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Fonte:
https://www.camera.it/

Mezzogiorno e aree sottoutilizzate

La XV legislatura si è svolta a cavallo tra la chiusura del ciclo di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali dell’Unione europea e l’inizio della nuova programmazione per il settennio 2007-2013.

Quest’ultima, a livello comunitario, è stata definita con i regolamenti del luglio 2006, che hanno stabilito le risorse da assegnare ai nuovi obiettivi della politica di coesione (Convergenza, Competitività regionale e occupazione e Cooperazione territoriale europea).

Il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - approvato dalla Commissione europea con Decisione del 13 luglio 2007 - ha previsto una programmazione settennale di tutti gli strumenti finanziari di attuazione della politica di coesione e di sviluppo, vale a dire i fondi strutturali comunitari, il cofinanziamento nazionale e le risorse aggiuntive nazionali assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), relativamente alle nuove aree obiettivo.

Per quanto riguarda le dotazioni finanziarie, la legge finanziaria per il 2007 ha stanziato risorse aggiuntive sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) pari a 64,4 miliardi di euro per gli anni dal 2007 al 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Nell’ambito delle risorse aggiuntive del FAS 53,8 miliardi di euro sono destinati al Mezzogiorno per il finanziamento di programmi di investimento coordinati e complementari a quelli comunitari volti al rafforzamento delle infrastrutture, della capacità innovativa e del capitale umano. A tali risorse si aggiungono quelle dei fondi comunitari, pari complessivamente a 28,7 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, di cui circa 23 miliardi di euro riferibili agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno, a fronte di circa 5,8 miliardi destinati alle aree del Centro-Nord. E’ prevista inoltre, per l’attuazione delle politiche comunitarie nel settennio 2007-2013, una quota “indicativa” di cofinanziamento nazionale, pari a 31,6 miliardi di euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione, previsto dalla legge n. 183 del 1987.

Le risorse destinate al Mezzogiorno dal QSN 2007-2013 risultano pertanto complessivamente pari ad oltre 100 miliardi di euro.

Con riferimento agli altri interventi di sviluppo nelle aree sottoutilizzate, la loro operatività ha risentito del protrarsi dei tempi necessari per l’individuazione delle nuove aree beneficiarie.

In particolare, per quanto riguarda l’individuazione delle aree ammesse, per il periodo 2007-2013, alle deroghe in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato UE, la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale relativa all’Italia è stata approvata dalle autorità comunitarie soltanto alla fine del mese di novembre 2007.

Per tutto il 2007 si è pertanto determinato lo stallo dell’operatività di quegli strumenti di intervento che vengono considerati aiuti di Stato a finalità regionale.

Ai problemi determinati dalla definizione della nuova “zonizzazione” si sono sommati i ritardi dovuti all’approvazione, da parte della Commissione europea, dei regimi di aiuto introdotti nel corso della legislatura - quali il nuovo credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno - nonché quelli connessi all’attuazione della riforma dei criteri di concessione delle agevolazioni alle imprese ai sensi della legge n. 488/1992 e della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti di programma e contratti di area) delineata dall’articolo 8-bis del D.L. n. 81 del 2007[1].

L’attuazione della riforma – finalizzata ad assicurare la coerenza delle suddette agevolazioni con quelle finanziate attraverso il nuovo Fondo per la competitività e lo sviluppo[2], nonché con gli indirizzi del nuovo Quadro strategico nazionale 2007-2013 – è stata demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, prevedendo l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto, della precedente riforma dei meccanismi di concessione degli incentivi prevista nella XIV legislatura ai sensi del D.L. n. 35 del 2005[3].

In attuazione della nuova riforma degli incentivi avviata con l’articolo 8-bis del D.L. n. 81/2007, ad oggi risulta adottato soltanto un decreto relativo ai nuovi criteri e alle condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma[4], mentre il decreto di carattere generale - vista la decisione favorevole della Commissione europea del 12 dicembre 2007 (Aiuto di Stato n. 302/2007), con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione - risulta essere in corso di predisposizione.

Rispetto agli strumenti di sviluppo delle aree sottoutilizzate attuati attraverso la concessione di contributi finanziari, nella XV legislatura si è continuato a fare ricorso all’utilizzo di strumenti di agevolazione automatica già sperimentati nelle precedenti legislature, quali: il credito di imposta per gli investimenti e quello per l’assunzione di nuovi lavoratori.

In particolare, per il credito d’imposta per nuovi investimenti, scaduta la precedente disciplina il 31 dicembre 2006, la legge finanziaria per il 2007[5] ha nuovamente disciplinato la misura agevolativa, introducendo alcune rilevanti innovazioni sostanziali e procedurali, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Per quanto riguarda, invece, il credito d’imposta per l’occupazione, con la legge finanziaria per il 2008[6], è stata prevista l’attribuzione di un credito di imposta per gli anni 2008-2010 ai datori di lavoro che nel corso del 2008 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Rispetto alle precedenti esperienze tali strumenti risentono della nuova “zonizzazione” comunitaria per il periodo 2007-2013, in quanto la loro operatività è limitata alle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato; in precedenza, il credito di imposta per gli investimenti era indirizzato a tutte le aree ammesse alle deroghe, e quindi anche quelle del Centro-Nord, mentre il credito di imposta per l’occupazione era operativo su tutto il territorio nazionale, benché con una maggiore intensità dell’agevolazione per le aree svantaggiate.

Altri interventi di natura fiscale sono stati previsti dalla legge finanziaria per il 2007, sia attraverso la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, operata intervenendo sulla disciplina dell’IRAP con la previsione, tra l’altro, di nuove deduzioni dall’imponibile d’impresa per ciascun lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel Mezzogiorno, sia con la creazione delle c.d. “Zone franche urbane” (ZFU), attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e contributive per le piccole e microimprese che iniziano l’attività in tali aree nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Tale nuovo strumento, novellato dalla legge finanziaria per il 2008, non è tuttavia ancora operativo.

In relazione ai soggetti preposti alla gestione dello sviluppo del territorio, nella XV legislatura il Governo ha avviato un complessivo riassetto della società Sviluppo Italia S.p.A. (ora denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”), attuato mediante l’adozione di un piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici e di cessione delle società regionali.



[1]     Il quadro normativo delineato dalla riforma del 2007 sostituisce l’analoga riforma introdotta nella XIV legislatura (articolo 8 del D.L. n. 35 del 2005), che aveva ottenuto l’approvazione comunitaria alla fine del 2006 e limitatamente alle agevolazioni previste per la legge n. 488: le graduatorie dei bandi si sono pertanto potute approvare soltanto il 30 dicembre 2006, allo scadere del ciclo di programmazione 2000-2006.

[2]     Istituito dalla legge finanziaria per il 2007.

[3]     La riforma dei meccanismi di concessione degli incentivi, delineata nella XIV legislatura dall’articolo 8 del D.L. n. 35/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005), non ha avuto piena attuazione, essendo stato emanato soltanto il decreto relativo alle agevolazioni alle attività produttive previste dalla legge n. 488/1992 (decreto del Ministro delle attività produttive del 1° febbraio 2006) e non anche a quelle per gli strumenti della programmazione negoziata.

[4]     D.M. Sviluppo economico del 24 gennaio 2008.

[5]     Articolo 1, commi 271-279, legge n. 296/2006.

[6]     Articolo 2, commi 539-548, legge n. 244/2007.





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