"Siamo stati con nostro vivo rincrescimento informati che Sua Maestà Cattolica con decreto de' 4 dello scorso Aprile abbia convocate le Corti Spagnuole, perche nel dì venti del prossimo Giugno prestassero solenne giuramento alla Serenissima Infante D. Maria Isabella Luisa, come Principessa ereditaria della Corona delle Spagne, riconoscendo con tal atto il nuovo ordine di successione, che ha la Maestà Sua inteso di stabilire con la Prammatica Sanzione de' 29 Marzo 1830; derogando a quello promulgato dal Re Filippo V' con la legge del 10 Maggio del 1713.
"A tal notizia abbiamo considerato:
"Che l'accennata legge del 1713 fu legittimamente sanzionata dal capo
di una nuova dinastia con tutte le formalità che si richieggono
indispensabilmente alla validita di essa, ed in concorso di circostanze
straordinarie, e luttuosissime, donde solo può emergere la
necessità di una novella legge di succesione;
"Che siffatta legge consacrata da un secolo e più di pacifica
esistenza fu una conseguenza necessaria delle stipulazioni, che
assicurarono il trono delle spagne al nipote di Luigi XIV ed in esso
alla maschile discendenza di lui; della qual legge sussistono tuttavia
in tutta la lor forza le alte ragioni che la dettarono; e che il
suddito ordine di successione regolato Coll' assentimento, e guarentia
delle principali Potenze di Europa, e riconosciuto non solo dalla
nazione Spagnuola, ma da molti e varii Trattati fra le dette Potenze
consecutivamente stipulati, sia perciò divenuto obbligatorio, ed
intangibile, ed abbia creato diritti in tutta la discendenza agnatizia
del fondatore Filippovo in infinito; diritti, che si ottennero in
íscambio di altri, che se ne perderono, ed a' quali non possono
coloro, che ne sono investiti, rinunziare senza grave oltraggio a
siá stessi, ed al riguardi dovuti al glorioso capo e fondatore
di lor dinastia.
"Siamo d'altronde certi, che adottata una volta simigliante legge
fondamentale, non sia dato a chicchesia, secondo gli ovii principii di
legislazione universale, di arrecarvi, fin che duri la dinastia di chi
la creò, innovamento, o alterazione veruna per qualunque causa o
pretesto; in guisa che il diritto acquistato alla successione delle
spagne appartenendo al principi delle discendenza di Filippovo, a
ciascuno secondo l'ordine, e'i, rango di sua nascita, per la morte
dell'ultimo possessore della Corona, questa e' deferita di pieno
diritto al primogenito del ramo primogeniale, e più prossimo al
defunto, e'i, suo successore non la tiene per alcuna disposizione del
predecessore, ma da dio solo, e dalla legge inviolabile, per la quale
l'ordine della successione e' stato stabilito.
"Nè infine ci sfugge, che, distrutta questa legge, tutti gli
sforzi, che fece l'Europa nel cominciamento del secolo passato, per
istabilire un giusto equilibrio tra i differenti Stati, ora
tornerebbero affatto vani; nè senza fondamento sarebbe il timore
di veder rigermogliare una guerra sanguinosa di successìone.
"Laonde coerentemente a ciò che fu praticato dal nostro augusto
genitore con la riserva dei diritti, ch'ei fece in data de' 22
settembre del sudetto anno 1830, crediamo essere indispensabile al
nostro onore, al nostri reali diritti, ed al doveri, che c'impone il
rango, in cui la provvidenza ci ha posti, di altamente protestare
innanzi al legittimi sovrani delle Nazioni tutte, come con la presente
facciamo, con Tro la prammatica sanzione de' 29 marzo del cennato anno
1830, e contro ogni atto che ledere, o alterar possa, anche
menomamente, quei principii che hanno finora servito di base allo
splendore ed alla i a potenza della casa de' Borboni, ed agli eventuali
diritti innegabili e sacri che a noi,, alla famiglia, ed al Discendenti
nostri in infinito sono stati legittimamente Tramandati in forza della
fondamentale legge di successione costantemente finora osservata, e
col prezzo di sacrifizii immensi.
"Questa nostra solenne protesta sarà da noi trasmessa a tutte le
corti; e vogliamo che sottoscritta da Noi, munita del suggello delle
nostre Reali Armi, e rubricata dal nostro Ministro Segretario di Stato
degli Affari Esteri sia conservata nei nostri Ministeri di Stato degli
Affari Esteri, e della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, e presso
il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia,
Protonotaro del Regno.
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