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In aprile a seguito di pressioni da parte della pubblica opinione l'articolo 60 del decreto sulla sicurezza era stato emendato. A noi pare che sia rientrato dalla finestra nella sua formulazione originaria.

Diteci che non è vero!

Zenone di Elea – 3 Luglio 2009


Fonte:

http://www.senato.it/ - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733-B)

Art. 60.

(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose 

o di attività illecite compiuta a mezzo internet)

1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

 2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione e ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 e revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’interno e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua e definisce, ai fini dell’attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.

5. Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) e sostituito dal seguente:

«1) col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda».


Riportiamo l'articolo n. 266 del Codice Penale, così potete valutare la portata della modifica per gli appartenenti alle forze militari, che d'ora in poi dovranno stare attenti a come si muovono su internet..

Fonte:
http://www.altalex.com
CODICE PENALE
LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I
Dei delitti contro la personalità dello Stato
Art. 266.
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1. col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2. in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3. in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.







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