 62 stanziata in questi cinque anni per opere pubbliche nelle diverse province del Regno.

L’impulso dato dal Parlamento e dal Governo non poteva riuscire sterile di frutto, e quindi nel tempo stesso una grande operosità dispiegatasi nelle province, ed aiutata dallo Stato, ha moltiplicate in lutti i punti del territorio le strade provinciali e comunali, per l’effetto di collegare le province fra loro coi più fiorenti mercati e colle linee ferroviarie.

1 Le spese straordinarie di questi tre anni per L. 34182 200 riguardano le ferrovie; per L. 18 749 660, 72 le strade nazionali; per L. 2 821000 le opere idrauliche; per L. 18982 669, 06 opere concernenti i porti e i fari, in tutto L. 74695550.

4. La riforma postale votata dal Parlamento mentre ha esteso a tutta Italia il principio della Regia Privativa, ha stabilite, facilitate e moltiplicate, con tasse uniformi, le comunicazioni tanto coll’estero, quanto fra tutti i Comuni del Regno. 2 Compiutasi quasi del tutto la rete telegrafica, 3 l’uso del telegrafo va generalizzandosi ed estendendosi ai moltiplici bisogni della vita. 4 I piroscafi di quattro compagnie nazionali sussidiate dallo Stato, percorrono ventiquattro linee marittime nel Mediterraneo e nell’Adriatico, ponendo i porti del continente in comunicazione fra loro e con quelli delle nostre isole, e gli uni e gli altri colle isole Jonie e coll’Egitto. La trasmissione dei valori è resa facile, sicura e poco dispendiosa col mezzo dei vaglia postali, la cui circolazione va maravigliosamente moltiplicandosi. 1

1 Legge del 5 maggio del 1862.

2 Vi sono in Italia per il servizio postale, 41 direzioni compartimentali, 100 direzioni locali, 213 uffici secondari e 786 distribuzioni!

3 Nel 1859 la lunghezza delle linee telegrafiche era di chil. 8233, e lo svolgimento dei fili era di chil. 12 812. Nel 1863 le linee suddette ascendevano a chil. 12 302, e lo svolgimento dei fili a chil. 24 904.

4 L’incasso nel 1860 fu di L. 942 779, nel 1861 di L. 1 932 918, nel 1862 di L. 2 475 680, nel 1863 di L. 3170 000, nel 1864 di L. 6000000.

5 Queste quattro Società, cioè: L'Adriatico-Orientale. — Accossato, Peirano e Comp. — Rubattino e Comp. —Fiorio — possiedono 45 piroscafi, con un complesso di tonn. 27 056.

Le concessioni per il servizio postale marittimo furono fatte colle Leggi 13 e 16 aprile e 3 agosto 1862.

I porti già famosi sulle nostre spiagge resi inservibili per vetustà e per incuria, si riaprono gli uni dopo gli altri al commercio marittimo, sia per aiutare le industrie locali, sia per offrire comoda e sicura stazione ai naviganti. 1 Nel tempo stesso si aprono o al perfezionano le scuole marittime, talché dovunque tu vedi aiuto e facilità alla costruzione delle navi, ed incremento sensibilissimo della navigazione mercantile. 3 Fra non molto il porto di Brindisi, rinato a vita nuova, vedrà giungere nel suo seno la valigia delle Indie, sicuro indizio che il commercio del mondo sarà tratto una seconda volta nei nostri mari.

1 Basti il notare che i vaglia pagati nel 1861 ammontarono a L. 44 789 781, nel 1862 ascesero a L. 68 908 486, nel 1863 a U 139 815 763 48, nel 1864 a L. 160 823 193 39.

2 Le Leggi che reggono l'amministrazione della Marina mercantile, delle Capitanerie dei porti e dei bagni marittimi, furono estese a tutte le province annesse, col R. Decreto del 31 gennaio 1861.

3 Nel Regno d’Italia, al 31 dicembre 1861, la popolazione navalestra e pescareccia era come appresso:

Capitani, Padroni, Piloti patentati

13 465

Costruttori 322 Marinai e Mozzi

86 644

Operai, Novizi d’ascia e Calafati

5864

Barcaioli 5 790 Pescatori

25 275


137 360

La Marina mercantile nel 1863 era come appreso:

Navi a vela Bastim. 16 500 Tonnel. 666 024 Cavalli 666 024

Navi a vapore. » 118 » 53147 » 18 015

Il valore d’esportazione e importazione si valuta per ogni tonnellata lire 1724.

Il movimento della navigazione dei nostri porti nel 1862 si riassume nelle seguenti cifre:

Bastimenti entrati e usciti Num. 214 387

Tonnellate » 14 297 645

Or fa pochi mesi (24 maggio), mercé la grande operosità spiegata dalla Società delle ferrovie meridionali, malgrado gli ostacoli di ogni specie che ebbe a superare, spingevasi la locomotiva fino al porto di Brindisi. Fu quello un fausto giorno per il nostro avvenire commerciale. «Ed ecco pertanto l’Italia (cosi diceva in quella occasione il Ministro dei Lavori pubblici) dopo lunghi secoli di decadenza politica, far ritorno, nel primo momento della sua restaurazione, a quel porto favorito dalla natura, di cui i Romani avevano fatto il principale scalo di Oriente, quando lo posero a capo della celebre via Appia (Reginaviarum), come noi lo mettiamo a capo del nostro sistema di ferrovie.»


CAPITOLO XIV.

Le Dogane.

Il commercio, industria ed ogni specie di produzione erano insteriliti nella più parte d’Italia da ogni maniera di legami e di ostacoli. Le leggi e i regolamenti doganali quasi ovunque erano inspirati alle vecchie massime di divieto o di proiezione. Le terre rimanevano incolte, perché ai proprietarii era proibito l'esportare a piacimento i loro prodotti sui diversi punti del medesimo territorio. Le province erano divise dalle barriere doganali, e le dogane interne erano anche più fatali di quelle alla libertà del commerciare. Di qui la brutta piaga del contrabbando, che per molti anni ancora sarà calamitosa per la finanza dello Stato, non meno che per l’onestà commerciale.

Era naturale che al primo impeto della rivoluzione sparissero le dogane, che impedivano il libero transito tra gli Stati d’Italia, e sparissero del pari gli avanzi delle dogane interne, che persistevano ad intralciarlo fra provincia e provincia ed anche tra città e città di una stessa provincia. A questo fatto la opinione pubblica era preparata da un pezzo, non tanto per le scritture dei migliori economisti, quanto e più per i bisogni crescenti dell'industria, che cercava ogni mezzo per diffondersi e per dilatarsi. Ma qui pure non bastava il distruggere; bisognava creare un nuovo sistema, nuovi mezzi di vigilanza, un nuovo ordinamento doganale conforme alle esigenze della civiltà ed in armonia coi progressi scientifici, che la scienza economica aveva saputo portare nel commercio delle nazioni.

Quindi fu dichiarato libero il commercio dei cereali per tutto il Regno, come nel passato secolo fu proclamato per la prima volta nella piccola Toscana. 1

1 R. Decreto del 18 agosto 1861 e seg. del 19 gennaio 1862, che lo convalida.

I diritti di entrata, che erano diversi in tutti gli antichi Stati d’Italia, furono ridotti alla medesima tariffa notabilmente diminuita. 2 Furono pure aboliti i diritti differenziali sugli olii, sui vini, sulle sostanze spiritose; 3 l'intero ordinamento doganale che era rimasto sconvolto e sconquassato per urto della rivoluzione, non meno che per quello della riforma, fu tutto rifatto ponendolo in armonia coi principii economici della libertà del commercio e dell'industria;1 a questi principii furono informati egualmente i trattati di commercio e. di navigazione, non meno che le convenzioni postali e telegrafiche, che il Governo Italiano stipulava e contraeva colla maggior parte degli Stati d Europa e di America, e che il Parlamento approvò malgrado i clamori del protezionismo, che tentava la ultima prova di resistenza al progresso della civiltà. Così poco a poco vennero aboliti tutti i trattati degli antichi Stati, e furono a quelli sostituiti nuovi e migliori trattati, che in pari tempo costituivano altrettanti riconoscimenti del regno d'Italia, per parte dei governi esteri contraenti.

2 R. Decreto del 18 agosto 1860 e seg. del 4 agosto 1861 che lo convalida.

3 Legge del 27 giugno 1861.

1 R. Decreto del 30 ottobre 1861 sull’ordinamento delle dogane.

1 Legge del 13 maggio 1862 sull’ordinamento delle guardie doganali.

R. Decreto del 13 luglio detto, concernente modificazioni all’ordinamento doganale.

Regolamento doganale del di Il settembre 1862, approvato con R. Decreto del di 21 dicembre successivo. Legge del 6 settembre 1863.

Legge del 26 maggio 1863 concernente disposizioni relative all’ordinamento delle guardie doganali.

2 Giova riportare in nota l'elenco di tutti questi trattati che successivamente furono presentati al Parlamento, o per l'approvazione o per semplice comunicazione.

1860.

20 giugno. — Legge concernente la convenzione addizionale al trattato di commercio e navigazione fra la Sardegna e lo Zollverein.

1861.

23 maggio. — Legge che approva la convenzione postale con la Francia.

id. — Legge che approva la convenzione addizionale al trattato di commercio e navigazione colle città Anseatiche.

CAPITOLO XV.

Le Camere di Commercio.

Le dottrine del libero cambio non sono del tutto favorevoli alla istituzione delle Camere di Commercio ciò, le quali alla perfine richiamano alla memoria le celebri corporazioni del medioevo i cui principiò tendenze e regolamenti erano la negazione assoluta della libertà dell’industria, del commercio, e del lavoro.

23 maggio. — Decreto che approva il trattato d’amicizia» navigazione e commercio colla repubblica del Salvador.

20 dicembre. — Decreto che approva il trattato di commercio e navigazione colla Turchia.

1862.

30 marzo. — Legge che approva il trattato postale colla Svizzera.

18 giugno. — Decreto che approva la convenzione con la Francia, rispetto alle strade ferrate internazionali.

18 settembre. — id. sulla proprietà letteraria e artistica colla Francia.

5 ottobre. — ld. sulla convenzione commerciale e navigazione coi regni uniti di Svezia e Norvegia.

7 ottobre. — ld., fra l'Italia e la repubblica di Venezuela.

28 dicembre. — ld., commercio e amicizia col regno di Persia.

1863.

6 giugno. — Trattato di amicizia, commercio e navigazione colla repubblica di Liberia.

12 Luglio. — Id., convenziono consolare fra l'Italia e il Brasile, 11 agosto. — Legge che approva la convenzione postale col Belgio. id. — Id. col Portogallo.

8 settembre. — Decreto che approva il trattato di commercio e navigazione col Regno unito della Gran Brettagna e l'Irlanda.

1864.

24 gennaio. — Trattato di navigazione e di commercio tra l'Italia e la Francia.

28 — Id. colla Russia.

26 maggio. —Id., col Belgio.

id. — Trattato pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.

16 giugno. — Convenzione fra la Francia e l'Italia pei vaglia 30 giugno. — Convenzione sanitaria con la Francia.

2 agosto. — Convenzione telegrafica con la Svizzera, 30 settembre. — Id., colla Turchia, 27 novembre. — Trattato colla Danimarca.

28 dicembre. — Convenzione fra l'Italia e il Perù.

Quando fu costituito il regno d’Italia esistevano nelle diverse province italiane, 26 Camere di Commercio diverse quanto alla loro origine, diverse quanto al modo della loro costituzione, diverse quanto alla sfera delle loro attribuzioni. La più antica era quella di Firenze, che ripeteva la origine sua dalla legge del 1 febbraio 1760. —Le Camere lombarde erano state istituite con decreto del 18 marzo 1850. — Quelle di Parma e Piacenza con decreto del 2 aprile dell’anno stesso. — Quelle delle province ex pontificie coi decreti del 10 novembre 1828, e 31 gennaio 1835. — Quelle delle province napoletane e siciliane con successivi diversi decreti tra il 1817 e il 1850. — Quelle di Genova colla legge del 28 pratile, anno XIII. — Quella di Torino con legge del 4 gennaio 1825, giacché le proposte di riforma, presentate dopo il 1848 al Parlamento subalpino, avevano tutte naufragato nell’uno o nell'altro ramo del Parlamento.

Le 26 Camere erano anche diverse quanto ai modo del loro bilancio, poiché alcune non avevano rendita alcuna o tenuissima, altre vivevano mediante un assegno fornitogli dallo Stato, altre mediante alcune lasse speciali, o con sopratasse a carico dei commercianti. Le entrate di tutte queste Camere sommavano a circa L. 736 630, ed a circa L. 696 885 sommavano le spese che da esse sopportavansi, come resulta dal seguente quadro che venne comunicato al Parlamento.

Bilancio attivo e passivo

delle Camere esistenti in Italia prima della legge generale in ordine ai bilanci del 1860 e 1861.

CAMERE.

ATTIVO.

PASSIVO.

1. Torino

81 316

80 795

2. Genova

312 964

271 352

3. Milano

59 649

59 649

4. Bergamo

10 625

10 625

5. Brescia

10 000

10 000

6. Cbiavenna

4 813

4 813

7. Como

14 287

14 287

8. Cremona

10 774

10 774

9. Lodi

6 380

6 380

10. Pavia

7 785

7 785

11. Parma

11 980

11 980

12. Piacenza

10 670

10 670

13. Bologna

33 353

34 355

14. Ferrara

5 953

5 953

15. Rimini

8 785

8 785

16. Pesaro

2 322

3 458

17. Ancona

93 736

93 736

18. Firenze

5 040

5 040

19. Lucca

1 344

2 892

20. Livorno

20 972

20 972

21. Napoli

7 650

7 650

22. Foggia

765

765

23. Bari



24. Palermo

5 391

5 391

25. Catania

3 956

3 956

26. Messina

4 920

4 920

Totale. L.

736 630

696 885

Niuno poteva disconvenire che una riforma fosse opportuna, che questa parte importantissima del nostro organismo economico venisse unificata. Ma due erano i sistemi diversi tra i quali potevansi scindere le opinioni.

L'uno era il sistema inglese, secondo il quale le Camere di Commercio non hanno nessuna esistenza legale, ma sono frutto di private associazioni che vivono isolatamente, ed agiscono libere da ogni dipendenza dal governo, e fuori affatto di ogni sua ingerenza. E tali sono appunto le celebri Camere di Manchester, e di Liverpool, coi loro Consigli dei Direttori, che hanno sempre esercitato grandissimo influsso in Inghilterra, e che si mantengono coi contributi annui dei loro sodi. 1 L'altro era il sistema delle Camere di Commercio elettive inaugurato in Francia col decreto consolare del 3 Nevoso, an. XI, e poi meglio ordinato coll'ordinanza del 16 giugno 1832, che fanno di esse Camere una istituzione governativa, come lo erano quelle già per il passato istituite in Italia.

La Commissione parlamentare riconobbe invero che il primo sistema era il più omogeneo ai principii economici, ed alla libertà, ma avendo molta fiducia nella utilità delle Camere di Commercio, rispetto alle attuali condizioni della maggior parte delle nostre Province, non ebbe il coraggio di abbandonarle alla iniziativa privata, e ritenne che non fosse ancora giunto il momento di conseguire per questa via una vera ed efficace rappresentanza del commercio e della industria italiana.

Però preferendo il sistema francese, volle che si desse alla istituzione delle Camere di Commercio tale un ordinamento che corrispondesse ai principj di libertà, e rappresentasse più largamente che fosse possibile, tutti gli interessi industriali e commerciali del paese. E questo sistema, che prevalse infatti nei due rami del Parlamento, diede vita alla legge di cui vado ad esporre una compendiata monografia.

1 La Camera di Liverpool nel 1861 contava 581 membri.

Quella di Manchester ne contava 465.

Il contributo variava da una ghinea a due secondo che il socio rappresentasse se stesso, o una ditta commerciale.

Le Camere di Commercio sono istituite per rappresentare presso il Governo, e promuovere gli interessi commerciali ed industriali della Nazione. Le sedi, le circonscrizioni territoriali e il numero dei componenti di ciascuna Camera si stabiliscono per decreto reale.

Esse sono elettive, il corpo elettorale è costituito per massima da tutti gli esercenti commercii, arti, industrie e capitani marittimi, che trovinsi iscritti sulle liste elettorali politiche. La formazione delle liste è affidata all’autorità municipale. La elezione si compie nel luogo ove la Camera ha la sua sede, ma il governo, ove lo creda conveniente, può anche determinare diverse sezioni elettorali.

Le attribuzioni delle Camere di Commercio sono: 1. Presentare al Governo le informazioni e le proposte utili al traffico, alle arti, alle manifatture e conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale.

2. Fare e pubblicare annualmente una relazione al Ministro sopra la statistica, e l’andamento del commercio e delle arti del respettivo distretto.

3. Compiere a richiesta dei tribunali i ruoli dei periti per le materie commerciali.

4. Soprintendere alle Borse di Commercio, e farne le spese.

5. Esercitare, rispetto agli agenti di cambio, mediatori, e periti, le attribuzioni resultanti dalle leggi speciali che regolano quegli uffici diversi.

6. Formare le liste degli eligibili a Giudice dei Tribunali di Commercio ove questi esistono.

7. Stabilire, e dirigere gli ufficii per la stagionatura delle sete.

8. Ricevere dal Governo speciali incarichi, ed anche l’amministrazione di emporii pubblici, depositi di merci nei porti franchi, magazzini di salvamento, ed altri stabilimenti aventi per scopo l’utilità dei commercio e delle arti.

9. Dare al governo le informazioni e pareri che sieno loro richiesti sopra oggetti di loro competenza.

10. Provvedere in proprio, e col concorso del governo, delle province, e dei Comuni alla istituzione e mantenimento di scuole per l’insegnamento di scienze applicate al commercio, ed alle arti; promuovere la formazione di esposizioni industriali, e commerciali relative al loro distretto.

11. Convocare in assemblea generale determinate categorie di commercianti e d’industriali del distretto per l’esame di questioni d’interesse commerciale e industriale, da fissarsi e pubblicarsi nell’atto della convocazione.

12. Riunirsi anche con altre Camere del Regno in assemblee generali, onde esaminare questioni d’interesse comune.

Le Camere di Commercio possono avere un patrimonio loro proprio, ma non impiegarlo in imprese commerciali o industriali. Non avendo patrimonio proprio, provvedono alle spese, 1° mediante un diritto da percepirsi sugli atti loro: 2° mediante tasse speciali sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, noleggi, ed altre analoghe contrattazioni: 3° mediante centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali, o in mancanza di esse, tassando gli esercenti commercio o industria in proporzione dei loro traffici. Però niun diritto o tassa può essere stabilita se non con decreto reale, e sul parere del consiglio di Stato: ed i bilanci annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro di agricoltura e commercio.

Sulla base di questa legge, con successivi decreti reali furono riordinate e istituite 59 Camere di Commercio, cioè una in ogni provincia, che poi colle rispettive elezioni entrarono nell’esercizio delle attribuzioni date loro dalla legge.

Se questa istituzione abbia corrisposto in pratica agli intendimenti di coloro che più caldamente la propugnarono, non saprei dirlo, non conoscendo affatto né le relazioni che le Camere annualmente avrebbero dovuto inviare al Governo, né le proposte che esse abbiano avuto occasione di fare per promuovere quegli interessi che ad esse furono affidati, né i principj in fatto di commercio e d’industrie, di cui siensi fatte sostenitrici.

Non posso dissimulare però di avere udite in alcune località non poche lagnanze, per le tasse dalle quali i commercianti e gl’industriali furono aggravati, onde sovvenire alle spese delle Camere di Commercio, spese cui in Francia provvedesi coi centesimi addizionali votati anno per anno dal Corpo legislativo e repartiti fra le Camere di Commercio, come sono repartiti quelli destinati alle altre spese speciali. Ma come vedesi, questa diversità di sistema proviene dalla diversità del principio più o meno liberale, da cui le due legislazioni sono informate.

Per conoscere in fatto se tali lagnanze siano giuste, o dipendano piuttosto, sia dalla indifferenza per la istituzione, sia dalla novità della cosa, converrebbe esaminare i bilanci, le spese che si fanno, i reparti della tassa, e converrebbe conoscere del pari se tutte le formalità della legge sieno scrupolosamente osservate, e se, in pratica, le Camere di Commercia corrispondono dovunque allo scopo che si ebbe in animo di conseguire.

CAPITOLO XVI.

Il libero cambio.

La discussione più importante, quanto alle dottrine del libero cambio, ebbe luogo nel nostro Parlamento in occasione dei trattati di navigazione e di commercio stipulati in Parigi tra i plenipotenziari francesi e i plenipotenziari italiani, il 13 giugno 1862, e il 17 gennaio 1863; 1 i trattati fra loro connessi e che offrirono opportunità tanto ai protezionisti, quanto agli avversari dell'alleanza francese per dare una nuova battaglia sul campo degli interessi commerciali e della politica nazionale. Poco ci voleva però a persuadersi che quei trattati, sotto qualunque aspetto si considerassero, dovevano dirsi utili e vantaggiosi ad ambe le parti.

1 I plenipotenziari francesi furono i sigg. De Thouvenel e Rouher. I plenipotenziari italiani furono i sigg. Nigra e Scialoja.

Considerandogli infatti sotto l'aspetto economico, essi apparivano corrispondere pienamente al vero stato delle cose. Dal lato nostro era una tariffa, che sebbene non fosse discesa al suo ultimo gradino, pure ispiravasi ai principii della scuola liberale, di cui il conte di Cavour era stato sempre strenuo propugnatore: dall’altro lato esisteva una tariffa informata anche troppo dallo spirito delle vecchie dottrine, cui, prima del nuovo impero, la nazione francese e il suo governo erano attaccatissimi. Era naturale pertanto in questa posizione che il passo più lungo dovesse farsi dalla Francia anziché da noi. Essa doveva abbassare grandemente le sue tariffe al livello delle nostre. A noi bastava lo star fermi.

E questo avvenne col trattato di commercio. Oltre 500 articoli della tariffa francese diventarono subietto di proibizioni tolte, di ribassi ottenuti, di esenzioni concesse. E questo era tutto guadagno netto per l’Italia, che tradotto in cifre ascendeva ad un 75 °» cioè a quasi 1 500 000 lire. Il dire che ciò fosse poco, o si potesse ottenere di più, implicava davvero poca conoscenza del modo col quale possono condursi simili specie di negoziati. I plenipotenziari delle due parti evidentemente erano andati fino a quel limite, oltre il quale sarebbesi chiarita la impossibilità di concludere. Questo limite era il trattato recentemente conchiuso dalla Francia coll’Inghilterra. Ma a questo limite nemmeno potevano giungere i negoziatori francesi, se i nostri non avessero offerto alla Francia alcuni vantaggi. E i soli vantaggi da concedersi in ricambio, non altri potevano essere che rispetto al cabottaggio e rispetto alla diminuzione di tariffa sulle sete. Intorno a questi due punti si ristrinse e si accese più viva la discussione parlamentare, sebbene fosse evidente che senza tali concessioni ogni trattato colla Francia sarebbe stato impossibile.

Ma nel mentre il testo dei trattati chiariva che il cabotaggio concesso alla Francia aveva a riscontro per parte sua abolizione dei diritti differenziali nel commercio diretto, benefizio grande, comunque non esteso ancora al commercio indiretto; e che il ribasso sulle sete era sottoposto ad una graduazione onde lo spostamento nelle nostre manifatture riuscisse meno sensibile; la ulteriore discussione faceva pure conoscere che quelle due concessioni non implicavano nessun sacrifizio per parte nostra, sia perché senza questo trattato colla Francia non avremmo potuto stipulare l'altro coll’Inghilterra, sia perché tali concessioni non sono nulla dirimpetto alle dottrine del libero cambio, sia perché il dirle dannose equivaleva a ritenere che il nostro cabotaggio e le nostre manifatture seriche senza un privilegio, senza una qualche protezione non potessero vivere, sia perché i marinari ed i produttori di seta, non potevano pretendere più degli altri produttori che fossero loro sacrificati i diritti dei consumatori.

Oltre queste ragioni generali, concorrevano poi, rispetto all’uno ed all’altro articolo, delle ragioni speciali a meglio dimostrarne la innocuità.

Quanto al cabotaggio, la Francia lo godeva già sotto forma di scalo nei nostri porti per virtù dei precedenti trattati. Questo diritto, che non poteva impugnarsi, sarebbe stato odioso il negarlo alla Francia amica nostra, quando lo esercitavano nei nostri porti l’Austria e la Spagna, esse pure in forza delle antiche stipulazioni. La Francia avrebbe potuto invero accordarci piena reciprocità, concedendo a noi il cabotaggio sull’Oceano, come ce io consentiva nell’Algeria. Ma ponevamo pretenderla noi tale reciprocità, quando pochi mesi innanzi la Francia l’aveva negata all’Inghilterra?

La poca importanza di tale più piena reciprocità veniva poi svelata dagli oppositori, quando sostenevano non essere noi in grado di goderla neppure più limitata in Algeria, dove la Francia ce la consentiva. Non doveva poi dimenticarsi che il cabotaggio non teme nessuna rivalità; che la nostra marina veliera, che è più numerosa della marina francese, e cui venivano aperti i porti di Francia, era grandemente avvantaggiata per l’abolizione dei diritti differenziali;

che la marina a vapore italiana non era priva di mezzi per sostenersi rispetto alla marina a vapore francese. 1 Tutte queste ragioni, generali e speciali, portavano a concludere che la concessione rispetto al cabotaggio non recava a noi nessun sacrifizio.

Rispetto alle sete, prima di tutto si rispondeva agli oppositori non doversi dimenticare, che l’Inghilterra aveva conceduto l’assoluta esenzione, che il Belgio aveva ridotto il dazio da 12 lire a 3, e lo Zollverein prima da lire 8, 23 a lire 3, 75, e dal 1861 in poi a lire 3. E che però maggiori cautele eransi adoperate dai nostri negoziatori, avendo stipulata una graduale diminuzione prima a lire 9, poi a lire 6, per scendere a lire 3, nel 1868. Si rispondeva ancora che tale riduzione non poteva danneggiare né l’industria serica in particolare, né il commercio in generale; imperocché, oltre il notarsi che l’Italia è produttrice della materia prima, e che tale industria non ha bisogno di quei grandiosi opifici di cui abbisognano altre manifatture, ogni ulteriore obiezione veniva remossa dai resultamenti delle cifre. Dimostravano queste che l’Italia nel 1861 esportò 116 000 chilogrammi di tessuti di seta, stando soltanto ai registri doganali, mentre l’importazione generale dall’estero rappresentava un’importazione di chilogrammi 201885, fra i quali 114000 tessuti di Francia. Dunque era chiaro che l’Italia sosteneva la concorrenza rispetto ai tessuti lisci, come era chiaro che un dazio di protezione non poteva dargli nessun benefizio rispetto ai tessuti di Lione, ove non giungesse a conquistarsi sul mercato quella opinione di bontà e di eleganza nel prodotto, che può dipendere dai capricci della moda, ma non dipende certamente dai dazi e dalle tariffe.

Quando poi si persisteva dai produttori nel sostenere che senza un dazio protettore le loro manifatture non potessero reggere alla concorrenza, era ovvio il rispondergli: peggio per voi!

1 Al 31 dicembre 1861 i vapori francesi ascendevano a 327 della capienza di 73 267 tonnellate. I vapori italiani erano 66, ma della capienza di 25181 tonnellate.

Voi, per sostenere un’industria che i vostri lamenti chiarirebbero infeconda, non avete diritto ad un privilegio dannoso ai consumatori, che per il prodotto di cui abbisognano vorreste pagassero un prezzo più caro, dannoso al commercio, che il trattato avvantaggia, dannoso ai produttori delle sete gregge e torte, che guadagnano nell’abbassamento della tariffa francese.

La esperienza c’ insegna quale valore abbiansi i lamenti dei produttori manifatturieri in fatto di tariffe. Il sistema proibitivo dei Medici non impedì che la industria serica e il lanificio decadessero in Toscana. La libertà non ha impedito che il lanificio ritornasse fiorente in Italia. Ben più dei produttori di manifatture. seriche avrebber potuto gridare i produttori di panni, alle prime riforme del conte di Cavour. E gridarono; ma egli stette fermo, ed oggi la sua memoria è cara a quegli stessi che allora lo maledivano.

Sul campo delle dottrine economiche i protezionisti erano adunque battuti, poiché il loro tempo era passato, né potevano lusingarsi di ostinarsi ulteriormente in vani conati, per trattenere il trionfo di un principio, che è entrato nelle coscienza di tutti, appunto perché corrispondente al piè forte istinto della vera democrazia, che è l'interesse dei consumatori.

Se poi la questione si voleva trasportare sul campo della politica, i trattati non potevano temere una gagliarda opposizione. A niuno sfuggiva il convincimento che l’Imperatore dei Francesi è il migliore amico che abbia l’Italia per sue inclinazioni antiche e per interessi nuovi. Ma a niuno sfuggiva altresì il pensiero che egli non può tutto, e che deve lottare coi pregiudizi secolari di una scuola politica stata arbitra, non è guari, dei destini di Francia, ed avente dietro di sé fautori e tradizioni. Per vincere i pregiudizi di questa scuola, non vi era altro mezzo che contrapporgli la realtà degli interessi, mostrando ai Francesi che l’unità dell’Italia giova nei rispetti politici e nei rispetti economici agli interessi della nazione. Quando questa persuasione sia entrata nella coscienza popolare, la partila è vinta per l'Imperatore e per noi.

Sotto questo aspetto ogni opposizione spariva, e i due trattati, dopo lungo e fervido combattimento, vennero approvati dalla Camera e dal Senato.

Ho voluto riassumere in poche parole questa importante discussione, imperocché fosse questa l’ultima prova della scuola protezionista, e fossero quei due trattati il fondamento di tutte le convenzioni che abbiamo stipulate di poi cogli altri Stati.

Il principio del libero cambio, esplicato che sia in tutte le sue logiche conseguenze, deve prima o dopo condurre ad una nuova riduzione delle tariffe attuali. Da questa riduzione, meglio che da qualunque altro espediente, dipendono l’incremento del commercio nazionale, e la repressione del contrabbando.

CAPITOLO XVII.

Il debito pubblico e la moneta.

Ma per aiutare lo svolgimento della industria e del commercio italiano, non bastavano né la riforma doganale né la revisione dei trattati, se in pari tempo non si provvedeva a creare sul mercato estero il credito del Regno d’Italia, se non si pensava ad agevolare le contrattazioni, unificando gli istrumenti destinati alla circolazione dei valori, se non soccorrevasi al credito dei privati, aiutando con ogni mezzo la trasmissione, le funzioni e l’impiego dei capitali.

Tutte queste difficili e delicatissime operazioni, che avrebbero gittata lo sgomento in qualunque uomo di Stato, sia per il dubbio della riuscita, sia per gli osta coli frapposti dagli interessi, sia per il costo della esecuzione, vennero felicemente compiute in breve spazio di tempo dal Governo, stante la cooperazione del Parlamento, e mediante la buona volontà delle popolazioni.

La unificazione del debito pubblico dei cessali Stati, era necessaria, come misura politica, onde immedesimare nelle sorti d’Italia l’interesse di lutti i creditori, e come misura finanziaria, onde sul mercato interno ed estero non ci fosse nessuna concorrenza fra i titoli vecchi e i titoli nuovi. Questa operazione venne immaginata e condotta felicemente dal ministro Bastogi, che aprì il gran libro del debito pubblico, riunendo lutti i debiti irredimibili in due grandi categorie, l’una di rendita consolidata 5 per 100, l’altra di rendita consolidata 3 per 100, lasciando in una terza categoria gli altri debiti redimibili, e sostituendo ai titoli antichi della doppia rendita consolidata, la necessità di un titolo nuovo. 1 Il cambio dei titoli dentro il termine di un anno che la legge assegnava, venne compiuto quasi totalmente senza che niuno se ne accorgesse. E quindi, da quel giorno, non fu altrimenti visto sul mercato se non che il titolo del Regno d’Italia, senza concorrenti e senza rivali. Era questo il segno più esplicito e meno equivoco sul mercato estero della unità dello Stato, che veniva in tal modo riconosciuta dai banchieri, prima che lo fosse dai Governi.

Altra operazione anche più delicata e più difficile consisteva nel sostituire alle diversissime monete circolanti per le province d’Italia, una nuova moneta che avesse per base il sistema decimale, e che, portando l’impronta del nuovo Regno, facesse sparire le tracciò delle antiche signorie, nelle quali era stato diviso. E questa pure era una necessità reclamata anche dai bisogni commerciali, nulla nuocendo di più allo svolgimento dell’industria, quanto il dover mutare ad ogni passo l’istrumento più indispensabile delle contrattazioni, e gli elementi primordiali del calcolo.

1 La Legge che istituisce il gran libro del debito pubblico è del 18 luglio 1861.

La Legge che unifica i debiti degli antichi ex-Stati è del 4 agosto 1861.

L’ordinamento delle direzioni del debito pubblico in Napoli, Palermo, Firenze, Milano, fu pubblicato col R. Decreto del 24 ottobre 1861.

La grande riforma fu quindi iniziata prima collo stabilire la impronta per le monete nuove di oro, di argento e di bronzo che conierebbonsi d’ora innanzi, 1 e col determinare il corso legale della lira italiana, dei suoi multipli e summultipli, il corso ed il ragguaglio delle monete battute dai cessati governi. Quindi fu provveduto al riordinamento delle zecche e dell'amministrazione delle monete, riducendo a tre (Torino, Milano, Napoli) le zecche che prima erano sette. Poi fu ordinato il corso della lira italiana e delle monete decimali d’oro: dopo queste disposizioni preliminari, venne la legge generale di unificazione del sistema monetario Per eseguire questi nuovi provvedimenti, bisognava conoscere prima di tutto il valore della moneta antica, che dovevasi togliere dal mercato, e questo fu presso a poco accertato essere, nelle diverse province d’Italia, di circa L. 608 756346, 67. Bisognava quindi procedere ad ordinare la coniazione della nuova moneta, che in principio fu limitata a 150 milioni di moneta d’oro e di argento e 36 milioni di moneta di bronzo.

1 R. Decreto del 17 luglio 1861.

2 R. Decreto del 2 maggio 1862.

3 R. Decreto del 9 novembre 1861.

4 R. Decreto del 17 luglio 1861, e Legge del 23 marzo 1862.

5 Legge del 24 agosto. Notisi che nelle province toscane la nuova moneta decimale era stata già introdotta dal Governo della Toscana negli anni 1859, 1860.

6 Vedi Annuario Statistico del 1864, a pag. 653, dal quale ricavo il seguente

Riassunto della coniazione delle monete non decimali.

Oro

L. 102,165,804, 17

Argento

L. 46,1714,308, 18

Eroso misto

L. 20,900,000, 00

Rame

L. 23,976,234, 32

Totale

L. 608,756,346, 67

E tale ordinazione fu data per appalto a tre case di Parigi, che dovevano cominciarla il 10 gennaio 1862 nelle zecche italiane. 1 Però, secondo i computi fatti a tutto il 1862, la coniazione della nuova moneta residua vasi a L. 90 519220,18, (2) che anche mista alla moneta decimale già in corso nelle antiche province e nell’ex-ducato di Parma prima del 1859 (L. 425 755818) 3 era ben lungi dal sodisfare ai bisogni della pubblica circolazione.

1 La ditta Estivant di Parigi, doveva coniare nella zecca di Napoli 12 milioni di oro e di argento dentro il 1862.

La ditta Erlanger e C. di Parigi, doveva coniare 12 milioni di bronzo nella zecca di Milano.

La ditta Oeschger, Mesdach e C. di Parigi, 8 milioni di bronzo.

La banca nazionale di Torino, doveva coniare nel termine stesso L. 29 362 659.

Dal 1859 a tutto il 1862 furono coniate:

Monete d’oro

L. 50 622 210,00

idem d’argento

L. 10808310,50

idem di bronzo

L. 29088699,68

La moneta decimale italiana anteriore al 1861 si valuta come appresso:

Oro

L. 216 451 850

Argento

L. 204223532

Biglione

L. 666 207

Rame.

L. 4414229

Cosi cumulando queste partite, l’importare complessivo della moneta decimale a tutto il 1862 era come appresso:

Monete d'oro

L. 267 074 060

idem d'argento

L. 215 031 842

idem di biglione

L. 666 207

idem di rame e bronzo

L. 33 502 929

Totale

L. 516 275 038

A questi fu in parte provveduto colle ulteriori coniazioni degli anni 186364 per il valore complessivo di L. 157 507 200 80, e con quelle dell'anno successivo che hanno potuto grandemente agevolare il baratto della vecchia moneta, la quale tinto di va sparendo dal nostro mercato, con minore spesa e con minori perturbazioni, che non avrebbonsi potuto ragionevolmente temere. 8 Malgrado ciò, la nuova moneta fino a qui coniata è sempre inferiore ai bisogni sempre crescenti del paese.

1 Vedi per più speciali notizie 1 Annuario statistico del 1864, dal quale ho tratte quelle di cui mi sono valso.

2 Dalle notizie comunicatemi gentilmente dal Ministero di Agricoltura e Commercio, ricavo il conto seguente per gli anni 1863 e 1864:

METALLI.

SPECIE E NUMERO DI MONETE.

Valore nominale.

Oro

Lire 20.

Lire 10.

Lire 5.



4048101

542 715

196 780

87373400 —

Argento

Lire 3.

Lire 2.

Lire 1.

Cent. 50.

Cent. 20.



120387

5 299829

39725399

17 029820

14160 994

62134400 80

Bronco.

Lire otto milioni in pezzi di Cent. 10

8000000


TOTALE L.

457507200 80

ATTIVO E PASSIVO RESULTANTE DALLE OPERAZIONI CONCERNENTI LA MONETAZIONE.

Operazioni in oro, argento, eroso misto.

Spesa per il ritiro, cambio e trasporto delle monete d’oro, d’argento e eroso misto

L. 1080 000

Perdita resultante dalla deficienza di peso delle monete d oro, d'argento, ecc.

L. 28 967 550

Spesa per straordinaria fabbricazione di spezzati d’argento

L. 502 500


L. 30550050

E basti il notare, che mentre a tutto il 1865 il totale della vecchia moneta cambiata ammonta, secondo i computi del Governo, alla somma di 254 milioni, pure nelle province meridionali è sempre in circolazione la vecchia moneta borbonica di argento, che si valuta per lo meno circa i 300 milioni.

Trasporto

L. 30 550 050

Utile della conversione dell’argento in oro

L. 4 658700

Utile procedente dalla fabbricazione degli spezzati d’argento a titolo di 835 invece di 900 millesimi


L. 9750000

L. 14408 700

L. 14 408700

Residuo passivo sulle operazioni in oro, argento, eroso misto


L. 16141350

Operazioni in bronzo e rame.




Spese per acquisto di chil. 1600 000 bronzo.

L. 4800000

Spesa di fabbricazione di 16 milioni in pezzi di 10 centesimi

L. 1600000

pese diverse di saccherie, trasporti, ecc.

L. 300000

Spesa di ritiro e cambio di 11 milioni in rame

L. 400 000

Totale passivo L. 7100000

L. 7100000



Somma totale da iscriversi in bilancio

L. 23941350

Utile derivante dalla vendita delle vecchie monete di rame


L. 11,4840000

Utile resultante dalla emissione di una somma nominale di monete di bronzo superiore a quella delle monete di rame da ritirarsi



L. 5000000

Somma totale da iscriversi in attivo L. 9840000

L. 9840000

Somma totale cui si riduce la spesa effettiva.

L. 13401 350

Ed ognuno capisce che sebbene per effettuarne il ritiro ed il baratto occorra una forte spesa non di troppo inferiore ai 10 milioni, pure ogni ragione di prudenza politica, consiglierebbe a farla più presto che è possibile, nulla agendo cosi fortemente sulle immaginazioni popolari, per fortificare il convincimento della stabilità delle cose quanto l’impronta della moneta.

Nel modo stesso, e senza gravi difficoltà, vanno sostituendosi nelle pubbliche e private transazioni la misura e il peso decimale, alle infinite varietà di pesi e misure che rendevano impossibile l’intendersi non solamente tra provincia e provincia ma finanche fra i Comuni di una stessa provincia. 1 Non fu nemmeno obliato di provvedere al credito dei privati e dei Comuni, associandolo al credito dello Stato. Cosi vennero estesi a tutte le province i benefizi della Banca nazionale, 2 aspettando o che la legge e gli accordi dessero vita ad un grande istituto nazionale di credito, o che si rendesse possibile la moltiplicità delle banche; nell’un caso e nell’altro, senza troppa offesa della libertà, come senza danno degli interessi generali dello Stato. Cosi fu incoraggiata la fondazione di altri Istituti di credito, che vanno estendendo le loro operazioni per tutte le province del Regno, e fu pure facilitato dovunque l’acquisto dei Buoni del Tesoro. Questo basti per ora, giacché di alcuni Istituti di credito intendo di occuparmi più specialmente in altra sede di questo lavoro.

1 Legge del 28 luglio 1861.

2 Le sedi succursali della Banca nazionale furono istituite nelle province lombarde, romagnole e meridionali coi RR. Decreti 17 novembre 1860, 24 febbraio e 18 agosto 1861.

CAPITOLO XVIII.

Contabilità e pubblici funzionari.

Di non minore importanza furono i provvedimenti sanciti rispetto alla contabilità dello Stato e rispetto agli impiegati. Era urgente il provvedere sulla prima, perché senza avere un medesimo sistema di contabilità, non era possibile né l'accertare gli stati di previsione, né l'assicurare il servigio del Tesoro, né il garantire la sincerità dei contratti nei quali fosse interessato lo Stato, né il conseguire la regolarità, l'ordine e la fedeltà delle riscossioni e dei pagamenti, né unificare il bilancio. Urgente era altresì il provvedere agli impiegati, perché senza parificare gli stipendii e i diritti di aspettativa e di pensione, non era possibile né il traslocamento dei funzionarli secondo i bisogni dell’amministrazione, né la unificazione dei varii rami di essa. Queste necessità furono la origine della legge che istituiva la Corte dei conti 1 e gli uffizii di riscontro, 1 della legge e regolamenti di contabilità, 1 delle leggi e provvedimenti che statuiscono sugli stipendii, sulle pensioni, sul cumulo degli impieghi, 2 sulle aspettative e sulle disponibilità dei pubblici impiegati, non meno che sulle ritenute degli stipendii per il fondo delle pensioni. 3

1 Legge de 14 agosto 1862. R. Decreto del 5 ottobre sul procedimento e giurisdizione della medesima.

2 Decreto dell'8 ottobre, che estende a tutto il Regno la Legge di contabilità, e regolamento del 7 novembre 1860. Altra riforma del medesimo col Decreto dei 18 dicembre 1862.

1 Legge de' 14 aprile 1864 sulle pensioni civili; Legge de' 24 aprile 1864 sulle pensioni militari.

2 Legge del 19 luglio 1862.

3 Leggi degli 11 ottobre 1863 e 18 dicembre 1864.

Non io certamente vorrei sostenere che tali leggi e regolamenti sieno opera perfetta, che non siensi commessi più e diversi errori, che talvolta la ragione di Stato, la quale esigeva la unificazione, non prevalesse anche sulle stesse regole della giustizia. Anzi in progresso di questo libro verrò indicando taluni difetti cui è d'uopo rimediare, e taluni provvedimenti che reputo essenzialissimi per migliorare ramministrazione. Ma intanto affermo che i vantaggi ottenuti sono sempre superiori agli inconvenienti patiti, che la necessità di fare subito qualche cosa era evidente per tutti, che nel bisogno di fare e di far presto, non è maraviglia che avessero la prevalenza le norme scritte del solo Stato costituzionale che fosse in Italia, piuttosto che le norme o pratiche degli altri Stati retti dall’arbitrio del dispotismo. Non dubito poi di notare, che riguardo alla legge di contabilità (senza dubbio difettosa), gli inconvenienti non lievi cui ha dato luogo, più che dai suoi vizii intrinseci, sono dipesi, vuoi dai regolamenti e pratiche colle quali venne applicata, vuoi dalla imperizia o dalla mala voglia degli esecutori, vuoi dal solo fatto di fondere insieme sette diverse amministrazioni, vuoi dal disguido inevitabile che avviene sul primo introdursi di ordini nuovi e di nuovi sistemi, prima che tutte le ruote del meccanismo siano bene incastrate fra loro, vuoi finalmente dalle inevitabili collisioni del vecchio col nuovo. Se nei lamenti, che in tale proposito udimmo da tante parti, noi sceveriamo quelli che muovono da legittimi interessi offesi, da quelli che provengono dalla cessazione de' vecchi abusi, o dalla tenace predilezione per antiche usanze, se ne può concludere agevolmente che, fatta astrazione dai difetti che pur devono correggersi, e fatta ragione di tutto, l’avere istituito un sistema unico di contabilità, e l’avere ottenuta la parificazione nel personale addetto ai moltiplici rami del pubblico servizio, fu un passo immenso nell’amministrazione, che altrimenti, con tante leggi diverse e tante pratiche e norme tra loro inconciliabili, sarebbesi convertita in un vero caos di confusione e di disordine, nel quale niuno sarebbesi rinvenuto, e cui sarebbe stato quasi impossibile di recare più tardi un rimedio. Ora che cosa avvenga del danaro pubblico qualche cosa ne sappiamo. Senza la legge generale di contabilità e senza la Corte de' conti, non ne sapremmo nulla. Il guadagno non è indifferente.

L’argomento vastissimo della contabilità mi richiamerebbe ad esporre le diverse parti di cui si compone, cioè la parte organica ed amministrativa che è affidata ai Ministri ed ai pubblici funzionarii, la parte legislativa che si esercita dal Parlamento, la parte di vigilanza che spetta a speciali magistrature.

Ma non potendo entrare nei minuti particolari che riguardano la parte amministrativa della contabilità, e riservandomi a trattare più tardi di quella che spetta al Parlamento, restringo adesso il mio discorso ad esporre sommariamente i principii fondamentali della contabilità generale, giacché essi sono la base di tatti i regolamenti, e senza averne una qualche notizia non potrebbesi facilmente capire il meccanismo della nostra amministrazione.

I principii fondamentali della nostra contabilità sono stabiliti dalla legge del 13 novembre 1859.

1° Nessuna entrata può esser percetta, nessuna spesa può essere pagata senza che le une e le altre vengano iscritte nei bilanci attivo e passivo stabiliti con legge speciale.

2° Le spese nei bilanci parziali sono distinte per titoli, capitoli, ed articoli secondo la diversa loro natura, e vengono divise in ordinarie, e straordinarie.

3° Nessuna nuova spesa straordinaria eccedente la somma di L. 30, 000 può iscriversi in bilancio se non è preventivamente approvata per legge speciale.

4° Il progetto dei bilanci attivo e passivo deve essere presentato al Parlamento dieci mesi prima che cominci l’esercizio al quale i bilanci si riferiscono.

5° L’esercizio finanziario va dal 1 gennajo al 31 decembre, ma si protrae a tutto giugno dell’anno successivo per le operazioni relative alla riscossione dei proventi, alla liquidazione e pagamento delle spese.

6° Ogni provento deve versarsi nelle Tesorerie, e le funzioni di chiunque riceve o maneggia denaro dello Stato, sono incompatibili con quelle di amministratore, e ordinatore di pagamenti.

7° È vietato lo storno di fondi da capitolo a capitolo di un bilancio approvato.

8° I lavori e somministrazioni occorrenti al pubblico servizio non possono farsi che per contratto, e previa la solennità del pubblico incanto, meno le poche eccezioni stabilite dalla legge.

9° Ogni contratto che ecceda le lire 25, 000 deve essere comunicato in progetto al consiglio di Stato per il suo parere, e deve essergli comunicato nuovamente prima che diventi esecutorio, quando fosse esente dalle solennità dell’incanto, quando superi le L. 10, 000, quando si tratti di alienazione di stabili.

10° Niun pagamento può eseguirsi se non in virtù di un mandato spedito, e vidimato dal ministro ordinatore. E nessun mandato può essere ammesso a pagamento se non si riferisce ad un credito regolarmente aperto, se non enuncia il capitolo, e l’articolo del Bilancio parziale, e della legge speciale da cui si stacca, se non è vidimato dalla Corte dei conti cui deve preventivamente sottoporsi insieme coi documenti di corredo.

11° L’assestamento definitivo dei bilanci ad esercizio chiuso deve essere sancito con legge speciale, ed il relativo progetto deve essere accompagnato dai conti dei singoli ministri, e da quello generale dell’amministrazione delle Finanze.

12° Le spese autorizzate che non furono effettuate alla chiusura del relativo esercizio, restano annullate, meno che si tratti di mandati già spediti, o di spese in corso di esecuzione.

Capisce agevolmente il lettore per la semplice enunciativa di questi principii, che se la contabilità dello Stato può esser subietto di censure e di riforme, non cessa per questo dall’offerire le più valide garanzie contro ogni possibile abuso della pubblica pecunia.

CAPITOLO XIX.

La Corte del conti.

Devo spendere adesso qualche parola intorno alla Corte dei conti, giacché la legge che la istituisce e la governa fu argomento nelle due Camere di gravissime discussioni.

Non poteva esistere dubbio alcuno intorno alla necessità di siffatta istituzione, che è complemento di ogni bene ordinato governo, tanto più che essa esisteva già anche nei varii stati della Penisola retti a governo assoluto. E non poteva nemmeno dubitarsi della opportunità di creare una nuova Corte dei conti, in surrogazione di quelle che esistevano a Torino, a Parma, a Firenze ed a Napoli, ogni qualvolta appariva evidente la urgenza di avere leggi e garanzie uniformi di contabilità, e se volevasi pervenire a ciò che più importava, cioè la unificazione del bilancio. Questo conduceva di per sé alla necessità che unica fosse la magistratura, cui venissero dalla legge affidati i poteri e gli ufficii della vigilanza.

I dubbi e le difficoltà cadevano piuttosto intorno ai modi coi quali tale magistratura, dovesse organarsi, ed intorno ai poteri che gli si dovessero concedere: dubbi e difficoltà tanto maggiori, in quanto che tali poteri dipendessero in gran parte dai principii che informavano la contabilità dello Stato, e che non furono stati mai discussi in Parlamento, avvegnaché la estensione delle Leggi di contabilità e delle loro successive riforme a tutto lo Stato, vista la urgenza del provvedere, si fosse dovuta operare per decreto reale.

Questo condusse alla conseguenza che la discussione intorno alla istituzione della Corte dei conti fosse quanto mai intralciata e faticosa, senza che per ciò i più gravi problemi dell'argomento fossero pienamente svolti e risoluti.

Il progetto fu presentato, dal ministro Bastogi, nella tornata del 10 decembre 1861: leggermente modificato dalla Camera, passò al Senato ove dovette soggiacere a nuovi ed importanti mutamenti, per subirne altri a sua volta nella Camera dei deputati, finché venne sanzionato definitivamente colla Legge del 14 agosto 1862.

L’accordo delle due Camere fu sulla convenienza di attribuire il privilegio della inamovibilità ai presidenti ed ai consiglieri della Corte. Ci fu accordo anche sulle attribuzioni che ad essa dovevano darsi, e che non si discostavano da quelle che la Corte dei conti aveva già a Torino. Ci fu disaccordo intorno alle facoltà nuove che il progetto ministeriale voleva affidarle, intorno alla istituzione del procuratore generale, ed intorno alla ammissione dei Ragionieri con voto deliberativo.

Infatti, nel primitivo progetto contenevasi un principio nuovo, il principio cioè del sindacato, che torso più tardi tornerà in discussione. In forza di quel principio, davasi alla Corte dei conti non tanto la facoltà di chiedere direttamente ai capi delle amministrazioni ed agli uffiziali revisori le notizie e documenti di cui potesse abbisognare, ma le si davano le più importanti facoltà di prescrivere revisioni di cassa ordinarie e straordinarie, e di vigilare onde le revisioni si facessero e fossero efficaci.

Queste facoltà la Corte dei conti avrebbe dovuto esercitarle col mezzo del procuratore generale. E cosi essa avrebbe assunto il doppio ufficio, di vigilare che le leggi fossero osservate dai ministri, e che l’amministrazione fosse sempre ordinata, regolare, onesta e fedele in tutti gli uffizii subalterni. E siccome queste tali attribuzioni le avrebbe più specialmente esercitate col mezzo del procuratore generale, questi veniva ad assumere veste e carattere di un sindacatore permanente nel duplice interesse della legge e dei ministri.

Tale innovazione, che per necessità avrebbe portati utilissimi effetti anche nella parte amministrativa della contabilità, non piacque, in quanto fu creduto che una ingerenza diretta nell’amministrazione non fosse consentita dal principio costituzionale della responsabilità, e quindi le facoltà del sindacato alla Corte dei conti non furono date, e se a stento fu conservalo l'ufficio di procuratore generale, le sue attribuzioni si vollero ristrette alla mera giurisdizione contenziosa.

Anche intorno all’ammissione dei Ragionieri con voto deliberativo negli affari di cui fossero relatori, fu disputato assai, volendosi da alcuno che la stessa revisione numerica dei conti si facesse dai consiglieri. Ma finalmente questo dissidio venne a cessare, essendosi dovuti persuadere anche i contrarii, che senza la cooperazione di uomini valenti ed esperti nel calcolo, la Corte non avrebbe potuto esercitare i suoi moltiplici ufficii, e che tale cooperazione non poteva aversi efficace, se non provvedevasi anche a rafforzare la dignità e la responsabilità morale di coloro cui si affidava.

U principio della responsabilità non impedì per altro che fra le attribuzioni date alla Corte primeggiasse quella del Riscontro, che in Francia è soltanto amministrativo, mentre noi, sull'esempio del Belgio, lo abbiamo giudiziario. Anzi attribuzione del riscontro fu esagerata oltre i limiti designati dall’originario progetto, e senza gravi discussioni venne estesa a tutti i decreti coi quali si approvano contratti, o si autorizzano spese di qualunque natura, a tutti gli atti di nomina, promozione e trasferimento d’impiegati, a tutti gli atti infine che conferiscono stipendi, pensioni e assegnamenti a carico dello Stato, non meno che ai mandati ed ordini di pagamento.

Quindi il riscontro giudiziario preventivo, immaginato per l'effetto che non si facciano spese non autorizzate, che le somme stanziate in bilancio siano applicate alle spese prescritte, e che tali somme non siano oltrepassate o trasportate a titoli diversi non consentiti dalla Legge, assumeva il carattere della più importante attribuzione della Corte dei conti, quasi da eclissare tutte le altre, quella compresa della revisione materiale e morale dei conti, che è pure l'ufficio per il quale, secondo il suo nome, sembrava essere più specialmente istituita.

Vero è che nel concetto primitivo fu creduto, che riguardo ai mandati delle spese, il riscontro non dovesse essere preventivo per tutte indistintamente, talché restando esso limitato a quelle che non traggono origine da cause permanenti e necessarie, bastasse per le altre il riscontro successivo. E fu credulo egualmente che, stabilendosi in alcune località degli ufficii appositi con speciale delegazione della Corte dei conti, il riscontro dei mandati potesse effettuarsi senza impaccio al celere procedimento della pubblica amministrazione.

Può dubitarsi però che a questo concetto prudente e savio non abbia corrisposto la pratica applicazione, o ciò dipendesse dalla legge di contabilità o piuttosto dai regolamenti la cui tendenza è sempre proclive ad esagerare le disposizioni legislative, ed a complicare il meccanismo delle amministrazioni.

Riassumendo adunque i principii fondamentali della legge del 14 agosto 1862, le attribuzioni della Corte dei conti sono le seguenti:

1. La vigilanza sulle spese che essa esercita mediante il Riscontro, la Registrazione, il Visto.

2. La vigilanza sulla riscossione delle entrate, sui valori in danaro e in materia, vigilanza che la Corte dei conti esercita mediante l’esame dei prospetti dei conti di cassa, delle relazioni, delle situazioni dei magazzini, che gli vengono trasmessi dai rispettivi ministri, e mediante gli avvisi che ai ministri partecipa intorno alle irregolarità o infrazioni che in tali esami le occorre verificare.

3. La vigilanza sulle cauzioni.

4. L’esame dei conti di ciascun ministro al termine di ogni esercizio e del conto generale dell’amministrazione delle finanze, prima che sieno presentali alla approvazione delle Camere.

5. II giudizio, con giurisdizione contenziosa in prima istanza, dei conti dei tesorieri, ricevitori, cassieri ed altri agenti della amministrazione, ed in seconda istanza, sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.

6. La liquidazione delle pensioni.

Alla deliberazione colla quale la Corte approva i conti dei ministri, Essa aggiunge una relazione che viene presentala al Parlamento, nella quale espone: (a) le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto ai decreti, mandati, o altri atti: (b) le sue osservazioni intorno al modo col quale l’amministrazione si è contenuta rispetto alle discipline di ordine amministrativo e finanziario: (c) le variazioni o riforme che crede opportune al perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull’amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

La istituzione della Corte dei conti esiste da poco pili di due anni, ed i servizi che ha già potuto rendere alla pubblica amministrazione sono grandissimi, infondendo nei vari rami di essa quello spirito di ordine e di severità che le è proprio, e ponendo in rilievo i difetti che la esperienza le ha fatto discuoprire. Essa ha proceduto fin qui molto guardinga nel proporre innovazioni, ed ha fatto bene, avendo voluto anzi tutto riunire i materiali che le occorrevano per conoscere nelle parti più minute l’organismo amministrativo. Le sue deliberazioni sui conti non furono ancora viste, e non si vedranno così presto, se non riformasi il sistema della contabilità, o non si ricorre al rimedio eroico di un capo saldo. Le difficoltà maggiori stanno come ognuno capisce nell’assestamento dei conti dei Governi provvisori, e di quelli del primo anno amministrativo del nuovo Regno. Ma le relazioni della Corte dei Conti al Parlamento, che di anno in anno si rendono più particolareggiate, costituiscono una serie di documenti che voglionsi studiare attentamente, poiché dall’accurato esame di quelle relazioni devono provenirne le più salutari riforme LA CORTE DEI CONTI. 117 che, tosto o tardi, dovranno introdursi nella contabilità e nella amministrazione dello Stato.

CAPITOLO XX.

Le Imposte.

Il punto più difficile e più scabroso della unificazione era quello certamente che risguardava le leggi di finanza e d’imposta, come che tali leggi attengano direttamente alla costituzione economica del paese, e le ragioni pur troppo della loro innocuità e tollerabilità si desumono precipuamente dal tempo e dalle abitudini. La massima, che le imposte più antiche sono le migliori non poteva praticarsi in Italia, ove essa trovava ostacolo nel principio costituzionale, che vuole e garantisce a tutti i cittadini la eguaglianza di riparto nei pubblici tributi, e ne incontrava un altro nell’aumento delle spese cui era mestieri di provvedere accrescendo 1 e entrate.

Infatti le tariffe dei generi di regalia erano diversissime tra l’una e l'altra provincia. La lotteria, risorsa meno decorosa se vuolsi, ma pure risorsa non spregiabile e di cui non può farsi getto immediato, era regolata da norme svariate nelle vincite e nelle giocate. In alcuni luoghi non percepivasi niuna tassa proporzionale, ma soltanto una tassa fissa sopra i trapassi di proprietà per atto tra i vivi; le tasse di successione, di registro, di bollo, di atti giudiziari erano per tutto contemperate sopra diverse graduazioni. La imposta sulla ricchezza mobile, dove non esisteva affatto, dove era esagerata, dove confondevasi con una tassa di capitazione. Alcuni paesi non pagavano nessun dazio di consumo; in altri lo percepiva interamente lo Stato; in altri interamente il Comune, in altri ci partecipavano entrambi. La imposta fondiaria essa pure era percetta su basi le più disparate, poiché in alcuni luoghi era ripartita su quelle di moderni catasti, in altri su quelle dell’antico censimento, in altri sulle denunzie, talché alcune province pagavano (e medesime imposte da mezzo secolo in poi, altre le avevano viste in un decennio più che raddoppiarsi. Le case e i terreni, dove erano censiti con norme eguali, dove con norme diverse, e, pressoché da per tutto, dalla sola proprietà fondiaria sopportavansi le spese per i servizii comunali e provinciali. Insomma, il principio della eguaglianza dei tributi non poteva fra noi applicarsi senza una revisione compiuta, e senza una riforma generale di tutte le leggi d'imposta, il cui effetto finale fosse la perequazione delle tasse e gravezze fra tutte le province, fra tutte le classi dei contribuenti, fra tutti i cittadini, la più prossima al vero che potesse ottenersi.

E questa opera ardua, odiosa, impopolare, ma giusta e necessaria, fu assunta arditamente dal Governo e dal Parlamento con mirabile abnegazione e con pari risolutezza, senza fermarsi davanti a nessun ostacolo, senza retrocedere davanti a nessuna opposizione. Cosi, l’una dopo l’altra, furono riformate le leggi e perequate per tutto il regno le tasse di regalia, della lotteria del registro, delle manimorte, delle società, del bollo, della ricchezza mobile, del dazio consumo, della proprietà fondiaria. Cosi tutte le province d’Italia furono poste nella medesima condizione e parificate fra loro rispetto alle diverse imposte dirette e indirette, come lo erano già rispetto alla leva. Cosi fu provveduto a stabilire una base eguale per la occorrenza di nuove gravezze. Cosi venne unificata la parte più essenziale della pubblica amministrazione. 1 Malgrado le apprensioni e le paure degli onesti, e malgrado le speranze dei tristi, 1 Italia ha risposto dovunque, con accordo mirabile, al concetto che di essa eransi formato i suoi rappresentanti.

1 Giovi avere sott’occhio la indicazione delle diverse Leggi di finanza, votate dal Parlamento.

1861.

17 luglio, — Legge sulle tasse marittime.

1862.

2 aprile. — Legge che approva la tariffa dei prezzi di privativa di sali e tabacchi.

6 — Legge che stabilisce la tassa del decimo sul prezzo dei trasporti a grande velocità nelle ferrovie.

21 — Legge sulla tassa di registro.

id. — Bollo. id. — Redditi di mano morta.

id. Sulle società industriali, commerciali e sulle assicurazioni.

6 maggio. —Sulle tasse ipotecarie.

13 luglio. — Intorno alla privativa dei sali e tabacchi.

31 luglio. — Sulle tasse universitarie.

14 agosto. — Legge per l'aumento del decimo di guerra sulla tassa di registro ec.

21 settembre. — Legge sul bollo delle carte da giuoco.

1863.

16 luglio. — Legge che determina il prezzo dei sali.

17 settembre. — Legge relativa al giuoco del lotto e lotterie.

1864.

14 luglio. — Imposta sui redditi della ricchezza mobile. id. — Sul conguaglio della imposta fondiaria.

20 — Imposta sul dazio di consumo.

20 novembre. — Aumento dei prezzi dei generi di privativa e delle tasse postali.

Talché, acquistatosi da tutti il convincimento che quelle leggi erano giuste e necessarie, le nuove imposte hanno potuto applicarsi dovunque senza resistenza non solo ma con mirabile cooperazione intelligente e patriottica delle magistrature comunali e provinciali, e di ogni ordine di cittadini, che secondando gli intendimenti da cui quelle leggi e quelle tasse furono mosse, hanno compreso del pari che il momentaneo disturbo che ne avrebbero patito, sarebbe largamente compensato dai vantaggi che ne riceverebbe il paese, come che la perequazione delle imposte fosse al tempo stesso un atto di giustizia, un nuovo cemento dell’unità dello Stato, e la più valida garanzia della prosperità economica della Nazione.

E mentre affermo che quelle leggi sono informate ai più sani principii della giustizia e della scienza economica, non dico però che sieno senza difetti, e non possano assai migliorarsi. Non pochi di tali difetti, che non potevano teoricamente prevedersi, furono poi scoperti nella pratica applicazione; altri dipendono dalle difformità tuttavia esistenti nelle leggi civili di procedura, e del notariato a cui quelle leggi d’imposta si riferiscono; altri infine provengono dalla inesperienza o dai vizii di applicazione.

Ma tali difetti o scompariranno mediante una più retta e sagace applicazione, o saranno corretti, come già in parte lo furono, dal concorso del Governo e del Parlamento. G il paese che, malgrado il suo buon volere, non ha potuto a meno di risentirne una momentanea perturbazione, non anderà guari che benedirà il coraggio del Parlamento che, dando il suo voto a questa importantissima e necessaria riforma, mostrò di aver fede nel patriottismo delle popolazioni e nei destini d’Italia.

Premesse queste considerazioni generali, è duopo che io discorra partitamele delle principali leggi d'imposta, che costituiscono nel loro complesso il nostro sistema finanziario.
























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