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Fonte:
https://www.laltrasicilia.com - Bruxelles, 25/11/2004

Dalla Regione Siciliana a statuto speciale ad uno Stato di Sicilia confederato alla Repubblica Italiana:
il Progetto dell'associazione "L’Altra Sicilia"
 
(estratto dalla Carta Politica delle Rivendicazioni del Popolo Siciliano) 

 

L’Altra Sicilia, da anni in prima linea nella tutela della dignità e degli interessi del Popolo Siciliano,

ha inteso farsi portatrice di una grande campagna politica, culturale, economica e sociale che segni l’inizio della riscossa della Nostra Isola, condensata in una Carta Politica delle Rivendicazioni del Popolo Siciliano.

In questo invio trovate l’elenco non commentato dei Venti Punti ed il progetto di Nuovo Statuto-Trattato-Costituzione con il quale si conclude la medesima Carta.

 

I Siciliani che volessero ricevere la Carta nella versione integrale

sono pregati di richiederla all'indirizzo telematico [email protected].

 

Viva la Trinacria! Viva il Vespro! Viva la Sicilia!

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I 20 punti della Carta Politica delle Rivendicazioni del Popolo Siciliano

I.   Un’autonomia pattizia e confederale
II.  Applicazione integrale dell’Autonomia
III. I Simboli dell’identità
IV.  Da “piedistallo” dello “stivale” a centro dell’integrazione Euromediterranea
V.   Gli insegnamenti siciliani a scuola
VI.  Una televisione siciliana
VII. Uno sviluppo economico a livelli “europei”
VIII.Non solo “sole, mare e grano”
IX.  Mai piú fughe di cervelli
X.   Per un’economia aperta non solo alla Penisola
XI.  No al “ponte” e Sí alle vere infrastrutture
XII. Autonomia imprenditoriale nei settori dei servizi pubblici essenziali e delle  fonti di energia
XIII.Il federalismo fiscale, padre di una vera autonomia e propulsore di sviluppo
XIV. Fuori dal precariato e dalla povertà
XV.  Economia pubblica? Poca ma buona
XVI. Sosteniamo i punti di forza e i distretti industriali dell’economia isolana
XVII.La Sicilia “Museo e Giardino” dell’Europa e del Mediterraneo: i beni culturali e ambientali nostro “scrigno” prezioso
XVIII. Mai piú “viaggi della speranza”
XIX. Mai piú mancanza d’acqua e disservizi indegni d’un paese civile
XX.  La mafia non è “cosa nostra”

 

Legge costituzionale sul “Trattato Confederale tra Sicilia e Italia”

 

Art. 1 – Lo Stato di Sicilia e la Repubblica Italiana sono unite dalla presente legge costituzionale, i cui rapporti sono regolati dal successivo “Statuto Costituzionale dello Stato di Sicilia”.

Lo stesso Statuto ha valore di Legge Fondamentale per l’ordinamento giuridico interno dello Stato di Sicilia; nell’ordinamento costituzionale italiano esso è legge costituzionale speciale che prevale rispetto alle altre leggi costituzionali, compresa la Costituzione della Repubblica Italiana, eccezion fatta per i principi fondamentali di questa, impliciti ed espliciti, che non escludano che della Repubblica Italiana possa far parte uno Stato sovrano con un rapporto di tipo confederale.

La presente legge, modificando in maniera fondante la forma di Stato della Repubblica Italiana, non è soggetta al giudizio della Corte Costituzionale.

 

Art. 2 – I cittadini dello Stato di Sicilia sono di diritto cittadini della Repubblica Italiana; i cittadini italiani acquistano la cittadinanza siciliana con la residenza nel territorio dello Stato di Sicilia.

Sono altresí di diritto cittadini dello Stato di Sicilia i cittadini italiani nati in Sicilia ed ovunque residenti, nonché, a richiesta degli aventi titolo, i discendenti di Siciliani secondo legge dello Stato di Sicilia ratificata dal Parlamento della Repubblica Italiana.

Le acque territoriali italiane e la piattaforma continentale connessa appartengono alla sovranità italiana per tutto ciò che concerne i rapporti internazionali; la normativa relativa al loro sfruttamento economico e, in genere, ogni forma di gestione delle stesse sono devolute alla sovranità dello Stato di Sicilia; un accordo tra il Governo Siciliano e quello Italiano definirà i limiti di competenza dello Stato di Sicilia lungo lo Stretto di Messina tenendo conto delle distanze delle acque territoriali italiane dalle coste calabresi e siciliane.

 

Art. 3 – La Repubblica Italiana riconosce e tutela il successivo “Statuto Costituzionale dello Stato di Sicilia”:

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Statuto Costituzionale dello Stato di Sicilia

 

Art. 1 – La Sicilia con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria è costituita in Stato autonomo e sovrano, confederato con la Repubblica Italiana, fornito di personalità giuridica, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita dello Stato Italiano, nel rispetto dei diritti e doveri dei cittadini sanciti nella Costituzione, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, e nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato Italiano e dei fondamentali diritti dell’uomo.

Lo Stato di Sicilia ha come stemma lo scudo inquartato con le due aquile reali ai lati e le bande giallo-rosse in alto e in basso, sormontato dalla corona del Regno di Sicilia, come bandiera la Trinacria su sfondo rosso, in alto e a destra sopra la diagonale, e giallo, in basso e a sinistra sotto la diagonale.

La città di Palermo è Capitale dello Stato.

Lingua ufficiale dello Stato è la lingua italiana; lo Stato di Sicilia tutela la minoranza di lingua albanese e promuove lo sviluppo della lingua nazionale siciliana da affiancare alla lingua italiana come lingua amministrativa, come lingua di studio nella scuola dell’obbligo, come strumento di comunicazione nell’informazione, nei mezzi di comunicazione, nello spettacolo, nella cultura; promuove altresí la conoscenza delle lingue della Unione Europea.

 

Titolo I

Organi dello Stato

 

Art. 2 – Organi dello Stato sono: il Parlamento, il Presidente dello Stato, il Consiglio di Governo, l’Alta Corte, il Commissario della Repubblica Italiana, la Deputazione di Sicilia.

Nessun cittadino siciliano può far parte dei suddetti organi se è titolare, sotto qualunque forma e secondo quanto stabilito con legge dello Stato di Sicilia, di poteri di governo o di interessi dominanti in enti pubblici e privati che traggono il loro sostentamento da concessioni, convenzioni, finanziamenti, appalti e simili istituti da parte dello Stato medesimo.

L’incompatibilità è estesa ai piú stretti parenti o affini secondo legge dello Stato di Sicilia.

 

Sezione I

Parlamento

 

Art. 3 – Il Parlamento ed i singoli parlamentari rappresentano il Popolo Siciliano ed essi sono gli interpreti istituzionali della sovranità popolare; sono altresí possibili forme di diretta democrazia ad integrazione della fondamentale funzione esercitata dal Parlamento secondo quanto previsto da questo Statuto Costituzionale.

Il Parlamento è costituito da due Camere: la Camera dei Comuni e la Camera dei Pari.

La prima, composta da novanta Rappresentanti, è eletta ogni quattro anni a suffragio universale diretto e segreto, secondo legge emanata dalla medesima Camera in base ad un sistema che consenta la formazione di una stabile maggioranza ed un’adeguata rappresentanza dell’opposizione; la medesima legge provvede a garantire un’adeguata rappresentanza dei Siciliani non residenti nel territorio dello Stato di Sicilia.

La seconda, composta da sessanta Pari, è eletta: per due terzi ogni sei anni, secondo legge emanata dalla Camera dei Comuni, tra le associazioni di categorie produttive, degli enti pubblici e privati, dell’associazionismo piú rappresentativo, per un terzo a vita e per cooptazione da parte della stessa Camera dei Pari, tra i cittadini Siciliani di età maggiore di cinquanta anni che si siano distinti particolarmente nella scienza, nella cultura e nella vita politica e sociale secondo quanto stabilito da legge approvata dalla Camera dei Comuni.

Art. 4 – Le elezioni alle Camere sono indette dal Presidente dello Stato con decreto e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica successiva al compimento dei periodi di cui al precedente articolo.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova Camera dei Comuni e la Camera dei Pari rinnovata per due terzi si riuniscono in seduta comune entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente dello Stato che vi tiene il suo discorso inaugurale.

Art. 5 – Le Camere eleggono nel loro seno il Presidente, due Vicepresidenti, i Segretari e le Commissioni permanenti secondo i loro regolamenti interni, che contengono altresí le disposizioni circa l’esercizio delle funzioni spettanti alle Camere.

Nelle sedute comuni del Parlamento prevalgono i regolamenti e gli organi della Camera dei Comuni.

Art. 6 – I Parlamentari, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano nella loro Camera il giuramento di esercitarle col solo scopo della tutela degli interessi della Sicilia e nel rispetto del presente Statuto Costituzionale.

Art. 7 – I Parlamentari non sono sindacabili per i voti dati e per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

La legge regola la decadenza dal rango di parlamentare per assenteismo.

Art. 8 – I Parlamentari hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno al Parlamento.

Art. 9 – In caso di persistente impossibilità di funzionamento, le Camere possono essere sciolte dal Presidente dello Stato, il quale indice, nel termine di tre mesi, nuove elezioni.

In caso di minaccia all’integrità dello Stato Italiano o di persistente violazione dello Statuto, il Commissario della Repubblica Italiana o il Capo dello Stato Italiano possono proporre al Governo Italiano lo scioglimento ai sensi del precedente comma e con indizione, da parte del Presidente dello Stato e nel termine di due mesi, di nuove elezioni.

Il decreto di scioglimento deve essere, in ogni caso, preceduto da delibera del Parlamento dello Stato Italiano.

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Sezione II

Presidente dello Stato

 

Art. 10 – Il Presidente dello Stato rappresenta il Popolo di Sicilia nella sua unità e sovranità, è Capo dello Stato di Sicilia e custode delle prerogative autonome dello stesso.

Art. 11 – Il Presidente dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune ogni otto anni fra i cittadini siciliani di età superiore a cinquanta anni con la maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti e, dal terzo scrutinio, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Nelle more dell’elezione del nuovo Presidente dello Stato resta in carica il precedente.

Se al cinquantesimo scrutinio nessun candidato ha ottenuto le maggioranze previste, si indicono elezioni presidenziali a suffragio universale tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 12 – La residenza del Presidente dello Stato è sita nella città di Monreale.

Art. 13 – Il Parlamento può, in seduta comune e con la maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti, disporre la destituzione del Presidente dello Stato per sopravvenuta incapacità, per infermità, per comportamento indegno e lesivo dell’onorabilità del Popolo Siciliano, per alto tradimento e attentato alla Sovranità dello Stato di Sicilia.

In caso di morte o destituzione del Presidente dello Stato, le sue funzioni sono provvisoriamente esercitate dal Presidente della Camera dei Pari.

Art. 14 – Il Presidente dello Stato è irresponsabile per le azioni compiute nell’esercizio delle sue funzioni; i decreti e le delibere per le funzioni riservate alla sua discrezione esclusiva, sono sempre controfirmate dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

In caso di delibera parlamentare per alto tradimento e attentato alla Sovranità dello Stato di Sicilia, la competenza giudiziaria del procedimento è della Camera dei Pari; nelle more del procedimento il Presidente è comunque destituito dal suo ufficio.

 

Sezione III

Consiglio di Governo

 

Art. 15 – Il Governo dello Stato è costituito dal Consiglio di Governo, organo esecutivo dello Stato di Sicilia.

Membri del Consiglio sono il Gran Cancelliere, Capo dell’Esecutivo, e gli altri Segretari di Stato.

Il numero e la materia oggetto di amministrazione delle diverse Segreterie di Stato, ed eventuali Sottosegreterie, è oggetto di legge del Parlamento.

Art. 16 – Ad ogni rinnovo della Camera dei Comuni o se il Governo riceve la sfiducia della Camera dei Comuni o in caso di dimissioni, morte, incapacità o altro impedimento del Gran Cancelliere, il Presidente dello Stato affida a persona di sua fiducia il compito di formare il nuovo Consiglio di Governo nella qualità di Cancelliere incaricato.

La Camera dei Comuni delibera, entro quindici giorni dall’incarico, sulla fiducia a maggioranza assoluta di voti segreti dei Rappresentanti; ottenuta la fiducia, il Governo entra in carica fino al decorrere della legislatura o a fino ad eventuale delibera di sfiducia della Camera dei Comuni.

I Membri del Consiglio prestano giuramento con le stesse modalità e contenuti dei Parlamentari.

Art. 17 – Il Gran Cancelliere, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Segretario da lui designato.

In caso di dimissioni, morte, incapacità o altro impedimento di altri Segretari di Stato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione.

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Sezione IV

Altri organi

 

Art. 18 – È istituita in Palermo un’Alta Corte, con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente e il Procuratore Generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato Italiano e dello Stato Siciliano, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

L’Alta Corte vede rinnovati i suoi componenti due ogni cinque anni per una durata complessiva di venti anni del mandato di ogni giudice, fatte salve le norme transitorie per le prime nomine.

Il giudice dell’Alta Corte non è rieleggibile per un secondo mandato.

Il Presidente e il Procuratore Generale sono nominati dalla stessa Alta Corte, il primo tra i membri di nomina parlamentare italiana, il secondo tra i membri di nomina parlamentare siciliana.

L’onere finanziario riguardante l’Alta Corte è ripartito egualmente tra la Repubblica Italiana e lo Stato di Sicilia.

Art. 19 – Il Commissario della Repubblica Italiana è nominato dal Governo della Repubblica Italiana con mandato quinquennale e rappresenta gli interessi della Repubblica Italiana in Sicilia.

Art. 20 – Il Parlamento in seduta comune nomina, all’inizio di ogni legislatura della Camera dei Comuni, la Deputazione di Sicilia, commissione permanente di dodici membri, di cui almeno uno eletto tra i rappresentanti dei Siciliani non residenti nel territorio dello Stato di Sicilia.

 

Titolo II

Funzioni degli organi statali

Sezione I

Funzioni degli organi legislativi ed enti locali

 

Art. 21 – Le due Camere sono convocate dai rispettivi Presidenti in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Consiglio di Governo o di almeno, rispettivamente, venti Rappresentanti o quindici Pari.

Art. 22 – La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento per mezzo delle sue due Camere attraverso l’approvazione delle leggi dello Stato di Sicilia.

L’iniziativa delle leggi spetta al Governo ed ai Parlamentari fatta salva l’iniziativa popolare di cui al seguente articolo.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni competenti delle due Camere con la partecipazione degli organi tecnici del Governo.

I regolamenti per l’esecuzione delle leggi formate dal Parlamento sono emanati dal Governo con Decreto Presidenziale.

Art. 23 – Le leggi approvate preliminarmente dalla Camera dei Comuni passano alla Camera dei Pari che può apporre modifiche o non approvare le leggi proposte; queste poi passano nuovamente alla Camera dei Comuni che delibera definitivamente sulla legge regionale, anche non tenendo conto dei deliberati della Camera dei Pari; questa, però, può porre veto con maggioranza qualificata di cinquanta Pari su sessanta.

Le leggi approvate preliminarmente dalla Camera dei Pari passano alla Camera dei Comuni per la discussione ed approvazione definitiva; le leggi respinte dalla Camera dei Comuni possono essere sottoposte a referendum popolare propositivo da parte di una maggioranza qualificata di quaranta Pari su sessanta.

Le leggi di iniziativa popolare, proposte da parte di almeno l’un per cento dell’elettorato attivo, sono discusse ed approvate dal Parlamento riunito in seduta comune.

Su temi di particolare complessità tecnica ovvero di particolare urgenza ovvero in cui necessiti un riordino della legislazione finalizzato ad una piú netta definizione dell’ordinamento vigente, il Parlamento, con l’approvazione delle due Camere, può delegare al Consiglio di Governo l’emanazione di Decreti Legislativi con le stesse modalità previste dalla normativa costituzionale italiana per gli analoghi provvedimenti.

Art. 24 – Le leggi approvate dal Parlamento e i decreti, regolamentari o legislativi, emanati dal Governo, non sono perfetti se mancanti della firma del Gran Cancelliere e dei Segretari di Stato competenti per materia.

Essi sono promulgati dal Presidente dello Stato decorsi i termini di cui all’art. 44 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dello Stato di Sicilia, pubblicizzata con i piú moderni mezzi di comunicazione affinché chiunque possa prenderne visione.

Essi entrano in vigore nello Stato di Sicilia quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo decreto.

Art. 25 – È istituito il referendum abrogativo, con esclusione delle leggi riguardanti temi costituzionali e tributari, regolato per legge.

In ogni anno solare non possono indirsi piú di due referendum; in caso di un numero maggiore si dà luogo a quelli che hanno raccolto il maggior numero di sottoscrizioni.

Art. 26 – I Parlamentari non possono essere perseguiti penalmente per reati connessi con l’esercizio delle loro funzioni.

La Camera dei Pari ha funzioni giudiziarie in ordine alla messa in stato di accusa di membri del Parlamento e del Governo per alto tradimento e attentato alla Sovranità dello Stato di Sicilia.

Art. 27 – Il Consiglio di Governo sottopone alla Deputazione di Sicilia per l’approvazione la nomina dei funzionari governativi preposti alle relazioni istituzionali con il Governo della Repubblica Italiana, con l’Unione Europea e di quelli preposti alle relazioni esterne ed alle relazioni con le comunità siciliane in Italia ed all’estero.

Il Consiglio di Governo, all’atto dell’insediamento, sottopone per l’approvazione il programma di politica delle relazioni esterne alla Deputazione di Sicilia.

In caso di rigetto, il Consiglio deve riformulare il programma e ripresentarlo alla Deputazione di Sicilia; questa, nel corso della legislatura, può presentare una mozione di “censura” al Parlamento per l’inapplicazione da parte del Governo della politica approvata sulle relazioni esterne.

La Deputazione di Sicilia, come commissione parlamentare permanente, ha competenza esclusiva sulle riforme istituzionali e sui regolamenti parlamentari; ha competenza di indirizzo sulla ricezione di normative nazionali ed europee e, in genere, sulla produzione legislativa delle due Camere; tiene i rapporti ufficiali con le altre istituzioni parlamentari, nazionali e locali; nomina il Difensore Civico dei Cittadini Siciliani con una maggioranza qualificata di otto Deputati su Dodici; presiede nei termini descritti ai commi precedenti alla politica delle relazioni esterne e delle relazioni con le comunità siciliane in Italia ed all’estero.


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Art. 28 – Il Parlamento Siciliano, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1, ha la legislazione esclusiva su tutto quanto non disposto diversamente nel presente Statuto Costituzionale.

Non può essere revocata la competenza esclusiva se non con una maggioranza di cinque sesti dei componenti del Parlamento Siciliano e di quello Italiano sulle seguenti materie:

a)     agricoltura;

b)     industria e commercio;

c)      artigianato;

d)     gestione del territorio;

e)     lavori pubblici;

f)       fonti di energia e miniere;

g)     pesca;

h)     organizzazioni senza scopo di lucro;

i)       turismo;

j)       beni culturali;

k)     regime degli enti locali;

l)       istruzione;

m)  stampa, radio, televisione ed altri mezzi di comunicazione di massa;

n)     trasporti;

o)     servizi pubblici;

p)     imposte dirette.

Su tali settori le leggi italiane si disapplicano anche in assenza di esplicita previsione normativa.

Sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato Italiano i seguenti settori:

a)     politica estera;

b)     immigrazione;

c)      difesa;

d)     moneta e concorrenza;

e)     organi dello Stato Italiano;

f)       organizzazione amministrativa dello Stato Italiano;

g)     ordine pubblico;

h)     cittadinanza, stato civile e anagrafe;

i)       diritto processuale, penale e privato in materia non commerciale;

j)       diritti essenziali dei cittadini;

k)     norme generali sull’istruzione;

l)       dogane e protezione dei confini;

m)  pesi e misure;

n)     coordinamento statistico-informatico delle pubbliche amministrazioni;

o)     diritti sulle opere dell’ingegno.

 

Art. 29 – Entro i limiti, stabiliti per legge dello Stato Italiano, dei principi fondamentali cui si ispira l’ordinamento nazionale, il Parlamento Siciliano ha la competenza esclusiva sui seguenti settori:

a)     rapporti con le confessioni religiose;

b)     norme organizzative sulla giustizia amministrativa;

c)      previdenza sociale;

d)     tutela dell’ambiente;

e)     disciplina del credito, delle assicurazioni e della tutela del risparmio;

f)       rapporti dello Stato di Sicilia con l’estero e con l’Unione Europea;

g)     sicurezza sul lavoro;

h)     professioni;

i)       ricerca;

j)       tutela della salute;

k)     alimentazione;

l)       ordinamento sportivo.

In mancanza di norme che statuiscano i principi fondamentali dei suddetti ordinamenti, lo Stato di Sicilia ha sugli stessi la legislazione esclusiva senza alcuna limitazione.

Le materie delegate dal Parlamento Italiano alle Regioni di cui si compone la Repubblica Italiana sono delegate anche alla competenza del Parlamento di Sicilia.


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Art. 30 – L’ordinamento amministrativo dello Stato di Sicilia è articolato su due livelli: i Comuni e gli Enti Locali Intermedi; esso è regolato per legge.

Ogni previsione del diritto costituzionale italiano riferita alle province è da intendersi riferita agli Enti Locali Intermedi dello Stato di Sicilia.

Gli Enti Locali Intermedi sono:

a)     l’Area Metropolitana di Palermo;

b)     l’Area Metropolitana di Catania;

c)      l’Amministrazione Speciale della Città di Messina;

d)     i Distretti, nel restante territorio.

Le Aree Metropolitane, amministrate da un Sindaco Metropolitano eletto direttamente dal Popolo, e ordinate secondo i rispettivi Statuti, accentrano i servizi di comune interesse per i Comuni dei rispettivi territori e garantiscono i servizi dello Stato di Sicilia ai cittadini per delega dal Governo Siciliano.

L’Amministrazione Speciale della Città di Messina, regolata per legge regionale, è amministrata da uno Stratigoto eletto direttamente dal Popolo, con le medesime funzioni di cui al comma precedente e con funzioni di generale delega di funzioni da parte del Governo dello Stato di Sicilia ad eccezione del mantenimento dell’ordine pubblico.

I Distretti, con Presidente eletto dal Popolo, garantiscono i servizi dello Stato di Sicilia ai cittadini per delega dal Governo Siciliano ed accentrano quei servizi per cui i Comuni vorranno liberamente consorziarsi.

I servizi per i quali lo Stato di Sicilia non delega le funzioni agli Enti Locali Intermedi sono erogati con un’articolazione territoriale di norma coincidente con quella degli Enti Locali Intermedi medesimi e coordinati da un Intendente di nomina governativa; le funzioni governative nella città di Messina sono delegate allo Stratigoto; le funzioni previste dalla normativa nazionale per le Prefetture sono svolte in Sicilia dalle Intendenze, attraverso i rispettivi organi addetti agli Affari Interni.

I servizi che non necessitano di un’articolazione territoriale capillare e le grandi  circoscrizioni giudiziarie sono di norma ubicati nella Capitale e in tre sedi distaccate nelle città di Caltanissetta, Catania e Messina.

L’amministrazione locale dev’essere ispirata al piú ampio decentramento ed al principio di sussidiarietà, fatti salvi in ogni caso i poteri di controllo e di coordinamento dello Stato di Sicilia; a tal fine i Comuni potranno ulteriormente dividersi in Municipalità o Quartieri o Frazioni o Comunità Insulari, secondo quanto stabilito per legge.

I Comuni sono amministrati dal Sindaco eletto direttamente dal Popolo.

Art. 31 – Il Parlamento di Sicilia può emettere voti, formulare progetti di competenza degli organi dello Stato Italiano che possano interessare la Sicilia, e presentarli al Parlamento Italiano.

Art. 32 – Il Parlamento, nelle sue due Camere, non piú tardi del mese di dicembre approva il bilancio dello Stato per il successivo prossimo esercizio, predisposto dal Consiglio di Governo.

All’approvazione dello stesso Parlamento è pure sottoposto il rendiconto generale dello Stato.

Art. 33 – La legislazione dello Stato di Sicilia si ispira ai valori di libertà, democrazia ed uguaglianza espressi nella Costituzione della Repubblica Italiana, nonché ai valori specifici della cultura e dell’identità del Popolo Siciliano.

Lo Stato tutela con ogni mezzo la famiglia, come società naturale, e ne favorisce la stabilità e la prosperità.

Lo Stato favorisce lo sviluppo economico, l’iniziativa privata e l’innovazione ad ogni livello, combatte le inefficienze, la corruzione e la criminalità come nemici primi della società; la legislazione siciliana non potrà condonare alcun abuso sui beni naturali e culturali che costituiscono valore inalienabile della storia e dell’identità del Popolo Siciliano.

Lo Stato tutela le comunità rurali, montane ed insulari; tutela altresí in modo particolare l’impresa familiare e la piccola proprietà produttrice di ricchezza.

Lo Stato tutela la libertà dell’individuo in ogni sua manifestazione materiale e spirituale, fatte salve le limitazioni per tutto quanto possa offendere la pubblica moralità.

Lo Stato riconosce l’importanza della religione nella vita associata, pur nel rispetto della laicità dello Stato e della netta separazione tra organizzazioni confessionali e vita pubblica; accorda a tutti i culti pari tutela giuridica ed economica per l’esercizio della loro attività spirituale con le uniche limitazioni derivanti dalle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e del buon costume.

Lo Stato ispira la propria legislazione e la propria amministrazione ai principi di democrazia, trasparenza e funzionalità.

Lo Stato combatte ogni forma di discriminazione fondata su sesso, lingua, religione, razza, censo o altra condizione personale e sociale dei suoi cittadini che non abbia motivazione logica o economica e si pone l’obiettivo di fornire a tutti i cittadini parità di opportunità; individua e rimuove gli ostacoli ad una piena uguaglianza e promuove iniziative contro specifici abusi.

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Sezione II

Funzioni degli organi esecutivi

 

Art. 34 – Il Presidente dello Stato esercita le funzioni di rappresentanza dello Stato di Sicilia; appone la firma ai decreti che esprimono i deliberati collegiali del Consiglio di Governo alle cui riunioni ha diritto di partecipare.

Art. 35 – Il Gran Cancelliere e il Consiglio di Governo, oltre alle funzioni previste nel presente Statuto Costituzionale, svolgono in Sicilia le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie regolate per legge per le quali non sia prescritto l’esercizio da parte degli enti locali.

Su tutte le materie la cui competenza legislativa ed esecutiva spetti allo Stato Italiano, ad eccezione della difesa e della magistratura, gli stessi organi svolgono un’attività amministrativa secondo le direttive del Governo della Repubblica Italiana.

I Segretari di Stato sono responsabili di tutte le loro funzioni di fronte al Parlamento.

Il Governo dello Stato di Sicilia esercita le funzioni di programmazione, di erogazione di spesa pubblica, di coordinamento e di controllo, demandando di norma la gestione dei servizi agli enti locali ed agli enti pubblici funzionali.

Art. 36 – La gestione del Governo è collegiale sotto l’indirizzo e il coordinamento del Gran Cancelliere.

Egli è il Capo del Governo e rappresenta in Sicilia il Governo della Repubblica Italiana, il quale può, tuttavia, inviare temporaneamente propri commissari per l’esplicazione di singole funzioni.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Sicilia; per tale funzione può delegare un Segretario di Stato permanentemente deputato a tale ufficio, il quale deve attenersi alle direttive ricevute dallo stesso.

Art. 37 – Lo Stato di Sicilia ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal suo Governo, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato Italiano ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possono comunque interessare la Sicilia.

Lo Stato di Sicilia ha diritto, con le modalità di cui al precedente comma, di partecipare a tutte le decisioni in materia tariffaria da parte del Governo della Repubblica Italiana che possano interessare la Sicilia.

Fino a che i trattati europei non prevedano la possibilità di un’adesione separata della Sicilia all’Unione, le delegazioni italiane allo stesso dovranno vedere presente sempre un rappresentante del Governo Siciliano, il quale disporrà di veto sul voto italiano su tutte le materie la cui competenza sia dello Stato di Sicilia ai sensi del presente Statuto Costituzionale.

Lo Stato di Sicilia ha diritto di istituire proprie compagnie di trasporto di bandiera.

Art. 38 – Lo Stato di Sicilia, che trova nello Stato Italiano ogni forma di rappresentanza diplomatica e consolare con l’estero, ha diritto di tenere proprie delegazioni che lo rappresentino, per finalità di incentivazione dei rapporti commerciali e culturali, in modo permanente presso paesi esteri o sue circoscrizioni territoriali autonome; lo stesso può, se non in contrasto con la politica estera dello Stato Italiano, promuovere accordi e intese anche di natura politica.

Lo Stato di Sicilia ha la facoltà di aderire all’Unione Europea come stato a sé, previo parere favorevole del Parlamento della Repubblica Italiana e modifica dei relativi trattati internazionali; tale adesione separata in ogni caso non comporterebbe personalità giuridica di diritto internazionale al di fuori delle materie di competenza dell’Unione Europea e, in ogni caso, non sarebbe estensibile alla partecipazione separata al Consiglio Europeo.

Art. 39 – Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Governo dello Stato a mezzo della polizia siciliana, quale corpo autonomo la cui regolamentazione sarebbe ordinata dal Parlamento Italiano in maniera omogenea all’analogo corpo di polizia italiana.

Il Governo della Repubblica Italiana ha diritto, tuttavia, di mantenere in Sicilia un corpo armato preposto al mantenimento dell’ordine pubblico e coordinato con la polizia siciliana.

Il Gran Cancelliere può chiedere l’impiego delle forze armate della Repubblica Italiana.

Il Governo dello Stato potrà altresí organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi o corpi di polizia tributaria.

Art. 40 – Il Governo della Repubblica Italiana tiene in Sicilia un Comando di Regione Militare per ciascuna delle sue forze armate.

Art. 41 – Il Governo dello Stato provvede alle esigenze amministrative della Giustizia in Sicilia per mezzo di apposita Segreteria di Stato.

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Sezione III

Funzioni degli organi giurisdizionali


Art. 42 – È istituito in Palermo il Consiglio di Stato di Sicilia, con le medesime funzioni del Consiglio di Stato per la Repubblica Italiana, limitatamente all’ambito dell’ordinamento giuridico pubblico siciliano; sono istituiti in Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina i Tribunali Amministrativi Locali con le medesime funzioni previste dalla normativa nazionale per i Tribunali Amministrativi Regionali.

Sono altresí istituite in Palermo sezioni della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti con funzioni identiche a quelle degli organi giurisdizionali centrali.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente dello Stato, sentito il Consiglio di Stato di Sicilia.

Art. 43 – Il Presidente dello Stato ha diritto esclusivo di concedere la Grazia nei confronti dei cittadini siciliani.

Art. 44 – L’Alta Corte giudica sulla costituzionalità e sulla conformità allo Statuto Costituzionale:

a)     delle leggi emanate dal Parlamento di Sicilia;

b)     delle leggi e dei regolamenti emanati dalla Repubblica Italiana, ai fini dell’efficacia dei medesimi entro i confini dello Stato di Sicilia.

I giudizi davanti all’Alta Corte sono promossi dal Commissario della Repubblica Italiana.

L’Alta Corte, fatto salvo il disposto del secondo comma dell’art. 26, giudica pure i reati compiuti dai membri del Governo nell’esercizio delle loro funzioni, messi in stato d’accusa dal Parlamento.

Art. 45 – La modifica dello Statuto Costituzionale, oltre a quanto previsto ordinariamente per le leggi costituzionali, necessita anche di una approvazione del Parlamento Siciliano a maggioranza qualificata di due terzi.

Non possono essere oggetto di modifica il rapporto confederale tra i due Stati, né il presente articolo, né tutto quanto possa limitare in modo sostanziale la sovranità interna dello Stato di Sicilia delineata nel presente Statuto Costituzionale.

Art. 46 – Le leggi del Parlamento sono inviate entro tre giorni dall’approvazione al Commissario della Repubblica, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle ai sensi del secondo comma dell’art. 44 del presente Statuto Costituzionale.

L’Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Gran Cancelliere sia pervenuta copia dell’impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dall’impugnazione, senza che al Gran Cancelliere sia pervenuta sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato di Sicilia.

Il Gran Cancelliere, anche su voto di una Camera o del Parlamento, ed il Commissario della Repubblica Italiana possono impugnare per incostituzionalità ai sensi del primo comma dell’art. 44 le leggi ed i regolamenti dello Stato Italiano entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

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Titolo III

Patrimonio e finanza

 

Art. 47 – I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti in Sicilia, sono assegnati allo Stato di Sicilia, eccetto quelli che interessano la difesa della Repubblica Italiana.

Art. 48 – Sono altresí assegnati allo Stato di Sicilia e costituiscono il suo patrimonio i beni dello Stato Italiano oggi esistenti nel territorio siciliano e che non sono della specie di quelli indicati nell’articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato di Sicilia: le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato in Sicilia; le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo della Sicilia; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici dello Stato coi loro arredi egli altri beni destinati ad un pubblico servizio dello Stato di Sicilia.

Art. 49 – I beni immobili, che si trovano in Sicilia e che non sono proprietà di alcuno, spettano al patrimonio dello Stato di Sicilia.

Art. 50 – Gli impegni già assunti dalla Repubblica Italiana verso enti aventi sede in Sicilia sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all’epoca del pagamento.

Art. 51 – Il fabbisogno finanziario dello Stato di Sicilia si provvede con i redditi patrimoniali dello stesso e a mezzo dei tributi deliberati dallo stesso.

L’imposizione diretta sul reddito è destinata a finanziare lo Stato di Sicilia; le altre imposizioni dirette, nonché gli altri tributi deliberati dal Parlamento sono destinati a finanziare gli enti locali.

Art. 52 – La Repubblica Italiana non può deliberare l’istituzione di imposte dirette aventi efficacia nel territorio siciliano.

Per le imprese che hanno la sede centrale fuori dal territorio siciliano, ma che in esso hanno stabilimenti, impianti e rami d’azienda, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito o di altra base imponibile da attribuire agli stabilimenti, impianti e rami d’azienda medesimi.

L’imposta, relativa a detta quota, compete allo Stato di Sicilia, viene determinata secondo la sua legislazione ed è riscossa dagli organi di riscossione dello Stato medesimo.

Art. 53 – La Repubblica Italiana verserà annualmente allo Stato di Sicilia, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico per la esecuzione di investimenti pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi medi pro capite in Sicilia rispetto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Nel caso in cui i redditi medi pro capite siciliani dovessero superare quelli medi nazionali, la somma sarà versata in maniera simmetrica e divisa per cinque dallo Stato di Sicilia alla Repubblica Italiana per la realizzazione di investimenti pubblici nelle aree economicamente piú svantaggiate dell’Italia.

Art. 54 – L’imposizione indiretta sulle fabbricazioni, i monopoli di Stato e i giochi e scommesse sono riservati alla competenza della Repubblica Italiana.

L’imposizione indiretta sugli scambi, fatti salvi gli accordi in sede di istituzioni europee, è regolata da norma nazionale benché il gettito sia di competenza dello Stato di Sicilia.

Le accise sui prodotti derivati dagli idrocarburi sono di competenza esclusiva dello Stato di Sicilia.

Art. 55 – Ferma restando la competenza italiana ed europea sul regime doganale, le tariffe doganali, per quanto interessa la Sicilia, non possono essere deliberate senza la partecipazione alle istituzioni europee competenti di rappresentante dello Stato di Sicilia con diritto di veto sul voto espresso dallo Stato Italiano.

I proventi doganali riscossi alle frontiere doganali dell’Unione Economica e Monetaria che siano anche confini del territorio su cui si esercita la sovranità dello Stato di Sicilia sono di competenza dello stesso, fatte salve le deduzioni di quote destinate a finanziare le istituzioni europee secondo le normative europee vigenti.

Art. 56 – È istituita una banca centrale pubblica, autonoma dalle istituzioni politiche, aderente al Sistema Europeo delle Banche Centrali, per la vigilanza sul credito e sull’intermediazione finanziaria svolta da tutte le istituzioni aventi in Sicilia la loro sede legale.

Tale banca centrale pubblica assorbirà gli uffici periferici della Banca d’Italia in Sicilia e parteciperà, all’interno del Sistema Europeo delle Banche Centrali, alla definizione ed esecuzione della politica monetaria ed alla gestione delle riserve auree e valutarie derivanti dalle transazioni esterne al pari degli istituti di emissione degli Stati membri dell’Unione aderenti all’Unione Economica e Monetaria.

Art. 57 – È data facoltà al Parlamento di istituire una zona franca o un punto franco o un porto franco limitatamente all’Amministrazione Speciale della Città di Messina.

Art. 58 – Il Governo dello Stato ha facoltà di emettere prestiti interni e di disciplinare, su delega del Parlamento, il comparto dell’emissione di titoli del debito pubblico.

È istituito in Sicilia un mercato finanziario istituzionale, la Borsa Valori, sotto la vigilanza di apposita autorità indipendente, per la contrattazione di titoli pubblici e privati.

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Disposizioni transitorie

 

Art. 59 – L’attuale Presidente della Regione indirà le elezioni della Camera dei Comuni e della Camera dei Pari entro tre mesi dalla promulgazione del presente Statuto Costituzionale.

Entro lo stesso periodo il Governo della Repubblica e della Regione Siciliana provvedono alla nomina dell’Alta Corte, secondo regolamento istitutivo emanato dalla Giunta Regionale di Governo in carica.

Le prime elezioni della Camera dei Comuni si tengono con legge uninominale a doppio turno per sessanta Rappresentanti e proporzionale senza scorporo a collegio unico per trenta Rappresentanti, giusta legge approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana in carica; la medesima Assemblea determina la legge provvisoria di elezione dei Pari elettivi.

All’atto dell’insediamento del Parlamento di Sicilia cessa la Regione Siciliana ed i suoi organi; i relativi rapporti giuridici in essere sono trasferiti allo Stato di Sicilia.

Art. 60 – Le due Camere elette, in seduta comune, provvedono subito dopo l’insediamento alla prima costituzione dei membri permanenti della Camera dei Pari.

Entro 60 giorni dalla completa formazione del Parlamento, lo stesso provvede all’elezione del Presidente dello Stato; nelle more della sua elezione le funzioni sono esercitate dal Presidente della Camera dei Pari, quale Capo Provvisorio dello Stato.

Nelle more della costituzione del primo Consiglio di governo, le sue funzioni, per l’ordinaria amministrazione, sono provvisoriamente esercitate dalla cessata Giunta Regionale di Governo, nella qualità di Giunta Provvisoria di Governo dello Stato, presieduta dal Capo Provvisorio del Governo di Sicilia, nella persona del cessato Presidente della Regione.

Le norme di applicazione dello Statuto Costituzionale sono deliberate con Decreto del Presidente della Repubblica entro cinque anni dalla promulgazione dello stesso, su apposita relazione di Commissione composta per metà da rappresentanti del Governo Italiano e per metà da rappresentanti del Governo Siciliano; dopo tale termine è data facoltà allo Stato di Sicilia di deliberare su tale materia in maniera unilaterale, ferma restando la competenza giurisdizionale dell’Alta Corte per le eventuali controversie da ciò derivanti.

Le norme di applicazione possono a loro volta disporre anche un’esecuzione graduale delle stesse ma in ogni caso non a tempo indeterminato



Francesco Paolo Catania - Bruxelles, 25/11/2004

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