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Al cadere del passato secolo e al sorgere del presente tra tutte le regioni del mondo civile solo nel reame di Napoli erano in larghissima copia istituti e forme bastevoli a comporre un eccellente sistema di amministrazione civile. Il principio elettivo ampiamente spiegato nella nomina de’ funzionari municipali, la dignità e la grandezza della forma parlamentare, il modo di raccogliere e conservare i documenti e le prove di quanto si facesse a prò e a danno dei municipi, la sapiente tutela del costoro interesse materiale e morale, la censura e il giudizio di tutta quanta l’azione del governo municipale; tutte queste cose a mano a mano e in diversi tempi instituite e perfezionate facevano le università del reame cosi salde, cosi atte a resistere sempre più ai ripetuti e potenti urti e soprusi delle altre corporazioni privilegiate, che in luogo di esserne spente, addivenivano quelle ad ora ad ora più vigorose e vitali.”

Bastano queste parole tratte dal volumetto che mettiamo a disposizione dei nostri lettori per dimostrare l'importanza dell'argomento.

La nostra storia è tutta da riscrivere.

Zenone di Elea – Settembre 2011

DELLE

UNIVERSITÀ E DE’ COMUNI

DEL

REAME DI NAPOLI

CENNO ISTORICO

PER

G. SCALAMANDRÉ

SECONDA EDIZIONE

Da ubi consistam.

NAPOLI

STAMPERIA E CARTIERE DEL FIBRENO

Strada Trinità maggiore n° 26

1860

(se vuoi, puoi scaricare il testo in formato ODT o PDF)

Avvertenza preliminare

I governi, che chiamano centrali, quali ora si veggono in Europa, si sono a grado a grado formati e composti raccogliendo e adunando in un punto con lungo lavorìo le facoltà e i poteri delle corporazioni politiche. Queste corporazioni erano poi municipali, feudali o chiesastiche; secondo che fossero originate dall’uno o dall’altro dei tre principi, i quali valgono a tenere unite le moltitudini in comune consorzio, ossieno la religione, le armi e le leggi. Tutta la istoria de’ tempi di mezzo dimostra in fatti sul territorio del romano impero, alla vasta e fondamentale anarchia che sciolse ogni vincolo della società civile, per la necessità

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di ricomporre a quel modo che si poteva la società medesima, succedere le dette tre specie di corporazioni, che dovevano poi preparare la formazione degli stati moderni, taluni de’ quali hanno spesso ritentata la restaurazione del suddetto impero.

Dimostra ancora la mentovata istoria come, tra le medesime corporazioni, le leggi e gli statuti municipali fossero volti a temperare le violenze delle feudali milizie opponendo il diritto alla forza, ed invocando in questo diuturno travaglio il comune presidio della chiesa romana, e delle sue locali congregazioni religiose conservatrici delle principali cause della civiltà moderna, delle antiche dottrine, delle lettere umane, di ogni utile magistero e delle stesse proprietà mobiliari e fondiarie preservate dalle barbariche depredazioni.

E pure agevole intendere, che le ripetute corporazioni erano ciascuna in sé unita e dalle altre separata, per ministerio de’ privilegi; i quali consistevano più nella forza che nel diritto.


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Imperocché il diritto adegua la condizione degli uomini, e sola la forza può differenziarla in guisa ch'eglino sieno in quella disparità, la quale si avvisava nelle suddette corporazioni tra sé ripugnanti e diverse, e che aveva nome di privilegio. E per tal causa la potestà dei governi centrali si faceva maggiore in quello stesso, in cui andavano i privilegi delle corporazioni successivamente menomati ed aboliti. La qual cosa fu operata principalmente da' municipi, de’ quali gl’indicati governi si giovarono, perché da ultimo il diritto comune prevalesse sopra la forza privata.

E per tanto i pochi principi che sono più chiari nelle dette istorie, i quali favoreggiando le ingenue discipline, gli studi delle scienze e la coltura delle arti e delle lettere promuovevano il risorgimento dell'antico diritto, per questo medesimo furono autori e fondatori de’ governi centrali, che ora vediamo posti nel luogo prima occupato dalle corporazioni privilegiate.

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Per le ragioni medesime siffatti governi, oltre alle ordinarie magistrature delegate e indipendenti, sono costituiti dagli eserciti permanenti, e dall'ordine amministrativo tutto edificato sopra la base del municipio: gli eserciti sostituiti alle milizie feudali, e l’amministrazione pubblica ai privilegi fiscali e demaniali delle vecchie corporazioni.

E tutto ciò abbiam noi voluto di presente rammemorare, perché sia chiaro, che in questo opuscolo delle Università e de Comuni del Reame di Napoli, la prima volta pubblicato nell'anno 1848, si trattava di restituire in modo opportuno all'odierno municipio l'antica sua forma parlamentare necessaria a bene ordinare il sistema elettorale e rappresentativo; non si esprimeva già in nessun modo il desiderio di rinnovare i privilegi e le corporazioni abolite: privilegi e corporazioni che appartengono a' momenti iniziali della società umana, non a' tempi civili, ne' quali essa sorge a maggiore grandezza.


Napoli, 7 luglio 1860.


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Le législateur ne doit jamais oublier que la commune est la grande école de la science sociale et du patriotisme; e que la nation dans laquelle chaque citoyen n'a pris aucun intérêt aux chose qui se font autour de chez lui, ne trouvera jamais la masse des citoyens assez avancée pour comprendre les choses qui se font loin de chez eux, ou pour les diriger utilement.

DE 8ISMONDI.

È opinione ragionevole e generalmente ricevuta, che la legislazione di qualunque popolo convien che sia cosi bene contemperata e correlativa tra le sue parti, che l'una possa facilmente interpetrarsi con l’altra; si che ne torni insieme agevole e logica V applicazione a' casi simili analoghi, fuggendo gli errori e i danni che le leggi discordanti e confuse sogliono cagionare, E preparandosi presso noi la sanzione

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della legge diffinitiva per la guardia nazionale, abbiam voluto esaminare a quale altra parte del nostro diritto pubblico abbia ella maggiormente a conformarsi, a fine che ne venga fuori un sistema omologo, il quale in sé non contenga ripugnanze. Abbiamo indi veduto che questa legge della guardia nazionale, né la legge elettorale si possano al presente compiere con certa perfezione, senza aver prima riordinata la nostra legislazione municipale. Imperocché volendo ben ravvivare i nostri municipi, non crediamo che meglio si possa ciò fare, che rinnovando in essi la forma parlamentare, la quale vi fiori per molti secoli, e dalla quale si colsero abbondevoli frutti sino a' tristi tempi della napolitana repubblica. E in vero perché non sarebbe giusto e conveniente di trattare con il sistema parlamentare le cose municipali, quando la cosa pubblica si giova della discussione deliberativa e della pubblicità di un parlamento? Massime poi, che il restituire a' nostri municipi le forme parlamentari, é come un rinnovellare e rinverdire una gloria de’ nostri maggiori. Si arroge ancora, che del parlamento municipale potremmo e dovremmo fare


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unica base di tutto il nostro sistema elettorale, sia per la elezione de’ deputati della camera, sia per quella della guardia nazionale, sia in fine per la elezione degli uffiziali del governo municipale, ch'era una delle principali funzioni de’ parlamenti delle nostre università. Quanto in fatti non sarebbe utile, che soli gli elettori municipali fossero eligibili a guardie nazionali e fossero eletti dal parlamento del comune, al pari che gli uffiziali della stessa guardia. Quanto questa forma di elezione non sarebbe più retta, più acconcia e più conveniente al fine della instituzione della guardia, che non quella indicata nella legge provvisoria? I parlamenti delle università eleggevano i soldati quando la leva della truppa, la quale oggi si usa fare, era ignota, e quando mancava una guardia cittadina; e ciò che noi proponiamo, non essendo più difficile ad eseguire, tornerebbe nondimeno più dignitoso e più santo. Dall'altra parte, posto il parlamento municipale non sapremmo divinare sola una ragione perché concedutagli la elezione degli ufiziali del municipio, gli si avesse a niegare quella dei deputati della camera;

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bastando sol questo a nostro avviso e a tale uopo, che si cangiasse la lista degli elegibili, sostituendo alla lista comunale la distrettuale o provinciale. E tutte queste considerazioni son volte sempre a quello stesso che or ora dicevamo; cioè che non si possa molto bene ridurre ad effetto la legge elettorale e la legge sulla guardia nazionale senza lasciar lacune e discrepanze nella nostra legislazione, dove prima non si fosse instaurato il municipio sul sostrato di un par lamento. Ondeché a noi pare, che coloro i quali volessero cominciare il riordinamento delle nostre leggi di pubblico diritto da quella della guardia nazionale, comincerebbero dal mezzo e sarebbero in breve astretti a farsi da capo. Né potrebbe scusarli una immaginata urgenza; poiché qualunque guardia nazionale non organata secondo i principi nascenti dalle patrie instituzioni, non varrà mai a difendere e garentir le medesime; e la vera urgenza sta nel proceder con senno. E tutti questi pensieri ci han fatto credere, che non sia inopportuno ridurre alla nostra memoria alcune brevi ricordanze delle antiche nostre università, e metterle a ragguaglio con le nostre leggi sulle amministrazioni de’ comuni.


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II.

Al cadere del passato secolo e al sorgere del presente tra tutte le regioni del mondo civile solo nel reame di Napoli erano in larghissima copia istituti e forme bastevoli a comporre un eccellente sistema di amministrazione civile. Il principio elettivo ampiamente spiegato nella nomina de’ funzionari municipali, la dignità e la grandezza della forma parlamentare, il modo di raccogliere e conservare i documenti e le prove di quanto si facesse a prò e a danno dei municipi, la sapiente tutela del costoro interesse materiale e morale, la censura e il giudizio di tutta quanta l’azione del governo municipale; tutte queste cose a mano a mano e in diversi tempi instituite e perfezionate facevano le università del reame cosi salde, cosi atte a resistere sempre più ai ripetuti e potenti urti e soprusi delle altre corporazioni privilegiate, che in luogo di esserne spente, addivenivano quelle ad ora ad ora più vigorose e vitali. E di ciò la cagione era evidente.

Imperocché il governo centrale assai debole non poteva sempre impedire l’accrescimento della baronal signoria, e gli effetti della lunga

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dipendenza in che stava il reame verso il dominio temporale di Roma; onde qui non ragionandosi che di canoni e di feudi, i giureconsulti napoletani erano sopra tutti squisitissimi feudisti e canonisti.

Da un' altra parte la baronia e gli altri privilegi opprimendo presso noi più che altrove le università, le astringevano a studiare più attesamente tutti modi del sottrarsi a medesimi e combatterli; e da questa necessità di resistere e di contrastar con vigore nasceva l'ingrandimento successivo e meraviglioso delle nostre università. Per tal modo, ch'elleno prevalevano sulle amministrazioni civiche straniere come, per cosi dire, il sapere de’ nostri a quello degli altri feudisti e scrittori di diritto chiesastico. Ma queste cose non intendevan coloro che, abolendo le nostre università, loro sostituirono una instituzione forestiera. La quale è cosi trista al paragone dell’altra che, se presso noi altro non fosse mai stato tranne il comune qual è qual era, quanto alla feudalità e alla soggezione pontificia ora saremmo a que' termini medesimi, ne' quali era il nostro reame al tempo degli Angioini e peggio, dove l'abolizione dei privilegi non fosse stata un bisogno e un desiderio universale.


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E questa inferiorità del medesimo comune al paragone delle università mostreremo ponendo a parallelo queste, quali erano al tramontare del secolo passato, con l’odierno comune quale avrebbe ad essere secondo la legge del 12 dicembre 1816. Se non che, a fine che il presente ragguaglio avesse una pratica utilità, che è quello cui siamo intesi; non parleremo delle parti della forma delle università, le quali non sarebbero da restaurare a nostri tempi, o che uscendo dalle regole comuni entrassero nelle eccezioni, in cui parecchi municipi erano constituiti. In guisa che descriveremo solo i principi e le regole amministrative ch'erano comunemente accettate ed usate, e che potrebbero andare oggidì applicate nella nostra legislazione con miglioramento dell'amministrazione comunale. Né faremo per tanto menzione alcuna del diritto consuetudinario delle università, il quale assai era diverso secondo le tradizioni, le assuetudini e le particolari condizioni di ciascun municipio; e cosi di pari non faremo parola de’ privilegi conceduti a tale o tal altra università, i quali non eran pochi.

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Tralasceremo ancora di ragionare di tutte le obbligazioni e diritti delle medesime verso alcune corporazioni, classi di uomini e instituzioni governative abolite o grandemente mutate; come la feudalità, le immunità e privilegi della Chiesa, certi ordini della giudicatura e simiglianti. Le quali cose necessarie a narrare in una compiuta istoria delle nostre università, in questo luogo sarebbero inutili; poiché nulla i nostri comuni hanno che sia comparabile a queste parti antiquate del nostro diritto universitario, e noi ci siam proposto massimamente di porre in luce i principali difetti della nuova legislazione municipale, e i pregi dell'antica.

III.

Le nostre università, come tutti sanno, eran provvedute di due liste; l'una di eligibili ad ufizi municipali, l'altra di elettori. Ed elettori erano tutti i cittadini del municipio da diciotto a cinquantacinque anni di età, tranne alcune classi servili, sospette, indegne o impedite; e gli elettori constituivano il parlamento municipale.


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Eligibili erano gli stessi elettori e qualche numero di più; poiché, sebbene fossero esclusi da quelli gli ecclesiastici, v'eran compresi i figliuoli di famiglia. Oggi i comuni son forniti d'una lista di eligibili, e lor manca l’altra degli elettori; se come tali non sono riguardati i decurioni nominati dal governo, che pure nella nomina de sindaci e degli altri ufiziali del comune han voto puramente consultativo e propongono a terna; mentre le elezioni de’ parlamenti erano deliberative, individuali e dirette. Il decurionato adunque, come collegio elettorale, è simile al parlamento delle università nella legale e morale forza e indipendenza, come in ciò possono assimigliarsi otto a trenta uomini nominati dal governo, quali e quanti sogliono essere i decurioni, al libero popolo di tutto un comune. Ma oltre a ciò il decurionato non ritiene tutte le prerogative de parlamenti: non può scegliere nel suo seno gli ufiziali, né può sceglierli da una lista di eligibili formata con libero voto dalla universalità de’ cittadini, amplissima, non arbitraria e fondata sopra saldi principi di utilità e di giustizia; ma dee scegliere da una grama lista redatta da un sottintendente su voti puramente consultativi.

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Gli stessi decurioni a tal modo elettori sono essi medesimi nominati dagl'intendenti per tutti i comuni, eccettuati quelli tra essi comuni dove risegga il sottintendente o un tribunale: l'intendente propone altresì al potere esecutivo le terne, per la nomina de’ decurioni di questi comuni eccettuati. Qual meraviglia è dunque, se con questi elettori ed eligibili, tornino le elezioni tanto contrarie all’aspettazione e a' bisogni de’ municipi? Onde siamo astretti a dire che bene a ragione un nostro istorico scrisse, che «per eleggere i municipi in una nazione, la quale già anche nell’antica costituzione aveva un governo municipale, si volle seguire il metodo di un'altra (la Francia) che non conosceva municipalità prima della rivoluzione; e cosi mentre si promettevano nuovi diritti al popolo, gli si toglievano gli antichi.

1 Quanto sia nocevole a' popoli la imitazione servile degli esempi stranieri; è stato per noi largamente esposto in forma teoretica nei primo volume della equità naturale e civile come principio della scienza del governo, cap. V. et passim. Di questa operetta non sono ancora pubblicati gli altri volumi.


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Era quasi fatalità seguire le idee sebbene indifferenti, de’ nostri liberatori! L'elezione de’ municipi fu affidata ad un collegio di elettori, che furono scelti dal governo. Qual è dunque questa libertà e questa sovranità che ci promettete? dicevano le popolazioni. Prima i municipi erano eletti da noi: abbiamo tanto sofferto e tanto conteso per conservarci questo diritto contro i baroni e contro il fisco! Oggi non lo abbiamo più. Prima i municipi rendevano conto a noi stessi delle loro operazioni, oggi lo rendono al governo 1.

IV.

Nel comune il sindaco è la prima autorità sotto la dipendenza e gli ordini immediati del sottintendente, e dispone delle rendite comunali in qualità di ordinatore; differentissimo dal sindaco delle università che non era prima autorità municipale, non dipendeva da altri che stesse fuori del governo locale e della gerarchia del suo municipio,

1 COCO, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli XXXIV.

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e generalmente non disponeva delle rendite municipali. Imperocché nelle liti, nelle contrattazioni, nelle cose risguardanti il servizio militare, nella formazione degli statuti locali, nell’imporre, ripartire e riscuotere le contribuzioni municipali, nel ripartire le altre contribuzioni, nella nomina degli ufizìali della università, nell'esame e giudizio dell'amministrazione, autorità prima era sempre il parlamento; il quale esercitava le sue facoltà per sé stesso, o per mezzo di deputazioni, a seconda de casi. Dall'altra parte il sindaco delle università da alcuno non dipendendo, era liberissimo nel giro delle sue attribuzioni, come ogni altro ufiziale e deputato del municipio, e salva la responsabilità. Ei presedeva al collegio amministrativo del peculio della università, il quale collegio era composto da lui e dagli eletti; e ne proclamava le deliberazioni a quella guisa, nella quale pubblicava tutti gli atti del governo municipale con il concorso degli eletti medesimi e del cancelliere. Non disponeva della pecunia da ordinatore; che anzi questo diritto si apparteneva interamente agli eletti, come quelli che aveva in ciò


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la qualità di mandanti responsabili; salvo al sindaco di potere in casi urgenti ordinare piccoli esiti, che non eccedessero i carlini cinque: e gli eletti esercitavano la loro podestà di ordinatori per mezzo del sindaco. Adunque il sindaco delle università era diverso assai dal sindaco del comune; per ciò che si è detto non solo, ma perché ancora il primo era eletto dal parlamento e poteva dal medesimo essere confermato nell'officio, mentre l'altro proposto in terna dal decurionato è nominato dall'intendente o dal potere esecutivo, i quali possono anche rigettare la terna e chiederne un'altra: il che vale per quasi tutti gli altri ufìziali delle municipalità. E si dee notare altresì che il sindaco antico è tutti gli altri del governo delle università erano annuali, e i nuovi sindaci ed eletti son triennali; mentre si sa quanto noccia la diuturnità degli ufizi cittadini, e quanto pur nuoce che uno stesso decurione stia per tutto un quadriennio al governo.

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Degli eletti del comune il primo ha il carico della polizia urbana e rurale, il secondo assiste il sindaco nell'amministrazione e assume le veci del medesimo e del primo eletto ne' casi di assenza o impedimento, ed è supplito in simili casi dal decurione più anziano di nomina. Per l'opposto, al tempo delle università, la polizia municipale si poteva distinguere in edilizia, rurale, marittima e nundinaria. Le tre prime specie di polizia si esercitavano da un uffiziale elettivo che addimandavasi portolano; e della polizia nundinaria, ossia dell'annona, delle assise, de’ pesi e misure e simili, era incaricato il Catapano l'altro uffiziale elettivo. Nelle giurisdizioni loro, quando questi uffiziali non avean grado dottorale, procedevano con l'assistenza di un consultore e i doveri cancellereschi erano adempiuti da un curiale. Amendue i detti ufìziali stipendiati, prendevano le loro provvisioni da' proventi giurisdizionali, i cui superi a vantaggio della università si versano.

Il portolano e il Catapano erano inoltre obbligati a prestar cauzione, a dar conto, a sottostare a sindacato non appena compiuto l'anno dell’ufizio loro.


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La polizia municipale esercitavano a termini degli statuti votati da' parlamenti della università, i quali statuti per altro non potevan trascendere alcuni confini segnati nelle prammatiche; specialmente per le sanzioni penali. E volendo dalle cose sino ad ora dette giudicare chi meglio potesse rispondere all'uopo e al fine della polizia municipale; se un primo eletto non provvisionato, non nominato dal popolo, da nessuna cosa stimolato ad investigare le contravvenzioni, non risponsabile; ovvero due giudici risponsabili, interessati, nominati e trattenuti dal popolo; non so quale avrebbe ad essere la opinione di qualunque uomo non destituito di comun senso, a tale risguardo. Ma forte mi meraviglierei se si portasse opinione a favore del primo eletto, massime al vedere in qual forma si esercita nelle nostre città la polizia municipale. Gli eletti ed i sindaci antichi non si occupavano di tal polizia, se non quanto faceva mestieri per la tutela delle cose patrimoniali della università, e per la pubblicazione degli statuti e de’ bandi.

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VI.

Intorno a' cassieri e cancellieri, tranne che gli antichi erano annuali ed eletti dal parlamento, altro non abbiamo a dire, se non che lo stato antico è identico al nuovo, o solo tanto diverso, che le differenze lievissime nascenti dal contesto dell'amministrazione municipale e dalla diversità de’ tempi, non meritano alcuna menzione. E solo si dee notare che i cassieri delle università non avevan obbligo nessuno di versare a prò de’ municipi somme di proprio lor conto per poi ripigliarle con usura dell'uno per cento al mese; e che la cassa municipale solea esser chiusa a più chiavi, delle quali una si affidava al sindaco, o ad un deputato eletto a tal fine dal parlamento.

VII.

Finito l’anno amministrativo e compiute le elezioni del novello governo della università, questo stesso governo convocava di nuovo il parlamento, e vi si eleggeva il razionale


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ossia il giudice de’ conti del sindaco, degli eletti e del cassiere o esattore del governo vecchio; non meno che di qualunque altro contabile della università uscito di amministrazione o di officio. Eletto il razionale il sindaco e gli eletti nuovi gli spedivano le patenti, senza le quali ei non poteva procedere agli atti della sua giurisdizione. Primo di questi atti era di ordinare al sindaco e agli eletti passati e a ogni altro che vi fosse tenuto, di esibire i lor conti: ordine ch'ei poteva iterare in caso d inosservanza usando ancora mezzi coercitivi. Presentati i conti, il razionale medesimo disponeva, che il nuovo governo intervenisse per assistere alla discussione di quelli, tanto per sé quanto in servigio della università. Da ultimo faceva bandire con suo editto, che qualunque cittadino volesse essere inteso nella discussione, sia in linea di reclamo, sia in qualità di uomo sollecito del pubblico bene, avesse piena e libera facoltà d'intervenire. E rechiamo la formola dell’editto a fine di far manifesto, che a quei tempi non si temeva punto di concedere agli atti dell'amministrazione municipale il massimo divulgamento.

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Dopo il titolo e dopo il nome del razionale si leggeva:

Col presente editto e bando generale da pubblicarsi nella piazza e strade di questa università ed affiggersi ne' luoghi soliti di essa, si fa noto a tutti e a' singoli cittadini di qualsivoglia stato grado e condizione di questa Terra di.......... come essendosi principiata oggi, in virtù di patente fattaci da questi magnifici dell'odierno reggimento, la visione de’ conti dell’amministrazione de’ magnifici.......... olim sindaco ed eletti ed anche di......... cassiere; e desiderandosi dare compiuta soddisfazione a tutti e a ciascuno di detti cittadini, tanto a quelli che volessero o intendessero intervenire a detti conti per lo bene del pubblica dicendo quello che loro occorrerà, quanto a quelli che sentonsi gravati da detti amministratori cassieri; possono presentare le loro ragioni e pretensioni, e noi far loro compimento di giustizia, come ci offeriamo ed esponiamo pronti con ogni buon animo, anche in soddisfazione de’ nostri obblighi. Per tanto si ammoniscono tutti; e perché non si possa da nessuno allegar causa d'ignoranza vogliamo che il presente


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si pubblichi dal giurato (una specie d'intimatore) «alta et intelligibili voce» e che durante detta visione e disbrigo de’ conti suddetti stia affisso ne' luoghi soliti di detta università, e poi con la solita relata si difigga e ritorni a noi, per nostra indennità e cautela.

E quasi che tanta pubblicazione non paresse bastante, e oltre alla convocazione del governo antico e del nuovo, a dimanda del razionale la università convocata ne consueti modi eleggeva deputati, che lo assistessero negli atti della giurisdizione di lui. A tutto ciò seguiva l’esame più cauto, più diligente e meglio ordinato che abbiano mai gli uomini potuto inventare ed usare nelle contabilità di pubblica ragione; pronunziandosi poi dal razionale, dove facesse mestieri, le significatorie, la cui esecuzione con tutte le quistioni correlative si competeva ai magistrati ordinari, e non poteva esser sospesa per gravami, i quali presso la Regia Camera e non altrove si potevan produrre 1. In tal forma si provvedeva alla discussione

1 In processo di tempo, con diminuzione visibile delle libertà municipali, fu prescritta una triplice revisione de conti: la prima fatta dal razionale, la seconda dalla corte locale, la terza della Regia Camera.

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della contabilità municipale e all'interesse dì ciascuno. Ma per l'opposto a di nostri questo interesse periclita, essendo in gran parte coperto del segreto e abbandonato all'arbitrio.

Sono, come nessuno ignora, due specie de’ conti comunali, il conto morale del sindaco e il materiale del cassiere; ma non vanno sottoposti a un medesimo procedimento. Dopo un breve esame che fa il decurionato del conto morale di quello stesso sindaco di cui ha proposta la nomina e del quale è stato complice nell’amministrazione; l’intendente della provincia a suo piacimento approva, rivoca o modifica la correlativa deliberazione del decurionato. Se questo o il sindaco abbia a reclamare contro la determinazione dell’intendente, dee presentare al medesimo il ricorso, onde lo invii al ministro dell’interno, che irrevocabilmente ne decide. E quantunque sieno queste cose assai disordinate,

Ma come queste ultime tornavano inutili o non eseguibili, doveva il governo centrale a quando a quando e dare e iterare ordini e disposizioni, dalle quali traspariva tutta la non necessaria difficoltà, nella quale si era volontariamente collocato.


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parranno sempre più ragionevoli delle disposizioni legislative che si osservano circa l'esame de’ con ti de’ cassieri comunali. Poiché nella discussione del conto morale del sindaco sembra che abbia qualsiasi parte il comune bene o male rappresentato da' decurioni; ma del conto materiale del cassiere gl'interessati nulla posson conoscere, liquidandolo e discutendolo esclusivamente i consigli d'intendenza, e per alcuni comuni ancora in secondo esame la Gran corte de’ conti. Si che pare che siesi pensato, che veggano più i lontani che i vicini, e che meglio discernino coloro che han più cose a vedere, che non quelli che sola una ne abbiano. Ben sappiamo dovere l'amministrazione di stato essere più assai uniforme, che varia e conveniente alle particolari condizioni personali e locali. Ma l'amministrazione municipale dev'essere assai meno uniforme, che accomodata alle peculiari esigenze e condizioni di ciascun comune. Onde non dee il governo centrale, sotto specie della uniformità, trarre a sé l'amministrazione municipale, sino al punto di niegare al comune la discussione del conto materiale del suo cassiere.

28 —

L'amministrazione municipale dev'esser solo uniforme nell'organica, nella tutela del patrimonio e nelle giurisdizioni; e ciò facilmente si consegue. È bastante, a ragione di esempio, stabilire un magistrato, il quale conosca delle nullità delle elezioni del governo municipale; e vietare a pena di nullità qualunque diminuzione accrescimento del patrimonio di ciascun comune quale chiaramente apparisse dallo stato discusso, senza la omologazione del magistrato. Per le giurisdizioni poi (non parliamo delle ordinarie) altro non si avrebbe a chiedere, se non che i comuni, nel sanzionare i loro statuti municipali, non comminassero altre pene che di semplice polizia. In tutto il rimanente è più di suprema che di somma importanza, che i comuni si abbiano liberissima facoltà di amministrarsi da sé, non si potendo intendere che, senza ciò, un popolo qualunque sia veramente constituito.

VIII.

A mostrare pienamente la prevalenza dell’antica sulla nuova legge municipale, altro non rimane


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che far qualche cenno intorno alla responsabilità degli ufiziali. Gli antichi durando il loro ufizio eran soggetti alle giurisdizioni ordinarie non meno che tutti gli altri cittadini, per ogni qualità di reati; e poi andavan sottoposti alla censura del razionale s'eran contabili, ed a quella comune a tutti del sindacatore eletto anch'esso dal parlamento delle università. Per contrario a' nuovi ufiziali de’ comuni promette ora il governo larghe ricompense e concede franchigie ed esenzioni: concede sopra tutto la guarentigia della legge, non solo per semplici contravvenzioni, ma ancora per delitti e misfatti; né solo per essi medesimi, ma per i complici altresì. Posson dunque delinquere in officio, ma non essere accusati e tradotti innanti a' giudici, che nel tempo in cui, a proposta del ministro dell’interno, sia paruto convenevole al potere esecutivo di scioglierli dalla guarentigia.

IX.


Noi dunque desideriamo innanzi a tutto il miglioramento della nostra legislazione municipale,

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massime perché torna si facile dopo gli egregi esempi de’ nostri avi. Ma ei si vede da ciò che si è detto, che non sia nostro divisamento di promuovere l'abrogazione di tutte le nuove leggi comunali, le quali han molte parti buone; come son quelle che provveggono alla prova dello stato civile delle persone, alla finanza comunale per certi risguardi e principalmente per gli stati discussi. E neanche è nostro intendimento di esortare i legislatori della nostra patria a richiamare in osservanza tutto il sistema delle antiche nostre università, dal quale abbiam dovuto molto sceverare per toccar soli que' luoghi che, a nostro credere, mostrano con certa evidenza i vizi della legge moderna; e sole le cose atte ad essere coordinate, come cospiranti a uno stesso fine, con le future leggi sulla elezione de’ deputati della camera e sulla guardia nazionale, addivenendo come una base delle medesime e di tutto insieme il sistema elettorale. Per la qual cosa, dove potesse aver compimento, forse le popolazioni del reame vedrebbero quasi poste innanti agli occhi le libere instituzioni; e scorto il rinnovamento delle sperimentate e vetuste loro franchigie


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già con atto acerbo strappate ad esse da mano stupidamente barbarica, e veduto il rannodamento e l'intreccio di quelle antiche con le nuove libertà, imprenderebbero ad amar le une in ragion delle altre.









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