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Fonte:
https://www.senato.it/ 15 novembre 2005

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 2544-D
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Vice presidente del Consiglio dei ministri

(FINI)

dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

(BOSSI)

e dal Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

di concerto col Ministro dell’interno

(PISANU)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

(V. Stampato n. 2544)

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 25 marzo 2004

(V. Stampato Camera n. 4862)

approvato, con modificazioni, in sede di prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2004

(V. Stampato n. 2544-B)

approvato, senza modificazioni, nuovamente in sede di prima deliberazione,
dal Senato della Repubblica il 23 marzo 2005

(V. Stampato Camera n. 4862-B)

approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 20 ottobre 2005

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 ottobre 2005

———–

Modifiche alla Parte II della Costituzione

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Approvato, in seconda deliberazione,
dalla Camera dei deputati

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE

Art. 1.

(Senato federale della Repubblica)

    1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

    1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

    La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Struttura del Senato federale
della Repubblica)

    1.  L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

    Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
    L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno.
    La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
    Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.

(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)

    1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.

(Deputati di diritto e a vita)

    1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

    2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.

(Durata in carica dei senatori
e della Camera dei deputati)

    1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

    I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
    La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

Art. 7.

(Elezione della Camera dei deputati)

    1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

    Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica)

    1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza».

Art. 9.

(Modalità
di funzionamento delle Camere)

    1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
    Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
    Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
    Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.
    Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

Art. 10.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

    1. All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore».

Art. 11.

(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori)

    1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».

Art. 12.

(Divieto di mandato imperativo)

    1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 13.

(Indennità parlamentare)

    1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.

    La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».

Art. 14.

(Formazione delle leggi)

    1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

    Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
    La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
    Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
    L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
    I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

Art. 15.

(Iniziativa legislativa)

    1. All’articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 16.

(Procedure legislative ed organizzazione
per commissioni)

    1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
    Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
    Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.
    Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.
    Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro».

Art. 17.

(Procedure legislative in casi particolari)

    1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

    2. All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
    3. All’articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».
    4. All’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».
    5. All’articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

Art. 18.

(Decreti legislativi)

    1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».

Art. 19.

(Ratifica dei trattati internazionali)

    1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 20.

(Bilanci e rendiconto)

    1. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70, primo comma».

Art. 21.

(Commissioni parlamentari d’inchiesta)

    1. All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

    1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

    Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 23.

(Età minima del Presidente
della Repubblica)

    1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

Art. 24.

(Convocazione dell’Assemblea
della Repubblica)

    1. All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

    «Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

    Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 25.

(Supplenza del Presidente
della Repubblica)

    1. All’articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

    2. All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

    1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.

    Può inviare messaggi alle Camere.
    Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.
    Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».

Art. 27.

(Scioglimento della Camera dei deputati)

    1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi:
        a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

        b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
        c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
        d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma.

    Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

Art. 28.

(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)

    1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 29.

(Giuramento del Presidente
della Repubblica)

    1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.

(Governo e Primo ministro)

    1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

    La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
    Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».

Art. 31.

(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri)

    1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 32.

(Governo in Parlamento)

    1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

    Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
    In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.
    Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma.
    Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Art. 33.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

    1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

    Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
    La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri».

Art. 34.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

    1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 35.

(Autorità amministrative
indipendenti nazionali)

    1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

    Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE

Art. 36.

(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura)

    1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».

    2. All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE

Art. 37.

(Modifiche all’articolo 114
della Costituzione)

    1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

    2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».
    3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

Art. 38.

(Approvazione degli statuti
delle Regioni speciali)

    1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 39.

(Modifiche all’articolo 117
della Costituzione)

    1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario».
    2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».

    3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».
    4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».
    5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

        «m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».
    6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

    7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».
    8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

        «s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

        s-ter) ordinamento della comunicazione;
        s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
        s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia».

    9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

        b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
        c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;
        d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
        e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
        f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia»;
        g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

    10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
        a) assistenza e organizzazione sanitaria;

        b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
        c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
        d) polizia amministrativa regionale e locale;
        e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

    11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
    «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni».

Art. 40.

(Modifica dell’articolo 118
della Costituzione)

    1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

    I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
    La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.
    Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio delle funzioni amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali.
    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.
    Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma.
    La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».

Art. 41.

(Modifiche all’articolo 120
della Costituzione)

    1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

        b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;
        c) è soppresso il secondo periodo.

Art. 42.

(Modifiche all’articolo 122
della Costituzione)

    1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».

    2. All’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

Art. 43.

(Modifiche all’articolo 123
della Costituzione)

    1. All’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.

    2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».

Art. 44.

(Modifiche all’articolo 126
della Costituzione)

    1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

    2. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l’impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica)

    1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

    «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».

Art. 46.

(Garanzie per le autonomie locali)

    1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».

Art. 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

    1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

    Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.
    I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

Art. 48.

(Modifica all’articolo 131
della Costituzione)

    1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Sudtirol».

Art. 49.

(Città metropolitane)

    1. All’articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

    «L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

Art. 50.

(Abrogazione)

    1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VI

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA
COSTITUZIONE

Art. 51.

(Corte costituzionale)

    1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
    L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
    Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

    2. All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

    3. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

    «Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

Art. 52.

(Referendum sulle leggi costituzionali)

    1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.

(Disposizioni transitorie)

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

    2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
    3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

        a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

        b) non si applica il quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;
        c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

    4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:
        a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all’articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell’applicazione dell’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;

        b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;
        c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;
        d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

    5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

    6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.
    7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
    8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all’articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
    9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.
    10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in scadenza.
    11. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
    12. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 36 della presente legge costituzionale.
    13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
    14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
    15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.
    16. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

        b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».
    17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

    18. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».

Art. 54.

(Regioni a statuto speciale)

    1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 55.

(Adeguamento degli statuti speciali)

    1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Art. 56.

(Trasferimento di beni e di risorse)

    1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l’adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Art. 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale)

    1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.


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Fonte:
https://www.senato.it/ 15 novembre 2005


Legislatura 14º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 897 del 15/11/2005

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO 

La seduta inizia alle ore 9.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 novembre

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (v. Resoconto stenografico).

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(2544-D) Modifiche alla Parte II della Costituzione (Approvato in prima deliberazione dal Senato; modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati; nuovamente approvato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso.

PASTORE, relatore. Si rimette alla relazione scritta di accompagnamento al disegno di legge costituzionale, dando atto nel contempo al senatore D'Onofrio, relatore per la fase di prima lettura dell'articolato provvedimento, di aver preferito assumere un ruolo prettamente politico per poter meglio difendere in Assemblea il testo in esame dalle critiche dell'opposizione. Queste ultime riguardano principalmente la presunta unilateralità del disegno di legge di riforma costituzionale (che per taluno sarebbe stato voluto solo dalla Lega), la fretta impressa al suo iter, la sua non necessità, la sua incapacità di assicurare la governabilità e, a seconda dei contesti, la sua natura centralista o disgregante dell'unità del Paese. Tutte queste critiche sono infondate e pretestuose. Il disegno di legge costituzionale è frutto di un lungo processo che ha contrassegnato soprattutto le ultime legislature, transitando da ultimo nella Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole D'Alema, e comunque risponde alle aspettative del Paese di una riduzione dell'ormai cinquantennale centralismo politico e amministrativo derivante dal particolare contesto storico da cui è scaturita la Costituzione. Esso completa l'introduzione del federalismo nell'ordinamento, certo grazie al particolare impegno della Lega, ma anche per correggere gli squilibri istituzionali causati dalla riforma del Titolo V della Carta costituzionale della scorsa legislatura, definita sgangherata persino da un costituzionalista vicino alla sinistra come Augusto Barbera, e garantire la salvaguardia dell'interesse nazionale. Inoltre, il provvedimento assicura una maggiore governabilità nel quadro di un rinnovato sistema delle autonomie locali e delle Regioni nonché di un contesto europeo fortemente modificatosi, in quel processo solo momentaneamente interrotto dalla mancata approvazione della Costituzione da parte di Francia e Olanda; peraltro, la proposta emersa nel corso dell'iter del disegno di legge costituzionale di estrapolare la parte relativa al federalismo per una rielaborazione condivisa con l'opposizione è stata stroncata dal veto di Romano Prodi, che evidentemente ha preferito lo scontro frontale. A parte il fatto che la forma di governo incentrata sul premierato è stata scelta dalla Casa delle libertà nel presupposto che fosse condivisa dall'opposizione, la maggiore governabilità è legata anche alla creazione di un luogo di mediazione tra i vari livelli di governo, quale il Senato federale. Infine, la riforma prevede importanti norme transitorie per accompagnare con gradualità il passaggio da uno Stato centralista ad uno federalista, prevedendo il passaggio del personale dell'amministrazione centrale alle Regioni e agli enti locali e prescrizioni in ordine all'autonomia fiscale. (Applausi dai Gruppi FI, AN e LP).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MANZELLA (DS-U). Le modalità riduttive e confliggenti con l'articolo 72 della Costituzione con cui i Regolamenti parlamentari disciplinano la seconda lettura dei disegni di leggedi riforma costituzionale (originate dal presupposto di un loro ampio consenso politico) sono particolarmente evidenti in questo caso, poiché la prevista reintroduzione del sistema elettorale proporzionale avrebbe richiesto una pausa di riflessione. Infatti, se alla luce di tale ventilata riforma perdono forza le critiche avanzate dall'opposizione sulle garanzie, diventano ancora più pregnanti quelle riferite all'assetto di Governo ed a quello parlamentare ed è accentuata la valenza distorcente della devolution, in quanto il previsto premio elettorale su base regionale rafforza la logica separatista a scapito dell'esigenza di interdipendenza e di coesione. I senatori iscritti a parlare vogliono pertanto rappresentare la forte esigenza di una diversa Costituzione, che non rinneghi quella del 1948 ed in grado di rappresentare l'Italia che alle primarie del 16 ottobre ha espresso un'esigenza di cittadinanza attiva; inoltre, vogliono sostituire il separatismo strisciante che caratterizza il progetto di riforma con l'esaltazione del ruolo del Senato, luogo di confronto tra Governo nazionale e governi locali, punto di coordinamento essenziale della rete delle assemblee elettive e sede di valutazione dell'interesse nazionale. La pagina nera che il Senato scriverà domani con l'approvazione del disegno di legge sarà tuttavia riscattata dai cittadini, che con il referendum impediranno che tale progetto condizioni il futuro costituzionale della Patria. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com. Congratulazioni).

MANCINO (Mar-DL-U). I contenuti del disegni di legge di riforma costituzionale, la cui ampia portata difficilmente può essere ricompresa nell'ambito della disciplina prevista dall'articolo 138 della Costituzione ed avrebbe invece richiesto un procedimento costituente, evidenziano chiaramente la sua natura di accordo all'interno della maggioranza, che consente alla Lega di ottenere la devolution, a Forza Italia il premierato, ad AN la tutela dell'interesse nazionale, mentre l'UDC si è garantita una riforma elettorale incoerente rispetto all'impianto della stessa riforma costituzionale. La competenza esclusiva, legislativa ed organizzativa, delle Regioni in materia sanitaria confligge con la competenza esclusiva del Parlamento nella determinazione dei livelli essenziali di assistenza (conflitto ancor più evidente nel settore dell'istruzione dove allo Stato compete la determinazione delle norme generali della materia) e determinerà disparità di trattamento sulla base dei livelli di reddito e delle differenze territoriali, impedendo il perseguimento degli obiettivi indicati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. La prevista disciplina dell'interesse nazionale, la cui tutela è già peraltro sancita da una sentenza della Corte costituzionale, delinea come residuali le competenze del Parlamento in materia, in quanto la questione viene sottoposta sulla base di un'autonoma decisione del Governo, mentre è addirittura superfluo il ruolo del Senato, cui in caso di conflitto col Governo viene addirittura sottratta la competenza legislativa. Inoltre, il premierato assoluto che si realizza sulla base di un rapporto organico tra la maggioranza ed il candidato premier, determina una condizione di estrema debolezza del Parlamento, sotto minaccia di scioglimento anticipato deliberato da parte dello stesso premier e non da un organo terzo come il Presidente della Repubblica. L'esigenza di evitare ribaltoni non può risolversi affidando al premier un inquietante potere assoluto sul Parlamento, quanto piuttosto dovrebbe stimolare una riflessione sul modello tedesco, che consente la sfiducia costruttiva, ma opportunamente richiede una sollecita verifica da parte dell'elettorato. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com. Congratulazioni).

BASSANINI (DS-U). Il disegno di legge fallisce gli obiettivi che dovrebbe perseguire un'efficiente riforma costituzionale,cioè da un lato la governabilità delle istituzioni, per metterle in condizione di assumere decisioni su cui raccogliere il consenso di cittadini, dall'altro certezza delle regole democratiche e dei diritti fondamentali di libertà, questioni di straordinaria rilevanza che le Costituzioni dei Paesi democratici sottraggono alla disponibilità esclusiva della maggioranza politica. Tale situazione era garantita anche in Italia dalla concomitanza di tre elementi: l'aggravamento della procedura di revisione costituzionale, il sistema elettorale su base proporzionale e la consapevolezza delle forze politiche della necessità di un'ampia condivisione delle modifiche costituzionali. Questi due ultimi elementi sono venuti meno, il che ha determinato una dannosa erosione della stabilità costituzionale. Si impone pertanto una revisione dell'articolo 138 della Costituzione in grado di sottrarre le regole istituzionali alla competizione politica; sotto tale profilo la riforma in discussione rappresenta un vulnus più grave rispetto alla comunque discutibile modifica, nella precedente legislatura, del Titolo V, i cui contenuti erano largamente condivisi dal sistema istituzionale degli enti locali. Il disegno di legge determina un arretramento sul terreno della governabilità delle istituzioni introducendo una procedura legislativa farraginosa e una confusa ripartizione di competenze tra Camera e Senato, particolarmente inadeguata rispetto a provvedimenti rilevanti, quali la legge finanziaria, che non consentono una chiararipartizione per materie. Inoltre il Primo ministro, i cui poteri vengono pericolosamente rafforzati a scapito del Parlamento, è allo stesso tempo esposto al ricatto di una piccola quota della propria maggioranza, un rischio peraltro che verrebbe accentuato dal ritorno a una legge elettorale proporzionale. Viene quindi fallito l'ineludibile obiettivo di rafforzare il Governo ma allo stesso tempo sottoporlo al controllo di un Parlamento altrettanto forte. La parte del testo relativa al Titolo V e alla forma di Stato è un'occasione persa per raggiungere un'ampia condivisione su una riscrittura semplice e duttile dell'articolo 117, che assegnasse la competenza legislativa generale alle Regioni, salvo un adeguato elenco di materie riservate alla competenza del Parlamento a tutela dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento e dell'universalità dei diritti costituzionali dei cittadini. La soluzione adottata dalla maggioranza determina invece ulteriore confusione, perché convivono la competenza esclusiva del Parlamento sui livelli essenziali di assistenza e sulle norme generali in materia di istruzione e quelle delle Regioni relativamente all'organizzazione dei medesimi ambiti. È una soluzione estranea ai sistemi federali che i cittadini elimineranno con il referendum. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

FASSONE (DS-U). In un'Aula quasi deserta, con un'opposizione rassegnata e una maggioranza sicura della propria forza numerica, si sta celebrando l'ultimo atto di un percorso di stravolgimento della Costituzione. Il Parlamento non è potere costituente bensì potere costituito e il procedimento di revisione richiede condivisione; la maggioranza usa invece la riforma come una clava contro l'opposizione e come una merce di scambio all'interno della coalizione, arrecando così una grave ferita all'ordinamento che non sarà sanata neanche da una bocciatura referendaria delle legge. La riforma, espressione di contingenti rapporti di forza, disegna una fragilissima architettura istituzionale, componendo in modo eterogeneo e contraddittorio le diverse istanze dello schieramento: il regionalismo esasperato avrebbe dovuto trovare un limite nella costruzione di un Senato federale forte, sciolto dal rapporto fiduciario, ma l'esigenza di rafforzare i poteri del Capo del Governo ha comportato una farraginosa ripartizione delle competenze e un'espropriazione del Parlamento, attraverso il conferimento al Primo ministro del potere di minacciare lo scioglimento della Camera e di sottrarre competenze legislative al Senato quando sia in gioco l'indirizzo di governo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni).

TESSITORE (DS-U). Le Costituzioni, che scaturiscono spesso da eventi straordinari e a volte drammatici, esprimono i valori comuni di un popolo e si fondano su una dialettica tra principio di legalità e principio di legittimità, tra istanze statiche di formalizzazione e istanze dinamiche di evoluzione. La Costituzione del secondo dopoguerra, approvata a larghissima maggioranza, che riuscì a sintetizzare le istanze pluralistiche della società italiana e a garantirne lo sviluppo, viene ora scardinata da una riforma che indebolisce l'identità statale e nazionale e condanna il Paese al declino. Il rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio è incompatibile con il principio della divisione dei poteri, l'affievolimento dei poteri del Presidente della Repubblica è incoerente con la funzione di garanzia dell'ordinamento, la devoluzione, che non disegna né un sistema regionalistico né un sistema federale, è inconciliabile con la salvaguardia dell'interesse nazionale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

ZAVOLI (DS-U). Una riforma di parte, estranea allo spirito costituzionale, viene varata come atto di dittatura della maggioranza, escludendo e riducendo al silenzio quasi la metà del Parlamento, facendo prevalere la logica dei grandi numeri sulla logica dei valori democratici. L'unica finalità della revisione, che introduce una pericolosa distinzione tra Nazione e Repubblica e un rischioso procedimento di creazione di nuove Regioni, è quella di consentire al leader della Lega di esibire nella campagna elettorale un surrogato della secessione e ciò produrrà conseguenze indelebili, anche ove la legge non fosse confermata dal referendum. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

BATTISTI (Mar-DL-U). Anziché completare un processo decennale di transizione, riaffermando i principi costituzionali attraverso un ammodernamento delle istituzioni e un miglioramento della legge elettorale, la maggioranza vara una riforma improntata ad una visione aziendalistica dello Stato, incapace di garantire la divisione dei poteri e la stabilità dell'ordinamento. Il progetto di legge costituzionale disegna una forma affievolita di democrazia parlamentare, ove il potere di scioglimento della Camera non è più affidato ad un organo terzo, il rafforzamento del ruolo del Primo ministro non è compensato da norme di garanzia, la politicizzazione della Corte costituzionale è accentuata, il procedimento legislativo è confuso e le Regioni restano prive di un sistema fiscale e tributario autenticamente federale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

PETRINI (Mar-DL-U). L'attenzione posta dagli organi di stampa sulle norme relative alla devoluzione, certamente gravi perché amplificano i problemi attualmente esistenti nei rapporti tra Stato e Regioni creando su alcune rilevanti materie un intreccio di competenze legislative esclusive e concorrenti, distoglie l'opinione pubblica da una corretta valutazione dei rischi ben più preoccupanti insiti nel progetto di riforma costituzionale delineato dalla maggioranza. Esso infatti condurrà alla fine della democrazia parlamentare secondo il modello teorizzato e praticato nella storia repubblicana italiana, poiché riduce il Parlamento ad organo soggetto all'arbitrio ed alla volontà del Governo, a proiezione del potere esecutivo sul popolo anziché rappresentazione della volontà popolare; poiché vincola la rappresentanza parlamentare con il mandato imperativo e differenzia il valore del voto tra il parlamentare eletto nella maggioranza e quello eletto nell'opposizione. Viene alterato il sistema di garanzie e bilanciamenti dell'esercizio del potere costruito dalla Costituzione, che viene stravolta in un modo che appare illegittimo sia nel metodo che nel merito: infatti la procedura di revisione prevista dall'articolo 138 individua un limite al processo di riscrittura della Costituzione, che non può giungere sino al punto di determinare discontinuità dell'impianto complessivo; inoltre, il sistema di garanzie previsto nel 1948 era impostato sulla rappresentatività offerta dal sistema elettorale proporzionale e non appare più sufficiente allorché l'attuale sistema elettorale trasforma in maggioranza assoluta la maggioranza relativa uscita dalle urne. Il centrodestra si è appropriato del potere costituente e lo esercita per arrecare uno strappo grave alla Costituzione del 1948 che, con i successivi adattamenti, risponde ancora pienamente alla cultura, alla storia ed alla sensibilità democratica degli italiani. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Colombo. Congratulazioni).

LAURO (Misto-CdL). La riforma della Parte II della Costituzione voluta dal Governo Berlusconi rappresenta un intelligente adeguamento dell'architettura dello Stato ai rinnovati bisogni della comunità nazionale. Lo snellimento dell'iter legislativo, il superamento del bicameralismo, la riduzione dei parlamentari, l'introduzione di clausole di garanzia a favore delle minoranze parlamentari, le nuove modalità di elezione del Capo dello Stato, il rafforzamento dell'Esecutivo costituiscono passaggi essenziali per il salto culturale necessario al Paese per abbattere le resistenze al cambiamento. In tale ottica, anche la devoluzione è una grande opportunità per completare il quadro di trasformazioni della società avviato dal Governo: il Mezzogiorno dovrà sfruttarla per superare l'assistenzialismo ed il clientelismo, per procedere a vasti programmi di infrastrutturazione, per avviare processi diffusi di sviluppo, per favorire la collaborazione tra gli enti all'interno della cornice offerta dal principio di sussidiarietà. Per tutte queste ragioni annuncia un voto convintamente favorevole. (Applausi dei senatori Carrara e Pastore. Congratulazioni).

 

Presidenza del vice presidente DINI

ACCIARINI (DS-U). Dietro al complesso, contraddittorio insieme di norme di modifica costituzionale proposto dalla maggioranza si cela l'assenza di un'idea unitaria di società e di Paese, come emerge anche per gli aspetti relativi al sistema di istruzione. In tale materia, grazie alle leggi ed alla riforma costituzionale introdotte nella passata legislatura, esistevano già tutti gli strumenti per garantire il decentramento delle competenze e l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Anche se il Governo ha avuto più volte difficoltà ad interpretare correttamente il rapporto fra Stato e autonomie locali, tant'è vero che alcuni decreti delegati della riforma della scuola secondaria non potranno essere attuati perché non c'è stata l'intesa con le Regioni, esiste tuttavia un assetto chiaro di competenze che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva sulle norme generali e alle Regioni quella sulla formazione professionale e stabilisce la competenza concorrente in materia di istruzione, il tutto in un ambito di autonomia riconosciuta anche dalla Costituzione. Il progetto in esame non punta a rafforzare il decentramento ma alla frantumazione della scuola come elemento dell'unità nazionale: il potere dato alle Regioni di intervenire sui programmi scolastici ha condotto, negli esperimenti fin qui attuati, ad una esasperazione degli aspetti localistici ed all'insegnamento del dialetto, il quale, pur dovendo rientrare nell'ambito del quadro didattico, non può in alcun modo sottrarre importanza all'apprendimento della lingua italiana come strumento di partecipazione alla vita nazionale e di promozione sociale. Il testo in esame afferma una visione di accentramento verso il potere regionale e non di autonomia o di federalismo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Michelini).

TONINI (DS-U). Pur tra molteplici contraddizioni, il progetto di riforma costituzionale era nato all'insegna del ragionevole e condivisibile obiettivo di completare la transizione italiana verso un bipolarismo maturo, che evitasse da un lato il ritorno al proporzionalismo consociativo e dall'altro lo stravolgimento di un presidenzialismo con derive plebiscitarie. Tale obiettivo sembrava fatto proprio dalla maggioranza di centrodestra attraverso il recepimento di due capisaldi del riformismo costituzionale del centrosinistra, costituiti dal cosiddetto governo del Primo ministro (in alternativa al vecchio assemblearismo su base proporzionale e al presidenzialismo estraneo a gran parte della tradizione europea) e dal cosiddetto federalismo cooperativo, introdotto con la riforma del Titolo V della scorsa legislatura (da completare e semmai correggere ma non da azzerare dopo la conferma referendaria). In tale quadro erano stati accantonati il presidenzialismo proposto da Alleanza Nazionale, il ritorno al proporzionale proposto dall'UDC e le spinte secessioniste della Lega, sino al punto da indurre in una parte dello schieramento di centrosinistra l'auspicio di una dialettica e di un confronto; ma tali aspettative sono state deluse dal carattere confuso ed approssimativo della proposta di riforma in ordine alla forma di governo, con irrigidimenti eccessivi per inserire norme antiribaltone e, con riferimento al maggioritario, l'assenza dello Statuto dell'opposizione e di adeguata autonomia delle autorità di controllo. Il testo contempla la riforma del Senato in senso federale, ma la delicata ripartizione di competenze tra i due rami del Parlamento è molto confusa. Infine, è stata subito approntata una riforma elettorale in senso proporzionale che fa ipotizzare uno sgradevole commercio tra i due progetti di riforma, causato dal cedimento verso le richieste della Lega, ma soprattutto fa compiere un passo indietro al processo di ammodernamento dello Stato, forse per le mutate previsioni di natura elettorale. Per queste ragioni, dichiara fin d'ora il voto contrario del suo Gruppo al disegno di legge di riforma costituzionale e annuncia una forte battaglia nel Paese in vista della consultazione referendaria. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Michelini).

MICHELINI (Aut). Il federalismo è un processo di aggregazione fra Stati sovrani per il comune esercizio di alcune funzioni con parziale rinuncia alla sovranità, mentre quello introdotto in Italia indica un confuso decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni, che in ogni caso sconcerta l'opinione pubblica per la potenziale disgregazione dell'unità nazionale e la proliferazione degli apparati burocratici e quindi della spesa pubblica. Per fugare tali preoccupazioni e superare qualche luogo comune, occorre ricordare che la Costituzione del 1948 attribuì alle cinque Regioni a statuto speciale un grado molto forte di autonomia, sia pure differenziata tra la dimensione esclusivista delle Regioni del Nord e quella improntata a spirito di aggiuntività delle Regioni meridionali; nel primo caso le competenze sono esercitate in maniera esclusiva e le risorse tributarie riscosse localmente vengono distribuite tra le Regioni e lo Stato in proporzione ai costi di esercizio delle rispettive competenze, mentre nel secondo caso le competenze sono esercitate in maniera concorrente con lo Stato, del quale viene auspicato l'intervento, e le risorse tributarie sono devolute alle autonomie locali. Anche per le Regioni ordinarie il confine tra poteri locali e competenze riservate allo Stato è meno netto e sono frequenti le invasioni di campo da parte del Governo nelle prerogative regionali. La riforma prevede l'istituzione del Senato federale della Repubblica con funzioni di raccordo e di rappresentatività degli interessi regionali, ma tale obiettivo non può essere garantito dalla coincidenza dei tempi di elezione dei senatori con quelli dell'elezione dei consigli regionali. Sarebbe stato preferibile provvedere all'attuazione dell'articolo 119, in materia di autonomia fiscale, rimasto finora lettera morta. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). E' pericoloso modificare in modo frettoloso la Costituzione, che resta il patto fondamentale di convivenza e di garanzia. Oggi per la prima volta un disegno di legge di revisione costituzionale viene inteso come parte del programma di governo e avviato per iniziativa del Presidente del Consiglio. In materia di federalismo, in particolare, la sentenza emessa ieri dalla Corte costituzionale fa emergere le evidenti contraddizioni che hanno caratterizzato la Casa delle libertà nell'arco della legislatura e la mancanza di una profonda convinzione sull'opportunità di riformare lo Stato in senso federale. La riforma, inoltre, rischia di compromettere l'unità repubblicana, scarica sugli enti locali e sulle Regioni i tagli alla spesa sociale, compromette l'eguaglianza dei cittadini sul diritto di godimento di servizi pubblici. Esprime in conclusione la sua forte amarezza e preoccupazione per la tenuta democratica del Paese. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

CALVI (DS-U). La riforma costituzionale presenta alcune discrasie e asistematicità concernenti il ruolo della Corte costituzionale e in generale la funzione di controllo sugli atti del potere legislativo. E' vero che la rigidità del sistema costituzionale è mitigata dalla possibilità di una sua revisione attraverso il ricorso ai meccanismi di cui all'articolo 138 della Costituzione stessa, ma vi sono alcuni diritti di libertà dei cittadini che sono garantiti di fronte a qualsiasi tentativo di compressione da parte del potere legislativo. In tale quadro, alla Corte costituzionale è demandato il compito di accertare la conformità delle leggi ai principi e alle norme costituzionali, dunque di assicurare la tutela della legalità costituzionale nel suo complesso, il che non si concilia con la previsione, contenuta nel disegno di legge costituzionale, che attribuisce ai rappresentanti delle Regioni un ruolo nell'elezione dei componenti della Corte, in analogia a quanto avviene negli Stati a struttura federale. Occorrerà senz'altro ripartire dalla Costituzione del 1948, per apportare modifiche che tutelino e anzi rafforzino la democrazia. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Michelini e Zancan. Congratulazioni).

FALCIER (FI). Probabilmente l'approvazione finale del disegno di legge costituzionale non rappresenterà il traguardo definitivo di una riforma a lungo perseguita, perché sarà necessario svolgere un referendum prima della sua promulgazione, ma è innegabile che l'impegno elettorale assunto dalla Casa delle libertà è stato raggiunto. Anche per tale ragione appaiono pregiudiziali le critiche e le preoccupazioni espresse dall'opposizione, in primo luogo quella di stravolgere l'attuale Costituzione, perché essa è stata modificata più volte e su diverse materie e soprattutto perché sul finire della scorsa legislatura la maggioranza dell'epoca, con la riforma del Titolo V, ha tolto ogni supremazia istituzionale allo Stato equiparandolo, come rango costituzionale, alle Regioni e agli enti locali, fino ad eliminare ogni tutela dell'interesse nazionale, e causando una profonda conflittualità istituzionale. Inoltre, la riforma del 2001 ha previsto ulteriori e particolari condizioni di autonomia che rischiano di stravolgere la suddivisione di competenze tra lo Stato e le Regioni, nonché la possibilità di intese tra le Regioniche potenzialmente possono portare alla dissoluzione dello Stato. Ora la riforma ripristina la tutela dell'interesse generale e prevede che le intese tra Regioni possano creare solo organi amministrativi comuni. D'altra parte, il testo deriva in gran parte da quello elaborato dalle Commissioni presiedute dagli onorevoli De Mita, Iotti e D'Alema nelle scorse legislature e il maggiore potere conferito al premier è la conseguenza di scelte già compiute per il rafforzamento dei sindaci e dei presidenti delle Province e delle Regioni. Si tratta ora di avviare un federalismo solidale e di correggere alcune modifiche non condivisibili del Titolo V della Costituzione, mentre le riforme in materia di superamento del bicameralismo perfetto e di modifica della forma di governo entreranno in vigore gradualmente e potranno, se necessario, essere corrette e integrate. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

TURRONI (Verdi-Un). La vigente Costituzione tutela i cittadini più deboli, mentre la proposta devolution spezza la coesione sociale; i Verdi si impegneranno quindi affinché il referendum popolare cancelli una riforma avventuristica, molto lontana dalle conquiste dei padri costituenti, scardinante dell'assetto costituzionale del Paese perché in un'ottica di democrazia plebiscitaria si prefigge di sottrarre il potere esecutivo a qualunque forma di controllo. Con la sua scarsa presenza in Aula la maggioranza ha confermato non solo il disinteresse per la Costituzione, ma anche di compiere le proprie scelte politiche soltanto sulla base della contrattazione interna alla coalizione. Anche i supremi interessi del Paese vengono così condizionati dai prevalenti interessi di parte e la maggioranza si richiama alle norme antiribaltone come ad una formula magica in grado di garantire l'efficace governo del Paese. Nei fatti è il centrodestra a praticare i ribaltoni: nel 1994, quando il Governo Berlusconi ottenne la maggioranza al Senato solo grazie al sostegno di alcuni senatori eletti in altri schieramenti, ed in questi giorni con l'auspicio di un Governo di grande coalizione formulato dal Ministro dell'economia. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un e DS-U).

NANIA (AN). In coerenza con il percorso riformatore compiuto nelle precedenti legislature, la riforma costituzionale ora in discussione (annunciata nelle sue linee di fondo prima dell'ultima consultazione elettorale e sulla cui concreta stesura la maggioranza ha strenuamente ricercato un'intesa con l'opposizione) non incide sui princìpi fondamentali della Costituzione ma solo sugli assetti organizzativi: i rapporti Governo-Parlamento e quelli tra Stato centrale e Regioni. Gli aspetti essenziali della riforma consistono da un lato nella garanzia che i cittadini possano scegliere il Governo, dall'altro nella ricomposizione della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in un quadro di devoluzione unitaria e paritaria, che era stato spezzato dalla riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra nella precedente legislatura. Infatti, mentre secondo la Costituzione del 1948 la competenza legislativa è dello Stato, che solo su specifiche materie la riconosce alle Regioni, comunque nei limiti del rispetto dell'interesse nazionale, il vigente testo costituzionale rovescia tale principio, tanto da riconoscere la competenza legislativa alle Regioni, ad eccezione delle materie specificamente riservate al Parlamento. Nei fatti si è realizzata una secessione mascherata che ha comportato la rottura dell'unitarietà del sistema sanitario, ma anche di quello scolastico, visto che in tale ambito allo Stato compete esclusivamente la definizione delle norme generali. E' pertanto condivisibile che la riforma proposta dalla maggioranza sia improntata alla garanzia contro il rischio di disgregazione, tipico di una democrazia pluralistica, mentre la Costituzione centralista del 1948 aveva moltiplicato i centri di potere in funzione di tutela contro l'autoritarismo. (Applausi dai Gruppi AN e FI e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

VILLONE (DS-U). La Costituzione del '48 è più moderna e lungimirante di una Costituzione di maggioranza, scaturita da decisioni di vertice e dalla giustapposizione di interessi diversi, che è errata nel metodo e nel merito, perché ha valicato i limiti del potere di revisione e, incentrata sulla figura del Primo ministro, sta formalizzando un modello, già sperimentato durante la legislatura, che non ha funzionato e ha indebolito il sistema delle garanzie e degli equilibri. Occorre riconoscere che il centrosinistra ha commesso un errore quando ha varato la riforma del Titolo V della Costituzione senza resistere alla pressione trasversale degli amministratori locali e regionali, perché la competizione nel mondo globalizzato non consente l'apologia delle piccole dimensioni, né in ambito economico né in ambito istituzionale, ma richiede piuttosto una supremazia statale quale fondamento di politiche forti e di garanzia dell'uguaglianza dei diritti. (Applausi dal Gruppo DS-U).

CREMA (Misto-SDI-US). La maggioranza di centrodestra non può invocare a propria giustificazione il precedente del Titolo V della Costituzione, perché quella riforma fu chiesta dall'intero sistema delle autonomie locali e avrebbe dovuto trovare attuazione con l'approvazione delle proposte del ministro La Loggia e il varo di una legge ordinaria di riforma del sistema tributario. Il testo in esame è invece il frutto di un fragile compromesso tra la devolution voluta dalla Lega, la menzione dell'interesse nazionale richiesta da Alleanza Nazionale, il premierato assoluto caldeggiato da Forza Italia e la legge elettorale proporzionale auspicata dall'UDC. Personalizzando e concentrando i poteri di governo e indebolendo le funzioni di controllo e di garanzia, la riforma incide pesantemente anche sui princìpi della prima parte della Costituzione e conferma il carattere alternativo rispetto ai valori fondanti della Repubblica proprio della politica istituzionale della maggioranza. Di fronte ad una devolution molto lontana dal federalismo, che frammenta il sistema scolastico e sanitario e introduce un meccanismo separatista, quando le esigenze di sviluppo richiedono politiche di coesione e strategie di integrazione, i Socialisti si sarebbero aspettati una conferma del dissenso da parte dai massimi vertici della Chiesa cattolica che pure non hanno lesinato interventi a proposito di altre vicende. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US e DS-U).

 

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. Dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

 

La seduta termina alle ore 14,06.






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