Eleaml


IL BANCO DELLE DUE SICILIE (Zenone di Elea, Aprile 2012)

COLLEZIONE
DELLE LEGGI DEI REALI DECRETI SOVRANI RESCRITTI REGOLAMENTI E DELLE MINISTERIALI

RISGUARDANTI LA SICILIA DAL 1817 AL 1838.
ORDINATA IN MODO CRONOLOGICO CON NOTE ED OSSERVAZIONI
P E R
LO BARONE ROSARIO VENTIMIGLIA
SEGRETARIO GENERALE DELL'INTENDENZA DI CATANIA SOCIO CORRISPONDENTE DELL'ACCADEMIA GIOENIA DI SCIENZE NATURALI EC. EC.
 VOLUME 2

CATANIA

1844

(se vuoi, scarica l'articolo in formato ODT o PDF)

Pag. 600


Decreto e regolamento pe' depositi delle monete di oro da farsi nel banco delle due Sicilie

Napoli 8 marzo 1832

FERDINANDO II. ec. ec.

Veduto il decreto del di 1 di dicembre 1816 risguardante l'organizzazione del banco delle due Sicilie, col quale è stabilito di farsi i depositi in monete di argento e di rame;

Volendo estendere i depositi alle monete di oro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il banco delle due Sicilie dalla pubblicazione del presente decreto riceverà i depositi delle monete di oro al peso legale, colle norme stabilite nel regolamento da Noi approvato, annesso al presento decreto.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato ec.

Firmato, FERDINANDO.



REGOLAMENTO


Degli 8 di marzo 1832


Art. 1. Il banco delle due Sicilie riceverà i depositi in monete di oro del regno al peso legale, di cui terrà un conto apodissario a parte.

2. Le fedi di credito ed il bollo delle polizze porteranno nell'epigrafe la denominazione delle specie delle monete depositate, colle parole oro antico se il deposito verrà fatto in monete coniate prima della nuova legge monetaria del di 20 di aprile 1818; oro nuovo se il deposito sia in monete coniate in forza della detta legge.

Ciascuna fede o polizza sarà soddisfatta nella specie di monete di oro che rappresenterà.

3. Si terranno all'uopo nel banco due libri, uno apodissario, e l'altro delle notate fedi, con esservi destinati dal reggente fra gl'impiegati del banco quattro individui, due come libri maggiori, e due come aiutanti, per lo compenso de'  quali, non meno che de'  cassieri e notatori in fede sarà a tempo opportuno provveduto.

4. Per la responsabilità di questi depositi di oro, e per quanto riguarda il servizio del banco, rimangono ferme e nel loro pieno vigore tutte le leggi, decreti, istruzioni e regolamenti sinora emanati, e che non sono in opposizione al detto real decreto di questa data.


Approvato


Firmato, FERDINANDO.








vai su









Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del Webm@ster.