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Fonte:
https://www.governo.it/

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE COSTITUZIONALE

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della Costituzione.» (GU n. 269 del 18-11-2005)

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Avvertenza:

Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.


Art. 1.

(Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica".


Art. 2. (Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di eta'.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".


Art. 3. (Struttura del Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica e' eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica e' composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione deI Senato federale della Repubblica e' disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

Partecipano all'attivita' del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalita' previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di citta' metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".


Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilita' a senatore) 1. L'articolo 58 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di eta' e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni".


Art. 5. (Deputati di diritto e a vita)

1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola:"senatore" e' sostituita dalla seguente: "deputato".

2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e'sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica puo' nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non puo' in alcun caso essere superiore a tre".


Art. 6. (Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)

1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica".


Art. 7.

(Elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finche' non e' riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente".


Art. 8.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica) 1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente e' eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalita' di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza".


Art. 9. (Modalita' di funzionamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresi' valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalita' ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome puo' esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente".


Art. 10.

(Ineleggibilita' ed incompatibilita)

1. All' articolo 65 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' con l'ufficio di deputato o di senatore".


Art. 11. (Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)

1. L'articolo 66 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita', entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti".


Art. 12.

(Divieto di mandato imperativo)

1. L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato".


Art. 13.

(Indennita' parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 69: - I membri delle Camere ricevono un'identica indennita' stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilita' delle indennita' o emolumenti derivanti dalla titolarita' contestuale di altre cariche pubbliche".


Art. 14. (Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato e' esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonche' nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non e' approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalita' rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalita' di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo' autorizzare ii Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge e' trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma puo' avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non e' sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non puo' contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".


Art. 15.

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".


Art. 16.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)

1. L'articolo 72 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell' articolo 70, e' secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza, le modalita' e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo

dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea e' sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo puo' inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresi' le modalita' di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, e' organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorita' per quelle adottate da piu' Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro".


Art. 17. (Procedure legislative in casi particolari)

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo leparole: "dei propri componenti," sono inserite le seguenti: "esecondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo leparole: "Se le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo lerispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,".

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo leparole: "delegazione delle Camere," sono inserite le seguenti:"secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le paroleda: "alle Camere" fino alla fine del comma sono sostituite dalleseguenti: "alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che siriuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche sesciolta, e' appositamente convocata".

5. All' articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo leparole: "Le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo lerispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,".


Art. 18.

(Decreti legislativi)

1. All'articolo 76 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottopostialparere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera".


Art. 19.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 80. - E' autorizzata con legge, approvata ai sensi dell' articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi".


Art. 20.

(Bilanci e rendiconto)

1. All' articolo 81 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell' articolo 70, primo comma".


Art. 21.

(Commissioni parlamentari d'inchiesta)

1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera e' scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione".

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE


Art. 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica e' eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresi' un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica e' eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti".


Art. 23. (Eta' minima del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni".


Art. 24. (Convocazione dell'Assemblea della Repubblica)

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica".


Art. 25.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma e'sostituito dal seguente:

"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica".

2. All' articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole:"se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla lorocessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera deideputati e' sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".


Art. 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica) 1. L' articolo 87 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed e' garante della Costituzione e dell'unita' federale della Repubblica.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorita' indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all' articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali".


Art. 27.

(Scioglimento della Camera dei deputati) 1. L'articolo 88 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusivaresponsabilita';

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanenteaccertato secondo le modalita' fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato".


Art. 28.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione) 1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".


Art. 29. (Giuramento del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 91 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica".

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE


Art. 30.

(Governo e Primo ministro)

1. L'articolo 92 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 92. - Il Governo della Repubblica e' composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o piu' liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalita' stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro".


Art. 31. (Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 93 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".


Art. 32.

(Governo in Parlamento)

1. L'articolo 94 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla

nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma.

Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. Il Primo ministro puo' porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorita' su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non e' comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati puo' obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresi' qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale".


Art. 33. (Poteri del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne e' responsabile. Garantisce l'unita' di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri".


Art. 34.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".


Art. 35.

(Autorita' amministrative indipendenti nazionali) 1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, e' inserito il seguente: "Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attivita' di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, puo' istituire apposite Autorita' indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilita' e le condizioni di indipendenza.

Le Autorita' riferiscono alle Camere sui risultati delle attivita' svolte".

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE


Art. 36.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole:

"e per un terzo dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica".

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma e'abrogato.

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE Il DELLA COSTITUZIONE


Art. 37.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzionee' sostituita dalla seguente: "Comuni, Province, Citta'metropolitane, Regioni e Stato".

2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che esercitano le lorofunzioni secondo i principi di leale collaborazione e disussidiarieta'".

3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma e'sostituito dal seguente:

"Roma e' la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalita' stabiliti dallo statuto della Regione Lazio".


Art. 38. (Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa puo' essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale".


Art. 39.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma e'sostituito dal seguente:

"La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario".

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, allalettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "promozioneinternazionale del sistema economico e produttivo nazionale;".

3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, allalettera e) sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria,";dopo le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "edel credito"; dopo le parole: "tutela della concorrenza" sonoinserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato".

4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, allalettera h), dopo le parole: "polizia amministrativa" sono inserite leseguenti: "regionale e".

5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo lalettera m) e' inserita la seguente:

"m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualita' alimentari".

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, allalettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sicurezza dellavoro;".

7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, allalettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinamentodella capitale;".

8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo lalettera s) sono aggiunte le seguenti:

"s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia".

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "e sicurezza";

b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;";

c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" e' inserita la seguente:"regionale";


d) le parole: "grandi reti di trasporto e di navigazione" sonosostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di navigazione";

e) le parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituitedalle seguenti: "comunicazione di interesse regionale, ivi compresal'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dellosviluppo delle comunicazioni elettroniche";

f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionaledell'energia" sono sostituite dalle seguenti: "produzione, trasportoe distribuzione dell'energia";

g) le parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende dicredito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario acarattere regionale" sono sostituite dalle seguenti: "istituti dicredito a carattere regionale".

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma e'sostituito dal seguente:

"Spetta alle Regioni la potesta' legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici edi formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi diinteresse specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata allalegislazione dello Stato".

11. All' articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma e'sostituito dal seguente:

"La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni".


Art. 40. (Modifica dell'articolo 118 della Costituzione)

1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale

collaborazione Ne per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalita', puo' istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

Ai Comuni, alle Province e alle citta' metropolitane e' garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresi' forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

Comuni, Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta', anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresi' l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attivita' e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale e' definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni".


Art. 41. (Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,delle citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni" sonosostituite dalle seguenti: "Lo Stato puo'sostituirsi alle Regioni,alle citta' metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'eserciziodelle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118";

b) dopo le parole: "dei governi locali" sono inserite le seguenti:"e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e disussidiarieta'";

c) e' soppresso il secondo periodo.


Art. 42.

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo leparole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i criteri dicomposizione e".

2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primoperiodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non e'immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo".


Art. 43.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, e'soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma e'sostituito dal seguente:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali".


Art. 44.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimoperiodo e' sostituito dal seguente: "Il decreto e' adottato previoparere del Senato federale della Repubblica".

2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primoperiodo, sono soppresse le parole: " , l'impedimento permanente, lamorte" e il secondo periodo e'sostituito dai seguenti: "Non si faluogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio incaso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovoPresidente, cui si applicano le disposizioni previste per ilPresidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e loscioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestualidella maggioranza dei componenti il Consiglio".


Art. 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, puo' annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento".


Art. 46.

(Garanzie per le autonomie locali) 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, e' inserito ilseguente:

"Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilita' della questione".


Art. 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

1. Dopo l'articolo: 127-bis della Costituzione, e' inserito il seguente:

"Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le citta' metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalita'.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalita' e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti".


Art. 48. (Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d'Aosta" e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallee' d'Aoste" e: "Trentino-Alto Adige/Sudtirol".


Art. 49.

(Citta' metropolitane)

1. All'articolo 133 della Costituzione e' premesso il seguente comma:

"L'istituzione di citta' metropolitane nell'ambito di una Regione e' stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione".


Art. 50. (Abrogazione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma e'abrogato.

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE


Art. 51. (Corte costituzionale)

1. L'articolo 135 della Costituzione e' sostituito dal seguente:"Art. 135. - La Corte costituzionale e' composta da quindici

giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non puo' ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dallaCamera dei deputati".

3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2,e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutinisuccessivi al terzo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea".


Art. 52.

(Referendum sulle leggi costituzionali) 1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma e' abrogato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 53. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis,

114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e' riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presentearticolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma,

57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonche' del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivicomprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizioneEstero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma,della Costituzione, come modificato dalla presente leggecostituzionale:

a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 dellaCostituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applical'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data dientrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione della presente leggecostituzionale:

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica,successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sonoindette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la primariunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hannoluogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed isenatori cosi' eletti durano in carica per cinque anni; sonoeleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma glielettori che hanno compiuto i quaranta anni di eta'; sono elettinella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cuiall'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificatodalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazionedell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizionedei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggiassegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo perseicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, qualerisulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hannoluogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nellacomposizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, comemodificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili asenatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hannocompiuto i venticinque anni di eta';

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e diProvincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data diindizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alladata di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); e'fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dalPresidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senatofederale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezionimedesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte leAssemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in caricaalla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle primeelezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a)del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblearegionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successivalegislatura regionale o provinciale e' ridotta conseguentemente, inmodo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale dellaRepubblica, la contestualita' di cui all'articolo 57, secondo comma,della Costituzione, come modificato dalla presente leggecostituzionale.

6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblicasuccessive alla data di entrata in vigore della presente leggecostituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85,

terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, e' fissato in quarantacinque giorni.

7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e dellaCamera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore dellapresente legge costituzionale, e fino all' adeguamento dellalegislazione elettorale alle disposizioni della presente leggecostituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per ilSenato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla datadi entrata in vigore della presente legge costituzionale.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla datadi entrata in vigore della presente legge costituzionale continuanoad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loromodificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentariincompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avereefficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della leggemedesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cuiall'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificatodalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Cameraverifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative amaterie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali dadisposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio

o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 dellaCostituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale gia'eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze deltermine di un giudice gia' eletto dalla suprema magistraturaordinaria e di un giudice gia' nominato dal Presidente dellaRepubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato daiPresidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome diTrento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati e' attribuitaalternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senatoe' attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.

11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, comesostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, nonsi applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alladata di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singolicomponenti del Consiglio superiore della magistratura, gia' elettidal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblicaprocede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenzadel numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo36 della presente legge costituzionale.

13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale si possono, con leggicostituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all' articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituitedai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si proponeil distacco dalla Regione.

15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della primalegislatura successiva a quella in corso alla data di entrata invigore della presente legge costituzionale permangono in caricapresso il Senato federale della Repubblica.

16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: ",impedimento permanente o morte";

b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente".

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in viatransitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla datadi entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano gia'entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della leggecostituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio2001, n. 2, nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sonosostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola: "successivo" e'sostituita dalla seguente: "successivi".


Art. 54.

(Regioni a statuto speciale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 55.

(Adeguamento degli statuti speciali)

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.


Art. 56.

(Trasferimento di beni e di risorse)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalita' e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l' adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.


Art. 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle citta' metropolitane e alle Regioni puo' determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

IL PRESIDENTE


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Disegno di legge costituzionale recante

"Modificazione degli articoli della Parte II della Costituzione"

Vi invitiamo a seguire il dibattito sulle modifiche costituzionali approvate alla Camera venerdì 15 ottobre e passate ora al vaglio del  Senato, noi confessiamo di non avere le idee molto chiare, nel senso che da un lato siamo favorevoli e dall'altro temiamo le conseguenzse negative che esse potrebbero avere per il Sud.

Soprattutto perchè - come fa capire Calderoli nell'intervista a Libero del 17 ottobre - il prossimo obiettivo sarà il federalismo fiscale.

Una serie di  collegamenti a siti istituzionali, partiti e giornali possono essere utili sia per leggersi i  materiali originali invece che farseli spiegare dai soliti commentatori e sia per leggere pareri autorevoli di esperti di diversa estrazione politica.

Confessiamo di non essere stati capaci di trovare facilmente i materiali relativi al 15 ottobre 2004 sul sito della Camera - forse per un limite nostro o forse perchè il loro webmaster di sabato non lavorava.

Non pretendiamo di esser stati esaustivi nelle nostre indicazioni, pertanto accettiamo anche i vostri consigli, soprattutto se si tratta di siti a carattere giuridico.


Zenone di Elea


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SITI ISTITUZIONALI

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VI INVITIAMO ANCHE A SEGUIRE IL SITO DELLA LEGANORD
MAGARI RIUSCITE A CAPIRE QUELLO CHE VERRA' E CHE OGGI NON VIENE DETTO
PER ESEMPIO IL FEDERALISMO FISCALE
(VEDI ANCHE IL NOSTRO DOSSIER DEDICATO AL DECRETO 56/2000),
TANTO E LI' CHE SI VUOL E ARRIVARE

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SITI IN CUI POTETE TROVARE MATERIALI INTERESSANTI, QUALI IL TESTO COORDINATO
OPPURE UN RAFFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO TESTO COSTITUZIONALE
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