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LA
CIVILTÀ CATTOLICA

ANNO DECIMOSETTIMO
1866
Pag 741
Regolamento
per la legge Crispina di sicurezza pubblica,
e pel domicilio coatto

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1. L'applicazione della legge Crispina, da noi trascritta a pag. 615, perché non fosse commessa interamente all'arbitrio dei Prefetti o Sottoprefetti, in quella parie che risguarda il domicilio coatto da infliggersi alle persone sospette, dovea farsi secondo qualche regola ferma, e con qualche apparenza di guarentigie legali in favore dell' innocenza calunniata.

Venne pertanto pubblicato un Decreto reale, limato dai Ministri di Grazia e Giustizia e degli Affari interni, di cui crediamo opportuno riferire distesamente il testo.

«Vittorio Emmanuele II ecc. Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1.° In ogni capoluogo di provincia è istituita una Giunta consultiva, composta del Prefetto presidente, del Presidente e del Procuratore del Re del tribunale civile correzionale e di due Consiglieri provinciali scelti dai loro primi membri; la quale da il suo parere sulla convenienza di assegnare un domicilio coatto alle persone, designate nell'art. 3 della legge 11 Maggio 1866, n. 2907.

«Art. 2.° Presso il Ministero dell'Interno è istituita una Giunta consultiva, composta di tre magistrati, per rivedere i pareri emessi dalle Giornale consultive provinciali.

«Art. 3.° Visti il parere emesso dalla Giunta consultiva provinciale e il voto della Giunta consultiva centrale, il Ministro dell' Interno assegna un domicilio coatto, e ordina l'accompagnamento delle persone che devono esservi assoggettate.

«Art. 4.° Le persone, alle quali è assegnalo un domicilio coatto, sono soggette alle seguenti disposizioni: 1. Non possono allontanarsi dal luogo loro assegnato né uscire dal perimetro circoscritto con decreto del Prefetto o del Sotto-prefetto; 2. Non possono abbandonare l'abitazione loro assegnata dall’uffiziale di sicurezza pubblica, incaricato di sorvegliarle, senza la di lui autorizzazione; 3. Non possono uscire dalla loro abitazione dopo un' ora di notte, né prima del levare del sole, senza l'aulorizzazione dell'ufliziale di sicurezza pubblica, incaricato di sorvegliarle; 4. Devono avere costantemente presso di sé una carta di permanenza, e mostrarla, ogniqualvolta ne siano richieste, agli uffiziali ed agènti di sicurezza pubblica; 5. Devono presentarsi agli uffiziali di sicurezza pubblica, incaricati di sorvegliarle, ogniqualvolta siano chiamale.

« Art. 5.° Le persone soggette a domicilio coatto, che non provino di avere mezzi proprii di sussistenza, sono obbligate a lavorare. Il Governo somministra l'alloggio, gli oggetti di letto e un sussidio di 40 centesimi al giorno alle persone soggette a domicilio coatto, che non hanno mezzi proprii di sussistenza, e non se ne possono procacciare lavorando, per cause indipendenti dalla loro volontà. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze, addì 20 Maggio 1866. Vittorio Emmanuele. — Chiaves. — C. De Falco.»






















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