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IL BANCO DELLE DUE SICILIE (Zenone di Elea, Aprile 2012)
Codice

per lo regno delle Due Sicilie

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI E MINISTERIALI,

CHE NE HANNO  MODIFICATE O DILUCIDATE

LE DISPOSIZIONI, RIPORTATE SOTTO GLI ARTICOLI

DI LEGGE AI QUALI SI RIFERISCONO

DAL 1819 AL 1839.

Palermo

1840


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Pag. 363

– Il seguente R. D. de'  6 ottobre 1817 esime dal sequestro le somme depositate nel banco.

«Considerando che l'antica instituzione de'  banchi di questa capitale da noi definitivamente richiamata in osservanza col decreto de'  12 di dicembre 1816, ha per principale oggetto la libera circolazione per tutto il regno della carta rappresentante la moneta depositata nel Banco delle due Sicilie, tanto nella cassa di Corte, quanto in quella de'  privati; e che la intestazione del nome di colui che ha depositata la moneta, descritto ne' libri del Banco, non è pruova che continui la stessa persona a possederne il credito, per la libertà che ha di girare la carta, data fuori dal banco, ad altri, e da questi passare ad altri possessori, senza che il Banco possa averne contezza: e quindi i sequestri che si facessero ad istanza de'  creditori dell'intestatario della moneta descritto ne' libri del Banco, andrebbero a danno de'  legittimi possessori delle carte del banco da essi ricevute come contante, sotto la garentìa della buona fede del pubblico deposito;

Sulla proposizione ec. Abbiamo risoluto di decretare ec.

«Art. 1. Le somme depositate nel Banco delle due Sicilie non potranno essere da qualunque funzionario o da qualunque autorità giudiziaria sequestrate, anche ad istanza di parte; salve le disposizioni contenute nel nostro decreto de'  io di febbraio del corrente anno per le polizze o fedi di credito disperse.

«2. Le fedi di credito e le polizze di Banco né pur potranno essere sequestrate, se non ne' casi e nel modo con cui può essere sequestrato il danaro contante.

«3. I nostri ec.

— Non soggette a sequestro presso le regie casse furono dichiarate le somme e penzioni indicate dal seguente R. D. de' 9 febbraio 1824.

«Veduti gli articoli 670 e 671 delle leggi della procedura nei giudizi civili.

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«Sulla proposizione ec. Udito ec. Abbiamo risoluto di decretare ec.

«Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto saranno insequestrabili presso le regie casse, i soldi, i soprasoldi e gli altri averi annessi agl'impieghi;

«2. le somme concedute a titolo di gratificazioni, siano queste fisse, o eventuali;

«3. le somme accordate per compensi fissi o straordinari per particolari servizi;

«4. le penzioni di giustizia e di grazia inscritte sul gran libro del debito pubblico;

«5. gli assegnamenti inscritti su' ruoli provvisori nella tesoreria generale;

«6. le somme che gli appaltatori di opere pubbliche o altri fornitori qualunque debbono conseguire dalle amministrazioni generali dalle quali dipendono, in forza de'  rispettivi contratti e per obbligazioni da adempire a norma de'  medesimi, salve le eccezioni contenute nel nostro decreto de'  14 di maggio i3aa;

«7. le somme liberate a'  corrieri di gabinetto per ispese di viaggi da eseguire o eseguiti per nostro real servizio;

«8. ed in fine ogni prestazione personale vitalizia o per» epoca determinata, la quale si paghi dalla tesoreria generale o dalle pubbliche amministrazioni.

«1. Non sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i sequestri fatti a norma delle leggi in vigore fino all'epoca della pubblicazione del presente decreto.

«3. E vietato altresì dar luogo ad assegnamenti volontari, delegazioni o altre prestazioni o ritenute qualunque sulle somme enunciate nell'articolo primo, salvo ciò che è disposto ne' due seguenti articoli.

«4. Le disposizioni cotenute nell'articolo primo non sono di ostacolo all'esecuzione de'  disconti a danno degl'impiegati militari, in vigore di disposizioni economiche de'  comandanti dei et corpi, o di piazze, o di decisioni de'  consigli di guerra, nei a termini delle militari ordinanze.

«5. I ministri segretari di stato ed i capi superiori delle amministrazioni pubbliche potranno disporre per misure economiche o per circostanze particolari, delle ritenzioni a carico di qualche impiegato sulle somme enunciate nell'articolo primo.

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«6. Qualora i disconti o le ritenzioni enunciate ne' due precedenti articoli dovessero eseguirsi per mezzo della tesoreria, gli ordini corrispondenti saranno spedili da'  rispettivi nostri ministri segretari di stato.

«7. Sono rivocate tutte le leggi e tutti i decreti contrari alle disposizioni di questo decreto e particolarmente l'articolo 670 delle leggi di procedura civile, il decreto de'  3 di giugno 1809, e l'articolo 17 del nostro R. D. de'  3 di maggio 1816.

Lo stesso divieto fu quindi applicato ai soldi che si pagano dalla real casa e sue dipendenze, ai termini del R. D. de' 13 marzo 1824

«Visto il nostro decreto de'  9 febbraio ultimo decorso relativo alla insequestrabilità de'  soldi ed altro;

«Sulla proposizione ec. Udito ec. Abbiamo risoluto di decretare ec.

«Art. 1. Il nostro R. D. de'  9 di febbraio ultimo decorso a contare dalla pubblicazione del presente decreto sarà ben anche applicabile alla nostra real casa ed alle sue dipendenze.

«I nostri ec.

— Si osservi pure il decreto de'  6 giugno 1834

«Veduti i nostri reali decreti de'  9 di febbrajo 1824 e de'  2 di aprile 1832, che trattano della insequestrabilità ad istanze di parte a de'  pagamenti a carico del regio erario, salvo le eccezioni ne' decreti medesimi contenute;

«Essendo insorti de'  dubbi sull'applicazione dell'esercizio del dritto di sequestrabilità contemplato nelle eccezioni succennate;

«Considerando che il regio scrivano di razione in Napoli, e gli ordinatori sia civili, sia militari nelle provincie sono i funzionari cui per legge si appartiene la cognizione de'  titoli donde emanano i pagamenti, e conseguentemente ad essi solo spetta l'esame degl'impedimenti; nell'atto che il pagatore generale iii Napoli ed i ricevitori suoi sostituti nelle provincie, come esecutori materiali de'  pagamenti stessi i quali vengono loro gravati dalle autorità dianzi cennate, non possono arrestarne il corso senza confondere le distinte rispettive funzioni di dispositori ed esecutori;

«Volendo portare su tal parte di servizio quella regolarità che vi si addice, senza ledere il dritto delle parti;

«Veduto l'altro nostro real decreto de'  6 di ottobre 1817 portante la insequestrabilità delle polizze che rappresentano il danaro al banco,

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come quelle le quali partono da pagamenti già consumati, e sono soggette ancora a gire nella circolazione;

«Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

«Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

«Abbiamo risoluto di decrettare e decretiamo quanto segue.

«Art. 1. Sono dichiarati insequestrabili presso li pagatore generale di Napoli ed ricevitori nelle provincie sostituti 'del pruno tutte le somme, qualunque ne sia la natura, disposte o con liberanze del regio scrivano di razione, o con boni degli ordinatori, restando sì per le une, come per gli altri, nella veduta di pagamenti consumati, applicatala stessa disposizione in vigore per le polizze di banco, giusta il real decreto de'  6 di ottobre 1817.

«2. La facoltà di sequestrabilità ad istanza de'  privati rimane soltanto esercibile presso il regio scrivano di razione e gli ordinati tori nelle provincia, insisto a che questi funzionari non abbiano già dato luogo rispettivamente alla spedizione delle liberanze o consegna de'  boni; e ciò sempre ne' casi preveduti e permessi da' decreti suindicati de'  9 di febbraro 1824 e de'  2 di aprile 1802, i quali si rimangono nella di loro piena osservanza.

«3. I nostri ec.

— I soldi ed averi sopra indicati possono però essere sequestrati per causa di alimenti dovuti dagli ascendenti a'  discendenti e viceversa, e da un coniuge all'altro. Decreto de' 17 settembre 1829.

«Sulla proposizione ec. Udito ec. Abbiamo risoluto di decreti lare ec.

«Art. 1. I casi giudicati da'  tribunati competenti per alimenti dovuti dagli ascendenti a'  discendenti, e viceversa, come da un conjuge all'altro, sono eccettuati dal divieto prescritto nel decreto de'  9 di febbrajo 1824. In conseguenza le regie casse ammettieranno per essi l'esecuzione de'  giudicati de'  tribunali in quanto all'esercizio delle ritenute; salvo agli interessati di far valere le ti loro ragioni come di dritto presso i tribunali medesimi.

«2. L'eccezione di cui è parola nell'articolo precedente è applicabile non solamente alle ritenute a carico de'  soldi,ma delle oltre ti somme ancora enunciate ne' numeri 2, 3, 4, 5 ed 8 dell'articolo 1 di detto R. D.; restando però dichiarato che le ritenute medesime non potranno eccedere il quinto del soldo, e delle altre somme su cui vanno imputate.

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«3. Tutto ciò che non entra nel disposto del presente decreto si runane nel suo pieno vigore, giusta il tenore del decreto dei 9 di febbrajo 1824, e delle sovrane decisioni in dilucidazione di esso emanate.

«4. Tutti i nostri ec.»

— Relativamente ai casi di sequestrabilità delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni agli appaltatori di opere pubbliche è da notare il seguente R. D. de'  t% maggio 1822.

«Sorto il dubbio se convenga permettere a' creditori degli appaltatori delle opere pubbliche far sequestrare le somme a costoro dovute dallo Stato.

«Considerando che con tali sequestri vengono sovente sospese o ritardate le opere pubbliche e i lavori intrapresi, il che ridonda a a discapito dello Stato cui interessa che tali lavori abbiano un 0 corso celere e spedito, onde recarsi a compimento;

«Considerando che sul danaro che lo stato paga agli appaltati tori suddetti per lavori non eseguiti, niuno può aver dritto sino a che i lavori stessi non vengan compiuti, essendo conforme alle buone regole della giustizia, che le somme che si soddisfano per una causa futura si versino in realtà per la causa stessa a cui riguardo si fa il pagamento; e quindi niun torto si reca a'  terzi laddove loro si vieta il sequestro di dette somme,

«Volendo conciliare il bene del pubblico servizio col dritto et de'  privati ec.

«Sulla proposizione ec. Udito ce. Abbiamo risoluto di decretare ce.

«Art. 1. Le somme che gli appaltatori di opere pubbliche debbono conseguire dallo Stato per lo adempimento dei lavori non ancora eseguiti, e che si dovrebbero pagare per anticipazione o a conto convenzionale, onde abilitarli a soddisfare i travagliatori che essi adoperano, non possono essere sequestrate ad instanza de'  privati.

«2. Qualora le somme che si pagano, son dovute agli appaltatori suddetti per lavori già eseguiti, di cui i travagliatori sono stati soddisfatti, sarà permesso sequestrarne l'avanzo che va a profitto degli appaltatori medesimi.

«3. Sono eccettuati dal divieto contenuto nell'articolo quei creditori i quali avranno somministrato oggetti o erogato fatiche per lo prosiego delle opere anzidette;

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e sono parimente eccettuati quelli che hanno anticipato danaro agli appaltatori onde facilitare le opere pubbliche da costoro intraprese. Questi ultimi però potranno far sequestrare le somme dovute dallo Stato agli appaltatori, se facciano constare per mezzo dell'autorità competente, che il loro credito risulti dalle cause anzidette; con dimostrare che l'appaltatore siasi in realtà valuto del loro denaro per l'uso additato.

«4. I Direttori ec.. — in generale le somme dovute dalle diverse amministrazioni dello Stato agli appaltatori ec. non possono per qualunque causa sequestrarsi durante l'appalto, ai termini del seguente R. D. da'  2 aprile 1833.

«Veduto il real decreto del i novembre 1819 che stabilisce i casi di sequestrabilità per parte de'  privati delle somme dovute a'  maestri di posta dall'amministrazione generale di questo ramo;

«Veduto l'altro R. D. de' 14 maggio 1822 che determina i casi di sequestrabilità delle somme dovute dalla pubblica amministrazione agli appaltatori delle opere pubbliche;

«Volendo rimuovere ogni ostacolo che con siffatti sequestri potrebbe frapporsi Ila esecuzione de'  lavori per opere pubbliche, o all'adempimento delle obbligazioni dagli appaltatori contratte ei pei diversi servizii dello Stato generalmente parlando

«Sulla proposizione ec. Udito ec. Abbiamo risoluto di decretare ec.

«Art- 1. Le somme dovute dalle diverse amministrazioni dello Stato generalmente parlando, e con ispecialità dalle varie dipendenze finanziere agli appaltatori di opere pubbliche, o di ogni altro pubblico servizio, non potranno per qualunque causa sequestrarsi ad istanza de'  privati durante l'appalto.

«2. Allorché il contratto di appalto sarà compiuto, ancorché questo fosse rinnovato, le somme dovute agli appaltatori per le obbligazioni già adempiute in forza di contratto precedente. potranno essere sequestrate.

«3. Le disposizioni de'  precedenti articoli sono applicabili solei tanto ai contratti che saranno stipulati posteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

«4- Il nostro ec.








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