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Riceviamo da Nino Gernone alcuni contributi interessanti per la costruzione di una macroregione meridionale che sappia trarre vantaggio dalle migliori esperienze legislative delle altre regioni d'Italia.

Ringraziamo l'amico nonchè collaboratore Gernone e vi invitiamo ad inviarci osservazioni, critiche, proposte e materiali.

Nei limiti del possibile, promettiamo di vagliare il materiale pervenutoci e di pubblicarlo se di interesse generale.

Grazie e tornate a trovarci.

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Fonte:
https://www.ambientediritto.it/
 

Regione Toscana
Legge Regionale n. 39 del 24 febbraio 2005

Disposizioni in materia di energia

 (B.U.R. TOSCANA N. 19 del 7 marzo 2005 )

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
 


CAPO I

Ambito e finalità della disciplina


ARTICOLO 1
Oggetto


1. Nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione dell’articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), la presente legge disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, la produzione, il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la fornitura e l’uso dell’energia.


2. Ai termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina della presente legge e delle norme di attuazione di essa deve attribuirsi, salvo diversa indicazione, il significato risultante dalle definizioni della normativa comunitaria vigente nella materia.
 
 
ARTICOLO 2
Finalità


1. La Regione opera nel quadro delle politiche europee e nazionali per i seguenti obiettivi:
a) soddisfazione delle esigenze energetiche della vita civile e dello sviluppo economico della Regione, secondo criteri di efficienza economica e nel rispetto della concorrenza, con l’obiettivo del contenimento dei costi per le utenze;
b) compatibilità delle attività oggetto della presente legge con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenze di tutela dell’ambiente e della salute;
c) razionalizzazione della produzione;
d) razionalizzazione degli usi energetici anche in funzione di risparmio energetico;
e) promozione delle fonti rinnovabili;
f) riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e diversificazione delle fonti, privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;
g) armonizzazione delle infrastrutture energetiche con il paesaggio ed il territorio antropizzato nel quadro della pianificazione territoriale e di quanto previsto in merito alla tutela del paesaggio;
h) prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è rivolta e, in particolare modo, verso la volta celeste.
2. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
 
 
ARTICOLO 3
Competenze della Regione e degli enti locali


1. Le funzioni previste dagli articoli 28 e 29 della presente legge spettano:
a) alla Regione in materia di energia elettrica;
b) ai comuni, anche in forma associata, nei restanti casi.


2. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13, 15 ed alle concessioni di cui all’articolo 14 sono di competenza:
a) della Regione, quando riguardano impianti geotermici, impianti eolici di potenza superiore a 50 chilowatt, nonché linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;
b) delle province negli altri casi.


3. Le funzioni amministrative relative alle denunce di inizio attività sono di
competenza:
a) per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui al comma 4 dell’articolo 16, dell’amministrazione competente per la relativa tipologia di opera;
b) per le nuove opere di cui al comma 3 dell’articolo 16, dei comuni.


4. Le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) spettano all’amministrazione competente per l’autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attività (DIA) ai sensi della presente legge, per le stesse linee e impianti elettrici.


5. Le potestà previste dall’articolo 131 del r.d. 1775/1933, in caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell’esercizio delle linee elettriche destinate a servizio pubblico, spettano alla Regione.


6. Le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni relative alle attività disciplinate dalla presente legge spettano:
a) alla Regione, o soggetto da essa incaricato, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25;
b) ai comuni per la prevenzione dell’inquinamento luminoso di cui all’articolo 35, comma 8, nonché per l’efficienza energetica in edilizia di cui all’articolo 23;
c) all’amministrazione competente per l’autorizzazione, concessione, o denuncia di inizio dell’attività negli altri casi.


7. Sono altresì di competenza della Regione l’approvazione e l’attuazione degli strumenti di incentivazione e di programmazione di cui all’articolo 5.


8. La Regione e gli enti locali per le rispettive competenze:
a) gestiscono attività per le finalità della presente legge;
b) valorizzano il loro ruolo di utenti consumatori di energia e di promotori di alternative produttive;
c) svolgono attività di divulgazione e di promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie oggetto della presente legge, anche per il loro personale.
 
 
ARTICOLO 4
Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali


1. La Regione partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, seguendo gli indirizzi del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui all’articolo 6 e dei relativi provvedimenti attuativi.


2. Per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative a livello interregionale e nazionale, la Regione promuove intese con le altre regioni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed accordi in sede di Conferenza Stato – Regioni e di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle competenze della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza stato – città ed autonomie locali).


3. La Regione partecipa alla definizione degli atti di indirizzo e di programmazione per la localizzazione e realizzazione delle reti nazionali, tenendo altresì conto delle indicazioni dei piani territoriali di coordinamento delle province interessate e, qualora le previsioni siano difformi da quanto in essi previsto, promuove il coinvolgimento degli enti locali interessati, ai fini del necessario coordinamento.


4. Per le opere ed infrastrutture energetiche la cui autorizzazione, comunque denominata, è riservata allo Stato, la Regione rilascia il relativo atto di intesa, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di formazione delle proprie decisioni.


5. La Regione può subordinare l’atto di intesa di cui al comma 4 alla stipula dell’accordo di cui all’articolo 26, comma 2.


CAPO II
Programmazione ed organizzazione regionale


SEZIONE I
Programmazione regionale


ARTICOLO 5
Sistema della programmazione regionale


1. Il sistema della programmazione in materia di energia è costituito da:
a) il piano di indirizzo energetico regionale (PIER);
b) i provvedimenti attuativi del PIER;
c) il documento di monitoraggio e valutazione.
 
 
ARTICOLO 6
Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)


1. Il PIER, sulla base degli indirizzi del programma regionale di sviluppo (PRS), definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica.


2. Il PIER, elaborato nel rispetto dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 e, a tal scopo, sulla base delle esigenze delle persone e delle imprese, della salvaguardia dell’ambiente e tenendo conto delle prospettive del mercato, definisce in particolare:
a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie;
b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli usi finali;
c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;
f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano;
g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell’inquinamento luminoso;
h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse necessarie.


3. Le previsioni finanziarie del PIER operano nei limiti ed in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.


4. Il PIER è soggetto, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale in materia di programmazione.


5. La Giunta regionale predispone la proposta di PIER, assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali, con le modalità previste dall’articolo 15 della l.r. 49/1999.


6. Il PIER è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e trasmesso al Ministero per le attività produttive e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.


7. Il PIER dispone di norma per periodi corrispondenti a quelli del PRS, ma può essere soggetto ad aggiornamento durante il suo periodo di validità, anche con riferimento a singole parti, qualora la Giunta regionale valuti sia necessaria una modifica dei suoi contenuti essenziali.
 
 
ARTICOLO 7
Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER


1. Il PIER viene attuato con deliberazioni della Giunta regionale che, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 15 della l.r. 49/1999, annualmente specificano gli obiettivi operativi, individuano le modalità di intervento e definiscono il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione.


2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive il quadro conoscitivo del sistema energetico regionale e i risultati dell’attuazione delle politiche in materia di energia, sulla base delle attività, delle scadenze temporali, dei risultati attesi e dei relativi indicatori di efficienza ed efficacia previsti dal PIER e dai suoi provvedimenti attuativi.
 
 
ARTICOLO 8
Governo del territorio in funzione di attività energetiche


1. Nel determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale le amministrazioni competenti tengono conto specificamente:
a) dell’impatto delle loro previsioni in relazione ai fabbisogni energetici ed agli altri fini della presente legge;
b) delle esigenze di localizzazione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia individuati dal PIER;
c) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel PIER per la prevenzione dell’inquinamento luminoso;
d) delle norme sulla progettazione e gestione degli impianti e delle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.


2. Nel rispetto del PIER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio):
a) tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici);
b) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso l’eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell’energia.


3. I comuni nel rispetto del PIER:
a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa;
b) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficienza energetica in edilizia;
c) dettano disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna e individuano modalità e termini per l’adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell’inquinamento luminoso.


4. Se i progetti degli impianti di cui all’articolo 10, comma 1, sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, l’autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso l’accordo di pianificazione di cui all’articolo 21 della l.r. 1/2005.


5. Qualora i progetti di impianti di cui all’articolo 10, comma 1, rispondano alle prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 1/2005 e non si provveda ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), così come modificato dall'articolo 17, comma 3, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 . 
 

SEZIONE II
Organizzazione regionale in materia di energia


ARTICOLO 9
Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell’energia


1. Per le attività necessarie all’esercizio delle funzioni ed all’attuazione delle iniziative in materia di energia, la Regione e gli enti locali possono avvalersi della collaborazione della R.E.A. SpA (Regional Energy Agency) nell’ambito delle funzioni ad essa assegnate dall’articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14, la quale può operare anche in collaborazione con le agenzie provinciali e comunali per l’energia.


2. Ai fini dei finanziamenti previsti dalla presente legge o da azioni previste dagli atti di programmazione in materia di energia, la Regione può chiedere che la rispondenza dei progetti delle opere ai requisiti sia attestata dalla R.E.A. SpA o da tecnici qualificati che non svolgano altre funzioni che possano considerarsi incompatibili in relazione agli interessi che vengono in rilievo.
 

CAPO III
Disciplina delle attività energetiche


ARTICOLO 10
Costruzione ed esercizio degli impianti


1. Sono soggette ad una autorizzazione unica o a denuncia di inizio dell’attività (DIA), per ciò che concerne le competenze della Regione e degli enti locali, la costruzione ed esercizio di impianti per produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio di idrogeno, oli minerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma, nonché di impianti di illuminazione esterna, al fine di garantire che tali attività si svolgano in coerenza con le finalità di cui all’articolo 2, senza pregiudizio degli interessi tutelati dalle leggi, piani e programmi in materia di sicurezza, salute, ambiente, paesaggio e governo del territorio.


2. Qualora più richieste di autorizzazione risultino reciprocamente incompatibili, in relazione ad interessi pubblici tutelati dalle norme e dagli atti di cui al comma 1 e dagli atti che confluiscono nel procedimento unificato di cui all’articolo 12, viene effettuata una valutazione comparativa sulla base di criteri generali, anche concordati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, in conformità agli specifici indirizzi risultanti dagli strumenti di programmazione di cui al capo II e di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 1/2005.


3. Per gli interventi di competenza regionale la Giunta, con propria deliberazione, determina le modalità per individuare i casi in cui si applica la valutazione comparativa di cui al comma 2, nonché le modalità per l’effettuazione della stessa. Le modalità di cui al presente comma si applicano anche agli interventi di competenza degli enti locali fino a che questi non dispongano diversamente.


4. Le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in conformità con le normative statali e regionali vigenti in materia di prevenzione sismica, ed in particolare con le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), nonché con quelle dettate dalla parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee aeree esterne) e dalle rispettive norme di attuazione.


5. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica o della presentazione della DIA, inerenti linee elettriche aeree e relativi impianti, i soggetti interessati depositano, presso la struttura regionale competente ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) e ai sensi del regolamento emanato in attuazione dell’articolo 117 della l.r. 1/2005, l’elaborato progettuale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b) della presente legge, eventualmente corredato dalla attestazione rilasciata in esito ai controlli di cui al comma 6, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, dalla l.r. 88/1982 e dal regolamento emanato in attuazione dell’articolo 117 della l.r. 1/2005. I relativi controlli sono espletati in conformità con quanto disposto dall’articolo 6 della l.r. 88/1982 e dal regolamento emanato in attuazione dell’articolo 117 della l.r. 1/2005.


6. Gli elaborati progettuali degli elementi strutturali di tipo standardizzato o ripetitivo, relativi ai sostegni e i corrispondenti aggiornamenti, sono preventivamente depositati presso la competente struttura regionale in materia di prevenzione sismica, ai fini dei controlli di cui all’articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 88/1982 e di cui al regolamento emanato in attuazione dell’articolo 117 della l.r. 1/2005. L’esito dei controlli è comunicato dalla medesima struttura regionale agli interessati.
 
 
ARTICOLO 11
Autorizzazione unica


1. Sono assoggettati alla autorizzazione unica la costruzione e l’esercizio dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o dei gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. 21 luglio 1989);
b) linee elettriche e relativi impianti ad eccezione delle opere assoggettate a DIA ai sensi dell’articolo 16;
c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate, dal regolamento di cui all’articolo 39, come nuova opera;
d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);
e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all’articolo 1, comma 56 della l. 239/2004;
f) impianti di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad eccezione dei depositi di GPL in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a 500 chilogrammi di prodotto;
g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi fatto salvo quanto previsto alla lettera h);
h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di cui alla l. 239/2004, articolo 1, comma 56;
i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell’idrogeno come individuati dal regolamento di cui all’articolo 39.


2. Con l’autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all’articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di “sportello unico” di cui al titolo II, capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). L’esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.


3. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.


4. Su richiesta dell’interessato con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all’esproprio, con le procedure di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 52 ter e 52 quater del decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.
 
 
ARTICOLO 12
Procedimento unificato


1. L’autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un procedimento unificato, ferma restando la possibilità per l’interessato di acquisire direttamente pareri, nullaosta, atti di assenso necessari per rilascio della stessa.


2. L’amministrazione competente di cui all’articolo 3 convoca la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45. Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione ed esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati.


3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati presentano apposita domanda, contenente:
a) la descrizione dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione e delle eventuali opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso;
b) gli elaborati progettuali specificati dal regolamento di cui all’articolo 39, contenenti anche la descrizione dello stato di fatto dell’area interessata, comprensivi della documentazione di cui all’articolo 10, commi 5 e 6;
c) la eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
d) le modalità e termini per il rispetto delle condizioni previste per la costruzione ed esercizio dell’impianto.


4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità procedente provvede a darne notizia nelle forme e i modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel termine indicato.


5. Al fine di assicurare il coordinamento interregionale ed infraregionale, la Regione può intervenire nel procedimento e nella conferenza di servizi di cui al comma 2.


6. Quando il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale) essa può essere acquisita nell’ambito del procedimento unificato. Gli atti di assenso espressi nella procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell’autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.


7. Quando il progetto è sottoposto, in applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) ad autorizzazione integrata ambientale, la stessa è acquisita nell’ambito del procedimento unificato. Se l’amministrazione competente per l’autorizzazione unica coincide con l’amministrazione competente per l’autorizzazione integrata, resta ferma la facoltà di procedere con l’atto di autorizzazione unica anche all’autorizzazione integrata ambientale.


8. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, l’amministrazione competente decide in merito al rilascio dell’autorizzazione accertata la rispondenza dell’istanza alle finalità di cui all’articolo 2 e agli strumenti di programmazione di cui al capo II della presente legge, e di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 1/2005, tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio.
 
 
ARTICOLO 13
Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili


1. In applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11 gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del d.lgs. 387/2003, fermo restando quanto disposto al comma 2.


2. In applicazione dell’articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003, per gli impianti di cui al presente articolo non si procede all’autorizzazione unica nel caso di interventi costituenti attività libera ai sensi dell’articolo 17 o soggetti unicamente a DIA ai sensi dell’articolo 16, nel caso in cui non occorra, per la realizzazione ed esercizio degli stessi interventi, l’acquisizione di autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.
 
 
ARTICOLO 14
Concessioni minerarie e di derivazione d’acqua, ai fini di produzione di energia


1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d’acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti.


2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono anche titolo abilitativo per la costruzione ed esercizio delle opere e infrastrutture necessarie per le attività da essi previsti.


3. Con gli atti di cui al comma 1 è altresì rilasciata l’autorizzazione di cui all’articolo 13 della presente legge.


4. Il concessionario di risorsa geotermica che intende sospendere i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca chiede la preventiva autorizzazione alla Regione.


5. Il concessionario di cui al comma 4 può sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia alla Regione per la approvazione.


6. Il concessionario di cui al comma 4 che intende abbandonare un pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale chiede la preventiva autorizzazione alla Regione, presentando contestualmente il piano di sistemazione del pozzo.


7. La Regione impartisce eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo individuando un termine per la loro esecuzione. In caso di inosservanza delle istruzioni nel termine individuato si procede d’ufficio a spese del concessionario.


8. Per le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la Regione opera come autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 112/1998.
 
 
ARTICOLO 15
Utilizzo diretto del calore geotermico


1. L'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore, anche senza prelievo di fluido, è soggetto all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11.
 
 
ARTICOLO 16
Denuncia di inizio dell’attività


1. Salvo quanto disposto all’articolo 13, gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a denuncia di inizio dell’attività (DIA), costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, a cui si applicano le norme previste al titolo VI (Disciplina dell'attività edilizia) della l.r. 1/2005, salvo diversa disposizione contenuta nella presente legge.


2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all’articolo 84, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2005 assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II.


3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 6, sono soggette a DIA:
a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della l.r. 1/2005;
b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22, comma 1;
c) l’installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale da 3 chilowatt fino a complessivi 10 chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22, comma 1;
d) l’installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di impianti eolici di potenza nominale da 5 chilowatt fino a complessivi 50 chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22, comma 1;
e) la costruzione ed esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1001 a 30000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;
f) la costruzione ed esercizio di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale come individuati al comma 5;
g) la costruzione ed esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1000 volt.


4. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono altresì soggetti a denuncia di inizio dell’attività i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all’articolo 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dell’articolo 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all’articolo 39;
d) le varianti in corso d’opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato così come definite dal regolamento di cui all’articolo 39.


5. Con il regolamento di cui all’articolo 39 sono individuate le tipologie di linee elettriche e relative opere nonché le tipologie di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia, di cui al comma 3, lettere e) ed f), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a denuncia di inizio dell’attività, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.


6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza esse sono soggette all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11.
 
 
ARTICOLO 17
Attività libera


1. Salvo quanto disposto all’articolo 13 e comunque ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) non necessitano di titolo abilitativo ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005, laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, i seguenti interventi:
a) installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22, comma 1;
b) installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22, comma 1;
c) installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 3 chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22, comma 1;
d) installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22, comma 1;
e) installazione di impianti di microcogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22, comma 1;
f) installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici.


2. Non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi della presente legge e della l.r. 1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15 e 16, comma 3, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4.


3. Sono soggette a contestuale comunicazione all’amministrazione competente:
a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali da non costituire nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 39;
b) le modifiche degli impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all’articolo 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della l. 239/2004.
 
 
ARTICOLO 18
Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza


1. Chi svolge le attività di cui agli articoli 11, 13, 14, 15 e 16 è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività ed il rispetto delle condizioni e degli oneri previsti dall’autorizzazione, nonché a fornire all’amministrazione titolata a svolgere attività di vigilanza le informazioni rilevanti agli scopi di cui al presente comma.


2. Gli impianti e le opere oggetto della presente legge, compreso quelli già autorizzati ai sensi della l.r. 51/1999 e del r.d. 1775/1933, sono soggetti, a cura e a spese del detentore il titolo abilitativo, a collaudo o a certificazione di fine lavori nei casi e con le modalità individuati dal regolamento previsto all’articolo 39. A tal fine un tecnico in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente collauda o certifica l’impianto realizzato e invia il relativo attestato all’autorità competente per la vigilanza.


3. In presenza di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori negativi si procede ai sensi degli articoli 19, 20 e 21.


4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli impianti e le opere autorizzati in sanatoria ai sensi del titolo III del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999.


5. Restano ferme le disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni dettate dalle leggi relative alle funzioni amministrative esercitate mediante altri atti, assorbiti nel procedimento di cui all’articolo 12.
 
 
ARTICOLO 19
Decadenza revoca e sospensione


1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il titolare dell'autorizzazione di cui all’articolo 11 è dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, da parte dell'autorità competente, di una specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione di una o più prescrizioni od obblighi cui l'autorizzazione stessa sia condizionata, o comunque impedisca all’autorità competente di svolgere le sue funzioni di vigilanza.


2. Il provvedimento di diffida ad adempiere dispone l'eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio dell'impianto autorizzato e le modalità ed i termini per l'adempimento degli obblighi e prescrizioni violate.


3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, l'autorizzazione può essere revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell'esercizio dell’impianto autorizzato.


4. Nei casi di decadenza o revoca, il soggetto obbligato è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità previste dall'articolo 21, commi 1 e 2.
 
 
ARTICOLO 20
Sanzioni amministrative


1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, di una somma comunque non inferiore a euro 1000,00, determinata per quanto non autorizzato, come segue:
a) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti di produzione di energia;
b) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e i);
c) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera b);
d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni e cabine elettriche nonché in caso di impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere g) e h), e di impianti di produzione ed utilizzo dell’idrogeno;
e) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere d), e) e f).


2. Fatto salvo l’obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16 in assenza della DIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.


3. Fatto salvo l’obbligo di riduzione a conformità, la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di uno o più obblighi o prescrizioni posti con l’autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di unan somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a euro 300,00.


4. La mancata comunicazione di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1500,00.


5. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria deliberazione adegua l’importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione percentuale annua dell’indice dei prezzi al consumo indicata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).


6. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
 
 
ARTICOLO 21
Ripristino dei luoghi


1. Nei casi previsti dall’articolo 20, commi 1 e 2, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall’articolo 20, comma 3, i trasgressori provvedono alla riduzione a conformità.


2. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati l’amministrazione competente provvede d’ufficio a spese degli inadempienti ed il recupero delle relative somme potrà avvenire secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.


3. Salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata l’opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a DIA, intervenga l’accertamento di conformità di cui all’articolo 140 della l.r. 1/2005, con l’applicazione della relativa sanzione.


4. Ai fini di cui al comma 3 il titolare dell’impianto, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’illecito, presenta la domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in sanatoria sospende i termini per il ripristino dei luoghi fino all’esito del procedimento.


5. L’autorizzazione in sanatoria di cui al comma 4 può essere rilasciata esclusivamente nel caso che l’impianto risulti conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione dell’opera e purché sia accertata la compatibilità dello stesso impianto con le norme poste a tutela della salute pubblica.


6. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 3, l'adozione delle misure previste dal comma 1 comporti un grave pregiudizio per l'interesse pubblico, il titolare delle linee o impianti oggetto delle sanzioni può presentare all'amministrazione competente apposito progetto alternativo. In tal caso, l'adozione delle misure di cui al comma 1 è sospesa fino all’esito del procedimento correlato alla presentazione del progetto alternativo, e la sanzione amministrativa viene determinata riducendo ad un terzo gli importi di cui all'articolo 20, comma 1.
 

CAPO IV
Razionalizzazione della produzione e dei consumi, risparmio energetico ed interventi di compensazione ambientale


ARTICOLO 22
Incentivi finanziari


1. La Regione incentiva la realizzazione di iniziative per le finalità di cui alla presente legge tramite fondi di rotazione, sovvenzioni, contributi in conto interesse e aiuti al funzionamento, privilegiando, laddove possibile, gli aiuti al funzionamento e gli incentivi all’insieme del sistema delle piccole e medie imprese e a quelle compartecipate o promosse dagli enti locali, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti per la tutela ambientale e sulla base di accordi volontari con uno o più soggetti economici, o associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi propri dell’amministrazione regionale o delle altre amministrazioni interessate.


2. La Regione incentiva, nelle forme e priorità di cui al comma 1, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nel settore delle fonti rinnovabili o innovative.


3. Nei casi in cui gli interventi incentivati di cui al presente articolo producano crediti necessari ai “Certificati Verdi” di cui al decreto del Ministro dell’ industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), ai “Titoli di Efficienza Energetica” di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), alle “Quote di Emissioni” di cui alla direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio), i piani economici degli interventi oggetto di contributi regionali tengono conto, con le modalità individuate con deliberazione di Giunta, di tali crediti ai fini della determinazione dell’importo dei contributi che saranno proporzionalmente ridotti o, in alternativa, prevedono la cessione alla Regione degli stessi crediti. La Regione in caso di acquisizione dei crediti mantiene inalterato l’importo dei suoi contributi.

 
 
ARTICOLO 23
Rendimento energetico degli edifici


1. Le nuove edificazioni e le ristrutturazioni delle unità immobiliari sono progettate e messe in opera in modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, le necessità di consumo di energia, nel rispetto dei requisiti minimi fissati con il regolamento di cui al comma 7, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia).


2. Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici.


3. L’obbligo di cui al comma 2 si applica a seguito di una intesa fra Regione, soggetti di distribuzione dell’energia elettrica e il gas in Toscana, e rappresentanze delle possibili utenze, promosso dalla stessa Regione e condiviso dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai fini della progressiva copertura del territorio regionale.


4. I contenuti minimi dell’intesa devono essere i seguenti:
a) attribuzione del risparmio di energia primaria, ai fini dell’acquisizione dei “titoli di efficienza energetica” al soggetto di distribuzione;
b) devoluzione da parte del soggetto di distribuzione, proporzionalmente al risparmio di energia primaria ad esso attribuito, di un corrispettivo ai soggetti proprietari che hanno proceduto alla installazione dell’impianto solare termico;
c) definizione delle modalità di quantificazione e forme di attribuzione del corrispettivo di cui alla lettera b);
d) definizione delle caratteristiche tecnico-economiche degli impianti;
e) possibilità per coloro che, pur non soggetti all’obbligo di cui al comma 2, installano volontariamente un impianto solare termico, di accedere alle stesse condizioni previste dall’intesa per coloro che sottostanno all’obbligo succitato.


5. Ai fini di cui al comma 1 i progetti sono accompagnati da un’attestazione tecnica di rendimento energetico determinata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7, tenuto conto delle norme tecniche definite nel rispetto dei principi nazionali e dell’Unione europea in materia di norme e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi. L’attestazione tecnica di rendimento energetico può essere rilasciata anche per interi edifici o per aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva. In questi casi la progettazione deve prevedere, laddove possibile, forme innovative e centralizzate per la copertura dei fabbisogni energetici dell’edificio o dell’area e l’attestazione tecnica ha validità anche per le singole unità immobiliari.


6. Fatti salvi i casi di esclusione individuati con il regolamento di cui al comma 7, gli atti di compravendita e locazione dell’unità immobiliare sono accompagnati da una certificazione energetica della stessa, in attuazione della dir. 2002/91/CE.


7. Con regolamento, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, vengono emanate norme di recepimento della dir. 2002/91/CE e individuate modalità e tempi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, definiti requisiti minimi di rendimento, modalità della attestazione di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 6, professionisti abilitati alla attestazione e certificazione energetica dell’unità immobiliare, casi di esclusione e individuate norme e criteri tecnici di riferimento.


8. Nel caso in cui, ultimato un intervento di nuova edificazione o ristrutturazione, venga accertato il non rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico il proprietario dell’unità immobiliare è punito con una sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 30 per cento del costo dell’intervento, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale. Il comune irroga la sanzione e ordina al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l’unità immobiliare ai requisiti minimi fissando un termine. Nel caso di inosservanza del termine la sanzione è raddoppiata.


9. Nel caso di esecuzione di opere in difformità con l’attestazione tecnica di cui al comma 5 ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico, si applicano le procedure e le sanzioni previste dalla l.r. 1/2005 per le opere eseguite in difformità dalla denuncia di inizio dell’attività.


10. Il venditore che omette di allegare al contratto di compravendita la certificazione energetica di cui al comma 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 3 per mille del valore venale dell’unità immobiliare, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale.


11. Il locatore che omette di allegare al contratto di locazione la certificazione energetica di cui al comma 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,2 per mille e non superiore al 2 per mille del valore venale dell’unità immobiliare, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale.


12. Il professionista che rilascia una certificazione energetica non veritiera o dichiara un impedimento alla installazione dell’impianto solare termico non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 3 per mille del valore venale dell’unità immobiliare, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
 
 
ARTICOLO 24
Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia


1. La Regione, tenuto conto delle norme tecniche definite nel rispetto dei principi nazionali e dell’Unione europea in materia di norme e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi, può determinare, con i provvedimenti attuativi del PIER di cui all’articolo 5, i livelli di efficienza energetica ambientale minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica insistenti sul territorio regionale.


2. I gestori delle apparecchiature e degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica, sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 5, la certificazione del rispetto dei limiti minimi a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.


3. La Regione approva il programma di adeguamento di cui al comma 2 con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l’interessato, stabilendo il termine per il suo completamento, e ne verifica l’attuazione, avvalendosi anche di organismi o società tecnicamente qualificati.


4. La Giunta può emanare istruzioni con le quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 2.


5. In caso di svolgimento dell'attività senza il rispetto dei limiti si applica la sanzione amministrativa da euro 5000,00 a euro 50000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell’impianto.


6. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento entro il termine assegnato, si applica una sanzione amministrativa pari alla metà degli importi di cui al comma 5. La Regione assegna all'impresa un ulteriore termine per il completamento del programma. In caso di mancato rispetto di tale termine la sanzione di cui al comma 5 è raddoppiata.
 
 
ARTICOLO 25
Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti


1. I piani regionali e locali in materia di mobilità e traffico garantiscono la coerenza con le finalità della presente legge e con gli indirizzi del PIER, e includono anche l’analisi delle variazioni dei consumi energetici conseguenti alla loro attuazione, anche ai fini della concessione dei finanziamenti regionali.


2. L’esercizio di sistemi di trasporto e di impianti, per attività di servizi di pubblica utilità che usufruiscono di contributi o agevolazioni da parte della Regione o degli enti locali sono subordinati al raggiungimento di limiti di compatibilità ambientale e efficienza energetica fissati dai provvedimenti attuativi del PIER di cui all’articolo 5.


3. I gestori dei sistemi di trasporto e degli impianti di cui al comma 2 sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato dagli stessi provvedimenti attuativi di cui all’articolo 5, la certificazione del rispetto dei limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica a firma di tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.


4. La Regione approva il programma di cui al comma 3 con eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l’interessato, stabilisce il termine per il suo completamento, e ne verifica l’attuazione, avvalendosi anche di organismi o società tecnicamente qualificati.


5. La Giunta regionale può emanare istruzioni con le quali sono indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 3.


6. Il gestore degli impianti e dei sistemi di trasporto impiegati e messi in esercizio per le attività di cui al comma 2 che non rispettano i limiti di compatibilità ambientale ed efficienza energetica fissati in applicazione dello stesso comma, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50000,00 ad euro 300000,00.
 
 
ARTICOLO 26
Misure di compensazione ambientale


1. La Regione può promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attività di cui agli articoli 11, 13, 14 e 16 e gli enti locali interessati, anche su richiesta degli enti locali stessi, per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.


2. La Regione può subordinare il rilascio o le modifiche di un’autorizzazione o concessione a fini energetici, di sua competenza a un accordo relativo all’esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica dell’attuazione del progetto.


3. Il programma di cui al comma 2:
a) fa riferimento ad interventi specifici relativi al territorio interessato;
b) prevede tempi definiti per l’attuazione completa e delle loro diverse fasi;
c) persegue un criterio di equilibrata proporzionalità tra le misure di compensazione e riequilibrio e l’investimento complessivo;
d) disciplina i modi di controllo dell’esecuzione nonché le penali ed eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.


4. Con il consenso degli enti locali interessati, le misure compensative di cui ai commi 1 e 2 possono essere costituite anche dal versamento di somme per il finanziamento di specifiche attività degli enti, rispondenti alle finalità di cui al presente articolo. 
 

CAPO V
Servizi d’interesse generale dell’energia


ARTICOLO 27
Diritto di accesso ai servizi energetici


1. La Regione e gli enti locali operano per garantire a coloro che dimorano o operano in qualsiasi parte del territorio della Toscana il diritto di disporre di servizi energetici di qualità e con modalità adeguate ai bisogni ed alle migliori condizioni economiche permesse dai mercati secondo quanto stabilito dalla presente legge.


2. La Regione e gli enti locali, anche in forma associata, nell’ambito delle indicazioni del PIER, stimano le esigenze di fornitura di energia nel loro territorio con specifico riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed alle prospettive di sviluppo delle attività economiche e delle altre attività delle comunità e promuovono azioni che determinano un’offerta energetica differenziata, rilevando periodicamente il grado di soddisfazione delle esigenze come sopra individuate. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma la Regione e gli enti locali assicurano forme di consultazione delle organizzazioni di consumatori, delle parti sociali e delle organizzazioni imprenditoriali.
 
 
ARTICOLO 28
Servizi d’interesse generale di approvvigionamento e di distribuzione di energia


1. L'approvvigionamento e la distribuzione dell’energia costituiscono servizi di interesse generale e possono essere assoggettate a speciali modalità di svolgimento, al fine di garantire la realizzazione del diritto di cui all’articolo 27.


2. Fermo restando quanto stabilito dalle leggi statali per le reti di trasporto nazionale di energia, i proprietari delle reti e degli impianti di trasporto e distribuzione di energia ne consentono l’utilizzazione da parte dei soggetti legittimati allo svolgimento delle attività di trasporto e distribuzione nei modi ed alle condizioni previsti dalle leggi vigenti, salva in ogni caso un’equa remunerazione.


3. Ove risulti che le esigenze individuate ai sensi dell’articolo 27 non siano soddisfatte dalle imprese operanti sul mercato ovvero, sulla base di elementi di valutazione oggettivi, si preveda che nell’immediato futuro non possano essere soddisfatte, le amministrazioni competenti, anche in forma associata, provvedono a stipulare appositi contratti di servizio con imprese scelte mediante procedure concorrenziali in conformità alle norme vigenti.


4. Ferme restando le competenze dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, con i contratti di servizio si stabiliscono almeno:
a) gli obblighi dell’impresa che svolge il servizio in relazione alla qualità, modi e tempi di erogazione dello stesso, in modo da assicurare la soddisfazione delle esigenze energetiche di cui ai commi precedenti, garantendo la continuità della erogazione e l’assenza di discriminazioni;
b) la durata e gli aspetti economici del rapporto;
c) i poteri di vigilanza e controllo dell’amministrazione pubblica, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.


5. In mancanza di imprese disponibili a stipulare un contratto di servizio, le amministrazioni competenti provvedono direttamente alla erogazione del servizio, costituendo un apposito organismo in conformità alle leggi vigenti.
 
 
ARTICOLO 29
Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell’energia


1. Fermo restando i diritti esclusivi loro riconosciuti dallo Stato, i titolari di concessioni di distribuzione di energia elettrica e gas già rilasciate al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono tenuti a fornire il servizio secondo i criteri e per le finalità di cui all’articolo 27. Ove necessario a tal fine, fermi restando eventuali indennizzi da determinare secondo i criteri dell’articolo 11 della l. 241/1990, le amministrazioni competenti possono richiedere che le convenzioni o i disciplinari accedenti alle concessioni di cui sopra siano integrate o sostituite dai contratti di servizio previsti all’articolo 28.


2. Ove alla integrazione di convenzioni e disciplinari o alla stipula dei contratti di servizio di cui al comma 1 non si addivenga entro un termine congruo stabilito dall’amministrazione competente, comunque non inferiore a diciotto mesi dalla proposta, e le esigenze del servizio di interesse generale non siano soddisfatte secondo quanto previsto dalla presente legge, il concessionario eserciterà il servizio secondo le indicazioni dell’amministrazione competente, fermi restando anche in tal caso eventuali indennizzi.
 
 
ARTICOLO 30
Promozione dei mercati dell’energia elettrica e del gas


1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 ogni cliente finale domestico di energia elettrica nel territorio regionale può acquisire la qualifica di cliente idoneo di cui al d.lgs. 79/1999 dando comunicazione al suo fornitore di recedere dal preesistente contratto di fornitura secondo procedure stabilite con deliberazione di Giunta regionale.


2. La Regione, tramite accordo con le associazioni dei consumatori e avvalendosi anche della R.E.A. SpA, promuove attività di orientamento per chi ha acquisito o acquisirà la qualifica di cliente idoneo ai sensi della presente legge, del d.lgs. 79/1999 o del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ).


3. Nel caso di persistenza di situazioni dominanti nel mercato dell’energia elettrica e gas in ambito regionale, la Regione promuove per quanto di sua competenza misure a favore dello sviluppo della concorrenza, propone ai competenti organismi nazionali misure in tal senso, impone ai soggetti di distribuzione e di fornitura obblighi di comunicazione e trasparenza verso i clienti aventi le medesime finalità.


4. Sono consentiti contratti diretti fra produttore di energia elettrica e cliente idoneo nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una disciplina specifica tesa anche alla diffusione di tali contratti per i clienti idonei collocati in aree limitrofe ai produttori e in particolare connessi a questi con un collegamento fisico diretto.
 
 
ARTICOLO 31
Tutela dei consumatori


1. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure dirette a rendere effettiva la tutela dei diritti dei consumatori, nel rispetto delle competenze dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas e coordinandosi con altri organismi aventi competenze in tal senso.


2. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure aventi finalità di informazione e di orientamento dei consumatori.
 
 
ARTICOLO 32
Contratti di servizio e diritti dei consumatori


1. I contratti di servizio di cui all’articolo 28 e le convenzioni e i disciplinari di cui all’articolo 29 sono stipulati anche a favore dei consumatori.


2. La Regione, tramite il PIER, indica specifiche esigenze dei consumatori per la cui soddisfazione gli atti di cui al comma 1 debbono contenere apposite clausole.


3. Ove risulti che le esigenze dei consumatori non siano state soddisfatte negli atti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all'articolo 29, comma 2.
 
 
ARTICOLO 33
Segnalazioni e reclami


1. La Regione e gli enti locali al fine dell’esercizio delle competenze di cui agli articoli 31 e 32, valutano le segnalazioni delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese e delle parti sociali, riferite alle esigenze dei consumatori e delle imprese nonché al mancato rispetto delle norme, delle clausole contrattuali e delle previsioni delle carte dei servizi relative ai servizi di interesse generale. Dei risultati di tale valutazione si dà atto pubblicamente.


2. La Regione individua, promuove e organizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con la collaborazione delle organizzazioni dei consumatori, delle parti sociali e delle altre parti interessate, forme opportune a garantire l’efficacia delle segnalazioni e dei reclami proposti dai singoli consumatori nei confronti di esercenti attività o servizi di interesse generale dell’energia.
 

CAPO VI
Disposizioni per la tutela dall’inquinamento luminoso


ARTICOLO 34
Stazioni astronomiche e aree naturali protette


1. Sono disposte speciali forme di tutela a favore delle stazioni astronomiche, così classificate:
a) stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione scientifica;
b) stazioni astronomiche che svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale o provinciale.


2. La Regione, anche attraverso il PIER, prevede misure particolari di tutela degli equilibri ecologici nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale).
 
 
ARTICOLO 35
Misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso


1. Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche di cui all'articolo 34 è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a almeno:
a) 25 chilometri per le stazioni di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a);
b) 10 chilometri per le stazioni di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b).


2. Entro un chilometro in linea d'aria dalle stazioni di cui di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non conformi sono sostituite ovvero opportunamente schermate.


3. Nelle zone di protezione di cui al comma 1, è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio alla data indicata all’articolo 36, comma 3, il divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PIER.


4. Nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dalle stazioni di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), i fasci di cui al comma 3 dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.


5. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano per gli impianti la cui realizzazione e gestione sia già regolata da apposite norme statali nonché per gli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.


6. Su richiesta dei responsabili delle stazioni astronomiche di cui all'articolo 34, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate l'anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 1, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.


7. Il PIER può individuare misure di tutela per le stazioni astronomiche ulteriori rispetto alle misure minime di cui al presente articolo.

8. Fatto salvo l’obbligo di riduzione a conformità, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, previa diffida del comune a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00.


9. Con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta delle associazioni astrofile della Toscana e dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri, sono approvati gli elenchi delle stazioni astronomiche ed individuate, secondo le prescrizioni del PIER, le relative zone di protezione sottoposte a specifiche prescrizioni e limiti, e la corrispondente documentazione cartografica. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali aggiornamenti degli elenchi.


10. Copia della documentazione cartografica di cui al comma 9 è inviata ai comuni interessati.
 
 
ARTICOLO 36
Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche


1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce gli elenchi di cui all’articolo 35, comma 9 e individua le zone di protezione di cui all’articolo 35, comma 1, nonché la fascia di cui all’articolo 35, comma 4.


2. Delle zone di protezione è predisposta apposita documentazione cartografica in scala 1:25.000. Copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.


3. La deliberazione di cui al comma 1 produce i suoi effetti trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


4. Dalla decorrenza del termine di cui al comma 3 si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso delle stazioni astronomiche disposte dall’articolo 35, fatte salve le ulteriori misure disposte dal PIER ai sensi dell’articolo 35, comma 7.


5. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 3 continuano ad applicarsi gli articoli 8, 9 e 12 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso) e le relative perimetrazioni.
 
 
ARTICOLO 37
Disposizioni transitorie per gli impianti di illuminazione esterna


1. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni adottano, in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, i criteri tecnici indicati nell'allegato A alla presente legge.


2. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati nell'allegato A.
   

CAPO VII
Norme finali e transitorie


ARTICOLO 38
Disposizioni transitorie per gli elettrodotti


1. Il proprietario di linea e relativo impianto elettrico avente tensione compresa fra 30000 e 150000 volt, già realizzata alla data di entrata in vigore della presente legge e per la quale non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, presenta apposita istanza alla Regione entro due anni dalla stessa data.


2. L’istanza è accompagnata da una relazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, da un tecnico qualificato, iscritto al competente albo professionale, in cui si descrive l’impianto e se ne attesta la rispondenza alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione dell’opera.


3. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico rilevante alla permanenza dell’intervento di cui al comma 1, può procedere al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria purché sia accertata la compatibilità dello stesso intervento con le norme poste a tutela della salute pubblica.


4. Per le opere di cui al comma 1 la Regione applica a carico del proprietario della stessa opera una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in:
a) il doppio del minimo dell’importo di cui all’articolo 20, comma 1 nel caso di linee ed impianti per cui non sia mai stata presentata richiesta di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999;
b) il minimo dell’importo di cui all’articolo 20, comma 1 nel caso di intervento in cui sia stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999 ma non sia mai stata rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi dell’articolo 113 del r.d.1775/1933;
c) un decimo dell’importo di cui alla lettera b) se per l’intervento sia stata già rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi dell’articolo 113 del r.d. 1775/33.


5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere impiegati dalla Regione per finalità di risanamento ambientale e territoriale degli elettrodotti. Possono inoltre essere destinati alla promozione di attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti alla riduzione dell'impatto visivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico degli elettrodotti.
 
 
ARTICOLO 39
Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione


1. In relazione ad esigenze di uniformità e semplicità, la Regione può emanare linee guida, non vincolanti, anche in merito allo svolgimento dei procedimenti.


2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche fissate nel rispetto dei principi nazionali e dell’Unione europea:
a) le prescrizioni tecniche relative alle opere ed impianti disciplinati dalla presente legge che interessino aree protette o soggette a vincolo, a seguito di atti di pianificazione o in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali;
b) la descrizione tipologica delle categorie di interventi di cui all’articolo 11, compreso gli interventi inerenti oleodotti che si configurano come nuova opera, delle categorie di interventi che configurino variazioni essenziali delle opere ed impianti esistenti o autorizzati, dei lavori di manutenzione distinguendo tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
c) la descrizione tipologica delle linee elettriche e relative opere nonché degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale di cui all’articolo 16, comma 3;
d) le modifiche su oleodotti, impianti di lavorazione o stoccaggio oli minerali, che sono soggette ad obbligo di contestuale comunicazione all’amministrazione competente, ai sensi dell’articolo 17, comma 3;
e) i casi in cui gli enti locali devono dare tempestivo avviso alla Regione dell’avvio e dell’esito di un procedimento nelle materie di cui alla presente legge;
f) le idonee forme di pubblicità delle istanze di cui alla presente legge;
g) i termini entro i quali devono iniziare e finire i lavori di realizzazione delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto determina la decadenza dell’autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività, con la possibilità di proroga di detti termini per comprovate ragioni tecniche o particolari
condizioni operative;
h) gli oneri di istruttoria e controllo per l’attività amministrativa di competenza regionale nonché i criteri di congruità per la determinazione degli oneri che spettano agli enti locali.
i) gli obblighi di comunicazione, a carico di chi svolge le attività oggetto della presente legge, di dati e notizie rilevanti per il governo del settore non reperibili presso altre amministrazioni;
j) le modalità relative alla presentazione dei progetti ed ai contenuti degli stessi, nel rispetto, ivi compreso, nei casi previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo all'ultimazione dell'opera per la misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici effettivamente generati nell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 51/1999;
k) le modalità e forme di redazione e di presentazione degli elaborati progettuali e della documentazione di cui all’articolo 10 commi 5 e 6, che devono essere presentati ai competenti uffici regionali ai fini di prevenzione del rischio sismico;
l) le modalità relative all’effettuazione dei controlli sulle attività disciplinate dalla presente legge nonché, nei casi previamente individuati, quelle relative al collaudo o al certificato di fine lavori di cui all’articolo 18;
m) le modalità relative al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria di cui all’articolo 21, comma 3;
n) le modalità relative al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria di cui all’articolo 38;
o) le modalità relative alla presentazione dei programmi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f);
p) i termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi alle diverse categorie di impianti.


3. Le disposizioni del regolamento regionale di cui al presente articolo relative ai contenuti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), g), j), k), l), m), p), riguardanti le competenze degli enti locali, si applicano fino a che questi non abbiano diversamente disposto.
 
 
ARTICOLO 40
Disposizioni finanziarie


1. Le risorse relative alla presente legge fanno riferimento agli interventi già previsti dalle leggi regionali 45/1997, 51/1999, 37/2000, 88/1998 nella materia e sono stabilite annualmente con legge di bilancio.


2. Per l’anno 2005 le risorse ammontano a euro 1.572.082,75 e fanno carico per euro 1.462.082,75 alla UPB n. 413 (Energia – spese di investimento) e per euro 110.000,00 alla UPB n. 414 (Energia – spese correnti) del bilancio di previsione 2005.
 
 
ARTICOLO 41
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 79/1998


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 79/1998 è inserito il seguente:
"2 bis. I progetti delle opere soggetti a valutazione di impatto ambientale includono anche l’analisi energetica, ai fini della valutazione dell’impatto di essi in relazione alle finalità di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposite istruzioni.”.
 
 
ARTICOLO 42
Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni statali


1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Toscana, per gli impianti di competenza della Regione e degli enti locali, le seguenti disposizioni statali:
a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), articoli 111, 112, 113 e 114.


2. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), eccetto gli articoli 7 e 10;
b) legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici), eccetto il titolo II;
c) legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso), salvo quanto previsto dall’articolo 36, comma 5;
d) articolo 28, comma 1, lettera b, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).


3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 39 restano in vigore le disposizioni del regolamento 20 dicembre 2000, n. 9 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 in materia di linee ed impianti elettrici) in quanto compatibili con la presente legge.


4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 39 continuano ad applicarsi le seguenti norme procedurali, in quanto compatibili con la presente legge:
a) decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
b) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali).
 
 
ARTICOLO 43
Decorrenza degli effetti


1. Le disposizioni di cui all’articolo 23 commi 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano a far data dall’entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall’articolo 23, comma 7.
 
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 febbraio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 17.02.2005.
 
ALLEGATO 1:
Allegato A
(articolo 37)
 
ARTICOLO 1
Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna

1. Impegnare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o con efficienze luminose equivalenti o superiori; possono essere utilizzati altri tipi di sorgenti dove è assolutamente necessaria la corretta percezione dei colori.


2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentito dalle normative UNI 10439 o dalla norma DIN 5044.


3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il 3 per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.


4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale.


5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50 per cento del totale, dopo le ore 22 o dopo le ore 23 nel periodo di ora legale, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.


6. Impiegare, laddove tecnicamente possibile, impianti che rispondano ai contenuti delle “Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna” di cui alla deliberazione di Giunta regionale 27 settembre 2004, n. 962.
 


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