Eleaml


Fonte:
https://www.wile.it/ludik/tmostatuto.htm

Associazione TMO: lo statuto

 

ARTICOLO I – COSTITUENTI, DENOMINAZIONE E SEDE

 

L’ anno 2004, il giorno____ del mese di Settembre, alle ore________ presso il Comune di Gaeta, Ufficio Anagrafe, sono comparsi i signori:

 

1)    Armenio Giampiero 

2)    Ciano Antonio

3)    Ciano Damiano

4)    Di Perna erasmo 

5)    Forcina Cosmo

6)    Oliviero Luigi

7)    Stenta Claudio

 

per costituire, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione di promozione sociale denominata “T.M.O.“  Tele Monte Orlando. L'associazione ha sede attualmente  in Gaeta (LT), via Rimini 1 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

 

 

ARTICOLO 2 - SCOPI

 

L’associazione persegue finalità di comunicazione e di informazione sociale, umana, civile, culturale, di ricerca storica e di ricerca sperimentale nel campo delle tecnologie mediali.

è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo  gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate  per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

T.M.O. è un'associazione  che non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

 

L’Associazione si atterrà ai seguenti principi:

 

-          Assenza di fine di lucro

-          Democraticità della struttura

-          Elettività e gratuità delle cariche sociali.

 

L'associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti per la comunicazione, di solidarietà sociale, ed anche di attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. In particolare l’associazione intende volgere la propria attività alla riaffermazione dei diritti di libertà di pensiero e di espressione, perseguire la libera creazione individuale affinché la comunicazione e l’informazione siano proposti come parte fondamentale dei diritti della società civile; contribuire alla realizzazione di una società democratica che disponga di un sistema d’informazione libero, non condizionato dal mercato, qualitativamente ed eticamente alto, partecipato dai cittadini ed essi aperto; fornire strumenti culturali al cittadino che lo pongano al riparo da un uso mediatico che induce al conformismo, all'appiattimento del tenore critico dei cittadini.

 

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

a)   Di promuovere la socialità, la cultura, l’arte, l’informazione riguardante particolarmente, anche se non esclusivamente, il territorio.

b)   Di sviluppare forme di comunicazione volte a valorizzare il vissuto storico, sociale ed in particolare meridionalista del territorio.

 

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

 

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

 

 

 ARTICOLO 3 - DURATA

 

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. 

 

 

ARTICOLO 4 - SOCI

 

I soci dell’associazione si distinguono in:

 

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo

- Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività  prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro, siano essi persone fisiche o giuridiche, che pur non esercitando il diritto di voto nell’assemblea, contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante il conferimento di denaro o di beni in natura.

 

 

ARTICOLO 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

 

Possono far parte dell’associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. La richiesta scritta, dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

 

La qualità di socio  si perde per:

-   Decesso

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

-   Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

 

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

 

 

ARTICOLO 6 - DIRITTI DEI SOCI

 

Tutti i Soci hanno diritto:

 

1)      A partecipare a tutte le attività sociali.

2)      All’ elettorato attivo e passivo nonché alle cariche sociali.

 

Gli associati sono tenuti a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata  dall’ Assemblea su proposta del Coniglio Direttivo. Gli associati sono inoltre tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione.

 

 

ARTICOLO 7 - RISORSE ECONOMICHE

 

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

 

a)    Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

b)    Da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative).

c)    Da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

d)    Contributi di organismi internazionali.

e)    Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

 

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

 

-   beni mobili ed immobili: (qualora se ne avranno in possesso)

-   donazioni, lasciti o successioni.

 

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

 

 

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

 

Sono organi dell'associazione:

a)    l'assemblea dei soci,

b)        il Consiglio Direttivo;

c)         il collegio dei revisori;

d)        il presidente.

 

Tutte le cariche elettive sono gratuite,  è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

 

 

ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea  può ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

 

L’assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

 

In particolare l'assemblea ordinaria ha, il compito:

 

a)      Di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.

b)      Di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo.

c)       Di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

d)      Di nominare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.

e)      Di nominare il Presidente e i componenti il Collegio dei revisori dei conti.

f)        Di approvare il regolamento interno.

g)      Di deliberare su tutti gli argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo.

 

Sono di competenza dell’ Assemblea straordinaria:

 

1)      Le modifiche dell’ Atto Costitutivo e dello Statuto dell’ Associazione.

2)      Lo scioglimento dell’ Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

 

L’ Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno:

-          Entro il mese di Aprile per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale per l’ anno successivo.

-          Entro il mese di Dicembre per l’approvazione del conto consuntivo dell’ anno precedente e per la  destinazione di eventuali avanzi di gestione o per la copertura di eventuali disavanzi.

 

L’ Assemblea può essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno sette giorni prima della data della riunione o mediante affissione di un avviso di convocazione nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione, a mezzo fax oppure posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

 

 

ARTICOLO 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

 

L’ Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l’ oggetto da trattare:

 

-          In prima convocazione, quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti all’ albo  dei soci.

-          In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

 

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Non è ammessa più di una  delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

 

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

 

 

ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

 

L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria,  impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

 

 

ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

 

 

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL C.D.

 

Il Consiglio Direttivo si convoca su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto un verbale in un apposito libro sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

 

 

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Al Consiglio Direttivo spetta:

 

a)      La gestione dell’ Associazione

b)      Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi

c)       Deliberare sull’ ammissione dei soci

d)      Convocare l’ assemblea

e)      Proporre all’ assemblea l’ entità delle quote associative

f)        Nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche.

g)      Predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell’ attività sociale per portarli in approvazione all’ assemblea

h)      Predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all’ assemblea

i)        Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’ Associazione.

 

 

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

 

Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica 1 anno. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

 

In particolare compete al Presidente:

 

-                      predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione.

-           Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione.

-           vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione.

-           determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale

      individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati.

-           emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

 

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso e’ sostituito dal vicepresidente.

 

 

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea e dura in carica 1 anno. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllollare l’operato del consiglio direttivo,  e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membro del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

 

 

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO SOCIALE

 

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

 

 

ARTICOLO 18 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

 

I libri sociali ed i registri contabili dell’ Associazione, sono di pertinenza del Segretario e del Tesoriere.

 

Sono di pertinenza del Segretario:

 

-          Il Libro dei Soci.

-          Il libro dei verbali e deliberazioni di assemblea e direttivo.

 

Sono di pertinenza del Tesoriere:

 

-          Il libro degli inventari.

-          Il libro giornale della contabilità sociale

 

 

ARTICOLO 19

 

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di, volontariato operanti in identico o analogo settore eccetto i beni mobili ricevuti in comodato i quali, saranno restituiti ai proprietari.

 

 

ARTICOLO 20

 

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

 



Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del web@master.