Eleaml



Da tempo cercavamo la fonte diretta di questo ormai famosa affermazione di Pasquale Stanislao Mancini, meridionale e giurista insigne (padre di gran parte dell'impianto giuridico dello stato italiano):

Per ora io mi astengo di parlare del modo con cui procedettero in molti casi i tribunali militari in queste materie nelle Provincie napoletane; e benché la splendida gloria del nastro prode esercito non possa venire offuscata, né soffrir detrimento da abusi, che specialmente debbono mettersi a carico di pochi uomini di legge che hanno parte nell'amministrazione della giustizia militare; pure io desidero che non sia mai per sorgere questa discussione innanzi alla Camera, acciò io non sia costretto a fare delle rivelazioni, di cui l'Europa dovrebbe inorridire.”

Sinceramente come tante altre affermazioni di deputati meridionali in parlamento non è che ci interessi più di tanto. Preferiamo un Proto che non riuscendo a difendere il proprio paese nelle aule parlamentari – la sua richiesta non venne manco messa alla discussione e finì direttamente negli archivi – si dimise per non farsi complice.

Tutti questi meridionali che dicevano e non dicevano poi restavano nella greppia sabauda sono gli antesignani di tanti politici odierni che fanno i meridionalisti ad orologeria: si fanno sentire quando lo stato centrale chiude i rubinetti dei finanziamenti e se ne fregano del popolo che dovrebbero rappresentare!

Non aggiungiamo altro. Buona lettura.

Atti parlamentari

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1866

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BOGGIO INTORNO ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUL BRIGANTAGGIO, ED A CONFLITTI DI GIURISDIZIONE TRA DUE CORTI SUPREME
(se vuoi, puoi scaricare il testo in formato ODT o PDF)

537 — CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866


TORNATA DEL 27 GENNAIO 1866


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.


SOMMARIO. Annunzio di tutto del prefetto di palazzo. = Congedo. = Interpellanza del deputato Ricciardi intorno ad una risoluzione della Banca nazionale circa le anticipazioni su rendite e circa il prestito del Governo pontificio. Risposte del ministro per le finanze Osservazioni del deputato Mellana, e domanda del deputato Trevisani Spiegazioni del ministro. = Annunzio d'interpellanza del deputato Asproni circa alcuni fatti accaduti nel seminario dei Iuniori di Biella. = Presentazione di due disegni di legge del ministro per le finanze per sistemazione delle imposte dirette, e per una tassa sulla produzione del vino. = Istanze dei deputati Cadolini e La Porta per la stampa di progetti, e presentazione di documenti finanziari, e spiegazioni del ministro. = Risultamento, e rinnovamento di votazione per la nomina di nove commissari permanenti. = Convalidamento di un'elezione. = Interpellanza del deputato Boggio intorno all’applicazione della legge sul brigantaggio, ed a' conflitti di giurisdizione tra due Corti supreme Risposte del ministro di grazia e giustizia Considerazioni del deputato Mancini Stanislao, e repliche del ministro e del deputato Boggio. = Annullamento dell'elezione di AbbiategrassoRelazione sopra quella di Sessa, fatta in capo del marchese Pulce,stata sospesa per informazioni L'elezione è convalidata Relazione su quella di Nicosia Proposizione sospensiva del deputato Sanguinetti Osservazioni dei deputati Crispi, Broglio, Venterelli, relatore, e Panaltoni È sospesa fino a decisione sull'elenco dei deputati impiegati.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

[...]



544 — CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866


INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BOGGIO INTORNO ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUL BRIGANTAGGIO


PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole Boggio desidera di inorpellare l'onorevole guardasigilli sull'applicazione della legge Pica. Domando all'onorevole guardasigilli se crede di dover rispondere immediatamente o destinare altro giorno.

DI FALCO, ministro di grazia, giustizia e culti, lo non so in quali termini voglia l'onorevole Boggio circoscrivere la sua interpellanza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Boggio a indicare in termini più espliciti l'oggetto della sua interpellanza.

BOGGIO. L'oggetto della mia interpellanza, o a dir meglio, del chiarimento che desidero dal signor ministro e che spero egli sia in grado di dare anche immediatamente, verte su questo.

Quando la Camera unanime negli uffizi si pronunziava per la cessazione immediata della legge Pica, e quando lo stesso signor ministro dell'interno, in nome eziandio de' suoi colleghi, rendendo omaggio a questa manifestazione della coscienza pubblica dichiarava che col 31 dicembre sarebbe cessata l'esecuzione di quella legge, io credo fosse intendimento della Camera e del Ministero che in realtà col 31 dicembre quella legge cessasse di avere effetto in tutte le sue conseguenze giuridiche.

Ora accade che essendosi giudicati alcuni accusati negli ultimi giorni del dicembre, ed avendo questi presentato ricorso alla Corte di cassazione di Napoli dopo il 1 gennaio, si trovano ora due magistrati che egualmente si dichiarano competenti.


La Cassazione, perché essa crede che colla cessazione della legge Pica anche la giurisdizione del tribunale supremo di guerra, in ordine ai reati colpiti dalla legge Pica, che non aveva altra radice che in quella legge, debba aversi per cessata; il tribunale supremo di guerra, il quale I crede invece di essere tuttavia competente a giudicare ì sui ricorsi presentati in conseguenza di tutti i giudizi pronunziati in applicazione della legge Pica, sino al 31 dicembre 1865.

In tale stato di cose io desidero conoscere le intenzioni del Governo perché, a mio avviso, vi sono due mezzi per far cessare lo sconcio di questa rivalità di giurisdizione.

Abbiamo un mezzo molto semplice che e' è indicato dalla legge stessa.

Il signor guardasigilli può provocare la decisione del conflitto designando a dirimerla alcun'altra, fra le Corti di cassazione, non interessata nella questione. Qualora non si credesse che ciò potesse essere rimedio sufficiente, io farei preghiera che si presentasse dal ministro un articolo di legge dichiarativo di ciò che si è inteso fare col ritiro della legge Pica. Imperocché mi parrebbe in verità assurdo e strano, che quando per consenso unanime della nazione, per mezzo del suo Governo e de' suoi rappresentanti si è dichiarato che quella giurisdizione eccezionale dovesse cessare, mi parrebbe, dico, in verità strano ed assurdo che essa dovesse continuare, facendo rimanere viva la giurisdizione di un tribunale eccezionale in quelle parti nelle quali non altrimenti essa viveva salvo che per effetti appunto della legge Pica.

Appena poi occorre, e con questo finisco, appena poi occorre che io ricordi come la legge Pica, per la necessità del momento nel quale fu creata, precludesse in tal modo l'adito al ricorso allo stesso tribunale supremo, che si potessero ben dire neppure abbastanza garantite le forme della giustizia, giacché non era ammesso ricorso salvo che. per le questioni d'incompetenza.

Io mi lusingo adunque che potrà oggi stesso, il signor guardasigilli, dare una qualche risposta la quale sia soddisfacente e agli interessati, e sopra tutto alla coscienza pubblica la quale deve desiderare e volere che l'atto compiuto con tanto accordo dal Governo e dal Parlamento sia un atto serio ed efficace.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Risponderò al momento stesso alla domanda che mi fa l'onorevole Boggio, tanto più che a rispondere alla stessa non mi occorre che ricordare pochi fatti.

La questione che propone l'onorevole Boggio può riguardarsi sotto due aspetti, come questione di diritto e come questione di fatto.


545 — TORNATA DEL 27 GENNAIO 1866


Come questione di diritto non sembrami di competenza né del Ministero, né della Camera; come questione di fatto di riduce a indicare quale sin l'indirizzo seguito nelle questioni giudiziarie, tuttavia pendenti per reati di brigantaggio, dopoché venne ritirata la legge Pica.

È questione di diritto, signori, quella di vedere se giudicati dai tribunali militari gl'imputati di brigantaggio e i complici degli stessi durante l'imperio della legge, Pica, finita una volta questa legge eccezionale, i ricorsi avverso le sentenze profferite dai tribunali militari dovessero essere giudicati dal supremo tribunale di guerra che è quello gerarchicamente superiore al tribunale militare che ha pronunziato la sentenza; ovvero rimettersi alla cognizione di tribunali ordinari, cioè a dire della Corte di tassazione, che riprendendo intiera la sua giurisdizione debba farsi giudice della legalità o illegalità dei procedimenti fatti innanzi ai tribunali di guerra.

Ben sa la Camera esser questa una grave questione, molto dibattuta nella giurisprudenza, e che venne pure discussa in Francia dopo la cessazione dello stato d'assedio del 1832. Io non posso e non debbo ora dire quale sarebbe sopra siffatta questione la mia opinione, quale l'avviso che porterei sulla stessa se avessi ancora l'onore di sedere come avvocato generale alla Corte di cassazione; perché come ministro non voglio e non posso menomamente immischiarmi nell'amministrazione della giustizia, e non debbo pregiudicare in ve runa guisa l'indipendenza dei giudizi, lo quindi mi limiterò a narrare soltanto i fatti intervenuti a questo riguardo.

Ora, signori, dopoché la legge Pica fu ritirata, pervenne al Ministero di grazia e giustizia una domanda colla quale si diceva che pei ricorsi tuttavia pendenti presso il supremo tribunale di guerra, questo si teneva ancora competente a giudicarne.

Si reclamava quindi perché si facesse sospendere la pronunziarono di que' giudizi; ma io non poteva al certo arrestare il corso della giustizia, e molto meno sospendere i giudizi già iniziati presso il tribunale supremo di guerra, che non dipende dal Ministero di grazia e giustizia. Mi rivolsi perciò all'onorevole ministro della guerra pregandolo di prendere contezza di quanto interveniva.

Il mio onorevole collega ne scrisse tosto all'avvocato generale presso il supremo tribunale di guerra, e questi rispose (come d'altronde dovea rispondere) che nessun potere aveva facoltà di inframmettersi e sospendere le pronunziazioni dei giudizi; e che la soluzione della questione di competenza, era stata già deferita al tribunale supremo; giacché per essere cessato l'impero della legge Pica quel magistrato non pareva, astio giudizio, fosse incompetente a giudicare dei ricorsi prodotti contro sentenze pronunziate da' tribunali militari per reati di brigantaggio mentre quella legge era in vigore.


Ad ogni modo conchiudeva l'avvocato generale che il supremo tribunale di guerra si sarebbe innanzi tutto occupato della quistione di competenza per vedere se fosse il caso di rinviare o pur no quelle cause alla giurisdizione ordinaria.

Io feci allora, o signori, un passo più innanzi, é sembrandomi la questione di qualche gravezza richiesi l'onorevole mio collega della guerra, il quale con grandissimo sentimento di giustizia si prestò alle mie istanze, che avesse curato di aver le copie delle sentenze che il tribunale di guerra andava a profferire sulla quistione di competenza, affinché, ove il Ministero stimasse esservi stata lesione di legge, potesse valersi del diritto di ricorrere in Cassazione per le annullamento nell'interesse della legge stessa.

Ma in quella che le cose erano a questi termini tra me e l'onorevole mio collega, innanzi la Corte di cassazione di Napoli si faceva domanda perché questo magistrato si dichiarasse competente a giudicare dei ricorsi contro le sentenze profferite dai tribunali militari in cause di brigantaggio. E la Cassazione di Napoli avvisò che cessato una volta l'impero della legge Pica, la quale solo per eccezione avea deferito ai tribunali militari la cognizione di quo' reati, dovesse appartenere ai tribunali ordinari il giudicarli, ed alla Corte di cassazione esaminare i ricorsi ancora pendenti davanti al supremo tribunale di guerra. Per lo che dichiarava la sua competenza.

Queste decisioni della Corte di cassazione furono rimesse al Ministero di giustizia che ne dava comunicazione al Ministero della guerra; e questi le comunicò, come era dovere, al tribunale supremo di guerra. Ma il tribunale supremo di guerra, opinò per contrario spettare soltanto ad esso il giudicare de' ricorsi prodotti contro sentenze profferite dai tribunali militari, per esser questi soggetti unicamente alla sua giurisdizione; e si dichiarò a sua volta competente.

Ora, o signori, che cosa abbiamo di presente? La Camera lo vede: non altro che un conflitto di giurisdizione tra il tribunale supremo di guerra che si crede competente a giudicare di quella specie di ricorsi, e la Corte di cassazione che crede per contra essere ella sola competente a giudicare per esser cessata la legge ' eccezionale che deferiva quei giudizi ai tribunali militari..

Io ho domandato la riunione ed il rinvio di tutti questi atti, e come saranno pervenuti, il Ministero farà quello che la leggo prescrive.

E per fermo voi, o signori, conoscete che la legge del 21 dicembre 1862 prevede appunto il caso in esame, e stabilisce che quando sorgono conflitti tra due Corti di cassazione, o tra una Corte di cassazione ed un tribunale supremo di guerra, si delega per decreto reale una terza Corte di cassazione non interessata, la quale a camere riunite risolva il conflitto. È questo dunque quello che unicamente nella presente questione può e deve fare il Ministero, e questo certamente farà.


546 — CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866


Ma esso non doveva intervenire nell'amministrazione della giustizia, né turbare con una illegittima inframmettenza la trattazione di una questione giuridica, tanto più "che la legge indicava i modi come questa questione potesse essere legalmente e giuridicamente risoluta.

Mi pare quindi clic il Ministero ha compito scrupolosamente il suo dovere, poiché non ha fatto che eseguire la legge, ed eseguirla rispettando gli ordini dei giudizi e la indipendenza dei magistrati.

MANCINI STANISLAO. Sono sorpreso e dispiacente che siasi sollevata dall'onorevole Boggio improvvisamente e senza l'annunzio preventivo imposto dal regolamento, una questione di tanta gravità. Essa ha una immensa importanza dappoiché si risolve nella ricerca, se quando il Parlamento revoca una legge eccezionale, o con una nuova legge, o non rinnovando l'antica oltre il determinato periodo temporaneo pel quale fu posta in vigore, le giurisdizioni eccezionali, specialmente se militari, possano ostinarsi tuttavia a loro talento a giudicare nelle materie che la cessata legge attribuiva alla loro competenza, a detrimento della giurisdizione ordinaria, che abbia contrapposto anch'essa la propria dichiarazione di competenza, e se a questo punto esistendo un conflitto, nessuna delle due giurisdizioni, tra le quali esso è pendente, debba e possa procedere oltre nella causa, o invece ogni ulteriore movimento delle due procedure abbia ad arrestarsi fino alla decisione del conflitto; e se ricorrendosi all'autorità incaricata di mantenere l'esecuzione delle leggi ed il rispetto ai voti del Parlamento, quest'autorità possa e debba dirsi assolutamente impotente, e declinare ogni responsabilità.

Posso ingannarmi, ma a mio avviso non sembra né grave, né grande la questione, se cessata la legge eccezionale intorno ai reati di brigantaggio, i giudizi pendenti innanzi a qualunque dei tribunali eccezionali possano ancora innanzi a quei tribunali continuare ad avere il loro corso. Quei giudizi non furono che relativi ai reati comuni e non militari, e non furono sottratti alla cognizione dei magistrati ordinari, se non per un tempo preciso e determinato nella stessa legge eccezionale. Laonde nel giorno in cui quella legge cessa di avere il suo vigore e la sua autorità, a mio credere non merita né anche il nome di questione se debba risorgere la giurisdizione ordinaria, la sola competente per la natura del reato.

Si consideri, o signori, quale precedente funesto si andrebbe a stabilire. Può il Parlamento credere indispensabile che venga proclamato lo stato di assedio in una qualche località, nella quale sia stata gravemente turbata la pubblica tranquillità; emaneranno pronunciazioni dei tribunali militari suscettive al richiamo innanzi a' tribunali superiori anche militari ed eccezionali; ma tolto lo stato d'assedio col cessare delle necessità che lo consigliarono,


si pretenderà che la giustizia ordinaria non possa immediatamente riprendere il suo corso e quindi dalla medesima pronunciarsi in quei richiami? Del resto non ci dogliamo di questo precedente, se non altro perché ci serva di lezione allorché ci si venissero a proporre delle leggi eccezionali, perché il Parlamento si imponga l'indeclinabile sistema di non mai adottare e votare di leggi somiglianti.

Dal suo canto l'onorevole ministro della giustizia (mi compiaccio di riconoscerlo) non ha mancato al suo dovere, invitando il ministro della guerra ad uniformarsi alla legge del 21 dicembre 1862, in virtù della quale la decisione della questione è di competenza di un tribunale eminente creato colla legge stessa, cioè di una Corte di cassazione da designarsi con decreto reale, la quale risolverà il conflitto tra il tribunale supremo di guerra, che continua a credersi competente, e la Corte di cassazione territoriale, la quale ha fatto anch'essa alla sua volta altrettante pronunciazioni della propria competenza, quanti sono i ricorsi attualmente vertenti in questa materia innanzi l'anzidetto tribunale supremo. Tuttavia se non per l'onorevole ministro di giustizia, pel suo collega della guerra mi si permetta che io esprima alla Camera qualche doglianza, ponendola a carico della sua responsabilità.

Certamente il tribunale supremo, di guerra è un tribunale indipendente, che non debbe ricevere ispirazioni da chicchessia; ma il Pubblico Ministero presso di esso, come il Pubblico Ministero presso tutte le corti e tribunali, è un agente del Governo, cui incombe specialmente l'obbligo di far eseguire scrupolosamente le leggi, e sopratutto quelle che assicurano le guarentigie costituzionali dei cittadini.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

MANCINI STANISLAO. Ora, quando si furono verificati i primi casi di questa divergenza di giudizi tra la Corte di cassazione napoletana ed il tribunale supremo di guerra, si ebbe cura d'informarne il ministro della guerra, non già perché volesse imporre al tribunale supremo di guerra la sua opinione sulla quistione ovvero impedire il corso della giustizia, ma perché desse al Pubblico Ministero quelle istruzioni che dietro maturi consigli sembrassero più conformi al rispetto dovuto al Parlamento ed "alla Costituzione. E debbo dire il vero, il ministro della guerra da principio vi ottemperò, richiamando sul fatto l'attenzione dell'avvocato generale; ma il contrario avviso di quest'ultimo bastò perché egli non solo lo prendesse ciecamente a guida della condotta del Ministero in così delicato affare, ma appoggiasse altresì col suo potente concorso un'aperta infrazione alle leggi.

Lasciamo da parte che sebbene i giudizi di quella specie fossero stati negli ultimi mesi, dopo l'apertura del Parlamento specialmente, ritardati per l'assenza de' difensori da Torino o per altro cause, in tempo in cui


547 — TORNATA DEL 27 GENNAIO 1866


niuno avrebbe potuto presagire se la legge eccezionale sarebbe abrogata, oppur no; appena questo dissentimento colla Corte di cassazione napoletana si manifestò, quasi tutte queste cause si videro precipitosamente fissate in ispedizione in referenza di tutte le altre cause di cui avi se ad occuparsi il tribunale supremo, il che tendeva non già a lasciare che la giustizia avesse il naturale suo corso, ma ad impedire che con artificiale accelera mento avesse quel corso che trovavasi determinato dalla legge 21 dicembre 1862.

La vera e positiva infrazione dello leggi commettevasi allorché, avendo la Corte di cassazione di Napoli dichiarata la sua competenza, con lodevole sollecitudine pel mantenimento della giurisdizione e dei principii liberali ebbe comunicato telegraficamente al tribunale supremo di guerra tali sue dichiarazioni onde evitare che questo, ignorandole, decidesse per avventura cause che già erano divenute in istato legale di conflitto; il che in simili casi di conflitto ciascuna dello giurisdizioni, tra lo quali esso sorge, ha il dovere di praticare verso l'altra per metterla in avvertenza; ed in seguito vennero comunicate al medesimo tribunale supremo per organo del Ministero della guerra le stesse copie delle decisioni della Corte di cassazione napolitani: a questo punto al certo era un dovere imperioso pel ministro della guerra e pel rappresentante del Governo presso il tribunale supremo di guerra, di invitare il supremo tribunale di guerra a decidere solamente la questione di competenza con tutta indipendenza, ma ad astenersi, quando esso si fosse dichiarato competente, di passai oltre alla decisione del merito, perché le due contrarie decisioni sulla Competenza davano luogo all'elevazione di un conflitto, per la cui risoluzione al re solo spettava, secondo la legge, intervenire, designando la Corte di cassazione competente a risolverlo, cioè a determinare la giurisdizione cui competesse conoscere e pronunziare intorno al merito de' ricorsi pendenti.

Così e non altrimenti sarebbe obbligato di fare lo stesso ministro della giustizia, se pretendendosi due Corti d'assise competenti a procedere per una medesima causa, l'una di esse, anziché rispettare l'esistenza del conflitto ed attenderne la legale risoluzione, si permettesse di dissimularla e fissasse per esempio il dibattimento. Non sarebbe indebita ingerenza, sarebbe l'adempimento di un dovere per mantenere l'esecuzione delle leggi, l'impedire che l'una delle due Corti passasse oltre a procedere sul merito.

Or farà grande sorpresa, io son certo, l'udire che invece né il ministro né il Pubblico Ministero richiesero che il tribunale supremo decidesse della sola competenza; ma si passò oltre a conchiudere nel merito, disprezzando come inesistenti le comunicazioni della Corte di cassazione di Napoli, anzi né pur parlandone nelle sentenze del tribunale supremo,


e si lasciò che questo contemporaneamente decidesse della competenza e del merito, sperando che in questa guisa si avessero de' fatti compiuti e de' giudicati irrevocabili.

Strana illusione! Dappoiché il giudice de' conflitti, nel risolverli, 1» benanche la missione e il potere" di annullare tutti gli atti e le pronunciazioni del giudice che risultino incompetenti; cosicché senza fallo la Corte di cassazione, la quale sarà designata a risolvere il conflitto tra la Corte di cassazione di Napoli ed il tribunale supremo di guerra, laddove abbia a riconoscere l'incompetenza di quest'ultimo, non potrà far a meno di sentenziare altresì che rimangano circoscritte ed annullate tutte le decisioni, che dopo il gennaio 1866 siano state in questa materia pronunciate dal tribunale supremo di guerra.

Ecco, o signori, da quali fatti credo di potersi chiamare iu colpa il Governo, od almeno il Ministero della guerra, per non aver impedito queste invasioni dell'autorità militare nel campo della giustizia ordinaria, come la stessa dignità del tribunale supremo di guerra avrebbe richiesto appunto per evitare che le sue sentenze prematuramente ed abusivamente pronunciate sul merito de' ricorsi dopo la dichiarazione di competenza della Corte di cassazione di Napoli, venissero più tardi riconosciute illegali e poste nel nulla.

E questi inconvenienti sono tanto più gravi, in quanto si tratta di processi in cui veggonsi applicate pene gravissime comminate da una legge ormai abrogata, invece delle pene più miti dei Codice penale comune rientrato in vigore in pendenza dei giudizi, e talora per fatti non più incriminabili secondo il Codice anzidetto; e mentre in fine in alcuni di tali processi trovansi miseramente implicate ragguardevoli persone e finanche specchiati patrioti, uomini benemeriti come persecutori del brigantaggio, e finanche pubblici funzionari, potendo citarsi un sottoprefetto condannato a 20 anni di lavori forzati. Per ora io mi astengo di parlare del modo con cui procedettero in molti casi i tribunali militari in queste materie nelle Provincie napoletane; e benché la splendida gloria del nastro prode esercito non possa venire offuscata, né soffrir detrimento da abusi, che specialmente debbono mettersi a carico di pochi uomini di legge che hanno parte nell'amministrazione della giustizia militare; pure io desidero che non sia mai per sorgere questa discussione innanzi alla Camera, acciò io non sia costretto a fare delle rivelazioni, di cui l'Europa dovrebbe inorridire.

Ora basti saper soltanto, che d'ordinario le condanne ebbero luogo sulle deposizioni degli stessi briganti o scorridori di campagna, i quali uomini scellerati si sono veduti ammettere a deporre coli giuramenti innanzi ai tribunali militari, profanando l'invocazione del nome di Dio; e le loro deposizioni, anziché additare i veri loro protettori, insidiavano quasi sempre onesti e zelanti loro persecutori, fatti segno in tal guisa ad inique vendette.


548 — CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866


Per ora non aggiungo di più. Intendo prender atto, se la Camera non creda di farlo in modo più formale, dell'assicurazione che a nome del Governo l'onorevole ministro guardasigilli ha data, che questi procedimenti avranno quella soluzione che la legge prescrive.

Dal momento che la Corte di cassazione di Napoli ha dichiarata la sua competenza, ed il tribunale supremo di guerra ha creduto mantenere la sua, il conflitto esisteva; e qualunque pronunciazione ulteriore dell'uno o dell'altro di questi due sommi tribunali, evidentemente è prematura, illegale, incostituzionale, poco rispettosa dell'autorità della legge del 1862 e di quella del Parlamento..Spetterà alla Corte di cassazione che il Re designerà con suo decreto, conoscere maturamente della questione di competenza in tutte queste cause, e deciderla, opponendo un provvido ostacolo all'invasione del potere militare ed eccezionale nel santuario delle leggi, nelle garentie che il diritto comune assicura a liberi cittadini, nella sfera di azione imparziale, serena e scevra di passioni, che la volontà sovrana del Parlamento ha inteso di restituire al giurì ed alla magistratura ordinaria.

MINISTRO DI GRAZIA GIUSTIZIA. Signori, quando ho accettato l'interpellanza dell'onorevole Boggio, io credeva che sarebbe stata circoscritta semplicemente al ministro di grazia e giustizia, e sarebbesi limitata alla richiesta d'un chiarimento di latte, il quale a me pare di aver dato nel modo il più soddisfacente. Sono quindi dolente che l'onorevole mio amico Mancini abbia voluto dar maggiore estensione a questa discussione e trarre in mezzo il ministro della guerra il quale non è nemmeno presente. S'egli fosse presente, potrebbe rispondere, indicare i fatti, e chiarire quel che ha praticato pel compimento del suo dovere; però rivolgere delle parole in certo modo severe ad un uomo che non è presente, mi pare che sia per lo meno illodevole cosa.

In quanto a me debbo dire che il ministro della guerra ha fatto ciò che doveva, e poteva fare; anzi ha proceduto con indulgenza piuttostoché con severità. Una volta caduta la legge la quale deferiva ai tribunali militari la cognizione delle cause di brigantaggio e dei loro complici, è fuori, dubbio che tutte le cause pendenti ritornano ai tribunali ordinari. Ma vi sono delle cause che# furono giudicate legalmente dai tribunali militari durante il tempo in cui la legge imperava, e contro quelle sentenze si trovano pendenti dei ricorsi al supremo tribunale di guerra unico tribunale che, secondo il Codice penale militare, sia gerarchicamente superiore per giudicare della legalità dei pronunziati dei tribunali militari.

Il giudizio di questi ricorsi, che è un rimedio straordinario per la legalità di quella specie di giudicati, appartiene al supremo tribunale di guerra od alla Corte di cassazione? Io ho detto che è questa una questione:


né voglio aggiungere parole sul merito di essa perché come ognun sa un ministro non deve intervenire affatto «i una questione giuridica. Ma che sia questione, l'onorevole mio amico ed eminente giureconsulto Mancini lo riconosce ben egli, poiché vi sono su di essa diversità di opinioni. Ed anche di presente abbiamo due pronunziati in senso diverso di due autorità egualmente superiori, del tribunale supremo di guerra, che è composto anche di consiglieri di Cassazione oltre i giudici militari, e di una Corto di cassazione composta di egregi giurisperiti e degna d'ogni considerazione», qual è quella di Napoli. Sonovi dunque state due sentenze, un conflitto di giurisdizione, e perciò non si può dire che sia un fatto di tanta evidenza da non dar luogo a controversia. La controversia esiste, e, ripeto, due tribunali supremi, egualmente riconosciuti dalla legge l'hanno giudicata in contraria maniera.

Ora, io domando, che cosa poteva fare il ministro della guerra? Poteva tutto al più interrogare il supremo tribunale su ciò che incendeva fare, sullo stato in cui si trovavano le cause innanzi ad esso. Ma qui doveva soffermarsi. E per fermo poteva egli mai dire a questo tribunale, dovete dichiararvi competente; ovvero non ritenervi competente? Dovete inviare o non inviare alla Corte di cassazione? — Mi permetta la Camera, di dire che questo sarebbe stato un fatto gravissimo e pieno di pericoli; un fatto che io desidero che il potere esecutivo non facesse mai, perché se Io facesse oggi per i tribunali militari, lo potrebbe fare domani per i tribunali civili, e l'intromissione del potere esecutivo negli affari di giustizia è la più biasimevole delle intromissioni, è una inqualificabile usurpazione di autorità, (Benissimo!)

In quanto poi alle altre questioni che ha mosse l'onorevole mio amico deputato Mancini, io in verità credo che neppure debbano essere agitate nell'Aula del Parlamento. Se vogliamo conservare le nostre libertà, e le nostre istituzioni, serbiamo a tutti i loro poteri (Bene!); il Parlamento faccia le leggi, ma non entri negli affari giudiziari; lasciamo ai tribunali il giudicare. Ora, venire innanzi al Parlamento a discutere, non solo della legalità dei pronunziati, e se doveva o non doveva dichiararsi competente l'uno o l'altro tribunale, ma a discutere anche del meato delle cause, e fin delle prove che pesavano su coloro che furono condannati, mi si permetta che io il dica è la più pericolosa delle confusioni, lo più spiacevole degli esempi.

Nelle condizioni presenti noi abbiamo due tribunali, l'uno eccezionale che ha detto io sono competente a giudicare de' ricorsi pendenti avverso sentenze profferite da tribunali sottoposti alla mia giurisdizione; l'altro, tribunale ordinario, il quale ha detto con grande indipendenza, no, spetta a me il giudicarne, poiché è finito il tempo della eccezione. In questa circostanza il potere esecutivo ha fatto quello che doveva fare: ha richiamate le sentenze dell'uno e dell'altro tribunale, e valendosi di una legge votata dal Parlamento, in cui appunto si prevede il caso di un conflitto di giurisdizione


549 — TORNATA DEL 27 GENNAIO 1866


tra il supremo tribunale di guerra e la Corte di cassazione i quali si credessero ambidue competenti per il medesimo fatto, deferirà la risoluzione di questo conflitto ad altra Corte di cassazione da destinarsi con decreto reale. La legge del 1862, signori, non dà ai ministri la facoltà di dire ad una di queste autorità: siete competente o non lo siete; non dà loro la facoltà di togliere di sua autorità i procedimenti dall'una per inviarli all'altra; ma dice che quando vi ha conflitto, quando due tribunali supremi si credono ambidue competenti, vi è una terza Cassazione che deve dichiarare la competenza. Io ricordo a me stesso le disposizioni di questa legge: «Provvisoriamente e fino a nuovi provvedimenti definitivi sarà designato con decreto reale quale supremo magistrato giudiziario debba decidere il conflitto che sorgesse fra due o più Corti di cassazione, tribunali di terza istanza, Corti d'appello quando adempiono le funzioni di revisione, e tribunale supremo di guerra.» Voi vedete adunque, o signori, che la legge prevede il caso ed indica il rimedio.

Io credo quindi che il ministro della guerra, siccome quello della giustizia han fatto quanto. dovevano e potevano, cercando conto, anzi dirò meglio, notizia di questi giudizi, e quando il conflitto si è verificato, preparando i mezzi perché rispettata la indipendenza giudiziaria venga promosso il decreto che ai termini di legge destina il tribunale che debba risolverlo.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha la parola.

BOGGIO. Autore dell'interpellanza, io desidero che prima che si chiuda la discussione essa venga ricondotta a' suoi veri limiti.

Il guardasigilli e la Camera mi renderanno questa giustizia, che non ho mai espresso il desiderio che il Governo intervenisse, né ho fatto censura. Se avessi espresso quel primo desiderio avrei contraddetto il contegno e il linguaggio da me costantemente tenuto in Parlamento: ho anzi dichiarato che non era tanto un' interpellanza che io voleva fare, come un chiarimento che io desiderava. Infatti io mi limitava a domandare al signor ministro se egli intendesse di provocare la decisione del conflitto, ovvero proporre un articolo di legge esplicativo, dichiarando che qualunque dei due rimedii mi avrebbe soddisfatto.

Il signor ministro risponde eh' egli è deliberato di promuovere la decisione del conflitto applicando la legge la quale stabilisce che in questi casi debba una delle Cassazioni non interessate intervenire. Lo scopo adunque che mi era proposto io l'ho raggiunto.

Solamente vorrei esprimere il rincrescimento che il signor guardasigilli nella sua risposta, forse appunto perché era improvvisata, si sia espresso in modo da far credere o che io prima d'ora gli avessi mosso qualche domanda di intervenire in cotesta materia, o che intendessi oggi domandando quel chiarimento di muovergli censura.

Il signor guardasigilli spero vorrà dichiarare che la prima volta ch'egli intende parlare da me di questo argomento è a proposito di questa domanda, e che io non feci mai prima d'ora istanza per alcuna intervenzione in ordine a questi giudizi; rimprovero poi non ci poteva essere, ma c'era e e' è il desiderio che in una questione grave, in una questione che interessa, lo dirò ancora una volta, la serietà e l'efficacia della deliberazione presa con tanto accordo dal Governo e dal Parlamento, fosse trovato urgente che le intenzioni del Governo. fossero conosciute; egli le ha spiegate in modo che sarei indiscreto se non mi dichiarassi soddisfatto; io però coll'esprimere la fiducia che certamente si attuerà subito e con sollecitudine questa sua dichiarazione per ottenere il risultato, desidero che intanto rimangano in sospeso i giudizi, onde non si moltiplichino troppo gli esempi di decisioni contraddittorie di una Corte di cassazione da una parte, e del tribunale supremo dall'altra.

PRESIDENTE. Dappoiché l'interpellante si è dichiarato soddisfatto, crede l'onorevole Castagnola di dovere aggiungere altro?

CASTAGNOLA. Essendosi l'onorevole Boggio dichiarato soddisfatto ed essendo perciò esaurita l'interpellanza; io non avrei ad aggiungere altro.







vai su









Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del Webm@ster.