Legge
14 luglio 2008, n. 123
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2008
Legge
di conversione
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, recante misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni
di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2.
È abrogato il decreto-legge 17 giugno 2008, n.107. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge n.107 del 2008.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo
del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.165 del 16 luglio 2008
Le
modifiche apportate dalla legge
di conversione sono riportate con caratteri corsivi
Art. 1.
Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della complessiva
azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo
emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilita' e
straordinarieta' per far fronte alla gravissima situazione in corso, e,
comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania e' preposto un Sottosegretario di Stato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato:
«il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e
in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio
2004, n. 215, puo' essere nominato il Capo del Dipartimento della
protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in
tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alla materia di cui all'articolo
5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1
delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11
gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11
gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di
Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o piu' capi
missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su
delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le
strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del
funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni
commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' disciplinato
il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto
previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e
strumentali a disposizione delle gestioni esistenti.
Alle
attivita' di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse
disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per
la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle
emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilita' speciali
intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilita'
speciale intestata al Sottosegretario di Stato.
Art. 2.
Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione
Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche
disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale,
paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della
difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo
di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e
dell'ambiente
previste dal diritto comunitario, provvede,
mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con
la specificita' delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti
da destinare a discarica, cosi' come individuati nell'articolo 9.
1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per
lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non
percepisce ulteriori emolumenti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi' come sostituito
dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario
di Stato puo' altresi' utilizzare le procedure di cui all'articolo 43
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di
indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di
legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di
impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o
lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
Il
Sottosegretario di Stato e' altresi' autorizzato a porre in essere,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e
riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 17.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita' della
complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa
realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio
provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo'
disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto
espletamento delle attivita' di propria competenza, riconoscendo al
proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a
norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attivita' di
gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico
nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad
individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di
salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e
l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce
abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero
impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree
medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia
ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei
rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente
interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita'
competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle
iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella
regione Campania, il Sottosegretario di Stato e' assistito dalla forza
pubblica ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le altre
autorita' competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni
del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede
altresi' l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri
e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonche' il
concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia,
per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli' previsti
dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze
armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e
protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di
pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e all'immediata
perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma
dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di
prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo
l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a
tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate
accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi
della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del
codice di procedura penale.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita' competenti, in
termini di stretta funzionalita' rispetto alle competenze di cui al
presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario
all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal
relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso
dalle amministrazioni dello Stato per le finalita' di cui al presente
decreto e' effettuato dal soggetto delegato mediante apposito
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione
interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17.
9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque impedisce,
ostacola
o rende piu' difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti
e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in
parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la
gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635, secondo
comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di
interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita' di
gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la
precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati
nell'attivita' di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il
Sottosegretario di Stato e' autorizzato al
ricorso ad
interventi alternativi anche attraverso il diretto
conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle
risorse
dei comuni interessati gia' destinate
alla gestione dei rifiuti.
12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima
della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una
relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli
interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17,
indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le
risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno
affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento
dei rifiuti della regione Campania.
Art. 3.
Competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.
1. Nei procedimenti relativi ai reati,
consumati o tentati, riferiti
alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella
regione Campania, nonche' in quelli connessi a norma dell'articolo 12
del codice di procedura penale,
attinenti alle attribuzioni
del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente
decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le
esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le
indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da
magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari
personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione
collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma
3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il
coinvolgimento della criminalita' organizzata, si applicano le
disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in
materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta
il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo', per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per
il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un
magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti
in corso prima della data di entrata in vigore
del presente
decreto, per i quali non e' stata esercitata l'azione
penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla
medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al
Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice
diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se
entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente
non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di
procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il
Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di
redistribuzione dei magistrati in servizio,
ivi compreso
quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare
d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, e di
riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di
potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate
esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri
derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede
a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed
a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche' quelle individuate
con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere
sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di
reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente
non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al
termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato il
presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato
emergenziale stesso.
Art. 4.
Tutela giurisdizionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali
previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in
ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione
di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti
dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La
giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie
relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorita' giudiziaria diversa
da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non
riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del
presente articolo.
Art. 5.
Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e
Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al
parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9
febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e
quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative
contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione
ivi previsti, e' autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra,
il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici
CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01;
20.03.99,
per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000
tonnellate.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del
parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al
comma 1 del presente articolo, nonche' della consultazione gia'
intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio
del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo.
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione
tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e
2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea
conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2,
comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101
del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di
termodistruzione nel comune di Salerno, e' altresi' autorizzata la
realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE),
conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla
Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per
quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento,
per
la cui individuazione si provvede in sede di autorizzazione
all'esercizio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni.
4. (Soppresso).
Art. 6.
Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione
dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11
maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore
dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai
fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa
societa' affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga
conto dell'effettiva funzionalita', della vetusta' e dello stato di
manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA),
Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - localita' Pianodardine,
Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche' del termovalorizzatore di
Acerra (NA). Detta valutazione e' effettuata da una Commissione
composta da cinque componenti di comprovata professionalita' tecnica,
nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a
carico delle parti private interessate
e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli
impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in
impianti per il compostaggio di qualita' e per le attivita' connesse
alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei
rifiuti urbani,
nonche' per la produzione di combustibile da
rifiuti di qualita' (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei
cementifici e nelle centrali termoelettriche. A tale fine,
il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la
realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle
conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 17,
entro un limite di spese di euro
10.900.000.
Art. 6-bis.
Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti termovalorizzatore di
Acerra
1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli
enti che vi sono ordinariamente preposti, e' trasferita alle province
della regione Campania la titolarita' degli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi
ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni
debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Le province della regione Campania, nelle norme
dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si
avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009,
delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione
degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal
comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e non
oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la
conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del
termovalorizzatore di Acerra (NA) per le societa' gia' affidatarie del
servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della
regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di
gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente
decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si
provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti.
Art. 6-ter.
Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di
valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzato, presso gli
impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per
i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso,
fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i
rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i
medesimi impianti sono altresi' autorizzate le attivita' di stoccaggio
e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle
disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli
impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati ad
attivita' di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto
dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini delle successive
fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto
previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.
Art. 7.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento
dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono
la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, e' ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il
presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei
cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di
proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno
di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura
regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
direzioni sono coordinate da un Segretario generale.
Al
conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai
sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165». La copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante
soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2003, n. 261, nonche' mediante la soppressione di posti di funzione di
livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da
garantire l'invarianza della spesa. Ai sensi dell'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono stabilite le modalita' tecniche,
finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione,
anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel
rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. (Soppresso).
Art. 8.
Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi
1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacita' complessiva di
smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il
Sottosegretario di Stato e' autorizzato alla realizzazione di un
impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli,
mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco
del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto.
In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito
da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione,
anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente
decreto e ferma restando la necessita' di adottare misure di
salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, e' autorizzato
l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER
19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un
impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresi'
autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il
deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici
sopra richiamati.
3. (Soppresso).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere
sulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 8-bis.
Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori
1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare
un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti
in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei
territori dei conmuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE),
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta
motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla
parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalita' per
concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici
di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato
interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai
commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 9.
D i s c a r i c h e
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei
rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a
regime della funzionalita' dell'intero sistema impiantistico previsto
dal presente decreto, nonche' per assicurare lo smaltimento dei rifiuti
giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti
urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e' autorizzata la
realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica
di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni:
Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - localita' Nocecchie; Savignano Irpino
(AV) - localita' Postarza; Serre (SA) - localita' Macchia Soprana;
nonche' presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - localita' Pero
Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita' Pozzelle e localita'
Cava Vitiello; Napoli localita' Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del
cane); Caserta - localita' Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La
Fossa (CE) - localita' Ferrandelle; Serre (SA) - localita' Valle della
Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei
rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01;
19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99,
fermo
restando quanto previsto dal comma 3; presso i suddetti
impianti e' inoltre autorizzato,
nel rispetto della
distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa
comunitaria tecnica di settore,»; lo smaltimento dei
rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*;
19.02.05*, nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi
totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui
all'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i
rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai
rifiuti aventi codice CER:
20.03.99, salva diversa
classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in
discarica.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania
e' autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi
tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche'
alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione
relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti,
il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza
dei servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non
oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla
conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente
comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA
entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla
conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si
esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e' abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline
specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore
delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica,
previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con
disposizione di legge.
7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma
3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla
cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente
decreto, e' vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di
rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' sostituito: «Le ordinanze
di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore
a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma
7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 10.
Impianti di depurazione
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, sono
autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti
nella regione Campania, le attivita' di
pretrattamento, trattamento
e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi
di cui all'articolo 18, e' autorizzata, per il periodo di tempo
strettamente necessario
e comunque non oltre il 31 dicembre
2009, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli
scarichi provenienti dagli impianti di depurazione,
in una
misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di
lavoro, istituito,
senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, dal Sottosegretario di Stato e
composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni
statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun
compenso,
emolumento o rimborso spese, avente il
compito di valutare,
in relazione agli obiettivi di qualita'
previsti dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita
pianificazione di monitoraggi continui, la presunta entita'
e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche
ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti
impianti,
nonche' di proporre agli enti territorialmente
competenti le eventuali misure di salvaguardia.
Art. 11.
Raccolta differenziata
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo
minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti
urbani prodotti entro il
31 dicembre 2009, al 35 per cento
entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011,
fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del
Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre
2007, e' imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei
rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per
cento e al 40 per cento dell'importo stabilito per ogni
tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e
smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive,
anche mediante la nomina di commissari
ad acta, nei
confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli
obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili
delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e'
abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei
comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di
Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da
pubblicare mediante modalita' individuate dal Sottosegretario di Stato,
nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti
locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano
le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e
getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si
applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e
privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania,
anche in
forma associata, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente
iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici,
nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti
locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande
distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a
cinquanta unita' e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della
regione Campania e' fatto obbligo di provvedere alla raccolta
differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al
Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della
raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cui
all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4,
modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile
2008, n. 4, i consorzi di bacino
delle province di
Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10
febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la
cui gestione e' affidata ad un soggetto da individuare con successivo
provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della
raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al
comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro
ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei
rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita
contabilita'. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle
attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della
raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e' tenuto a predisporre ed
effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare
campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di
raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, a definire le modalita' tecniche, finanziarie ed
organizzative necessarie ad assicurare l'uniformita' di indirizzo e
l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione
di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta
differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di
inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il
Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a
carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale
e bonifica, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato,
promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli gia'
sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con
soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma,
nel
limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con le risorse disponibili destinate
a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il
quadro strategico nazionale 2007-2013.
Art. 12.
Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori,
fornitori e cottimisti
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione
possono provvedere alle necessarie attivita' solutorie nei confronti
degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle
stesse societa' affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie
vantate dalle societa' affidatarie medesime verso la gestione
commissariale.
2. Ai fini del pagamento diretto, le societa' originariamente
affidatarie o eventuali societa' ad esse subentrate dovranno
trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi
missione contenenti la parte delle attivita' eseguite dai soggetti di
cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del
presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni
di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.
Art. 13.
Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di
carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e
la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati,
al
fine di promuovere il rispetto all'ambiente, anche stimolando
l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo
della raccolta differenziata dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
2. Le attivita' di informazione della popolazione sono attuate in
collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in
accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con
soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle disposizioni
di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del
Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze
previste da tale legge,
senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le
iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi
ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici
di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare
agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione
dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative
nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad
attivita'
aggiuntive di insegnamento.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse
disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 14.
Norma di interpretazione autentica
1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche'
l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si
interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle
predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 15.
Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita'
dell'Amministrazione
1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il
Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile
sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le
collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione
delle situazioni di grave necessita' in corso e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale
proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo
contratti di diritto privato della durata massima di un anno e,
comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non
rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui
all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli
emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione
delle attivita' di cui al presente decreto, ivi compreso quello
appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei
vigili del fuoco.
2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo, nonche' delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate ad
intervenire di parte corrente di cui all'articolo 17, nei limiti di
euro 12.214.000.
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle
finalita' inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche
afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di
pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti gia'
notificati.
3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
2006, n. 290, dopo le parole: «insuscettibili di pignoramento o
sequestro» sono aggiunte le seguenti: «fino alla definitiva chiusura
delle pertinenti contabilita' speciali».
Art. 16.
Misure per garantire la funzionalita' dell'Amministrazione
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della
protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione
civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad
esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo
nella ex sesta qualifica funzionale, e' immesso, previo espletamento di
apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del
medesimo ruolo;
b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione
delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della
protezione civile puo' usufruire di personale specializzato con ruolo
dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico,
con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto
privato.
2. Il Dipartimento per la protezione civile e' autorizzato:
a) ad avvalersi di una unita' di personale dirigenziale appartenente a
societa' a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a societa' che
svolgono istituzio-nalmente la gestione di servizi pubblici, da
inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di
cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima
fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno 5 anni di anzianita' nell'incarico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),
valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere
dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in
euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere
dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1,
lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali
decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della medesima legge n. 468 del 1978.
Art. 17.
Copertura finanziaria investimenti
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti in
Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008,
che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di
cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli
articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo
precedente e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
e' trasferita, nell'anno 2008, su proposta contabilita' speciale per
l'autorizzazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una
quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, e' destinata a
spese di parte corrente.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di
450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti
sui saldi di finanza pubblica.
2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b),
si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la
protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge
24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli
impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilita' speciale di cui
al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei
predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a
valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono definiti criteri, tempi e modalita' per l'acquisizione al bilancio
dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme
corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o
della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni
riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo,
inadempienti agli obblighi relativi all'attivita' di raccolta e
smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche in relazione alle somme gia' destinate dallo
Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente
alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il
decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe
le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma,
l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura
tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.
Art. 18.
Deroghe
1. Per le finalita' di cui al presente decreto,
e fermo
restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali in materia di tutela della salute, della
sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il
Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove
necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo
strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a
derogare alle seguenti disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici»
articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli
3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»
articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel
Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del
R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che
proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924,
n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante
«Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150,
recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita' dei
provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge
20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma
1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilita' dei
suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita' montane»,
articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive
modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE
concernenti norme in qualita' dell'aria relativamente a specifici
agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai
sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6,
7, 8 e 17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree
protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione
delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il
riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale
del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» articolo 2,
comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme
sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro
rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145,
recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita» cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 27
dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 5, 7,
fermo
il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio,
del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e
alle modalita' ivi previste, 14, fermo il rispetto dell'articolo 10
della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto
capoverso;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo
2008, n. 63,
e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62,
articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146,
147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilita'
dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e
3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale» articoli 178,
limitatamente ai commi 4 e 5, 182,
193, 194,
limitatamente ai commi 5 e 6, 202,
205, 208,
limitatamente ai commi da 5 a 13, 214,
215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37,
40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92,
93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129,
132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243
e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie
emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma
1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per
emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3,
articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla
legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46,
225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni,
salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
Art. 19.
Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31
dicembre 2009.
Art. 19-bis.
Relazione al Parlamento
1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei
mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con
particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9,
10, 11 e 18, nonche' sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti.
Nella relazione e' fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del
Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento
eventualmente destinato alle finalita' del presente decreto, con
distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state
utilizzate. La relazione espone, altresi', le modalita' con cui, nel
ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, e' stato assicurato il
rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Eventuali
errori sono nostri NdR)