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Riportiamo alcune sentenze della giustizia militare perché danno l'idea del contesto in si viveva nelle provincie meridionali durante i primi anni di vita unitaria.

Intanto,come si può notare, molti sono contadini e non avanzi di galera come si scriveva in quel tempo sui giornali patrii! La formuletta inventata per l'occasione fu “connivenza nel reato di brigantaggio”.

Le pene comminate erano assolutamente spropositate rispetto alla fattispecie dei reati, e così dei semplici contadini si ritrovarono a dover scontare venti anni di lavori forzati [“20 anni di lavori forzati per ciascuno ed all'interdizione dai pubblici uffizi”, si legge nelle sentenze].
Sbattendo nelle patrie galere gente che non aveva mai avuto a che fare con la giustizia, si crearono generazioni di delinquenti Nelle carceri probabilmente molti lo divennero criminali per davvero.

Altro elemento interessante che emerge da queste sentenze, in particolare dal conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte di Cassazione di Napoli, è che il livello di raffinatezza giuridica raggiunto dalla magistratura – nonostante la “tirannide” borbonica – è distante anni luce dalle competenze della amministrazione sabauda.

In una nota i redattori di Astrea si trincerano dietro un “le antiche decisioni della Corte Suprema napolitana che veggonsi menzionate di sopra, ci rincresce di non conoscerle” non sapendo cos'altro opporre alle argomentazioni napoletane!


ASTREA
 RIVISTA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA MILITARE

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Anno IV.
 Torino 1° Febbraio 1866
ASTREA
Num. 1.
 RIVISTA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA MILITARE

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA

Udienza 10 gennaio 1866.

Franchitti ed altri, ricorrenti

(P. M. cav. Lo Gatto S. A. G. M.; dif. avv. Rinaldi).

BRIGANTAGGIO — COMPLICITÀ — COMPETENZA.


In materia di brigantaggio la questione di competenza vuoi essere risolta in base ai fatti accertati nella denunciata sentenza senza che sia lecito richiamarli ad un nuovo esame, cui non si potrebbe procedere salvo addentrandosi nel merito della causa, al quale il Tribunale Supremo deve rimanersi assolutamente estraneo.

Invano perciò si ricorre al Tribunale Supremo allegando che due individui, ai quali si prestarono aiuti, non facevano parte ad una banda di briganti, quando tal circostanza è accertata dalla sentenza denunciata.

Sul ricorso di Franchitti Antonio di Michele, di anni 51, contadino — Franchitti Pasquale fu Luigi, d'anni 25, contadino — Franchitti Benigno di Michele, d'anni 54, contadino — Franchitti Gio. di Michele, d'anni 56, contadino — Tedeschi Cosima fu Antonio, moglie di Franchitti Antonio, d'anni 43, contadina — Franchitti Carmine fu Luigi, d'anni 31, bracciante, soldato nel 67° reggimento in congedò illimitato — Franchitti Filomena di Giovanni, di anni 20, contadina — Coja Paolo fu Gio., d'anni 40, contadino; nati e domiciliali a Ceresole Rochetta e Volturino, ditenuti, il Franchitti Carmine dal 3 giugno, il Coja Paolo dal 31 agosto e gli altri tutti dal 27 maggio 1865, in annullamento della sentenza del Tribunale militare di guerra in Caserta del 19 novembre 1865, colla quale furono condannati li Franchitti Gio., Tedeschi Cosima, e Coja Paolo a 20 anni di lavori forzati per ciascuno ed all'interdizione dai pubblici uffizi, li Franchitti Antonio, Franchitti Pasquale, Franchitti Benigno e Franchitti Carmino a 10 anni di lavori forzati per ciascuno ed all'interdizione dai pubblici uffizii, la Franchitti Filomena a cinque anni di reclusione ordinaria ed alla interdizione dai pubblici uffizi, tutti poi al risarcimento dei danni verso chi di ragione e solidariamente nelle spese del procedimento, come convinti di connivenza nel reato di brigantaggio, per avere il Paolo Coja in maggio 1865 istigato i briganti a sequestrare le persone delli Antonio e Gaetano fratelli Marcuccilli, sequestro che venne infatti operato dal Filippo Franchitti ed altro di lui compagno, briganti della comitiva Fuoco, dietro gli avvisi ricevuti dalla Cosima Tedeschi, e per avere quest'ultima come pure li Carmine, Antonio, Benigno e Filomena Franchitti portalo loro viveri, e li Pasquale e Giovanni Franchitti recato aiuto, il primo facendo loro sapere i movimenti

della forza armata, e somministrando altre notizie, ed il secondo per avere consegnato ai medesimi un involto e letto a loro richiesta le carte tolte al Gaetano Marcuccilli.

Udita ecc.

Ritenuto che il mezzo di nullità addotto contro la surriferita sentenza sarebbe desunto da che due soli essendo i briganti ai quali i ricorrenti avrebbero somministrati aiuti, mancava la banda di tre individui, il che era anche confermato dalle dichiarazioni del prete Tommasone e del Giovanni Franchitti, da cui risultava che il brigante Franchitti ed il suo compagno giravano per proprio conto, e non dipendevano dal Fuoco, del quale anzi erano nemici giusta la stessa denunzia;

Considerato che il Tribunale militare avrebbe dichiarato nella denunciata sentenza che il Filippo Franchitti ed il suo compagno, ai quali si sarebbero somministrati viveri e prestati gli aiuti sovrameatovati, facevano fuor d'ogni dubbio parte della banda Fuoco;

Che indarno s'impugna dai ricorrenti questa circostanza e si sostiene che coloro erano due malfattori i quali agivano per conto proprio e non dipendevano dal capo-banda Fuoco, imperocchè in materia di brigantaggio la quistione di competenza vuole essere risolta in base ai fatti accertati nella denunciata sentenza, senza che sia lecito richiamarli ad un nuovo esame, cui non si potrebbe procedere salvo addentrandosi nel merito della causa, al quale questo Tribunale Supremo deve rimanersi assolutamente estraneo.

Per questi motivi, rigetta ecc. Torino,10 gennaio 1866.

Il luogot gen. Pastore, Pres. — Blachier, Rel.


CRONACA

Un conflitto di giurisdizione insorse tra il Tribunale Supremo di guerra e la Corte di Cassazione di Napoli. Entrambi questi Supremi Magistrati si ritennero competenti a conoscere sui ricorsi ad essi sporti da alcuni individui condannati per complicità in brigantaggio. Nelle prossime puntate riferiremo i giudicati che diedero luogo al conflitto.



Anno IV.

 Torino 5 Febbraio 1866

ASTREA

Num. 2.

 RIVISTA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA MILITARE

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA

Udienza 17 gennaio 1866.

Cascherà, ricorrente

(P. M. cav. Lo Gatto ff. di 8. A. G. M.; dif. avv. Rruno).

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA — COMPETENZA RICORSO IN NULLITÀ — BRIGANTAGGIO.


La cessazione della legge 1 febbraio 1864 col di 1° gennaio 1866 non ha fatto venir meno la competenza del Tribunale Supremo a statuire sui ricorsi avverso le sentenze pronunciate dai Tribunali militari di guerra fino al 31 dicembre 1865 in applicazione di quella legge.


CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO.


Sulla eccezione d'incompetenza il Pubblico Ministero fa le seguenti considerazioni: Che l'art. 2 della legge 7 febbraio 1864 dispone:

«I componenti comitiva o banda armata.... e i loro complici o ricettatori saranno giudicati da' Tribunali militari di cui nel lib. 2, parte 2 del codice penale militare, e con la procedura ivi determinata....».

Che i Tribunali e la procedura di cui si parla nell'articolo sono i Tribunali di guerra e la procedura del tempo di guerra;

Che dalle sentenze di siffatti Tribunali, giudicanti in applicazione del codice penale militare, non ci ha ricorso;

Che però l'art. 4 della stessa legge dispone:

«Coloro i quali scientemente e di libera volontà somministreranno ricovero, armi, ere. saranno puniti ecc. Questi potranno ricorrere in nullità presso il Tribunale Supremo di guerra a causa d'incompetenza per ragione di materia, nella forma tracciata dagli articoli 508 e seguenti del codice penale militare — Il ricorso è ammessibile soltanto dopo la sentenza definitiva di condanna»;

Che quindi la facoltà di ricorrere concessa all'enunciata categoria di condannali, la limitazione del ricorso all'unico motivo dell'incompetenza per ragion di materia, e la competenza del Tribunale Supremo a statuire su tali ricorsi, sono altrettante creazioni della stessa legge del 7 febbraio 1864;

Che è bensì vero, aver questa legge cessato di esistere al 1 gennaio, ma che il ricorso in esame è del 14 novembre 1865, ed è prodotto avverso sentenza del 13 di quel mese;

Che la cessazione della legge 7 febbraio ha avuto luogo virtualmente, allo spirare del termine di proroga sancito con la legge 24 dicembre 1864, e non già per abrogazione fattane con altra legge; nel qual caso era possibile che al Tribunale Supremo fosse sostituita dal 1° gennaio un'altra magistratura;

Che in mancanza di una legge abrogativa, in mancanza d'un'altra giurisdizione che sia stata legalmente investita in sua vece, il Tribunale Supremo non potrebbe onninamente declinare la propria competenza a conoscere di ricorsi de’   quali lo investivano la legge del 7 febbraio e le dichiarazioni de’   condannati;

Che non si vede come possa sostenersi la competenza di una Corte di Cassazione, la quale, mentre non trova fondamento nella legge del 7 febbraio, non ne troverebbe tampoco nella legge organica giudiziaria: legge che, se sottrae alla Corte di Cassazione la cognizione de’   ricorsi dalle sentenze dei Tribunali militari in genere (1), non avrebbe in tutti i casi potuto attribuirle ricorsi della natura eccezionalissima di quelli onde trattasi;

(1) art. 1. «La giustizia nelle materie civili e penali è amministrata: — da conciliatori dalla Corte di Cassazione.

«La giurisdizione po' reati militari e marittimi è regolala da leggi speciali».

Decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario pel Regno d'Italia, entrato in vigore col 1° gennaio 1866.

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Che, del rimanente, la competenza d'un magistrato qualunque e di qualsivoglia ordine non ha ragione di essere che dalla legge positiva (2), e la lesi d'una competenza universale o a priori o di dritto naturale che dir si voglia, frangerebbesi contro una verità elementare, la quale non formerà mai soggetto di contestazione;

Che, sovrabbondantemente, quando fosse possibile prescindere dal testuale disposto della legge 7 febbraio, ed invocare un argomento analogico, l'analogia sorreggerebbe pur sempre la competenza del Tribunale Supremo; attesochè è questo il magistrato cui son devoluti i ricorsi dalle sentenze de’   Tribunali militari (3);

Che d'altra parte se la legge 7 febbraio tacque sulla sorte de’   ricorsi, che, cessando essa d'imperare, non si trovassero già definiti, il silenzio non fu punto una omissione. Qual motivo di dritto o di utilità generale avrebbe dovuto esigere che cotali ricorsi residuali fossero avulsi da quella giurisdizione, cui la legge gli aveva devoluti, quando il magistrato non era anch'esso una creazione eccezionale della legge, e non cadeva punto col cadere di quella?

Che, se la legge del 7 febbraio ha cessato di esistere col 1° gennaio 1866, era in vigore al 31 dicembre 1865, e fino a questo giorno i Tribunali di guerra avevano esistenza legale e legalmente sentenziavano. Onde il fatto d'esservi al 1° gennaio dei ricorsi pendenti era la conseguenza naturale e preveduta dell'altro;

(2) art. 123. «In materia penale, la Corte di Cassazione conosce de’   casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado d'appello proferito dalle Corti, dai Tribunali e da' pretori, e degli atti d'istruzione che le abbiano precedute.

«Pronunzia inoltre negli altri casi che le sono deferiti dalle leggi» (ivi).

Nella Legge Organica per l'ordinamento Giudiziario delle Provincie Napoletane, de’   diciassette febbraio 1861, che ha cessato d'essere in vigore al 31 dicembre 1865, fu sancito con l'articolo 107 che: «Avverso le sentenze proferite dai Tribunali militari di terra e di mare non avrà luogo il ricorso alla Cassazione, che per solo motivo d'incompetenza o di eccesso di potere». Fu poi di leggieri riconosciuto che una tale disposizione era stata quivi introdotta per un mero errore, poiché in opposizione al codice penale militare già pubblicato nelle Provincie Napoletane in data (3 febbraio i 861. Ma, prima che l'errore fosse chiarito, a quell'art. 107 si appoggiò la Corte di Cassazione sedente in Napoli per credersi competente a conoscere di quei ricorsi; e venuto meno il fondamento di quell'articolo, non istimò clic la sua competenza potesse ad altro titolo sostenersi.

(3)Cod. pen. mil. art. 322. «Il Tribunale Supremo di guerra e destinato a conoscere de’   ricorsi innullità contro lo sentenze emanate da' Tribunali militari».

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ed è la forza delle cose che fa sopravvivere alla legge la giurisdizione designata a statuire su quei ricorsi;

Che all'incontro, se la scadenza della legge importasse l'estinzione coeva della competenza del Tribunale Supremo, ne verrebbe che per questi ricorsi pendenti la legge avrebbe veramente perduto il suo effetto già prima; ne verrebbe anzi che la durata della legge sarebbe stata varia secondo le varie date de’   ricorsi. E così pel ricorso Caschera la legge sarebbe caduta fin dal 14 novembre, pel ricorso Perotti fino dal 30 ottobre; pel ricorso Mancini e De Lisi fin dal 13 settembre;

Che se la eccezione avesse buon fondamento nella legge e nella dottrina, il Tribunale Supremo e il T. M. medesimo non avrebbero mancato di elevarla d'uffizio, e questo magistrato avrebbe dichiarata la propria incompetenza già nella prima causa di brigantaggio che dopo il 1° gennaio ebbe ad esaminare Ma per contrario, ben sette ricorsi sono stati discussi posteriormente al 31 dicembre dei quali uno accolto, sei rigettati, senza che il Tribunale Supremo abbia un solo istante dubitato che competentemente pronunziava; senza che il dubbio fosse pur sollevato dalla difesa;

Che a risolvere in modo razionale il questo, basta considerare: — 1° Che, sebbene il Tribunale Supremo giudichi posteriormente al 1° gennaio, giudica di sentenze proferite anteriormente e quando la legge vigeva; —2° Che, atteso il limitato campo aperto al ricorso e all'annullamento, queste sentenze sono da ritenere come irrevocabili fin dalla loro data sotto una sola condizione: la competenza a ragion di materia nel Tribunale che le pronunziava; — 3° Che trattasi di verificare, non se una tale condizione sussista dopo il 1° gennaio (sarebbe un flagrante assurdo); ma se sussisteva all'epoca della pronunziazione (4) — 4° Che, tale essendo il carattere di queste sentenze, tali i limiti del ricorso e della competenza assegnata al magistrato superiore cui la legge ne commetteva l'esame, è necessità riconoscere che, se pure questa competenza, dopo il 1° gennaio, per espressa disposizione di legge, fosse passata in altro magistrato, non avrebbe perciò mutato di natura o di estensione;

Che quando s'invoca il principio della retroattività delle leggi criminali in punto di giurisdizione e di competenza, è mestieri distinguere i fatti non anco giudicati da quelli sui quali sia intervenuto

(4) Difatti conformemente a questo principio l'art. 641  cod. proc. prn. così dispone:

L'annullazione della sentenza potrà anche chiedersi, allorchè la nullità procederà dall'avere la semenza... ritenuto come punibile un fatto che non lo era o che aveva cessato di esserlo» (nel momento in cui la sentenza era profferita).

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giudizio e sentenza definitiva e non appellabile. In quanto ai primi, non si contende che passino sotto l'imperio della legge nuova; ma non vi passano punto i secondi. Perché ciò fosse, converrebbe risguardare come non avvenuti i! procedimento e la sentenza; laddove e questa e quello potranno soltanto esser annullati, e soltanto esserlo per motivi che aveano codesta efficacia sotto la legge in applicazione della quale procedimento e sentenza ebbero luogo (5).

Che s'egli è così ove si tratti di sentenze impugnabili con l'ordinario ricorso e suscettive di annullamento per parecchi e diversi motivi, quanto più nell'ipotesi in cui versiamo, di sentenze annullabili per l'unica causa già più volte enunciata, l'incompetenza a ragion di materia!

Che l'anzidetto principio della retroattività delle leggi di giurisdizione e di competenza criminale, con la riserva della distinzione enunciala, ha pieno valore ed è perfettamente applicabile alla quistione che ei agita, potendosi ben considerare come nuova legge il diritto comune che riprende tutta la sua forza al cessar della legge 7 febbraio;

Che per converso nessun valore può concedersi agli argomenti tratti dal carattere eccezionale di quella legge. E di fermo, eccezionali od ordinarie che sieno le leggi, la loro autorità è e debb'essere


(5) Sarà pregio dell’opera il notare che dalle raccolte di giurisprudenza non apparisce essersi la quistione presentata mai in condizioni né identicità né analoghe a quelle della specie. Fu solamente disputato nel foro e tra gli autori per rispetto a cause clic trovavansi nel periodo istruttorio, ed a sentenze che erano suscettive d'appello nel momento in cui la legislazione veniva ad essere mutata. Se ne avrà un saggio dalle citazioni che qui facciamo seguire:

— «Noi sosteniamo che alle forme d'istruzione si dehba sempre applicare la legge nuova, e pensiamo col Portalis che le leggi et istruzione han sempre retta, come i fatti futuri, cosi i fatti anteriori e non giudicati. Il LEGRAVENERO considera questa dottrina come sì evidente. che egli dice: può passare per una verità generale. E un tal principio è stato solennemente proclamato in atti legislativi. Le leggi del 18 piov. anno IX. e del 25 fior. anno X. che creavano Tribunali speciali per certi reali, contenevano una disposizione in virtù della quale le cause semplicemente cominciate, a qualunque grado d'istruzione fossero giunte, doveano rinviarsi puramente e semplicemente innanzi ai nuovi Tribunali». (Dalloz, Rep., V. Leggi).

— «Atteso che in mezzo ai cambiamenti che intervengono nella legislazione egli è di regola, salvo che il legislatore altrimenti disponga, che le cause criminali, nelle quali non vi sia sentenza definitiva e in ultima istanza debbono continuarsi nelle forme e innanzi ai Tribunali novellamente stabiliti...».

Corte Cass. Franc.16 aprile 1831.

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la stessa pei Tribunali chiamati a farne l'applicazione, a' quali tutti, senza distinzione, è e debb'essere interdetto di apprezzarne il merito intrinseco, e di tener conto della deviazione da' principii generali che in quelle potè esser sancita. E in quanto al carattere temporaneo della legge del 7 febbraio, neppur questo può menare a veruna illazione favorevole alla lesi che combattiamo. Fa egli d'uopo di dirlo? Le sole leggi cosmiche e quelle dell'ordine morale sono permanenti e immutabili; le leggi umane invece sono di lor natura mutevoli e temporanee tutte ugualmente, sia la loro durata più o meno lunga, e sia pure anticipatamente stabilita;

Che, ciò posto, la quistione ritorna sempre al punto: se le sentenze emanate da' Tribunali di guerra fino al 31 dicembre 1865, termine ultimo della durata della legge, non debbano rimanere tutte del pari sotto l'imperio di essa; ovvero se un certo numero di tali sentenze abbia ad esservi sottratto;

Che, se la prima alternativa è la sola che sia conforme alla legge e alla dottrina, la seconda presenterebbe inoltre il grave sconcio d'introdurre una distinzione giuridica esclusivamente poggiata sopra eventuali circostanze di fatto. Imperocché è da notare che ricorsi di data posteriore al ricorso Cascherà furono già definiti, e quelle sentenze divennero irreparabilmente esecutorie; laddove l'indugio frapposto alla discussione di questo e d'altri ricorsi, sia dal naturale andamento degli affari, sia da industre studio degli avvocati, varrebbe a cambiare


— La legge franc.8 apr. 1830 attribuì alle Corti dì Assise la cognizione dei reali di stampa. Al momento della pubblicazione di questa legge pendeva appello innanzi la Corte reale di Lione da una sentenza d'un Tribunale correzionale, con la quale l'imputalo era stato dichiaralo colpevole di reato di stampa. L'appellante elevò l'eccezione di incompetenza; ma fu rigettata e venne confermata la sentenza. Sul ricorso per annullamento, la Corte di Cassazione: «Atteso che lo art. 8 della legge 8 ottobre 1830 non attribuisce alle Corti di Assise che i reali di stampa non ancora giudicaci; che nella specie il fallo imputalo al ricorrente era stato giudicato dal Tribunale correzionale di Gray: che pertanto non era nel novero di quelli di cui la legge 8 ottobre riservava la cognizione alle ('. orti di Assise; che denunciato e sottoposto a procedimento nel 1828 sotto l'imperio della legge del 23 marzo 1822, ha dovuto esser giudicato conformemente alle disposizioni di questa legge allora in rigore, rigetta ecc.

Il MANNGIN, che riporta l'arresto, lo fa seguire da queste osservazioni:

«Egli è evidente che non si poteva attribuire alla Corte di Assise la cognizione del reato di stampa, sul quale già esisteva una sentenza in merito del Tribunale di prima istanza. L'appello da questa sentenza ne sospendeva bensì l'esecuzione, ma non la rendeva non avvenuta» (De l'Instruclion et de la Compétence).

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profondamente la condizione delle sentenze, de’   ricorsi e de’   condannati!

Che queste considerazioni, le quali non hanno (giova confessarlo) un'influenza diretta sulla presente disquisizione, che è tutta di principii, non sono ad ogni modo fuori di luogo; possono anzi con manifesta opportunità contrapporsi agli eccitamenti che ci si rivolgono, acciò per noi non si ricusi di fare omaggio a quelle sovrane norme di gius pubblico, mercé cui sono tutelate l'uguaglianza de’   cittadini e le guarentigie che rendono legittima l'amministrazione della giustizia. E vaglia il vero: quando una legge, per una data categoria di reati, distrae eccezionalmente i cittadini da' loro giudici naturali, codesta legge arreca una innegabile infrazione al principio dell'uguaglianza. Il legislatore ne attinge la giustificazione in motivi d'ordine politico o di sicurezza sociale; il magistrato non ha da cercarla altrove che nulla legge medesima. Checchè sia però dei motivi che l'abbiano dettata, l'inflazione vuoi essere indubitatamente mantenuta ne' suoi più stretti contini. Or come non s'avveggono i propugnatori della incompetenza, ch'essi riuscirebbero invece a stranamente dilargarla? Imperocchè, per gli effetti della loro tesi, i condannati in forza della legge 7 febbraio 1864 si troverebbero al 1° gennaio 1866 divisi in due schiere; l'una — mi si consenta l'espressione — de’   prediletti dalla fortuna: parlo di coloro i cui ricorsi essendo in sospeso verrebbe a rivendicarli il diritto comune; l'altra, che potrebbe chiamarsi de[le vittime d'una cicca fatalità, e sarebbe di quelli sui ricorsi de’   quali si era già statuito, e che soli rimarrebbero sotto l'inflessibile rigore della legge del 7 febbraio. Io Iodico altamente: posti come siamo sul terreno di una legge eccezionale, noi ci onoriamo di sostenere una teorica, la quale non soddisfa soltanto alle esigenze della logica e del diritto, ma a quelle eziandio dell'equità. Prendendo gli effetti 'della legge quali si produssero sotto il suo imperio fino al 31 dicembre, noi intendiamo che abbiano ugual forza per tutti coloro che ne furono colpiti. Se v'ebbero errori giudiziari, sieno riparati per quelle vie che dalla legge medesima vennero aperte; dove una simile riparazione non basti, il nostro compito, il compito giudiziario è esaurito; rimane l'altro che si esercita in una sfera ben più alta, e che non è mai pregiudicato dalle pronunziazioni del magistrato, le quali debbono anzi necessariamente precederlo;

Per tutte queste ragioni, precipuamente per quelle che metton capo ne principii generali di diritto e nelle testuali prescrizioni di logge,

Il Pubblico Ministero

Conchiude che piaccia al Tribunale Supremo di guerra rigettare l’eccezione declinatoria, e ritenere la propria competenza.

Torino, all'udienza del 10 gennaio 1866.

Luigi Lo Gatto


SENTENZA

Sul ricorso di Caschera Crescenze del fu Filippo, d'anni 68, da Sora, e ditenuto dal 21 maggio 1865 per l'annullamento della sentenza del Tribunale militare di guerra in Gaeta del 13 novembre prossimo passalo che in applicazione degli articoli 4 della legge 7 febbraio 1864, 22, 54, 82 e 72 del codice penale comune, lo ha condannato alla pena della reclusione ordinaria per anni 7 ed alle pene accessorie, siccome convinto del reato di favoreggiamento al brigantaggio col concorso però di circostanze attenuanti; Sentita ecc.

Ritenuto in fatto che a sostegno del ricorso eransi presentati li seguenti due motivi di nullità:

I° Non essendo accertato che quei tre individui armati i quali commisero la depredazione di quelle bestie bovine fossero briganti né che tale fosse il figlio dell'accusalo Caschera, il Tribunale militare di guerra doveva dichiararsi incompetente;

2° Sebbene siasi dalla sentenza ritenuto in fatto che il suddetto accusato ed ora ricorrente fu veduto in quel momento a discorrere col Cedrone, non è stato giustificato che costui fosse il capo di quei tre individui né che esso Caschera fosse a parte di quel reato ed abbiane facilitata l'esecuzione, né il Tribunale di guerra poteva sopra semplici conghietture ritenere escluso che quest'ultimo si trovasse colà perché intento a custodire le sue capre;

E ritenuto che all'udienza fu inoltre proposto e svolto il mezzo dell'incompetenza di questo stesso Tribunale Supremo desunto sostanzialmente dacchè essendo cessata la legge 7 febbraio 1864, ed avendo così i fatti in detta legge preveduti e repressi cessato di essere reato, più non sussista per essi l'azione penale per le seguenti principali considerazioni:

1° Che la sentenza della quale ora si tratta non era ancora divenuta definitiva o passata in cosa giudicata a motivo del ricorso in nullità contro la medesima interposto;

2° Che doveva giovare al condannalo la seguita abolizione dell'azione penale al riguardo dell'ascrittogli reato, per essersi riconosciuto che l'azione del Caschera non era reprensibile od era punibile con pene minori;

3° Che le leggi del 15 agosto 1863 e 7 febbraio 1864 creavano reati dapprima ignoti nel codice penale in vigore, sancivano pene da prima neppure immaginate, non che scritte, e se a giudicare di tali nuovi reati, ad applicare tali pene maggiori, eressero Tribunali Speciali e diedero loro forme e modi speciali di procedimento, questa parte intieramente accessoria della legge non basta a sovvertirne, il carattere, a convertire cioè in leggi di procedura e di competenza disposizioni di carattere ben diverso, e di maggior importanza;

4° Che insomma trattandosi di legge eccezionale temporariamente sovrapposta al diritto comune, spirato il termine prefisso alla di lei durala la ragione e l'interesse sociale ne disdicano l'applicazione: e questi principii debbano giovare a tutti coloro, contro i quali non si abbia ancora una condanna definitiva;

5° Finalmente, che questo stesso Tribunale Supremo, collo esaminare se, giusta la legge cessala, i primi giudici bene o male siansi ritenuti competenti, verrebbe a dare forza ancora attualmente alla legge del 7 febbraio 1864;

In ordine alla sovraesposta pregiudiziale eccezione:

Considerato innanzi lutto, che se per poco ricorresi alle discussioni le quali al riguardo delle due leggi speciali 15 agosto 1863 e 7 febbraio 1864, ebbero luogo in Parlamento — ivi si trova ad ogni istante enunciato non essere i briganti se non assassini dell'infima classe — essere Io scopo loro quello di arricchirsi coi ricatti, i loro mezzi il terrore e le sevizie — trattarsi assolutamente quanto ad essi e quanto ai loro complici, di meri reati comuni — doversi per altro cangiare la giurisdizione o competenza, introdurre la giurisdizione militare, sostituire una procedura più pronta, più efficace — considerarsi quale indispensabile rimedio a sì gravi mali, lo stabilimento temporario di Tribunali, di guerra; ivi inoltre si legge, che venne falla la proposta di accordare contro le sentenze di cedesti Tribunali il ricorso alla Corte di Cassazione, ma che tale proposta non venne appoggiata in seguito alle considerazioni fattesi dal Ministero di Giustizia, che cioè avendosi un codice penale militare, il quale provvede allo stato di guerra nonché a quello di pace, ed avendosi per la esecuzione di quel codice Tribunali militari ed un Tribunale Supremo di guerra, dappoiché si ammetteva il ricorso in nullità per sola ragione d'incompetenza ed a favore delle sole persone indicate nel num. i della legge, non si dovesse declinare da quelle vie e da quelle norme che in detto codice vedevansi al riguardo segnate;

Che per verità quella legge speciale ha bensì sancito nella sua parte penale alcune disposizioni più severe di quelle contenute negli art. 426 a 430 del cod. pen. comune, ma non ha punto immaginato o creato pene novelle, non ha fatto che infliggere con un qualche aumento nella graduazione, quelle stesse già stabilite nel codice penale comune, anche riconosciute ed ammesse dal codice penale militare;

Che la questione, se detta legge abbia o non creato nuovi reati ignoti nel codice penale comune, liceome si allega nel ricorso, collo stabilire che l'associazione di tre fra quei malfattori bastasse a costituire una banda, e collo indicare alcuni fatti di complicità e favoreggiamento non enumerati in modo esplicito nel detto codice,

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avrà ad essere decisa a suo tempo dalla competente giurisdizioni penale ordinaria ed alla sua volta dalla Corte di Cassazione, quando si tratterà di reati, sui quali non siasi definitivamente pronunziato avanti al 1° di gennaio di quest'anno e di statuire sull'esatta o non esalta interpretazione ed applicazione dei citati articoli 426 a 430; ma per ora non può in veruna guisa influire sulla competenza o sull'incompetenza di questo Tribunale a pronunziare sul presente ricorso; ed altronde riuscirebbe affatto oziosa o superflua per trattarsi attualmente di sentenza che sovranamente ritenne in fatto essersi il ricorrente Cascherà trovato assieme a quei briganti e col capo loro al momento in cui a mano armata commettevano quella depredazione per favorire il proprio figlio, e gli altri briganti nella consumazione della grassazione, fatto questo per il quale non può al certo dirsi estinta l'azione penale colla cassazione di quella legge;

Che parimenti non sussiste la pretesa estinzione dell'azione penale desunta da che la sentenza di cui si tratta non sia ancora definitiva poiché la medesima fu pronunziata in primo ed ultimo grado da quei giudici i quali soli la potevano pronunziare, il fu in un tempo in cui non eravi contro di lei se non il ricorso a questo Supremo Tribunale, non possono nemanco attualmente venir sottoposti a nuovo apprezzamento i falli da lei sovranamente decisi, unicamente si tratta di vedere so quei giudici fossero o non competenti; e ciò prova come sia veramente definitiva nel senso legale di questo vocabolo;

Che meglio non regge l'altra asserzione in cui si adduce che collo esaminare tale sentenza verrebbesi a dare forza retroattiva alla cessata legge speciale, poiché il Tribunale Supremo non ha da applicarne le disposizioni penali ora non più in vigore, ma solamente lo consulta, le richiama per statuire sulla competenza: ed è noto come il ricorrere in tali casi alle leggi preesistenti riesca talvolta indispensabile, sia dalle leggi medesime ammesso e consigliato;

Che piuttosto il non ricorrere, il voler far valere la legge di nuovo sottentrata sarebbe il voler fare questa reagire su fatti anteriori ai quali non può riferirsi, un farla retroagire su cose già fatte e decise ed in materia tale che non può essere immutata se non espressamente per legge, o per necessaria conseguenza della legge novella;

Che insomma, ammesso il sistema enunciato net ricorso o dovrebbesi dire che la cessazione della legge 7 febbraio 1864 abbia di pien diritto distrutta ed annullata una regolare anteriore sentenza definitiva competentemente resa: o dovrebbesi dire che siccome da quella sola legge speciale era dato il corso in nullità contro tale sentenza,

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se quello straordinario rimedio più non può esperirsi innanzi quel Tribunale cui solo era ciò demandato, più non lo si possa esperire innanzi ad alcun'altra giurisdizione, e molto meno innanzi alla giurisdizione ordinaria, alla quale non è per certo da veruna legge sottoposto il Tribunale di guerra che ebbe a pronunziarla;

Considerato dappoi, che se per generale principio, quando il legislatore con una nuova legge penale dimostra che per le mutate condizioni dei tempi, dei luoghi o delle cose, certi fatti più non meritino veruna pena o la meritino più lieve, la ragione e l'umanità vogliono che anche ai fatti precedenti non ancora giudicati si applichi la posteriore legge più mite, ben altra è la condizione delle cose nello attuai caso;

Che quel principio assai rottamente si applica a tutte le leggi anteriori più severe, le quali non avendo per l'ordinario prefìnita alcuna durata di tempo, naturalmente s'intende abbiano affatto a cessare quando la nuova legge le dimostri o non più necessarie o non più opportune;

Che invece nell'attuale fatti-specie il legislatore tanto al tempo della emanazione della legge 7 febbraio 1864, quanto al tempo della di lei prorogazione sempre le ha (issato egli stesso un termine preciso o perentorio, durante il quale dovesse imperare, e solamente spirato il quale dovesse di pien diritto cessare: ed ha così dimostralo ripetutamente di reputare necessaria per tutto quel tempo l'applicazione di quelle particolari disposizioni, di volere che quei Tribunali speciali continuassero a spiegare la loro giurisdizione ed a proferire sentenze fino a tutto il 31 dicembre 1865;

E che constando apertamente non essersi voluto che tali sentenze fossero deferite alla Corte di Cassazione, per naturale conseguenza implicita in quella legge stessa ne viene che sovr'esse tutte debba e possa di preferenza e per ogni ragione continuare a statuire questo Tribunale, il quale per la cessazione di delta legge non ha cessato di esistere ed è il solo che ha avuto dalla legge una giurisdizione sovra detti Tribunali;

Considerato ancora che la dottrina dei più insigni, ed autorevoli scrittori su questa materia, e la giurisprudenza delle Corti regolatrici concordano nel ritenere, che col cessare della legge, la quale abbia tolto alla giurisdizione ordinaria alcune attribuzioni per investirne un Tribunale d'eccezione, a lei ritornano tutto le cause non ancora giudicate, cioè quelle soltanto, in ordine alle quali ancora non vi esista una sentenza definitiva (en dernier ressort) quale appunto si è quella di cui ora si tratta; e non vi ba esempio che perfino nel caso di emanala nuova legge posteriore regolatrice della competenza fra Tribunali

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decidenti in merito od in fatto, siasi preteso d'invocare e molto meno di applicare la nuova legge, quando già si avesse contro una sentenza definitiva un regolare ricorso ad una Corte di Cassazione od altro Tribunale Supremo;

Considerato che nissun argomento in contrario si potrebbe nella presente falli-specie dedurre dall'articolo 107 dell'ordinamento giudiziario per le Provincie Napolitane del 17 febbraio 1861 e dallo essere quell'ordinamento posteriore alla pubblicazione del cod. pen. mil. nelle stesse provincie;

In fatti nello stesso articolo primo di quell'ordinamento è stabilito, che restano salde tutte le altre giurisdizioni fermale dalle leggi del contenzioso amministrativo, della repressione dei reali militari e da altre leggi particolari allora in vigore—dunque dovette star saldo il cod. pen. mil. già prima pubblicalo, salda in tutte le sue parti la giurisdizione dal medesimo attribuita in modo esclusivo al Tribunale Supremo di guerra;

Quell'art. 107 inoltre nella sua sostanza e nel vero suo spirito, siccome già venne altre volle riconosciuto, risponde all'art. 14 del Regio Editto 30 ottobre 1847 col quale veniva istituito un magistrato di Cassazione per le Provincie Subalpine. A quell'art. 107 non può dunque attribuirsi altro senso 0 maggior portata di quella che all'art. 14 siasi costantemente attribuita dopo l'attivazione del codice penale militare. E da quel tempo non si è dubitalo mai che siffatta disposizione più non si riferisse che alle sentenze dei Tribunali militari di mare, ma a conoscere dei ricorsi in nullità contro quelle dei Tribunali militari di terra fosse competente il solo Tribunale Supremo di guerra;

In ogni evento la legge speciale del 7 febbraio 1861 è di mollo posteriore a quell'ordinamento del 1861 ed in essa dalle smini/.. -ili cui orasi ragiona venne dato espressamente il ricorso per incompetenza a ragione di materia a questo Tribunale, e dalle discussioni seguite in Parlamento come già si è accennato evintesi non essersi voluto che tali giudicati potessero essere deferiti alla Corte di Cassazione;

A quell'ordinamento particolare perdette provincie sarebbe in ultimo sottentrato il novello ordinamento giudiziario generale per tutto lo Stato pubblicato con Regio Decreto 6 dicembre 181)5, e nel medesimo bi legge all'articolo primo che la giurisdizione per i reali militari e marittimi è regolata da leggi speciali ed all'articolo 122 num. 2 che la Corte di Cassazione conosce in materia penale dei casi d'annullamento delle sentenze proferite dalle Corti, dai Tribunali e dai pretori, vale a dire dai Tribunali ordinari dipendenti dalla di li-i giurisdizione, dei quali soli è cenno nell'ordinamento;

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Considerato finalmente che per le cose fin qui dette la denunciata sentenza non è al certo distrutta od in alcuna guisa infirmala dalla cessazione della più volte menzionala legge speciale;

Che preso in considerazione il tempo in cui tale sentenza è emanala, la natura del reato, la qualità militare dei giudici che l'hanno pronunziata, la nissuna facoltà da nissuna legge accordata al condannato di rivolgersi alla Corte di Cassazione per denunziare le sentenze di Tribunali da lei non punto dipendenti, la impossibilità ulteriore per il condannalo stesso di rivolgersi a quella Corte per essere da lunga pezza scaduto ogni termine stabilito per emettere la dichiarazione e presentarle il ricorso, devesi con lutto fondamento ritenere che non si possa da questo Tribunale Supremo rinunziare a statuire sulla regolarmente innovatagli domanda;

Che in ulivi lei mini la giurisdizione, la competenza dei corpi giudicanti sono rette dalla legge e dalla legge soltanto: al modo stesso in cui sono conferite, al modo stesso debbono venir tolte: non cessano se non per espressa disposizione, o per cessazione del Tribunale, o per necessaria conseguenza di altra disposizione legislativa. A questo solo Tribunale vedesi espressamente demandala la missione di giudicare se i Tribunali di guerra fossero competenti per ragion di materia in tulle le sentenze state da essi proferite fino al 31 dicembre ultimo scorso. Esso continua a sussistere, continua a poter compiere a quella missione. Il volergliela togliere è tale cosa che certamente sarebbesi potuta fare, ma solamente per logge, e questa non esiste: anzi tutte le fin qui fatte osservazioni confermano non essere stata tale la mente del legislatore;

Che del resto qualora si riconosca insussistente l'allegato vizio d'incompetenza per parte del Tribunale di guerra colla ricezione del ricorso non si verrà ad impingere né contro la legge, né contro la giurisprudenza, né contro la giurisdizione che possa sostenersi attribuita ad altro Tribunale o Corte Suprema: e qualora si ravvisasse sussistente l'allegata incompetenza perché il fatto quale fu ritenuto non offra i caratteri di reato oppure di complicità o favoreggiamento al brigantaggio, nulla toglie che in conformità di quanto già venne praticato altre volte si possa tuttora annullare la sentenza senza rinvio, od anche all'evenienza del caso ordinare il rinvio al Tribunale competente giusta il prescritto dall'art. 479 del cod. pen. mil.;

Che insomma trattasi di sentenza definitiva non più impugnabile in veruna guisa sotto il rapporto del sovrano apprezzamento dei fatti. La pronta amministrazione della giustizia sempre necessaria, ma tanto più ancora nelle materie penali militari richiede sia tutto al più presto possibile l'ostacolo legale frapposto alla di lei esecuzione.

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La legge speciale non mai abrogata e tuttora in tal parte eseguibile ha dato a questo Tribunale solo la facoltà e l'obbligo di rimuovere quell'ostacolo col pronunziare se sussista o non l'asserto vizio d'incompetenza a ragione di materia. Questo Tribunale è il solo al quale fosse e possa tuttora ravvisarsi data giurisdizione sul Tribunale decidente in merito od in fatto. Alni fu regolarmente ed in tempo diretta la domanda d'annullamento, a lui pervennero gli alti: egli solo appare dalla legge, dalla ragione della legge, dalle istituzioni giudiziarie medesime dello Stato fin qui esistenti, chiamato a pronunciare su quel ricorso;

E che conseguentemente non sussiste la fin qui esaminata eccezione d'incompetenza.

In ordine finalmente ai due mezzi di nullità stati addotti nel presentato ricorso;

Considerato che la eccezione d'incompetenza ivi opposta al Tribunale di guerra in Gaeta poggia su motivi o circostanze di fatto le quali veggonsi distrutte o pienamente contraddette dalla sentenza ora cadente in esame;

Che in fatti perdile incompetente quel Tribunale, nel ricorso si adduce non essere accertato che fossero briganti quei tre individui armali i quali commisero la depredazione, né che tale fosse il figlio dello attuale ricorrente, né che il noto capo brigante Cedrone fosse il capo di quei malfattori, né infine che il Cascherà medesimo fosse a parte di quel reato ed abbiano facilitalo l'esecuzione;

Che per l'opposto la sentenza pone in fatto, e con giudizio d'apprezzamento incensurabile, che mentre operavasi quella depredazione da tre briganti i quali capitanati dal Cedrone scorrono quelle campagne per commettere crimini e delitti, si trovava tra quei tre malfattori il figlio del Cascherà noto brigante ancor esso, che in vicinanza del luogo in cui si consumava il reato ed in quel tempo fu visto l'attuale ricorrente Cascherà padre a discorrere col capo di quei briganti Cedrone; che il suddetto ammettendo siffatta circostanza pretende ben si d'essersi colà trovato al pascolo delle sue capre, ma questa sua allegazione, oltre al non essere stata provata, deve anzi ritenersi per esclusa dal dibattimento; che perciò e per altre circostanze od amminicoli, il Tribunale giudicante dichiarò di ritenere senz'alcun dubbio essersi il più volte nominato Cascherà padre trovalo colà non peraltro scopo se non per favorire sia il suo figlio che gli altri briganti alla consumazione di quella grassazione;

Che perciò quei due mezzi propriamente non intaccano neppure la competenza del Tribunale di guerra, ma riflettono piuttosto la sufficienza o non del le prove o dei riscontri sopra quei fatti stati ritenuti sufficienti;

Ma o si riguardi al tenore dell'accusa, od ai motivi della sentenza, od al giudizio sovranamente emesso circa l'esistenza di quei falli e circa la convinzione della reità dell’accusato, non si potrà a meno di riconoscere, che essendo stato il suddetto accusato convinto di complicità o di connivenza e favoreggiamento al brigantaggio nel senso dell’art. 4 della citata legge, a ragione il Tribunale medesimo si è ritenuto competente a pronunciare su quell'accusa. Per questi motivi, rigetta ecc.

Torino, 17 gennaio 1866.

Il luogot. gen. Pastore, Pres. -Lauteri, Rel.


Anno IV.

 Torino 5 Febbraio 1866

ASTREA

Num. 2.

 RIVISTA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA MILITARE

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA

Udienza 24 gennaio 1866.

Perotti ed altri ricorrenti (P. M. cav. Lo Gatto, ff. di 8. A. G. M.).

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA — COMPETENZA BRIGANTAGGIO — RICORSO IN NULLITÀ.


Colla cessazione dilla legge.7 febbraio 1861 sul brigantaggio, il Tribunale Supremo' di guerra non cessa d'essere competente a conoscere dei ricorsi ad esso sporti contro le sentenze dai Tribunali di guerra pronunciate durante il tempo in cui quella legge vigeva (1).

Se i fatti ritenuti nella sentenza vestono il carattere di favoreggiamento al brigantaggio, invano si ricorre in nullità travisando i fatti stessi per attribuire loro una diversa qualificazione.


CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Il P. M., sul certificato rilascialo dal Cancelliere della Corte di Cassazione di Napoli e presentato all'udienza dal difensore, ha fatto le seguenti osservazioni:

Per verità non è facile comprendere quale sia stato il concetto della difesa nel proporre quella domanda.

Il Perotti, condannato con sentenza del 30 ottobre, faceva nel dì seguente dichiarazione di voler ricorrere a questo Supremo Tribunale, affine di ottenere lo annullamento della sentenza per incompetenza a ragion di materia. Con ciò sperimentava il diritto concessogli dalla stessa legge iii applicazione della quale era stato giudicato. Per effetto della cennata sua dichiarazione, gli atti venivano trasmessi a questo Tribunale Supremo, il quale restava investito della cognizione del ricorso.

(1) Sappiamo che la Corte di Cassazione, sedente in Napoli, sulla domanda prodotta dal Perotti e dagli altri ricorrenti pronunziava la sua competenza con decisione del 12 gennaio; sicchè pare sia il caso di un conflitto di giurisdizione da regolarsi a norma della legge 21 dicembre 1862.

Nota della Redazione.

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Ora dal certificato che ci si mostra risulta che il ricorrente per l'organo del suo avvocato produceva nel dì 5 gennaio istanza presso la Corte di Cassazione sedente in Napoli, affinché dichiarasse la sua competenza a pronunziare sul ricorso di che trattasi.

Che un condannato si presenti al magistrato presso il quale interpose ricorso dalla sentenza che lo colpiva, e venga a chiedergli, per vero o supposto mutamento di giurisdizione, di dichiararsi incompetente, ciò si concepisce di leggieri: è quello che fu fatto dal ricorrente Caschera. Il P. M. combatté l'eccezione come infondata; il Tribunale Supremo l'ha per la stessa ragione respinta, ma a nessuno cadde punto in pensiero di risguardarla come irricevibile.

Ben diverso è però il caso di codesta domanda indirizzata alla Corte di Cassazione napoletana. A che mira quella domanda? Ad investire la detta Corte della cognizione d'una causa. E quando mai si udì che una Corte di Cassazione possa esser investita altrimenti che con una dichiarazione di ricorso?

E se la dichiarazione del Peroni fino dal 1° novembre investiva questo Supremo Tribunale, potrà essa per superfetazione investire un altro magistrato?

Poniamo l'ipotesi che il Perotti avesse il 1° novembre dichiarato di ricorrere alla Corte di Cassazione sedente in Napoli, quella Corte si sarebbe con ciò trovata investita, ed avrebbe potuto pronunziare: beninteso, vista la legge del 7 febbraio, sarebbe stata nella necessità di pronunziare la sua incompetenza.

Poniamo ancora che tale dichiarazione avesse avuto luogo da parte del Perotti, ma non nel giorno successivo alla prelazione della sentenza, come richiedeva la legge 7 febbr. e neppure fra i tre giorni da quello come richiede il cod. di proc. pen. La Corte di Cassazione sarebbe stata pur sempre investita, sarebbe stata in grado di pronunziare: soltanto avrebbe pronunziata l'irricevibilità del ricorso poiché non prodotto in tempo utile;

Che farà invece per rispetto alla domanda del Perotti? È quello un atto sufficiente per aprir l'adito a una qualunque deliberazione, che non sia quella di non trovar luogo a provvedere?

È vero che quell'atto si riferisce (per via d'asserto) ad una dichiarazione di ricorso avverso una sentenza. Ma sentenza e dichiarazione di ricorso trovandosi presso questo Supremo Tribunale, egli è. tolto in tutti i casi alla ripetuta Corte di poter avere scienza legale di ciò che dovrebbe costituirti il fondamento e la materia stessa' della sua competenza; le è tolto ogni mezzo di accertarsi se concorrano tutte quelle condizioni di tempo e di formalità che sono imprescindibili, e fuori delle quali la sua giurisdizione rimane inattiva.

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Quell'eminente magistrato vorrà per avventura prendere in esame un punto di mera dottrina, di cui è piaciuto a taluni avvocati far una quistione, e vorrà procedere a una discussione e deliberazione la quale non potrà menare che ad un pronunciato ipotetico? Una Corte di Cassazione giudica sopra domande di cassazione, non risolve quesiti accademici. Se il ricorrente Perotti ha mostralo di dimenticarlo, l'alta riputazione di sapere e di senno che illustrò sempremai quel Supremo Collegio sta garante ch'esso non si lascerà trarre fuori della via che le è segnata dalla legge e dal principio stesso della sua istituzione.

E in quanto alla presentazione di quel certificato fatta a questa udienza dalla difesa, senza neppur dichiarare con quale intendimento, è manifesto ch'essa non eserciterà influenza di sorta sulla decisione della causa. Se la domanda del Perotti possa avere un valore ed un effetto legale presso la Corte di Cassazione di Napoli, spetta alla Corte medesima il vederlo. Agli occhi nostri non ne ha e non può averne alcuno.

Pertanto il P. M. conchiude puramente e semplicemente che il documento, sia annesso agli atti. Il Tribunale Supremo ne terrà quel conto che di ragione.

Torino, all'udienza del 17 gennaio 1866.

Luigi Lo Gatto.


SENTENZA

Sul ricorso di Perotti barone Giacomo, fu Biagio, d'anni 42, nato a Napoli, sotto-prefetto in disponibilità e proprietario, — Rocco Gio. Bau. fu Gaetano, d'anni 51, proprietario, — Cubiciotti Antonio di Domenico, d'anni 45, medico, — e Giordano Matteo fu Nicola, d'anni 46, capraio; questi tre ultimi da Campagna tutti ivi dimoranti e ditenuti, per l'annullamento della sentenza del Tribunale militare di guerra sedente in Salerno, del 30 ottobre 1865, colla quale in applicazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 febbraio 1864, 21, 22, 23 e 72 del cod. pen. comune, furono condannati il Perotti ed il Rocco alla pena dei lavori forzati per anni 15; il Cubiciotti alla stessa per anni dieci; ed il Giordano a quella della reclusione ordinaria per anni sette, e tutti rispettivamente alle pene accessorie, siccome convinti dal reato di favoreggiamento al brigantaggio, col concorso però di circostanze attenuanti.

Sentita ecc.

Premesso in fatto che contro la sovra indicata sentenza sonosi regolarmente ed in tempo utile proposti li due seguenti motivi di nullità;

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1° Incompetenza del Tribunale militare di guerra in Salerno, perché dalle rivelazioni del capo brigante Giardullo risultasse che gli accusati ed ora ricorrenti potevano avere a rispondere di attentalo o di altro reato politico;

2° Violazione dell'art. 370 del cod. pen. mil. per essersi nella pubblica discussione uditi come testimonii, e con giuramento il suddetto Giardullo ed altri briganti, i quali invece dovevano essere considerati siccome altrettanti imputati;

E che, solamente dopo la già compiutasi relazione della presente causa e del ricorso alla medesima relativo, veniva a questo Tribunale Supremo presentato in pubblica udienza, ed a nome dell'avv. difensore dei ricorrenti, un certificato del vice cancelliere presso la Corte di Cassazione di Napoli, nel quale si enuncia, essersi nel giorno 5 del corrente mese presentata a quella cancelleria una domanda per li bar. Giacomo Perotti, Matteo Giordano, Giovanni Ball. Rocco ed Antonio Cubiciotti condannati dal Tribunale militare di Salerno ai lavori forzati, per connivenza al brigantaggio, con la quale domanda si chiede che la suddetta Corte di Cassazione dichiari la sua competenza a pronunciare sul ricorso per annullamento prodotto dai condannati suddetti avverso la sentenza di loro condanna;

Considerato che, non essendo neppure stato formalmente proposta né discussa in questa causa la eccezione d'incompetenza di questo Tribunale Supremo, si reputa bastevole lo accennare a tale riguardo:

Che se per la non più avvenuta prorogazione di quella legge speciale e per la conseguente cessazione anche dei Tribunali di guerra, in ordine a tutti i reali commessi posteriormente al 1° gennaio di quest'anno ed anche per tutti quelli commessi anteriormente, non stati prima di quel giorno giudicati con sentenza definitiva, sottentrano le leggi penali comuni, i Tribunali ordinari, in forme di procedimento per i medesimi stabilile ed il rimedio straordinario del ricorso alla Corte di Cassazione, da ciò non può derivarne la incompetenza di questo Tribunale a statuire sovra un ricorso avanti esso introdotto regolarmente prima di lai tempo e concernente una sentenza di ultimo grado;

Che quando trattisi di procedimenti tuttora pendenti o di sentenze emanate in prima istanza contro le quali sia dato tuttora un ricorso in appello, e che non siano passate in cosa giudicata, certamente rinasce in allora per generale principio la giurisdizione dei Tribunali ordinari, si svolge e può svolgersi in tutta la sua efficacia la regola di diritto secondo la quale niuno può essere tolto a' suoi giudici naturali se non in forza di una legge;

Che allo incontro nello attuai caso e per statuire sul ricorso dei

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quattro condannati con sentenza definitiva, più non si tratta di emettere un giudizio, o di venire ad ulteriori incombenti in ordine alle prove dell'esistenza del reato e all'apprezzamento che venne sovranamente emesso dai giudici del Tribunale di guerra sulla reità o sull’innocenza dei condannati, non si tratta di chiamarli essi stessi innanzi a giudici che più non siano dalla legge riconosciuti come aventi giurisdizione in quella causa;

Che unicamente trattandosi, per così dire, di giudicare la sentenza, di riconoscere se in base a quel giudicio di fatto incensurabile, fosse o non competente per ragion di materia il detto Tribunale, egli è palese che propriamente non si distolgono i ricorrenti dai loro giudici naturali, ma solamente viene risolta una questione d'ordine pubblico, una quistione di competenza o di giurisdizione;

Che perciò, ritenuta la natura della sentenza, la qualità militare concorrente nei giudici che l'hanno proferita, il tempo in cui l'hanno proferita e si ebbe ricorso in nullità, lo essere quella una vera sentenza definitiva, la costante assoluta indipendenza di quei giudici o tribunali dalla giurisdizione ordinaria, la espressa intenzione del legislatore che non vi fosse altro ricorso se non quello diretto a questo Tribunale per incompetenza a ragion di materia, il non aversi alcuna legge posteriore che abbia ad altri attribuita ed a lui lolla quella straordinaria, ma pure più ovvia e più naturale giurisdizione, che esso tuttora trovasi in grado d'esercitare affine di rimuovere al più presto quell'unico ostacolo il quale siasi voluto premettere alla esecuzione di cotali sentenze, sono altrettanti argomenti i quali conducono a ritenere che sia questo Tribunale (ed esso solo) competente a pronunciare sullo attuale ricorso;

E che del resto in questo senso ebbe già il medesimo a spiegarsi più appositamente in ordine ad altro ricorso in cui la eccezione stessa era stata formalmente e regolarmente sollevata;

Considerato dappoi che il secondo tra i motivi di nullità addotti contro la sentenza del Tribunale di guerra è manifestamente inattendibile, siccome quello che meramente accenna ad una pretesa (ed anche insussistente) violazione di una disposizione di procedura avvenuta nel corso del dibattimento, ma non accenna né punto né poco alla incompetenza di quel Tribunale per ragion di materia: motivo questo unico per cui sia dalla legge accordato il ricorso a questo Tribunale Supremo;

Considerato che il 1° invece tra quei due motivi presentasi come basato, almeno apparentemente, sulla incompetenza;

Che per altro li ricorrenti erano accusati di favoreggiamento al brigantaggio, per avere di certa scienza e libera volontà procurato armi,

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 viveri, notizie ed aiuti d'una maniera a diverse bande brigantesche, e più particolarmente alla banda comandata dal famigerato Giardullo, le quali composte di un numero di persone armate maggiore di tre scorazzavano le campagne all'oggetto di commettere crimini e delitti; e percependo illeciti guadagni per i ricatti da quelle bande operali; e quello non è certamente un reato politico, o contro la sicurezza interna dello Stato preveduto dagli art. 156 e seguenti del cod. pen. com.;

Che l'asserta incompetenza unicamente si fonda sopra una delle considerazioni della sentenza in cui venne pure accennato ad un brano delle rivelazioni del capo banda Giardullo, il quale diceva di essere stato spinto dalli Copetti, Perotti e Rocco a darsi alla campagna onde mettersi alla testa di alcuni banditi e portare la rivoluzione nel paese;

Che però la condizione di meri briganti stata sempre ed universalmente riconosciuta in Giardullo e suoi complici, le pur troppo notorie gesta del più infame brigantaggio commesse dalla di lui banda, la mala fama che per tutto si sparse di quel capo brigante tanto sotto il vero suo nome di Antonio Maratea, quanto sotto il sopranome di Giardullo, ben dimostrano come in fatti non siasi mai trattalo se non di reati di brigantaggio e del reato di connivenza e favoreggiamento per parte dei quattro condannati;

Che anzi quel Tribunale ebbe special cura di espressamente notare nella sua sentenza, come nella mancanza assoluta d'ogni altro indizio non potesse accettare la deposizione del Giardullo relativa al fatto che li suddetti lo avessero spinto e gli avessero fornito i mezzi a costituire una banda di briganti, e tanto meno che dividessero con lui il prezzo delle sue infamie;

Che in sostanza il Tribunale, dopo di avere premesso molle e stringenti considerazioni a carico di ciascuno dei quattro ora ricorrenti, dichiarò esplicitamente esservi nei giudici la sola convinzione che li suddetti scientemente e di libera volontà si fossero prestati a favorire quei malfattori, e che essendosi in tali criminose relazioni mantenuti fino alla distruzione di detta banda, fossero ai medesimi applicabili gli articoli 2° e 4° di detta legge, e fosse esso competente;

Che in conseguenza neppure quel mezzo primo di nullità non regge, non trova appoggio in fatto nella sentenza, viene anzi dalla medesima escluso;

Per questi motivi, rigetta ecc. Torino,24 gennaio 1866.

Il luog. gen. Pastore, Pres. — Lauteri, Rel.


Anno IV.

 Torino 5 Febbraio 1866

ASTREA

Num. 2.

 RIVISTA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA MILITARE

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA

Udienza 24 gennaio 1866.

Mancini e De Lisi, ricorrenti

(P. M. Lo Gatto S. A. G. M.; dif, avv. Db Gioanni).


TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA — COMPETENZA

— BRIGANTAGGIO — COMPLICITÀ — SENTENZA

— art. 479 COD. PEN. MIL.


Finché non intervenga una legge che tolga al Tribunale Supremo di guerra la superiore giurisdizione sui Tribunali militari, dal punto che una sentenza da questi ultimi è proferita, spetta al medesimo Tribunale Supremo, ed a nessun altro, di riconoscere se fu, bene o male giudicato in senso della legge vigente all'epoca in cui tale sentenza fu pronunciata (1).

Se non ostante la cessazione di una legge che attribuiva la cognizione di alcuni reati ai Tribunali militari, questi continuassero a conoscere dei reati medesimi, le loro sentenze sarebbero mille per incompetenza: tale nullità devesi pronunciare dal Tribunale Supremo analogamente a quanto prescrive l'art. 479 del cod. per», mil. (2).

Quando la sentenza del Tribunale di guerra ritiene alcuni fatti che costituiscono il reato di complicità in brigantaggio, essa non va soggetta ad annullamento perché narri altri fatti, estranei alla sua competenza, al solo scopo di far maggiormente palese la convinzione del giudici nel ritenere I' accusato colpevole del reato ascrittogli.

La sentenza con cui il giudice istruttore dichiari non doversi far luogo a procedimento, non passa in cosa giudicata nel senso che il Tribunale all'appoggio di nuove risultanze non possa decidere diversamente.

Sul ricorso di Mancini Antonio di Caroline, d'anni 28, nativo di Mignano, possidente luogotenente nella Guardia nazionale; — De Lisi Cosimo, fu Cavino, d'anni 45, nato a Campo ditenuto il primo dal 28 giugno, ed il secondo dal 9 agosto scorso anno, contro la sentenza profanasi dal Tribunale militare di guerra di Caserta in data 14 settembre ultimo, colla quale il Mancini venne condannato a 15 anni, ed il De Lisi a 20 anni di lavori forzati, all'interdizione dai pubblici uffici e solidariamente al risarcimento dei danni verso chi di ragione, e nelle spese, siccome convinti del reato di complicità nel brigantaggio;

Udita ecc.

Ritenuto che Mancini solleva la eccezione d'incompetenza del Tribunale, perché lo avrebbe ritenuto manutengolo e complice in brigantaggio, principalmente pel fatto della uccisione di Pietro De Luca fatto che ebbe luogo nel 7 maggio 1863,

(1) È costante la giurisprudenza del Tribunale Supremo nell'accogliere questo principio. Oltre alle sentenze riferite nella presente puntata, veggasi pure quella in data 26 ottobre 1865 (Astrea, anno m, pag.269).

(2) In tale conformità ebbe già a decidere lo stesso Tribunale Supremo colla sentenza 28 settembre 1865.

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e così anteriormente alla legge sul brigantaggio; di questo fatto adunque non poteva conoscere il Tribunale militare, e ne poteva tanto meno conoscere in quantoche con ordinanza proferita dal giudice istruttorii del Tribunale del Circondario di Santa Maria, in data 16 ottobre 1863, era stato dichiarato non doversi far luogo a procedimento, onde all'incompetenza si aggiungeva la violazione della cosa giudicata;

Ritenuto che De Lisi chiede pure l'annullamento della sentenza perché fondata sui detti del brigante Ciccone da lui offeso, detti stati ripetuti da tutti quanti i testimoni;

Ritenuto finalmente che i due ricorrenti in comune oppongono l'incompetenza a questo stesso Tribunale Supremo, perché la legge eccezionale sul brigantaggio abbia cessato di avere vigore con tutto lo scorso anno 1865;

Considerato quanto all'incompetenza opposta in ultimo luogo che non essendo emanata alcuna legge la quale abbia tolto a questo Supremo Tribunale la superiore giurisdizione sui Tribunali militari, dal punto che una sentenza da questi ultimi è proferita, spetta al Tribunale Supremo, ed a nessun altro di riconoscere se fu bene o male giudicato in senso della legge vigente all'epoca in cui venne pronunziata, e se un Tribunale militare ancora al di d'oggi giudicasse in materia di brigantaggio, la relativa sentenza dovrebbe annullarsi per mancanza di competenza, ma dovrebbe necessariamente portarsi avanti questo Tribunale Supremo per ottenere l'annullamento analogamente a quanto prescrive l'art. 479 del cod. pen. mil., come ebbe già in recentissimo caso questo Tribunale a decidere;

Consideralo in merito che la denunciata sentenza ritenne Antonio Mancini manutengolo, complice di briganti perché nella sua masseria dall'agosto 1863 al giugno 1865 somministrò sempre ai medesimi viveri e munizioni;

Perché risultava dai detti di Catterina Viola madre del capo banda Ciccone, che costui distribuendo addì 13 marzo 1864, grande quantità di munizione ai briganti suoi compagni, non esitò a dichiarare alla madre che eragli stata spedita allora allora da Antonio Mancini;

Perché avendo esso Mancini educato a ferocia un cane corso lo aveva fatto passare al Ciccone;

Perché si fosse opposto a che la forza pubblica eseguisse perlustrazione nel sito ove i briganti avevano ucciso un Venafro;


Il Tribunale militare di Torino dopo la cessazione della legge 27 luglio 1862, condannava mi certo Maccario-Gallo per favoreggiamento alla diserzione. Questi ricorse al Tribunale Supremo il quale colla succitata sentenza annullò il giudicato e rinviò la causa ai Tribunali civili (Astrea, anno III, pag.253).

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Tutti questi fatti la sentenza oppose all'Antonio Mancini e bastarono senza dubbio essi soli a radicare la sua competenza e giustificare la sentenza la quale se narrò il fatto dell'assassinio del De Luca non è poi vero che lo abbia ritenuto qual fatto principale, ma piuttosto quale argomento di maggiore convinzione per ritenerlo complico dei briganti;

Considerato che non regge la eccezione di cosa giudicata imperocché la semplice ordinanza del giudice istruttore non ha tal forza, e poteva quindi il Tribunale all'appoggio delle nuove risultanze del processo apprezzare quel fatto all'oggetto, come si è sopra osservato, di formarsi un più giusto concetto della condotta precedente del condannato;

Considerato nei rapporti di De Lisi che la eccezione dal medesimo sovra fatta non accennando a competenza, ma al valore delle prove sulle quali la denunciata sentenza è fondata, non se ne può far caso;

Per questi motivi, rigetta il ricorso contro la sentenza di cui si tratta.

Torino, addi 24 gennaio 1866.

Il luog. gen. Pastore, Pres. — D'Agliano Rel.


Anno IV.

 Torino 5 Febbraio 1866

ASTREA

Num. 2.

 RIVISTA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA MILITARE

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA

Udienza 17 gennaio 1866.

Agresto, ricorrente

(P. M. cav. Lo Gatto S. A. G. M; dif. avv. Canova).

FALSO — USO DI UN FOGLIO DI LICENZA FALSIFICATO art. 172 COD. PEN. MIL.

Il militare, che falsifica o faccia scientemente uso di un foglio di licenza falsificalo, incorre nella sanzione penale dell'art. 172 del cod. pen. mil. quantunque l'amministrazione od il servizio militare non ne senta danno.

Sul ricorso dell'Avvocato Fiscale militare di Genova contro la sentenza proferita dal Tribunale stesso in data 1° dicembre scorso anno, colla quale venne dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento contro Agresto Vincenzo fu Giuseppe, d'anni 23, soldato nel Corpo Cacciatori Franchi, imputato del reato mancato di falso per avere il 27 agosto 1865 fatto compilare da persona sconosciuta un foglio di licenza dei suoi superiori per entrare in città che ebbe ad esibirlo al capo-posto della guardia a Porta Romana in Genova, dal quale però venne respinto.

Sentita ecc.

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Considerato che avendo il Tribunale ritenuto io fatto che Agresto aveva usato del falso foglio di permesso, per entrare, o quanto meno tentato con quello di entrare nella città di Genova, entrata che è vietata ai soldati di quel Corpo senza un particolare permesso, è manifesto che doveva essere punito a termini dell'art. 172 del cod. pen. mil., il quale contempla letteralmente la falsificazione dei fogli di licenza, e sotto tale nome genetico devesi comprendere necessariamente qualunque sorta di permesso, quello specialmente in discorso, la cui falsificazione non potrebbe a meno di arrecare, se non danni «gravissimi inconvenienti nell'interesse del servizio e della disciplina militare»;

Considerato che il Tribunale, confondendo le ben diverse disposizioni dei due art. 165 e 172, disse per dispensarsi dell'applicare una pena che i medesimi riflettano solo quei documenti, dalla cui falsificazione sarebbe per derivare danno al militare servizio amministrativo;

Che se questa osservazione è in parte esatta per quanto si riferisce nell'art. 165, il quale contempla non il puro fatto del falso, ma le conseguenze eziandio del falso stesso, per cui lo 'punisce assai più gravemente, non regge però per rispetto allo art. 172, il quale punisce, la falsificazione per te sola, e non si occupa né punto né poco dei danni che possano derivarne, basta falsificare od usare di un foglio di licenza falsificato per cadere sotto la sanzione penale di detto articolo, abbia o non abbia l'amministrazione o servizio militare risentito danno;

Se è vero adunque quanto disse la denunciata sentenza che nel fatto incriminato non concorrono gli estremi del reato previsto nell'art. 165, errò nel dire che non si avessero quelli contemplati dall'art. 172, il quale anzi dando facoltà ai Tribunali di potere nella applicazione della pena spaziare dai due mesi di carcere (computando ove d'uopo il carcere sofferto) a due anni di reclusione volle contemplare ogni sorta di falso e proporzionare la pena secondo la maggior o minore gravita, la maggior o minor importanza della falsità commessa;

Per questi motivi, annulla la sentenza della quale si tratta, rinviando la causa avanti il Tribunale militare di Torino, acciò ritenuti i fatti risultanti dal già eseguito dibattimento pronunzi a termini di legge.

Torino, 17 gennaio 1866.

Il luogot. gen. Pastore, Pres. — D'agliano, Rel.


Anno IV.

 Torino 15 Febbraio 1866

ASTREA

Num. 5.

 RIVISTA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA MILITARE

Affinché i lettori abbiano perfetta cognizione del conflitto di giurisdizione insorto tra il Tribunale Supremo e la Corte di Cassazione in Napoli, riferiamo anche la sentenza di questa Corte, alla quale, come è consentito alla libera stampa, ci permettiamo di fare alcune oneste osservazioni.

CORTE DI CASSAZIONE IN NAPOLI

Udienza 12 gennaio 1866.

Soldi, Perotti e Cascherà, ricorrenti.

COMPETENZA — LEGGE ECCEZIONALE — BRIGANTAGGIO — RICORSO IN NULLITÀ.


Con la fine dell'anno 1865 è cessata l'efficacia della legge 1 febbraio 1864, e poiché i reali di brigantaggio e di somministrazione di aiuto ai briganti sono reati comunale non militari, così i giudizii corrispondenti dal gennaio 1866 sono rientrati nella competenza ordinaria e van regolati dal codice di procedura penale.

Le leggi di competenza e di procedura s'impossessano delle cause nello stato in cui si trovano senza alcun vizio di retroattività.

In conseguenza, cessata la detta legge, spetta alla Corte di Cassazione e non al Tribunale Supremo di guerra conoscere della nullità proposta contro una sentenza emanata dal Tribunale di guerra prima della cessazione della legge medesima.

La Corte di Cassazione ha considerato esser principio costituzionale del Regno d'Italia, che niuno può esser distolto dai suoi giudici naturali, né potranno esser creati tribunali o commissioni straordinarie (art. 71 dello Statuto de’   4 marzo 1848) (1);


(1)Questo è prendere veramente le cose ab avo; ma con poca opportunità, chi consideri che la legge 7 febbraio

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Che svolgimento di questo principio è la legge, organica dell'ordinamento giudiziario, in cui sono determinate le autorità che hanno la missione di fendere giustizia, così per le materie civili co me per le penali, ad eccezione de’  reati militari (art. 1 della legge del 1859, e 1 di quella ultima del 1865);

Che la giurisdizione pe' reati militari non è costituita come privilegio di persone, essendo i militari uguali a tutti gli altri cittadini avanti la legge; ma per la speciale condizione ed i particolari doveri in cui a differenza degli altri cittadini si trovano coloro cui è affidato il vessillo nazionale: le quali condizioni e doveri essendo diversi nello stato di pace che nello stato di guerra, diverse disposizioni hanno riavuto sancirsi;

Che nello stato di pace il militare è soggetto alla giurisdizione militare pei soli reati militari, quelli cioè che consistono nella violazione de’   speciali doveri di militare; pe' reati ordinari, che al pari di ogni altro individuo potrebbe commettere, il militare è soggetto alla giurisdizione ordinaria (art. 1,302,317 e seg. cod. pen. Mil.) (2);


distolse molti cittadini da' loro giudici naturali, né cadde in pensiero alla Corte di Cassazione di Napoli o ad altro magistrato qualunque di potervisi opporre in nome dello Statuto. La quistione costituzionale fu elevata a suo tempo e dove solo poteva elevarsi, cioè nel Parlamento, e questo la risolvè col votare la legge. Quale efficacia avrebbe il ritoccarla ora?

Che poi l'art.71 dello Statuto si sia rammentalo per collegarvi la legge organica giudiziaria, passi pure; ma ciò non toglie che la legge organica stia da sé ed abbia sanzioni Chiare ed esplicite circa le attribuzioni di una Corte di Cassazione.

(2)Quest'affermazione è lungi d'essere esatta. Giusta il vigente codice penale militare i Tribunali militari giudicano, anche in tempo di pace, del furto semplice o qualificato, del falso, d'una certa categoria di ferite. semprechè il reato sia stato commesso da militari a danno di militari o dell'Amministrazione militare.

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Che in tempo di guerra è l'esistenza della Nazione minacciata; si deve badare all'essere, al bisogno supremo di conservare l'indipendenza della nazione, l'integrità del suo territorio; ed a tal bisogno supremo va subordinata ogni altra considerazione. Quindi usu exigente et humanis necessitatibus introductum un dritto tutto eccezionale pel tempo di guerra, corrispondente alla gravita delle circostanze. Ed è perciò che molti reati e molte persone che nello stato normale sarebbero giudicati dalla giurisdizione ordinaria, per lo stato di guerra vanno soggette alla giurisdizione militare: e dippiù nella stessa giurisdizione militare quel ricorso per nullità al Supremo Tribunale militare, ammesso pel tempo di pace, non ha luogo nel tempo di guerra (art. 322 e seg.,531 cod. pen. mil.) (3).

Fu in tale stato della legislazione, che per le gravi condizioni in cui versava la tranquillità pubblica per opera del brigantaggio, dal potere legislativo dello Stato, il Parlamento col Re, furono presi degli espedienti straordinari.

Il brigantaggio non constituiva veramente lo stato di guerra: si trattava di bassi quanto feroci malfattori, che avendo o no a pretesto l'attaccamento ad una dinastia caduta dal trono ed espulsa, si abbandonavano alle rapine, a' saccheggi, agli stupri, agl'incendi, alla strage. Da costoro lo Stato non poteva temere nella sua stabilità e nella sua forma di governo; ma l'ordine pubblico ne era seriamente turbato, e con esso le industrie tutte e la pace delle famiglie ed anche di interi municipi.

Si credè in questo stato, poiché non era veramente quello di guerra, con apposita legge temporanea applicare alcune delle disposizioni eccezionali scritte per lo stato di guerra (4).

Con legge del 15 agosto 1863, definito il brigantaggio, pel giudizio de’   briganti e loro complici, si stabilì la competenza e il procedimento de’   Tribunali militari proprii de’ tempi di guerra, a' termini del lib. 2, parte  2 del cod. pen. mil.

Per le cose innanzi dette né a' briganti né a' loro complici sarebbe spettato alcun reclamo avverso le sentenze di condanna; ma con la posteriore legge del 13 febbraio 1864 fu stabilito,


Quello tracciato nell'arresto della Corte di Cassazione è un sistema possibile, ma non è il sistema del codice che si cita.

(3). Tuttociò è anehefuori di luogo; essendo ben cerloche in forza del cod. pen. mil. i Tribunali di guerra non avrebbero giudicato i briganti e i loro compiici, né il Tribunale Supremo giudicali i costoro ricorsi: fu mestieri che un1 apposita legge conferisse agli uni e all'altro tal missione.

(4)Qui si ricordano le cause che dettero origine alla legge Pica: è storia legislativa, ma non giova punto a risolvere la presente quistione meramente giudiziaria.

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che i condannati per somministrazioni a' briganti di ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera, avessero potuto ricorrere presso il Tribunale Supremo di guerra per incompetenza per ragion di materia secondo l'art. 508 del cod. citato, da prodursi però siffatto ricorso dopo la sentenza diffinitiva di condanna.

Nella causa presente, giudicata al cadere dell'anno prossimamente decorso, si dice essersi proposto ricorso, diretto, per la legge eccezionale allora tuttavia in vigore, al Supremo Tribunale militare. (5).

Con la fine dell'anno 1865 è cessata la efficacia della summenzionata legge eccezionale temporanea (6) e poiché i reati di brigantaggio e di somministrazione di aiuto a' briganti sono reati comuni e non militari, così i giudizii corrispondenti dal 1° gennaio sono rientrati nella competenza ordinaria, e van regolati dal codice di procedura penale. I Tribunali militari continuano ad esistere pei reati militari; ma in rapporto ai briganti e loro fautori sono come più non esistessero, non avendo giurisdizione (7).


(5) Il Giurista di Napoli, nel pubblicare questa sentenza, non ha saputo astenersi dall'apporre qui una nota, con la quale invita i lettori «a non maravigliarsi di questo si dice, che sembra veramente strano in un pronunziato giudiziario, perocché la Corte ha dovuto per necessità di giustizia ammettere ipoteticamente il fatto della produzione del ricorso presso il potere militare, sulle oneste e non sospette affermazioni degli avvocati ecc. ecc.».

Noi dal canto nostro non ci maravigliamo di nulla. Non intendiamo però la necessità di giustizia di cui ci parla il citato periodico. Noi sappiamo che la giustizia che si amministra dai Tribunali debb'essere una giustizia legalo; che anzi lutto deve il giudice cercare in un testo di legge positiva il fondamento della sua qualità per giudicare; indi accertare l'esistenza di quegli elementi e condizioni e forme, senza di cui non può mettersi in movimento la sua giurisdizione. Il Giurista lo sapeva al pari di noi, e ha dovuto chiedere a sé medesimo se quel si dice era sufficiente perché la deliberazione della Corte non fosse campata in aria. Ebbene, il nostro confratello ha risposto di sì: soltanto ha puntellato il si dice con l'autorità della onesta, e non sospetta paro la degli avvocati. Si appagherebbe la Corte di cotale parola (certamente onesta e non sospetta) quando si trattasse di ricorsi da «sentenze inappellabili o in grado d'appello proferite dalle Corti d'appello, dai Tribunali civili, correzionali o di commercio, o dai pretori (legge org. art. 123)?»

Ecco quello che semplicemente domandiamo.

(6) Questo fatto è fuori di dubbio; ma tutto sta a intendersi. Il Tribunale Supremo non crede che l'efficacia della legge vada oltre il 31 dicembre 1865, perché i ricorsi dalle sentenze proferite sino a quel giorno in forza di quella legge sieno per virtù della legge stessa giudicati da esso, benché dopo il 1° gennaio. Che cosa ne pensa la Corte Suprema di Napoli?

(7)Anche di ciò non si dubita; anzi non è possibile

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Non si è mai dubitato che le leggi di competenza e di procedura s'impossessano delle cause nello stato in cui le trovano senza alcun vizio di retroattività. Retroattiva sarebbe la legge nuova quando distruggesse o alterasse i diritti già acquisiti sotto la garentia della legge abolita: ma nessun dritto si viola quando per alte vedute di ordinamento dei poteri sociali una nuova magistratura ha la missione di decidere le cause in luogo della preesistente, una nuova procedura è surrogata all'antica; poiché i nuovi giudici col nuovo metodo debbono tutelare i dritti, come i primi avrebbero dovuto fare. E ciò è tanto più vero quando alla magistratura esistente (nella specie l'ordinaria) non si da propriamente una giurisdizione che per lo passato non le era appartenuta, ma le si restituisce quella che avea, che per eccezione e temporaneamente erasi affidata ad altra autorità, appena cessate le condizioni sotto le quali quelle disposizioni eccezionali furono sancite. Il principio che le leggi di competenza e di procedura si applicano a tutte le cause pendenti, fu ritenuto dall'antica Corte di cassazione di Napoli per gli affari penali a dì 8 agosto 1812 causa Gramegna, 16 luglio 1814 causa Sorrentino, e dall'abolita Corte suprema di giustizia a' 19 dicembre 1817 causa Giammarco; come nelle cause civili, a' 30 loglio 1812 dalla Corte di cassazione, ed a' 2 agosto 1817 dalla Corte suprema di giustizia. In Francia siffatto principio fu sempre ritenuto, e venne espressamente formulato in una determinazione del governo de’   5 fruttidoro anno IX. Se qualche volta se ne è fatto dubbio, è stato pel passaggio dalla giurisdizione ordinaria alla eccezionale; ma non mai pel ritorno dalla eccezionale all'ordinaria (8).


dubitarne, chè col 1° gennaio i Tribunali di guerra sono stati disciolti, e quelli che continuano ad esistere, non sono punto quelli che han giudicali i briganti e i loro fautori. In quanto poi al Tribunale Supremo, siccome non ha altrimenti cessalo di esistere, resta ancora a dimostrare che le dichiarazioni di ricorso fatte sino al 31 dicembre, cioè sollo l'imperio della legge, non l'abbiano investito, e a dimostrare inoltre che abbiano potuto investire la Corte di Cassazione di Napoli.

(8) Qui finalmente la Corte si avvicinava al vero nodo della quistione; ma la sentenza l'ha rasentata senza addentrarvisi. Quid de’   giudizii in ultimo grado? già seguili al cessar della legge e soltanto suscettivi di ricorso per incompetenza a ragion di materia? Le nuove (o ripristinate) leggi di competenza e di procedura s'impossesseranno anche di quei giudizii?

Il Tribunale Supremo opina di no, e le sue ragioni Ci sono ormai note. Per induzione sappiamo che la Corte di Napoli opina di sì; ma quali sono i suoi argomenti? Le antiche decisioni della Corte Suprema napolitana che veggonsi menzionate di sopra, ci rincresce di non conoscerle; — in quanto alla formola cause pendenti,

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E senza far ulteriore discussione basta ricordare: Che lo stesso Codice penale militare ha sancito il principio stesso negli art. 549 e seguenti (9); e così del pari è stato riconosciuto e sancito dal decreto de’   16 febbraio 1862, in occasione veniva in queste provincie meridionali a porsi in attività il nuovo ordinamento giudiziario unitamente al nuovo Codice di proc. penale (10). È stato sancito ancora lo stesso principio dall'art. 14 della legge de’   20 marzo 1865 che ha abolito il contenzioso amministrativo, dall'articolo 291 della novella legge organica giudiziaria, e dall'art. 1 della legge transitoria de 30 novembre 1865 (num.2600).

La Corte di Cassazione ha considerato inoltre, che da quanto ai è premesso torna agevole decidere la quistione, a chi spettasse conoscere e giudicare de’   ricorsi per avventura prodotti avverso le sentenze de' tribunali militari centra i fautori del brigantaggio a' termini della menzionata legge del 13 febbraio 1864.

Senza lai leggi eccezionali quelle cause si sarebbero decise dalla Corte di Assisie; i ricorsi si sarebbero prodotti alla Corte di cassazione, che ne avrebbe giudicato.


 è appunto il soggetto della controversia, giacché il Tribunale Supremo non annovera fra le cause pendenti quelle terminate con sentenza definitiva, inappellabile e non annullabile neppure per vizio di forma; — circa poi alla legislazione e alla giurisprudenza francese, come metter d'accordo l'interpretazione che pare ne abbia fatta la Corte di cassazione con le citazioni che trovansi nelle noie della requisitoria da noi inserita in questo periodico anno corrente pag. 11?

(9) Il solo fra gli articoli citati che abbia qualche analogia con la quistione è il 582, così concepito: «i procedimenti istituii! in esecuzione delle leggi penali militari anteriori al presente codice nell'alto in cui esso dovrà osservarsi saranno trasmessi all'avvocato fiscale presso il Tribunale militare che in conformità del medesimo deve conoscerne. Ogni altra causa sarà rimandata al Tribunale competente». Per noi è manifesto che questa disposizione, parlando di procedimenti istituiti non rifletteva punto quelli terminati con sentenza diffinitiva, avverso la quale pendesse ricorso per incompetenza o eccesso di potere innanzi la Corte di cassazione, giusta il precedente cod. pen. mil.

(10)In questo decreto troviamo l'art. 9, che dispone: «La Corte di cassazione giudicherà per tutti gli effetti di dritto previsti dalle leggi anteriori sui ricorsi che si trovassero pendenti o introdotti avanti la Corte Suprema di giustizia, o che nel termine utile ancora s'introducessero contro decisioni proferite prima, quandanche per avventura il ricorso non fosse più ammessibile sere condo il nuovo codice». Ci limiteremo ad osservare: 1° che la Corte di Cassazione era sottentrala alla cessala Corte Suprema per espressa sanzione di legge; 2° che era chiamata a giudicare sui ricorsi pendenti, ma in base alle leggi anteriori e per gli effetti di dritto che quelle leggi avevano determinali; 3° che dovea giudicare sopra ricorsi contro decisioni proferite anteriormente, ma prodotti posteriormente, tenendoli per ammessibili se lo erano sotto le leggi anteriori, quandanche noi fossero pel nuovo codice, purché prodotti nel termine utile. Dopo ciò non comprendiamo come la Corte di cassazione di Napoli ha creduto dover citare quel decreto.

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Cadute nel nulla le leggi eccezionali, cessata la delegazione del Tribunale Supremo militare (11), questo non può spiegare una giurisdizione che non ha (12), e la cognizione e il giudizio su quei ricorsi, se per avventura ve ne sono ritualmente prodotti, non può non competere che alla giurisdizione ordinaria della Corte di Cassazione.

Quando Marcello pronunziava il responso, ubi acceptum est semel judicium, ibi ei finem accipere debet (fr. .30, D. de judiciis, v,1), supponeva che il magistrato presso il quale il giudizio avea avuto principio, avesse continuato ad esistere, ad avere giurisdizione per quella causa: in conseguenza di quella regola colui che diveniva militare dopo l'introduzione del giudizio, non poteva reclamare il privilegio del foro militare; e colui che avea mutato domicilio per propria scelta o per matrimonio, doveva continuare a litigare avanti il Giudice del primo domicilio presso il quale la causa si. era iniziata, Ulpiano, fr.7,D. cod, e fr.19, de jurisd. n.1) (13).

Ma quando il magistrato innanzi al quale si era promosso il giudizio, ha cessato di esistere, o almeno ha cessato di avere giurisdizione per quella tale sorta di cause, non può giudicarne; perché in niuna società ben costituita può esercitare un potere sociale, chi per legge non l'ha (14).

I tribunali militari continuano ad esistere, ed è bene, pei reati militari; ma le leggi eccezionali, che gl'investirono temporaneamente e per eccezione di giurisdizione circa una specie di reati comuni, essendo cadute nel nulla, que' tribunali per tali reati sono come non esistessero.

Far conoscere al Supremo Tribunale militare i reclami contro le sentenze nelle cause di cui è parola, varrebbe ritener sussistenti ed in vigore leggi che il potere legislativo ha voluto far cessare; far durare lo stato eccezionale e straordinario quando a giudizio del potere legislativo sono cessate le circostanze imponenti che lo produssero (15), sarebbe


(11) Ma questa è per l'appunto la questione che si agita: se la delegazione si debba intendere cessata, o se per gli effetti di dritto previsti dalla legge 1 febbraio essa non sopravviva alla delta legge rispetto alle sentenze sotto l'imperio di quella proferite, ed ai ricorsi sotto l'imperio di quella prodotti!

(12) E la Corte di Cassazione l'ha ella? Da chi l'ha ricevuta? qual legge glie l'ha conferita? —La legge organica? Il cod. di proc. pen.? Il cod. pen. mil.? La legge del 7 febbraio?

(13) Marcello pronunziava in materia ben altra, e il suo responso non gioverebbe gran fatto a sorreggere la competenza del Tribunale Supremo: sicché lasciamolo lì.

(14) Benissimo 1 Mostri dunque la Corte di Cassazione le sue credenziali, e ci faccia capaci come abbia potere a giudicare sui ricorsi per incompetenza a ragion, di materia prodotti avverso sentenze de’   Tribunali di guerra, ancorché in materia non militare.

(15)Se questo motivo, della cessazione delle circostanze che produssero lo stato eccezionale, si crede qui utilmente allegato, ci sarà concesso di chiedere a che epoca vuoisi far risalire quella cessazione. Imperocché o l'epoca dee rimanere indeterminata, e l'argomento è destituito


violare l'articolo 71 dello Statuto al di là del tempo pel quale ne fu eccezionalmente sospesa l'osservanza.

Nulla di sconveniente, nulla di irregolare si può scorgere d'altra parte in ciò, che la sentenza d'un Tribunale militare sia esaminata, non da un Tribunale superiore anche militare, ma dalla Corte di Cassazione. Non si deve dimenticare in questa discussione, che non si tratta di subordinazione né di doveri militari: si tratta d'un giudizio per reati comuni, temporaneamente delegato ad una giurisdizione eccezionale, e che ritoruano al giudice naturale. Nei conflitti fra Tribunali militari ed ordinar!, quando si tratta proprio di vedere se un reato sia militare o no, giudica la Corte di cassazione; né in ciò v'è nulla di sconvenevole (16).

Ha poi nel regno d'Italia niun corpo ha più di quello che gli da la legge della nazione; e tutti, comunque in diverso modo, non intendono che al bene della nazione: milizia e magistratura nulla hanno di proprio, tutto ricevono per delegazione a mezzo della legge dalla Nazione e per la Nazione; ed è pur vero imperatoriam majestatem, non solum armis decoratam, sed ed legibus oportet esse armatam; ut utrumque tempus et bellorum el poeti recte possit gubernari (lasi, proem.).

Tutta la controversia si può ridurre a poche parole, se cioè, cessata la delegazione eccezionale a tribunali straordinari per conoscere e giudicare di reati comuni così in prima istanza che in linea di revisione; cessata la semplice sospensione della giurisdizione comune, che v'era stata, deve tuttavia durare lo stato eccezionale, o ritornarsi all'ordinario (17). La soluzione è evidentissima: ciò che fu sospeso, ripiglia tutta la sua libertà d'azione; ciò che fu temporaneo ed è finito, non può più agire; e mentre del passato rimangono gli atti compiuti, non se ne possono compiere de’   nuovi.

In conseguenza di tale ritenuta competenza, affine di poter esaminare il ricorso prodotto, se rituale, e se giusto (18) oppur no, è necessario richiamare gli atti.

Napoli,12 gennaio 1866.

Spaccapietra, Pres. — Alianelli, Rel.


d'ogni valore; ovvero è quella del 1° gennaio 1866, e il motivo della cessazione non potrà spiegare verun'influenza su' giudizii sulle condanne, sui ricorsi anteriori a tale data.

(16) Non è quistione di convenienza; è quistione di dritto e di legalità.

(17) Appunto è questa, la controversia (non possiamo che ripeterlo), la quale è stata risoluta dalla Corte di Napoli per postulati e per supposti. La delegazione al Tribunale Supremo è cessata col 3! dicembre? Perché è cessata? Che cessata sia, la deliberazione che si legge nel lesto lo ha ripetutamene affermato. Qual ragione ne allega? Sostanzialmente questa: «la legge eccezionale è caduta nel nulla». Ebbene, non faremo altro che rimandar il lettore alla seguente ultima nota.

(18)Se rituale e se giusto! Ma secondo qual legge? Forse secondo la legge del 7 febbraio? Impossibile, poiché è caduta nel nulla. Secondo il codice pen. e il codice di proc. pen.? Vorremmo proprio vederlo! o vorremmo vedere che quella legge, caduta nel nulla pel Tribunale Supremo, sopravviva a su stessa per la Corte di cassazione!


Anno IV.

 Torino Marzo 1866

ASTREA

Num. 6.

 RIVISTA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA MILITARE

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA

Udienza 10 gennaio 1866.

De Luca, ricorrente (P. M. cav. Inviziati S. A. G. M.; dif. avv. Rinaldi).

BRIGANTAGGIO — COMPLICITÀ SENTENZA — PROVA.


È nulla la sentenza che dice improbabili ed inverosimili le allegazioni dell’accusato e senza accennare le prore di reità esistenti a carico dell'accusalo medesimo, ne pronuncia la condanna..

Parimente è nulla la sentenza che ritiene l'accusato colpevole di connivenza in. brigantaggio senza accennare la banda o comitiva di briganti ovvero il brigante a cui gli aiuti si pretesero somministrati.

Anche a costituire il solo tentativo del reato preveduto dall'art. 4 della legge 1 febbraio 1861, vuoisi almeno che dalla sentenza sia stabilito un atto il quale comproci una già esistente relazione o concerto qualunque con una camitica di briganti o con taluni della medesima ad oggetto di porgergli aiuti di qua hi osi maniera.


Sul ricorso di De Luca Vittoria del fu Domenico, d'anni 33, nata a Valvona, dimorante a Bignano, e detenuta dal 28 giugno ultimo scorso, per l'annullamento della sentenza del Tribunale militare di

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guerra in Gaeta, del 9 novembre p. p., colla quale, in applicazione degli art. 4 della legge 7 febbraio 1864, 98, 53, 51, 82 e 72 del cod. pen. comune, fu condannata alla pena del carcere per anni 3 e nelle spese, siccome convinta di tentativo del reato preveduto e represso dal sovracitato art. 4, con il concorso di circostanze attenuanti.

Sentita, ecc.

Ritenuto che i motivi di nullità per la ricorrente proposti consistono nel non avere il Tribunale ritenuto con certezza, ma soltanto come probabile, che i viveri, dei quali era portatrice la De Luca, fossero destinati ai briganti e non potessero essere lo avanzo della mensa d'un contadino; nello essersi quindi deciso a proferire condanna sopra sole induzioni senza aver posto in fatto circostanze tali che valessero o valgano a stabilire la di lui competenza per ragione di materia;

Considerato che la sovra indicala legge speciale nell'assoggettare a Tribunali speciali e nel sancire apposite pene contro il reato di favoreggiamento al brigantaggio, ebbe specialmente ed unicamente in mira se non di distruggere, di poter in parte reprimere quel flagello, dal quale sono infestate alcune tra le provincie dello Stato, ma volle ad un tempo che la giurisdizione di quei Tribunali speciali fosse ristretta a conoscere di quei reati in essa preveduti; e conseguentemente accordava il ricorso contro tali sentenze a questo Tribunale Supremo a causa d'incompetenza;

Che per verità dai motivi della sentenza denunciala, la ricorrente Vittoria De Luca non d'altro sostanzialmente resulta convinta se non d'essere stata arrestata in aperta campagna, mentre portava seco un rotolo di carne, un rotolo di maccheroni ed altrettanto pane;

Che le asserzioni di lei avanti l'autorità politica ed in giudizio, di aver avuto quei viveri dal proprio padrone, presso il quale trovavasi a servizio, e di averli voluti in quel momento portare in Rocca d'Evandro ad un suo fratello ammalato presso il quale vive pure un di lei figlio naturale, oltre al vedersi confermate negli atti da alcune deposizioni, non risultano punto smentile dalla sentenza;

Che in questa unicamente si dice essere improbabile la di lei allegata provenienza, inverosimile che tutto ciò fosse destinato per un ammalato, e da ciò si deduce la conseguenza che quei viveri fossero non altrimenti destinati che ai briganti;

Che in conseguenza il principale e più diretto argomento dell'ascritto reato di favoreggiamento si fonda su quella creduta improbabilità o inverosimiglianza; che propriamente la sentenza non accenna ad alcuna vera banda o comitiva a cui potessero essere destinali quei viveri, ad alcuna attuale relazione dell'accusata con un brigante qualsiasi, né tampoco all'essere la attuale ricorrente denunciata o creduta manutengola o favoreggiatrice dei briganti né dalla Giunta municipale né dalla autorità di Pubblica Sicurezza, né dalla pubblica opinione;

Che così stando le cose, i fatti, quali furono ritenuti nella sentenza, veramente non presentano gli estremi del reato di connivenza in brigantaggio, il quale solo poteva radicare la competenza del Tribunale militare di guerra;

Che infine, anche a costituire il solo tentativo del reato preveduto dall'art. 4 di detta legge, vuoisi almeno che dalla sentenza sia stabilito un atto, il quale comprovi ad una già esistente relazione o concerto qualunque con una comitiva di briganti o con taluno di quella comitiva, ad oggetto di porgergli aiuti di qualsiasi maniera; che nel presente caso mancando qualsiasi -prova ad appoggio della creduta o supposta connivenza con briganti e conseguente delittuosa destinazione ai medesimi di quei viveri, non v'ha bastante legale fondamento perché si abbia il tribunale di guerra a ravvisare competente a giudicare la più volte menzionata ricorrente.

Per questi motivi,

Annulla senza rinvio la sentenza della quale si tratta, e manda far annotazione della presente appiè od in margine della sentenza come sovra annullata, ordinando ad un tempo il rilascio della Vittoria De Luca qualora non trovisi detenuta per altra causa.

Torino,10 gennaio 1866.

Il luogot. gen. Pastore, P. — Lauteri, Rel.


Anno IV.

 Torino Marzo 1866

ASTREA

Num. 5 e 6

 RIVISTA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA MILITARE

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA

Udienza 17 gennaio 1866.

Ricciotti, ricorrente

(P. M. cav. Inviziati S. A. G. M.; dif. avv. Rinaldi).

DISERZIONE — COMPAGNIA DI PUNIZIONE D ISCHIA — CORPO FRANCO — COMPETENZA.

Il passaggio di un militare al Corpo Franco è uno pena disciplinare che, in mancanza di espressa disposizione di legge non spetta ai Tribunali di applicare.

È quindi nulla la sentenza che condanna un militare, scontata la pena principale, al passaggio nel Corpo dei Cacciatori franchi.

Sul ricorso di Ricciotti Achille di Ignazio, nativo di Rossiano (Penne), d'anni 33, già soldato nella Compagnia di punizione in Ischia del disciolto esercito napolitano, ditenuto dal 28 agosto scorso, contro la sentenza proferita addi 20 novembre ultimo dal Tribunale militare di Chieti, colla quale venne condannato ad un anno di reclusione militare ed al passaggio, scontata la pena, nel Corpo dei Cacciatori franchi, siccome convinto di diserzione.

Udita ecc.

Considerato che se la denunciata sentenza va immune da censura per riguardo alla pena inflitta, la quale corrisponde perfettamente a quella in modo tassativo comminata dall'art. 130 del cod. pen. mil., non così si può dire per quanto la sentenza stessa credette di mandare il condannato a compiere la sua ferma nel Corpo dei Cacciatori franchi dopo scontata la pena, imperocché nessun articolo di legge autorizzava il Tribunale ad ordinare simile passaggio e nessun articolo a ciò relativo infatti si trova citato nella sentenza stessa;

Considerato che nella parte dispositiva della denunciata sentenza si legge che si ordinava il passaggio al Corpo franco del Ricciotti siccome proveniente dalla Compagnia di punizione d'Ischia, le quali espressioni fanno palese, che il Tribunale credette, che un soldato proveniente da quella Compagnia dovesse necessariamente passare al Corpo franco, ma cosi giudicando aggiunse alla legge: il passaggio al Corpo franco è una pena disciplinare cui non spelta ai Tribunali di applicare in mancanza di espressa disposizione di legge;

Considerato che l'allegazione del ricorrente di non avere mai potuto consegnarsi, perché sempre in prigione, è contraddetta dalla denunciata sentenza la quale accertò in fatto che dal 18 aprile al 29 maggio 1863 si trovava in libertà, onde questo mezzo di scusa non poteva accogliersi e giustamente non venne accolto.

Per questi motivi, annulla senza rinvio la denunciata sentenza nella parte soltanto che ordinò il passaggio del condannalo nel Corpo dei Cacciatori Franchi, e nel resto rigetta il ricorso contro la sentenza stessa.

Torino,17 gennaio 1866.

Il luogot. gen. Pastore, Pres. — D'agliano, Rel.


Anno IV.

 Torino Aprile 1866

ASTREA

Num. 7.

 RIVISTA DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA MILITARE

 TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA

Udienza 22 febbraio 1866.

Velardo, ricorrente

(P. M. barone Jacquemoud S. A. G. M.; dif. avv. Monticelli).

NOME FALSO — IDENTITÀ UI PERSONA — CONDANNA.


Quando è constatata l'identità della persona dell'accusato con quella che commise il reato, non è nulla la condanna per ciò solo che posteriormente si sia scoperto aver l'accusato mentito il proprio nome, ed essere in conseguenza stato condannato sotto un nome falso.

Il ditenuto non può ricorrere al Tribunale Supremo, allegando essere stato condannato sotto un nome falso, quando tale nome è stato detto da lui stesso.


Sul ricorso di Velardo Antonio fu Paolo, d'anni 27, da Monreale (Palermo), soldato nel Corpo Cacciatori franchi, e ditenuto dal 15 ottobre 1865. per l'annullamento della sentenza del Tribunale militare territoriale di Firenze del 22 dicembre 1865, colla quale, in applicazione degli articoli 158, 197, 207, 113, 114, 115, 43, 57, e 27 del cod. pen rail., fu condannato alla pena della reclusione militare per anni due e nelle spese siccome colpevole: — 1° di ferite volontarie in rissa causate a due altri soldati, e guarite in tempo inferiore a giorni trenta; 2° di avere lacerato e reso inservibile il proprio cappotto del valore ancora di lire cinque; 3" di distrazione di oggetti e di opere militari cagionando un danno di lire sei; 4 di insubordinazione con vie di fatto verso un superiore sergente; — ammettendo per altro a di lui favore il disposto dell'art. 57 del cod. pen. mi).

Sentita ecc.

Ritenuto che il Velardo stesso nella sua dichiaratone avrebbe soggiunto di voler ricorrere in nullità:

1° Per mancanza dei testimoni da esso richiesti; 2° Perché egli non si chiami Velardo Antonio, ma sibbene Grana Ignazio, avendo egli assunto quel falso nome e presentato carte false per essere accettato rome surrogato;

Considerato che il primo tra i surriferiti motivi di nullità consiste in una mera inattendibile allogazione, poiché dagli atti tutti non solamente non apparisce che il ricorrente ed il suo difensore abbiano fatto alcuna instanza per lo esame dei testimoni a difesa, ma neppure che siasene indicato alcuno che in modo indiretto;

Che inattendibile egualmente si appresenta la nuda e tardiva allegazione stata fatta soltanto dopo la sentenza di condanna, ossia nell'atto della dichiarazione di ricorrere, relativamente al preteso assunto falso nome e cognome;

Che in ogni evento l'attuale ricorrente fu nell'anno 1862 assentato sotto il nome di Velardo Antonio del fu Paolo da Monreale, e con lali nomi e qualità fu dapprima trasferte nell'undecimo reggimento di fanteria, e poscia per incondotta fu destinato a far patte del Corpo dei cacciatori franchi, dove ebbe a commettere i reati per i quali venne condannato colla denunciata sentenza, ne vi ha ombra di dubbio circa la identità di persona del colpevole e del condannato;

Che per ora non è il caso di scendere, in questa special sede di giudicio, ad investigazioni sulla sussistenza o non delle asserzioni d'aver preso un falso nome e presentato carte false, ma solo di esaminare se sussistano i proposti mezzi di nullità o se per avventura il Tribunale militare permanente sia incorso in una qualche altra violazione di legge, la quale possa ravvisarsi d'ordine pubblico o sostanziale, e che nulla di ciò sì verifica nel presente caso;

Per questi motivi, rigetta cr. c.

Torino,22 febbraio 1866.

Il luogot. gen. Pastore, Pres. — Lauteri, Rel.



GENNAIO 2010 - Pubblicazioni - Articoli - Documenti











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